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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11272 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3072/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa MA AV, scaduto in data 20.10.2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 3072/2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Baldiserra e Parte_1
LL Lugarà, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, in Scandale (KR), Via Nazionale II, Trav. n. 28, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n.12, pagina 1 di 33 RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica docenti;
indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 28.01.2025, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015
e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Cartaelettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2020/2021,
2021/2022, 2022//2023, 2023/2024 e 2024/2025 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1
previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per i suddetti anni scolastici;
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per l'anno scolastico 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021,2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie richieste a domanda;
e per l'effetto
“Condannare il in persona del Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze CP_2
retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività
pagina 2 di 33 soppresse non godute per negli anni scolastici 2018/2019, per 22,33 gg ferie residue e 3 gg di festività soppresse, decurtata la somma già percepita di Euro
236,84 , 2019/2020 per 22,83 gg ferie residue e 3 gg di festività soppresse,
2020/2021 per 25,77 gg ferie residue e 3 gg di festività soppresse, 2021/2022 per 23,02 gg ferie residue e 3 gg di festività soppresse, 2022/2023 per 25,68 gg ferie residue e 3,33 gg di festività soppresse, 2023/2024 per 24,35 gg ferie residue e 3 gg di festività soppresse, o di quelli accertati in corso di giudizio, secondo importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT, dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione di legge”.
A fondamento della propria pretesa, premesso di essere docente presso l'Istituto
Comprensivo IC. di Roma, con contratto a tempo Controparte_3
determinato, dal 26.11.2024 al 30.06.2025, ha esposto di aver prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di precedenti contratti a tempo CP_1
determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2018/2019, con decorrenza dal
20.09.2018 e cessazione al 08.06.2019, per complessivi 268 gg;
per l'a.s.
2019/2020, con decorrenza dall'1.10.2019 e cessazione al 30.06.2020, per complessivi 274; per l'a.s. 2020/2021, con decorrenza dal 14.09.2020 e cessazione al 30.06.2021, per complessivi 290 gg.; per l'a.s. 2021/2022, con decorrenza dal 23.09.2021 e cessazione all' 8.06.2022; per l'a.s. 2022/2023, con decorrenza dal 15.09.2022 e cessazione al 30.06.2023, per complessivi giorni
289; per l'a.s. 2023/2024, con decorrenza dal 02.10.2023 e cessazione al
30.06.2024, per complessivi giorni 274.
Rispetto alle annualità del 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, ha dedotto di non aver percepito il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad
€500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107, quale pagina 3 di 33 aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. Ha, quindi, assunto di aver diritto al suddetto bonus “carta docenti”, a tal fine richiamando la relativa normativa primaria e secondaria, lamentando l'illegittimità della condotta del - concretatasi nell'aver riservato al CP_1
solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla
Corte di Giustizia non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato.
Ha esposto, peraltro, in relazione a tutto il periodo di precariato, di non aver fruito delle ferie maturate e dei riposi sostitutivi delle festività soppresse, essendo stato, al contrario, collocato d'ufficio in congedo ordinario nei giorni di sospensione delle lezioni. In merito, ha precisato di non essere stato informato delle modalità e dei tempi per godere delle citate ferie e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non aver ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute.
Ha, quindi, assunto di aver diritto alla monetizzazione delle ferie e delle festività soppresse, in virtù di un'interpretazione conforme dell'art. 5, comma 8, d.L. n.
95/2012 (convertito, con modificazione, dalla l. 135/2012), come integrato pagina 4 di 33 dall'art. 1, comma 55, l. n. 228/2012, al diritto euro-unitario ed, in particolare, all'art. 7, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE, nell'esegesi offertane dalla Corte di
Giustizia Grande Sezione (sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16 e in cause C-619/16 e C-684/16), nella misura in cui non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alle indennità sostitutive connesse, senza la preventiva verifica che il lavoratore, tramite adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro nella condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In merito, ha peraltro richiamato il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui ravvisa l'illegittimità della prassi ministeriale che considera automaticamente in ferie tutti i decenti a tempo determinato durante i periodi di sospensione delle lezioni (cfr. Cass.civ., sez. lav., ord. n. 16717 del
17.06.2024 e Cass., civ. sez. lav., ord. n. 28587 del 6.11.2024);
Quanto alle festività soppresse (art. 1, comma 1, lett. a), L. n. 937/77), ha sostenuto la doverosità di equiparane il trattamento a quello previsto per i giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti, così assumendosi titolare anche del diritto all'indennità sostitutiva in relazione al mancato godimento dei giorni di festività soppresse.
Si è costituito il convenuto, domandando il rigetto del ricorso. CP_1
Il , infatti, ha contestato la richiesta del ricorrente di accesso al CP_1
beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
(500 € annui), sostenendo che la normativa vigente (art. 1, comma 121, L.
107/2015) riserva espressamente il beneficio ai soli docenti di ruolo. A tal fine, ha richiamato la giurisprudenza amministrativa (in particolare TAR e Consiglio di Stato) che ritiene legittima la distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo, in quanto fondata su ragioni oggettive e non discriminatorie. Il resistente inoltre ha affermato che il riconoscimento del beneficio preteso dal ricorrente comporti pagina 5 di 33 un aggravio ingiustificato di spesa e una violazione del principio di legalità, in quanto il beneficio non è previsto dalla legge per tale categoria.
Sempre sul tema, il ha contestato la violazione della Direttiva CP_1
1999/70/CE, in quanto la disciplina comunitaria citata non impone l'equiparazione assoluta tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ma consente differenze di trattamento qualora giustificate da ragioni oggettive. A tale scopo, il ha richiamato la giurisprudenza nazionale e comunitaria CP_1
che ha riconosciuto la legittimità di alcune differenze tra personale precario e di ruolo, purché non discriminatorie.
Ha sostenuto, quindi, l'assenza di qualsivoglia discriminazione ai danni del ricorrente, in quanto il riconosce ai lavoratori precari un trattamento CP_1
coerente con la loro condizione contrattuale.
Quanto alla pretesa indennità sostitutiva, il ha precisato che la CP_1
disposizione dell'art. 1, comma 55, legge n. 228/2012 - nel disporre che l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazione dalla legge n. 135/2012, non si applica al personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o della attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie - fa riferimento ai soli giorni in cui è consentito al personale docente di fruire delle ferie, e non a quello in cui dette ferie siano state effettivamente fruite. Così argomentando, si deve tenere conto della astratta facoltà di fruire le ferie, con la conseguenza che, dal 1° gennaio 2023, è consentita la monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Contr Per quanto concerne le festività soppresse, invece, la difesa del ha dedotto che, per tutto il personale dipendente, non è possibile la loro monetizzazione,
pagina 6 di 33 cosicché la corresponsione di una indennità sostitutiva per i soli docenti a tempo determinato, pretesa dal ricorrente, configuri una violazione dell'art. 3 Cost., integrando un trattamento più favorevole rispetto al personale docente a tempo indeterminato.
Ha eccepito, da ultimo, la prescrizione del diritto alla menzionata indennità sostitutiva.
Scaduto in data 20.10.2025 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico
(essendo il ricorrente inserito nelle GPS aventi scadenza il 31.8.2026), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i temi della controversia e le posizioni delle parti, il Giudice rende la motivazione che segue a fondamento del parziale accoglimento del ricorso.
Questioni preliminari
Giurisdizione e competenza
Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent.
n.9544 del 2016).
Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto in corso alla data di deposito pagina 7 di 33 del ricorso si evince come la parte ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, tuttora inserita nel sistema scolastico (in quanto inserita nelle GPS aventi scadenza il 31.8.2026) vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione
“di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente” (v. recente sentenza della
Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito).
Eccezione di prescrizione
Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in relazione alla domanda attorea, con riguardo al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Invero, con riferimento alla fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva,
a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale (Cass., sentenza n. 3021 del 10/2/2020).
In continuità con l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si deve dunque rigettare la sollevata eccezione di prescrizione, afferendo a pretese maturate a partire dal 2018, rispetto alle quali il termine prescrizionale non può dirsi decorso.
La Carta Docenti
pagina 8 di 33 L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_5
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del Controparte_1
15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
pagina 9 di 33 Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
pagina 10 di 33 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art. 282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi
pagina 11 di 33 universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente alla formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Da ultimo la Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 CP_6
disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di
Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva
pagina 12 di 33 (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma
1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico
(c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o
pagina 13 di 33 mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha, quindi, concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola
pagina 14 di 33 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, DO TA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. Per_1
389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art.
1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quanto in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
Ritiene l'Ufficio che, nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella pagina 15 di 33 comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, avendo la predetta dimostrato (v. stato matricolare prodotto) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche, su cd. vacanza su organico di fatto non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
Per quanto riguarda poi gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 dalla lettura dello stato matricolare risulta l'assegnazione di una serie di supplenze brevi e saltuarie o per sostituzione di personale in congedo di paternità o maternità che si sono susseguite per lunghi periodi da novembre sino al mese di giugno senza soluzione di continuità o con interruzione di pochi giorni, solitamente coincidenti con la chiusura scolastica per festività, con orario settimanale completo. Il rapporto di lavoro in questione, pur costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere dal data anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche. Come si è visto la Corte di Cassazione ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999”. Ebbene, dal complesso delle disposizioni che regolano l'Istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda
– nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”.
Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che del tutto irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione – al supplente che pagina 16 di 33 “copra” l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre fino a giugno e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso.
Si ritiene, pertanto, che, anche per i suddetti anni scolastici, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico in questione, la situazione sia del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, che in molti casi la parte ricorrente ha sostituito, dovendosi avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
Va quindi accerto il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è stata proposta domanda.
Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna con l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica», atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Ed infatti la
Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti alla propria formazione professionale.
pagina 17 di 33 In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ne consegue la condanna del resistente all'attribuzione alla parte CP_1
ricorrente della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e
2024/2025 per un valore totale di € 2.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della indennità sostitutiva per le ferie e per le festività soppresse maturate e non godute in riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, nei quali ha prestato servizio come docente in virtù di contratti sino al termine delle attività didattiche o in forza di supplenze brevi che coprono però
l'intero anno scoalstico, giacché collocato d'ufficio in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni.
Il dato normativo da cui muovere, che regola in termini generali la materia della fruizione delle ferie da parte del dipendente pubblico e della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, è l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. La norma, rubricata pagina 18 di 33 “riduzione delle spese della pubblica amministrazione”, al comma 8 (previsione originaria) dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La Corte costituzionale (sentenza n. 95/2016), investita della questione di legittimità della norma di legge, per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, commi
1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (questo ultimo in relazione all'art. 7 direttiva n.2003/88/CE) ha dichiarato non fondata la questione, nella misura in cui le era stata sollevata dal giudice remittente sull'erroneo presupposto esegetico secondo il quale il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute assurgesse a limite invalicabile anche rispetto alla impossibilità del lavoratore di fruire delle stesse per malattia o per altra causa a lui non imputabile. Se alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa non imputabile al lavoratore, gli fosse precluso di conseguire la compensazione economica delle ferie fino a quel momento maturate ma non fruite, si verificherebbe un vulnus irrimediabile al diritto fondamentale al godimento delle pagina 19 di 33 ferie, ammettendosene una menomazione definitiva per cause non imputabili al lavoratore, e alle quali l'ordinamento non appresterebbe neanche un trattamento economico succedaneo al mancato godimento. La norma si pone al riparo da censure di illegittimità costituzionale ove la si interpreti che il divieto di monetizzare le ferie nel pubblico impiego non si assurga a limite assoluto, potendo per contro essere superato nei casi in cui il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie maturate al termine del rapporto di lavoro per causa a questi non imputabile, ma nondimeno possa essere compensato per tale perdita dal ristoro economico della indennità sostitutiva.
La legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è intervenuta ad integrare la normativa sulla fruizione delle ferie del personale docente ai commi 54 e 55 dell'art. 1. Nello specifico, il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 ha statuito che:“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il seguente comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, così disponendo: “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente
e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Le disposizioni di cui ai commi 54 e
55, ha aggiunto il successivo comma 56 della Legge di Bilancio 2013, non pagina 20 di 33 possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Le norme introdotto dai commi 54, 55 e 56 vengono a costituire un microsistema per la regolamentazione della materia del godimento delle ferie per il personale docente, incluso - per quanto qui di interesse - quello in servizio con contratti a tempo determinato, per il quale si prevede espressamente che il divieto di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute alla cessazione del rapporto non operi, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali è consentito al personale docente con contratto fino al termine delle lezione o delle attività didattiche di fruire delle ferie.
Invero, il quadro normativo deve interpretarsi conformemente alle norme del diritto euro unitario e alle sentenze della CGUE che vincolano il giudice nazionale ad una interpretazione armonizzata con esse. In particolare, l'art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel dettare una regolamentazione uniforme delle ferie annuali, dispone che: par. 1.“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
par.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. L'art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato “condizioni di lavoro giuste ed eque” statuisce che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, ha affermato che l'art. 7 direttiva n. 2003/88/CE, unitamente all'art. 31 CDFUE, ostano ad una normativa nazionale che determini, per il lavoratore che non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del pagina 21 di 33 rapporto di lavoro, la perdita automatica dei giorni di ferie retribuiti e, correlativamente, il suo diritto ad una indennità finanziaria sostitutiva per le ferie annuali retribuite ma non godute, senza una preventiva verifica sul fatto che sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di esercitare il suo diritto alla ferie prima della cessazione del rapporto, attraverso una informazione adeguata
(CGUE, Grande Sezione, cause riunite C-569/16 e C-570/16: causa C-619/16; causa C-684/16). L'art. 7 direttiva 2003/88/CE, nell'interpretazione della CGUE, non osta ad una norma nazionale che contempli la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite alla cessazione del rapporto di lavoro, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare in concreto tale diritto in costanza di rapporto, previa adeguata e trasparente informazione da parte del datore di lavoro che metta in condizione il lavoratore di esercitare consapevolmente tale diritto, invitandolo a farlo formalmente, ove necessario, ed in tempo utile a garantire che il godimento delle ferie sia idoneo ad apportare all'interessato il giusto riposo, rendendolo finanche edotto delle conseguenze della scelta di non fruire delle ferie annuali retribuite, vale a dire la perdita - al termine del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto autorizzato) o alla cessazione del rapporto di lavoro - del diritto a tali ferie e della correlativa indennità economica sostitutiva. Onere della prova che grava sul datore di lavoro quanto alla adeguata informativa rivolta al lavoratore in ordine sia all'esercizio del suo diritto alle ferie annuali retribuite in costanza di rapporto sia alla estinzione di tale diritto se non esercitato entro il termine di scadenza del contratto a termine, ed il conseguente venire meno della indennità finanziaria compensativa della mancata fruizione delle ferie retribuite non godute. Il diritto fondamentale alle ferie annuali scaturisce direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7) e si compone non solo del diritto al loro pagamento ma anche del diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto. Quando il rapporto di lavoro cessa, la fruizione delle ferie annuali e pagina 22 di 33 retribuite non è più oggettivamente possibile;
onde evitare che tale impossibilità ridondi in una definitiva privazione di tale diritto, al lavoratore è riconosciuto un beneficio succedaneo, corrisposto in forma pecuniaria, come esplicitamente previsto dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE che attribuisce al lavoratore il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti alla fine del rapporto di lavoro. Non ha rilevanza, ai fini della corresponsione del beneficio economico succedaneo, il motivo per il quale il rapporto di lavoro è terminato, rilevando unicamente le condizioni della cessazione del contratto e del mancato godimento delle ferie al termine di questo, come si evince dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE. 10. La norma euro unitaria osta, dunque, a disposizioni nazionali che introducono condizioni diverse od ulteriori limitazioni al versamento della indennità sostitutiva di carattere finanziario - delle ferie annuali retribuite e non godute - al lavoratore che, al momento di cessazione del rapporto, non sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di fruire di tutte le ferie cui aveva diritto in costanza del rapporto, derivando tale diritto patrimoniale direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7, par. 2), che non tollera restrizioni o presupposti diversi da quelli fissati in sede comunitaria per la sua percezione (v. CGUE, sentenza n. 218/2002).
A tali assorbenti rilievi, si è uniformata anche la giurisprudenza di legittimità che con orientamento consolidato ha affermato il principio di diritto che segue:“il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
pagina 23 di 33 Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (v. ex multis, Cass.
Sez. lav. n. 13440/2024; Cass. sez. lav. n. 11868/2025).
Nell'interpretare il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità
2013), in combinato con l'art. 5, co. 8, d.l. 95/20012, come integrato dall'art. 1, co. 55, legge n. 228/2012, la Corte di Cassazione ha peraltro affermato che il quadro normativo debba intendersi nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario nazionale, dovendosi piuttosto intendere la locuzione“periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie di ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (v. Cass. sez. lav. n. 16715/2024; Cass. sez. lav. n. 28587/2024).
I principi giurisprudenziali richiamati, sia di fonte euro unitaria che nazionale, condivisi dal Tribunale adito, si attagliano alla decisione della presente controversia.
Parte ricorrente ha, infatti, allegato e provato, quale fatto costitutivo della sua pretesa creditoria, il mancato godimento delle ferie maturate, a tal fine, versando pagina 24 di 33 in atti, il suo stato matricolare, quale documentazione comprovante la circostanza della mancata fruizione dei giorni di ferie maturati, rispetto all'intero periodo lavorativo alle dipendenze della resistente. Alla luce della descritta produzione documentale, peraltro non contestata dal convenuto, la CP_1
circostanza dedotta, ossia il mancato godimento di alcun giorno di ferie da parte del ricorrente, può dirsi definitivamente provato.
Il costituito ha invece solo dedotto genericamente, ma non CP_1
documentato, il fatto estintivo della pretesa economica del ricorrente, ovvero di aver fornito la adeguata informazione al lavoratore circa la sua facoltà di esercitare il diritto alle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, con l'espressa rappresentazione che al mancato godimento sarebbe seguita l'estinzione di tale diritto e la correlata perdita della indennità sostitutiva.
Agli atti non risulta quindi la prova che la mancata fruizione delle ferie al termine dei rapporti di lavoro del ricorrente presso i diversi istituti scolastici nei quali ha prestato servizio sia stata il frutto di una scelta ponderata e consapevole, non potendo il giudice verificare che l'amministrazione convenuta, per il tramite dei dirigenti scolastici, le abbia fornito le informazioni necessarie per decidere liberamente di non godere delle ferie maturate. Conseguentemente debbono essere accertate, all'esito del presente giudizio, le sole condizioni - di fonte comunitaria (art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE) - che legittimano il docente a tempo determinato al conseguimento della indennità finanziaria per ferie retribuite non godute: la cessazione del rapporto di lavoro ed il pregresso mancato godimento (in costanza di rapporto) delle ferie già maturate.
Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti, sono corretti e condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, la quale, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, ha correttamente riparametrato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti ogni anno a un docente assunto a tempo indeterminato al numero effettivo di giorni di servizio da lui prestati in pagina 25 di 33 esecuzione degli incarichi a tempo determinato, non potendo – come visto – essere considerato automaticamente in ferie nel periodo di sospensione o di cessazione delle lezioni.
In particolare, le giornate di ferie maturate ammontano a n. 22,33 giorni per l'anno 2018/2019, a n. 22,83 per l'anno 2019/2020, a n. 25,77 per l'anno
2020/2021, a n. 23,02 per l'anno 2021/2022, a n. 25,68 per l'anno 2022/2023, a n. 24,26 per l'anno 2023/2024 (e non 24,35 poiché, i giorni complessivi di lavoro sono 273 e non 274, cfr. certificato di servizio aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024, rilasciato il 17.01.2025, allegato al ricorso).
Sicché, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento della relativa indennità, calcolata sulla base dei CCNL vigenti, cui deve essere sottratta la somma pari ad euro 236,84, quale indennità già ricevuta dal ricorrente a titolo di compensazione per il mancato godimento delle ferie maturate nell'a.s.
2018/2019 (cfr. cedolini in atti di maggio e giugno 2019).
All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge.
Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico.
Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto pagina 26 di 33 orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico.
Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
Di contro, la domanda di condanna del e del merito al Controparte_1
pagamento della indennità sostitutiva per le giornate di festività soppresse, maturate ma non godute, deve essere rigettata per la ragioni che si vengono ad esporre.
L'art. 1, legge n. 937/1977 stabilisce che: “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. La lettura della norma nazionale deve essere integrata dall'art. 14 CCNL 2006 - 2009 “Istruzione e ricerca” Sezione Scuola, ancora vigente per il richiamo dei successivi CCNL
Comparto Scuola, che, in tema di festività, così dispone: “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste
pagina 27 di 33 dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.” Dal coordinamento tra la norma di legge e la disposizione della contrattazione collettiva risulta che le quattro giornate di festività soppresse, spettanti ai dipendenti pubblici, in aggiunta ai giorni di congedo ordinario, debbano essere richieste alla amministrazione di appartenenza, tenendo conto delle esigenze dei servizi, la quale può negarle per “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”, con conseguente diritto, in questa evenienza, alla compensazione forfettaria lorda per singola giornata.
Alla regola della richiesta di fruizione non fa eccezione il docente, a cui l'art. 14
CCNL 2006 - 2009 riconosce, infatti, le 4 giornate di riposo per festività soppresse “ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n.
937”.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre l'assimilabilità delle quattro giornate di riposo per festività soppresse alle ferie, ritenendo non essere ostativa alla monetizzazione delle stesse, alla cessazione del rapporto, la omessa previsione nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina specifica, dovendo trovare applicazione le medesime regole valevoli per la monetizzazione delle ferie, in ragione del superamento del divieto di corresponsione della indennità sostitutiva per i docenti a termine e secondo le sole condizioni dettate dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE. Il ragionamento non può essere condiviso atteso che il campo di applicazione della direttiva comunitaria, più volte citata, non riguarda pagina 28 di 33 la disciplina delle festività soppresse e della compensazione forfetaria per loro mancata fruizione, come chiaramente si evince dall'art. 1, per. 2, direttiva
2003/88/CE che, nel perimetrare l'oggetto ed il campo di applicazione della fonte eurounitaria, così esordisce: “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro;
b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro”. Il periodo minimo di ferie annuali si ricava, invece, dall'art. 7 direttiva 2003/88/CE che, al paragrafo
1, viene fissato in 4 settimane di ferie annuali retribuite;
periodo che, come visto, non può essere sostituito da una indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. L'art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio così dispone: “par.
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
par.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. Il campo di applicazione della direttiva euro- unitaria, per quanto qui di interesse, è il periodo minimo di ferie annuali, non inferiore a quattro settimane, dal quale esulano le festività soppresse che sono giorni aggiuntivi rispetto al periodo minimo di congedo ordinario. Il CCNL del
Comparto Scuola attribuisce, peraltro, ai docenti un numero di ferie (30 giorni) superiore al minimo comunitario di quattro settimane, esaurendo quindi la garanzia di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE in tema di ferie annuali non riducibili.
Ne consegue, dunque, che l'obbligo del dirigente scolastico di informare il docente con contratto a tempo determinato sul diritto alla fruizione delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro, e sulla conseguente perdita dalla indennità economica sostitutiva, ove non esercitato, non può
pagina 29 di 33 estendersi al regime delle festività soppresse, perché esulano dal campo di applicazione della direttiva.
Tali conclusioni non sono messe in discussione dall'arresto giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (Corte di Cassazione, Sez. Lav. 2024/8926). La sostanziale assimilabilità tra gli istituti delle ferie annuali e delle festività soppresse, sviluppata nell'argomentazione giuridica dalla Suprema Corte, non è ostativa alla monetizzazione di queste ultime, in assenza di una disciplina specifica, ove non fruite alla cessazione del rapporto, sempre in presenza dei medesimi presupposti di monetizzazione delle ferie maturate non godute. Anche ad ammettere che in astratto il lavoratore a tempo determinato possa aver diritto ad una indennità economica compensativa dei giorni di festività soppressi non fruiti al termine del rapporto di lavoro, nondimeno, a livello nazionale, il regime di fruizione di queste non è sovrapponibile a quello dei congedi ordinari, ma solo avvicinabile. Come visto, infatti, il godimento delle festività soppresse è subordinato ad una richiesta in tale senso del docente nel corso del rapporto di lavoro (art. 1, legge n. 937/1977 ed art. 14 CCNL 2006 – 2009), che potrebbe, quindi, dare diritto ad una indennità finanziaria parametrata a tali giorni non goduti solo ove il docente con contratto a tempo determinato abbia fatto specifica richiesta di godimento delle festività in questione e l'amministrazione scolastica l'abbia negata o non evasa entro il termine di conclusione del rapporto, senza rappresentare al lavoratore la estinzione di tale diritto alla cessazione del contratto e la perdita correlata del beneficio economico sostitutivo. Resterebbe fermo, invece, il diverso diritto alla compensazione forfettaria, ove la negazione al godimento delle festività soppresse si fondi su motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi. Nel caso di specie, in disparte il diverso campo di applicazione oggettivo delle direttiva comunitaria, anche a voler aderire al ragionamento giuridico sviluppato dalla Suprema Corte, in atti non vi è prova della specifica richiesta di godimento delle festività soppresse da parte del pagina 30 di 33 docente, elemento che integra in parte qua il fatto costituivo della pretesa creditoria del ricorrente, e che non appare in contrasto con l'affermata assimilabilità tra l'istituto delle ferie annuali e delle festività soppresse. Si tratta, infatti, di un profilo distintivo della legislazione nazionale (la richiesta di godimento dei giorni di festività soppresse), nella disciplina di un istituto assimilabile ma non sovrapponibile alle ferie annuali, che ben può essere armonizzato con la interpretazione comunitariamente conforme del suo regime normativo.
In conclusione, si ribadisce il principio consolidato secondo cui l'art. 5, comma
8, d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, legge n. 228/2012, deve interpretarsi in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, che non consente la perdita automatica del diritto al godimento delle ferie maturate e non godute, e della correlata indennità finanziaria sostitutiva, al momento di cessazione del rapporto di lavoro, se non previa verifica di una adeguata informazione - di cui il convenuto ha omesso in questa sede di fornire CP_1
prova - che il docente sia stato posto nella condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle ferie annuali prima del termine del rapporto e sia stato informato, del pari, che la scelta di non goderne avrebbe comportato anche l'estinzione del diritto al beneficio economico compensativo.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza della parte convenuta. Le spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, e da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. La misura delle spese di giustizia è determinata in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della serialità della lite, oltre che dell'assenza di sostanziale attività istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 31 di 33 1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 della Carta Elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L.
107/2015;
2. per l'effetto, condanna il ad attribuire alla Controparte_1
parte ricorrente la Carta Elettronica, per i suddetti anni scolastici, per un valore totale di € 2.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dal ricorrente prima della cessazione dei suoi rapporti con il
[...]
, per gli anni 2018/2019, 2019/2020, Controparte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
4. per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in CP_1
favore di parte ricorrente della somma in euro pari all'importo complessivo delle indennità sostitutive per ferie non godute, negli aa.ss.:
- 2018/2019, per 22,33 giorni di ferie residue (sottratto l'importo già percepito di euro 236,84);
- 2019/2020, per 22,83 giorni di ferie residue;
- 2020/2021, per 25,77 giorni di ferie residue;
- 2021/2022, per 23,02 giorni ferie residue;
- 2022/2023, per 25,68 giorni di ferie residue;
- 2023/2024, per 24,26 giorni di ferie residue.
Importi da calcolarsi sulla base dei CCNL vigenti, oltre interessi.
5. Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, CP_1
in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore pagina 32 di 33 dichiaratosi antistatario;
spese liquidate in complessivi €. 2.109,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MA AV
(La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Laura Perrotta)
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa MA AV, scaduto in data 20.10.2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 3072/2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Baldiserra e Parte_1
LL Lugarà, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, in Scandale (KR), Via Nazionale II, Trav. n. 28, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n.12, pagina 1 di 33 RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica docenti;
indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 28.01.2025, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015
e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Cartaelettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2020/2021,
2021/2022, 2022//2023, 2023/2024 e 2024/2025 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1
previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per i suddetti anni scolastici;
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per l'anno scolastico 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021,2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie richieste a domanda;
e per l'effetto
“Condannare il in persona del Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze CP_2
retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività
pagina 2 di 33 soppresse non godute per negli anni scolastici 2018/2019, per 22,33 gg ferie residue e 3 gg di festività soppresse, decurtata la somma già percepita di Euro
236,84 , 2019/2020 per 22,83 gg ferie residue e 3 gg di festività soppresse,
2020/2021 per 25,77 gg ferie residue e 3 gg di festività soppresse, 2021/2022 per 23,02 gg ferie residue e 3 gg di festività soppresse, 2022/2023 per 25,68 gg ferie residue e 3,33 gg di festività soppresse, 2023/2024 per 24,35 gg ferie residue e 3 gg di festività soppresse, o di quelli accertati in corso di giudizio, secondo importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT, dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione di legge”.
A fondamento della propria pretesa, premesso di essere docente presso l'Istituto
Comprensivo IC. di Roma, con contratto a tempo Controparte_3
determinato, dal 26.11.2024 al 30.06.2025, ha esposto di aver prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di precedenti contratti a tempo CP_1
determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2018/2019, con decorrenza dal
20.09.2018 e cessazione al 08.06.2019, per complessivi 268 gg;
per l'a.s.
2019/2020, con decorrenza dall'1.10.2019 e cessazione al 30.06.2020, per complessivi 274; per l'a.s. 2020/2021, con decorrenza dal 14.09.2020 e cessazione al 30.06.2021, per complessivi 290 gg.; per l'a.s. 2021/2022, con decorrenza dal 23.09.2021 e cessazione all' 8.06.2022; per l'a.s. 2022/2023, con decorrenza dal 15.09.2022 e cessazione al 30.06.2023, per complessivi giorni
289; per l'a.s. 2023/2024, con decorrenza dal 02.10.2023 e cessazione al
30.06.2024, per complessivi giorni 274.
Rispetto alle annualità del 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, ha dedotto di non aver percepito il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad
€500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107, quale pagina 3 di 33 aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. Ha, quindi, assunto di aver diritto al suddetto bonus “carta docenti”, a tal fine richiamando la relativa normativa primaria e secondaria, lamentando l'illegittimità della condotta del - concretatasi nell'aver riservato al CP_1
solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla
Corte di Giustizia non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato.
Ha esposto, peraltro, in relazione a tutto il periodo di precariato, di non aver fruito delle ferie maturate e dei riposi sostitutivi delle festività soppresse, essendo stato, al contrario, collocato d'ufficio in congedo ordinario nei giorni di sospensione delle lezioni. In merito, ha precisato di non essere stato informato delle modalità e dei tempi per godere delle citate ferie e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non aver ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute.
Ha, quindi, assunto di aver diritto alla monetizzazione delle ferie e delle festività soppresse, in virtù di un'interpretazione conforme dell'art. 5, comma 8, d.L. n.
95/2012 (convertito, con modificazione, dalla l. 135/2012), come integrato pagina 4 di 33 dall'art. 1, comma 55, l. n. 228/2012, al diritto euro-unitario ed, in particolare, all'art. 7, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE, nell'esegesi offertane dalla Corte di
Giustizia Grande Sezione (sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16 e in cause C-619/16 e C-684/16), nella misura in cui non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alle indennità sostitutive connesse, senza la preventiva verifica che il lavoratore, tramite adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro nella condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In merito, ha peraltro richiamato il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui ravvisa l'illegittimità della prassi ministeriale che considera automaticamente in ferie tutti i decenti a tempo determinato durante i periodi di sospensione delle lezioni (cfr. Cass.civ., sez. lav., ord. n. 16717 del
17.06.2024 e Cass., civ. sez. lav., ord. n. 28587 del 6.11.2024);
Quanto alle festività soppresse (art. 1, comma 1, lett. a), L. n. 937/77), ha sostenuto la doverosità di equiparane il trattamento a quello previsto per i giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti, così assumendosi titolare anche del diritto all'indennità sostitutiva in relazione al mancato godimento dei giorni di festività soppresse.
Si è costituito il convenuto, domandando il rigetto del ricorso. CP_1
Il , infatti, ha contestato la richiesta del ricorrente di accesso al CP_1
beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
(500 € annui), sostenendo che la normativa vigente (art. 1, comma 121, L.
107/2015) riserva espressamente il beneficio ai soli docenti di ruolo. A tal fine, ha richiamato la giurisprudenza amministrativa (in particolare TAR e Consiglio di Stato) che ritiene legittima la distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo, in quanto fondata su ragioni oggettive e non discriminatorie. Il resistente inoltre ha affermato che il riconoscimento del beneficio preteso dal ricorrente comporti pagina 5 di 33 un aggravio ingiustificato di spesa e una violazione del principio di legalità, in quanto il beneficio non è previsto dalla legge per tale categoria.
Sempre sul tema, il ha contestato la violazione della Direttiva CP_1
1999/70/CE, in quanto la disciplina comunitaria citata non impone l'equiparazione assoluta tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ma consente differenze di trattamento qualora giustificate da ragioni oggettive. A tale scopo, il ha richiamato la giurisprudenza nazionale e comunitaria CP_1
che ha riconosciuto la legittimità di alcune differenze tra personale precario e di ruolo, purché non discriminatorie.
Ha sostenuto, quindi, l'assenza di qualsivoglia discriminazione ai danni del ricorrente, in quanto il riconosce ai lavoratori precari un trattamento CP_1
coerente con la loro condizione contrattuale.
Quanto alla pretesa indennità sostitutiva, il ha precisato che la CP_1
disposizione dell'art. 1, comma 55, legge n. 228/2012 - nel disporre che l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazione dalla legge n. 135/2012, non si applica al personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o della attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie - fa riferimento ai soli giorni in cui è consentito al personale docente di fruire delle ferie, e non a quello in cui dette ferie siano state effettivamente fruite. Così argomentando, si deve tenere conto della astratta facoltà di fruire le ferie, con la conseguenza che, dal 1° gennaio 2023, è consentita la monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Contr Per quanto concerne le festività soppresse, invece, la difesa del ha dedotto che, per tutto il personale dipendente, non è possibile la loro monetizzazione,
pagina 6 di 33 cosicché la corresponsione di una indennità sostitutiva per i soli docenti a tempo determinato, pretesa dal ricorrente, configuri una violazione dell'art. 3 Cost., integrando un trattamento più favorevole rispetto al personale docente a tempo indeterminato.
Ha eccepito, da ultimo, la prescrizione del diritto alla menzionata indennità sostitutiva.
Scaduto in data 20.10.2025 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico
(essendo il ricorrente inserito nelle GPS aventi scadenza il 31.8.2026), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i temi della controversia e le posizioni delle parti, il Giudice rende la motivazione che segue a fondamento del parziale accoglimento del ricorso.
Questioni preliminari
Giurisdizione e competenza
Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent.
n.9544 del 2016).
Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto in corso alla data di deposito pagina 7 di 33 del ricorso si evince come la parte ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, tuttora inserita nel sistema scolastico (in quanto inserita nelle GPS aventi scadenza il 31.8.2026) vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione
“di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente” (v. recente sentenza della
Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito).
Eccezione di prescrizione
Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in relazione alla domanda attorea, con riguardo al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Invero, con riferimento alla fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva,
a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale (Cass., sentenza n. 3021 del 10/2/2020).
In continuità con l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si deve dunque rigettare la sollevata eccezione di prescrizione, afferendo a pretese maturate a partire dal 2018, rispetto alle quali il termine prescrizionale non può dirsi decorso.
La Carta Docenti
pagina 8 di 33 L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_5
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del Controparte_1
15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
pagina 9 di 33 Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
pagina 10 di 33 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art. 282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi
pagina 11 di 33 universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente alla formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Da ultimo la Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 CP_6
disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di
Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva
pagina 12 di 33 (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma
1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico
(c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o
pagina 13 di 33 mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha, quindi, concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola
pagina 14 di 33 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, DO TA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. Per_1
389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art.
1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quanto in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
Ritiene l'Ufficio che, nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella pagina 15 di 33 comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, avendo la predetta dimostrato (v. stato matricolare prodotto) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche, su cd. vacanza su organico di fatto non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
Per quanto riguarda poi gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 dalla lettura dello stato matricolare risulta l'assegnazione di una serie di supplenze brevi e saltuarie o per sostituzione di personale in congedo di paternità o maternità che si sono susseguite per lunghi periodi da novembre sino al mese di giugno senza soluzione di continuità o con interruzione di pochi giorni, solitamente coincidenti con la chiusura scolastica per festività, con orario settimanale completo. Il rapporto di lavoro in questione, pur costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere dal data anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche. Come si è visto la Corte di Cassazione ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999”. Ebbene, dal complesso delle disposizioni che regolano l'Istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda
– nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”.
Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che del tutto irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione – al supplente che pagina 16 di 33 “copra” l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre fino a giugno e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso.
Si ritiene, pertanto, che, anche per i suddetti anni scolastici, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico in questione, la situazione sia del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, che in molti casi la parte ricorrente ha sostituito, dovendosi avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
Va quindi accerto il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è stata proposta domanda.
Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna con l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica», atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Ed infatti la
Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti alla propria formazione professionale.
pagina 17 di 33 In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ne consegue la condanna del resistente all'attribuzione alla parte CP_1
ricorrente della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e
2024/2025 per un valore totale di € 2.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della indennità sostitutiva per le ferie e per le festività soppresse maturate e non godute in riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, nei quali ha prestato servizio come docente in virtù di contratti sino al termine delle attività didattiche o in forza di supplenze brevi che coprono però
l'intero anno scoalstico, giacché collocato d'ufficio in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni.
Il dato normativo da cui muovere, che regola in termini generali la materia della fruizione delle ferie da parte del dipendente pubblico e della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, è l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. La norma, rubricata pagina 18 di 33 “riduzione delle spese della pubblica amministrazione”, al comma 8 (previsione originaria) dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La Corte costituzionale (sentenza n. 95/2016), investita della questione di legittimità della norma di legge, per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, commi
1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (questo ultimo in relazione all'art. 7 direttiva n.2003/88/CE) ha dichiarato non fondata la questione, nella misura in cui le era stata sollevata dal giudice remittente sull'erroneo presupposto esegetico secondo il quale il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute assurgesse a limite invalicabile anche rispetto alla impossibilità del lavoratore di fruire delle stesse per malattia o per altra causa a lui non imputabile. Se alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa non imputabile al lavoratore, gli fosse precluso di conseguire la compensazione economica delle ferie fino a quel momento maturate ma non fruite, si verificherebbe un vulnus irrimediabile al diritto fondamentale al godimento delle pagina 19 di 33 ferie, ammettendosene una menomazione definitiva per cause non imputabili al lavoratore, e alle quali l'ordinamento non appresterebbe neanche un trattamento economico succedaneo al mancato godimento. La norma si pone al riparo da censure di illegittimità costituzionale ove la si interpreti che il divieto di monetizzare le ferie nel pubblico impiego non si assurga a limite assoluto, potendo per contro essere superato nei casi in cui il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie maturate al termine del rapporto di lavoro per causa a questi non imputabile, ma nondimeno possa essere compensato per tale perdita dal ristoro economico della indennità sostitutiva.
La legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è intervenuta ad integrare la normativa sulla fruizione delle ferie del personale docente ai commi 54 e 55 dell'art. 1. Nello specifico, il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 ha statuito che:“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il seguente comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, così disponendo: “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente
e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Le disposizioni di cui ai commi 54 e
55, ha aggiunto il successivo comma 56 della Legge di Bilancio 2013, non pagina 20 di 33 possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Le norme introdotto dai commi 54, 55 e 56 vengono a costituire un microsistema per la regolamentazione della materia del godimento delle ferie per il personale docente, incluso - per quanto qui di interesse - quello in servizio con contratti a tempo determinato, per il quale si prevede espressamente che il divieto di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute alla cessazione del rapporto non operi, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali è consentito al personale docente con contratto fino al termine delle lezione o delle attività didattiche di fruire delle ferie.
Invero, il quadro normativo deve interpretarsi conformemente alle norme del diritto euro unitario e alle sentenze della CGUE che vincolano il giudice nazionale ad una interpretazione armonizzata con esse. In particolare, l'art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel dettare una regolamentazione uniforme delle ferie annuali, dispone che: par. 1.“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
par.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. L'art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato “condizioni di lavoro giuste ed eque” statuisce che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, ha affermato che l'art. 7 direttiva n. 2003/88/CE, unitamente all'art. 31 CDFUE, ostano ad una normativa nazionale che determini, per il lavoratore che non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del pagina 21 di 33 rapporto di lavoro, la perdita automatica dei giorni di ferie retribuiti e, correlativamente, il suo diritto ad una indennità finanziaria sostitutiva per le ferie annuali retribuite ma non godute, senza una preventiva verifica sul fatto che sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di esercitare il suo diritto alla ferie prima della cessazione del rapporto, attraverso una informazione adeguata
(CGUE, Grande Sezione, cause riunite C-569/16 e C-570/16: causa C-619/16; causa C-684/16). L'art. 7 direttiva 2003/88/CE, nell'interpretazione della CGUE, non osta ad una norma nazionale che contempli la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite alla cessazione del rapporto di lavoro, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare in concreto tale diritto in costanza di rapporto, previa adeguata e trasparente informazione da parte del datore di lavoro che metta in condizione il lavoratore di esercitare consapevolmente tale diritto, invitandolo a farlo formalmente, ove necessario, ed in tempo utile a garantire che il godimento delle ferie sia idoneo ad apportare all'interessato il giusto riposo, rendendolo finanche edotto delle conseguenze della scelta di non fruire delle ferie annuali retribuite, vale a dire la perdita - al termine del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto autorizzato) o alla cessazione del rapporto di lavoro - del diritto a tali ferie e della correlativa indennità economica sostitutiva. Onere della prova che grava sul datore di lavoro quanto alla adeguata informativa rivolta al lavoratore in ordine sia all'esercizio del suo diritto alle ferie annuali retribuite in costanza di rapporto sia alla estinzione di tale diritto se non esercitato entro il termine di scadenza del contratto a termine, ed il conseguente venire meno della indennità finanziaria compensativa della mancata fruizione delle ferie retribuite non godute. Il diritto fondamentale alle ferie annuali scaturisce direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7) e si compone non solo del diritto al loro pagamento ma anche del diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto. Quando il rapporto di lavoro cessa, la fruizione delle ferie annuali e pagina 22 di 33 retribuite non è più oggettivamente possibile;
onde evitare che tale impossibilità ridondi in una definitiva privazione di tale diritto, al lavoratore è riconosciuto un beneficio succedaneo, corrisposto in forma pecuniaria, come esplicitamente previsto dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE che attribuisce al lavoratore il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti alla fine del rapporto di lavoro. Non ha rilevanza, ai fini della corresponsione del beneficio economico succedaneo, il motivo per il quale il rapporto di lavoro è terminato, rilevando unicamente le condizioni della cessazione del contratto e del mancato godimento delle ferie al termine di questo, come si evince dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE. 10. La norma euro unitaria osta, dunque, a disposizioni nazionali che introducono condizioni diverse od ulteriori limitazioni al versamento della indennità sostitutiva di carattere finanziario - delle ferie annuali retribuite e non godute - al lavoratore che, al momento di cessazione del rapporto, non sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di fruire di tutte le ferie cui aveva diritto in costanza del rapporto, derivando tale diritto patrimoniale direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7, par. 2), che non tollera restrizioni o presupposti diversi da quelli fissati in sede comunitaria per la sua percezione (v. CGUE, sentenza n. 218/2002).
A tali assorbenti rilievi, si è uniformata anche la giurisprudenza di legittimità che con orientamento consolidato ha affermato il principio di diritto che segue:“il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
pagina 23 di 33 Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (v. ex multis, Cass.
Sez. lav. n. 13440/2024; Cass. sez. lav. n. 11868/2025).
Nell'interpretare il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità
2013), in combinato con l'art. 5, co. 8, d.l. 95/20012, come integrato dall'art. 1, co. 55, legge n. 228/2012, la Corte di Cassazione ha peraltro affermato che il quadro normativo debba intendersi nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario nazionale, dovendosi piuttosto intendere la locuzione“periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie di ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (v. Cass. sez. lav. n. 16715/2024; Cass. sez. lav. n. 28587/2024).
I principi giurisprudenziali richiamati, sia di fonte euro unitaria che nazionale, condivisi dal Tribunale adito, si attagliano alla decisione della presente controversia.
Parte ricorrente ha, infatti, allegato e provato, quale fatto costitutivo della sua pretesa creditoria, il mancato godimento delle ferie maturate, a tal fine, versando pagina 24 di 33 in atti, il suo stato matricolare, quale documentazione comprovante la circostanza della mancata fruizione dei giorni di ferie maturati, rispetto all'intero periodo lavorativo alle dipendenze della resistente. Alla luce della descritta produzione documentale, peraltro non contestata dal convenuto, la CP_1
circostanza dedotta, ossia il mancato godimento di alcun giorno di ferie da parte del ricorrente, può dirsi definitivamente provato.
Il costituito ha invece solo dedotto genericamente, ma non CP_1
documentato, il fatto estintivo della pretesa economica del ricorrente, ovvero di aver fornito la adeguata informazione al lavoratore circa la sua facoltà di esercitare il diritto alle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, con l'espressa rappresentazione che al mancato godimento sarebbe seguita l'estinzione di tale diritto e la correlata perdita della indennità sostitutiva.
Agli atti non risulta quindi la prova che la mancata fruizione delle ferie al termine dei rapporti di lavoro del ricorrente presso i diversi istituti scolastici nei quali ha prestato servizio sia stata il frutto di una scelta ponderata e consapevole, non potendo il giudice verificare che l'amministrazione convenuta, per il tramite dei dirigenti scolastici, le abbia fornito le informazioni necessarie per decidere liberamente di non godere delle ferie maturate. Conseguentemente debbono essere accertate, all'esito del presente giudizio, le sole condizioni - di fonte comunitaria (art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE) - che legittimano il docente a tempo determinato al conseguimento della indennità finanziaria per ferie retribuite non godute: la cessazione del rapporto di lavoro ed il pregresso mancato godimento (in costanza di rapporto) delle ferie già maturate.
Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti, sono corretti e condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, la quale, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, ha correttamente riparametrato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti ogni anno a un docente assunto a tempo indeterminato al numero effettivo di giorni di servizio da lui prestati in pagina 25 di 33 esecuzione degli incarichi a tempo determinato, non potendo – come visto – essere considerato automaticamente in ferie nel periodo di sospensione o di cessazione delle lezioni.
In particolare, le giornate di ferie maturate ammontano a n. 22,33 giorni per l'anno 2018/2019, a n. 22,83 per l'anno 2019/2020, a n. 25,77 per l'anno
2020/2021, a n. 23,02 per l'anno 2021/2022, a n. 25,68 per l'anno 2022/2023, a n. 24,26 per l'anno 2023/2024 (e non 24,35 poiché, i giorni complessivi di lavoro sono 273 e non 274, cfr. certificato di servizio aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024, rilasciato il 17.01.2025, allegato al ricorso).
Sicché, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento della relativa indennità, calcolata sulla base dei CCNL vigenti, cui deve essere sottratta la somma pari ad euro 236,84, quale indennità già ricevuta dal ricorrente a titolo di compensazione per il mancato godimento delle ferie maturate nell'a.s.
2018/2019 (cfr. cedolini in atti di maggio e giugno 2019).
All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge.
Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico.
Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto pagina 26 di 33 orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico.
Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
Di contro, la domanda di condanna del e del merito al Controparte_1
pagamento della indennità sostitutiva per le giornate di festività soppresse, maturate ma non godute, deve essere rigettata per la ragioni che si vengono ad esporre.
L'art. 1, legge n. 937/1977 stabilisce che: “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. La lettura della norma nazionale deve essere integrata dall'art. 14 CCNL 2006 - 2009 “Istruzione e ricerca” Sezione Scuola, ancora vigente per il richiamo dei successivi CCNL
Comparto Scuola, che, in tema di festività, così dispone: “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste
pagina 27 di 33 dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.” Dal coordinamento tra la norma di legge e la disposizione della contrattazione collettiva risulta che le quattro giornate di festività soppresse, spettanti ai dipendenti pubblici, in aggiunta ai giorni di congedo ordinario, debbano essere richieste alla amministrazione di appartenenza, tenendo conto delle esigenze dei servizi, la quale può negarle per “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”, con conseguente diritto, in questa evenienza, alla compensazione forfettaria lorda per singola giornata.
Alla regola della richiesta di fruizione non fa eccezione il docente, a cui l'art. 14
CCNL 2006 - 2009 riconosce, infatti, le 4 giornate di riposo per festività soppresse “ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n.
937”.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre l'assimilabilità delle quattro giornate di riposo per festività soppresse alle ferie, ritenendo non essere ostativa alla monetizzazione delle stesse, alla cessazione del rapporto, la omessa previsione nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina specifica, dovendo trovare applicazione le medesime regole valevoli per la monetizzazione delle ferie, in ragione del superamento del divieto di corresponsione della indennità sostitutiva per i docenti a termine e secondo le sole condizioni dettate dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE. Il ragionamento non può essere condiviso atteso che il campo di applicazione della direttiva comunitaria, più volte citata, non riguarda pagina 28 di 33 la disciplina delle festività soppresse e della compensazione forfetaria per loro mancata fruizione, come chiaramente si evince dall'art. 1, per. 2, direttiva
2003/88/CE che, nel perimetrare l'oggetto ed il campo di applicazione della fonte eurounitaria, così esordisce: “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro;
b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro”. Il periodo minimo di ferie annuali si ricava, invece, dall'art. 7 direttiva 2003/88/CE che, al paragrafo
1, viene fissato in 4 settimane di ferie annuali retribuite;
periodo che, come visto, non può essere sostituito da una indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. L'art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio così dispone: “par.
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
par.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. Il campo di applicazione della direttiva euro- unitaria, per quanto qui di interesse, è il periodo minimo di ferie annuali, non inferiore a quattro settimane, dal quale esulano le festività soppresse che sono giorni aggiuntivi rispetto al periodo minimo di congedo ordinario. Il CCNL del
Comparto Scuola attribuisce, peraltro, ai docenti un numero di ferie (30 giorni) superiore al minimo comunitario di quattro settimane, esaurendo quindi la garanzia di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE in tema di ferie annuali non riducibili.
Ne consegue, dunque, che l'obbligo del dirigente scolastico di informare il docente con contratto a tempo determinato sul diritto alla fruizione delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro, e sulla conseguente perdita dalla indennità economica sostitutiva, ove non esercitato, non può
pagina 29 di 33 estendersi al regime delle festività soppresse, perché esulano dal campo di applicazione della direttiva.
Tali conclusioni non sono messe in discussione dall'arresto giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (Corte di Cassazione, Sez. Lav. 2024/8926). La sostanziale assimilabilità tra gli istituti delle ferie annuali e delle festività soppresse, sviluppata nell'argomentazione giuridica dalla Suprema Corte, non è ostativa alla monetizzazione di queste ultime, in assenza di una disciplina specifica, ove non fruite alla cessazione del rapporto, sempre in presenza dei medesimi presupposti di monetizzazione delle ferie maturate non godute. Anche ad ammettere che in astratto il lavoratore a tempo determinato possa aver diritto ad una indennità economica compensativa dei giorni di festività soppressi non fruiti al termine del rapporto di lavoro, nondimeno, a livello nazionale, il regime di fruizione di queste non è sovrapponibile a quello dei congedi ordinari, ma solo avvicinabile. Come visto, infatti, il godimento delle festività soppresse è subordinato ad una richiesta in tale senso del docente nel corso del rapporto di lavoro (art. 1, legge n. 937/1977 ed art. 14 CCNL 2006 – 2009), che potrebbe, quindi, dare diritto ad una indennità finanziaria parametrata a tali giorni non goduti solo ove il docente con contratto a tempo determinato abbia fatto specifica richiesta di godimento delle festività in questione e l'amministrazione scolastica l'abbia negata o non evasa entro il termine di conclusione del rapporto, senza rappresentare al lavoratore la estinzione di tale diritto alla cessazione del contratto e la perdita correlata del beneficio economico sostitutivo. Resterebbe fermo, invece, il diverso diritto alla compensazione forfettaria, ove la negazione al godimento delle festività soppresse si fondi su motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi. Nel caso di specie, in disparte il diverso campo di applicazione oggettivo delle direttiva comunitaria, anche a voler aderire al ragionamento giuridico sviluppato dalla Suprema Corte, in atti non vi è prova della specifica richiesta di godimento delle festività soppresse da parte del pagina 30 di 33 docente, elemento che integra in parte qua il fatto costituivo della pretesa creditoria del ricorrente, e che non appare in contrasto con l'affermata assimilabilità tra l'istituto delle ferie annuali e delle festività soppresse. Si tratta, infatti, di un profilo distintivo della legislazione nazionale (la richiesta di godimento dei giorni di festività soppresse), nella disciplina di un istituto assimilabile ma non sovrapponibile alle ferie annuali, che ben può essere armonizzato con la interpretazione comunitariamente conforme del suo regime normativo.
In conclusione, si ribadisce il principio consolidato secondo cui l'art. 5, comma
8, d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, legge n. 228/2012, deve interpretarsi in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, che non consente la perdita automatica del diritto al godimento delle ferie maturate e non godute, e della correlata indennità finanziaria sostitutiva, al momento di cessazione del rapporto di lavoro, se non previa verifica di una adeguata informazione - di cui il convenuto ha omesso in questa sede di fornire CP_1
prova - che il docente sia stato posto nella condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle ferie annuali prima del termine del rapporto e sia stato informato, del pari, che la scelta di non goderne avrebbe comportato anche l'estinzione del diritto al beneficio economico compensativo.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza della parte convenuta. Le spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, e da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. La misura delle spese di giustizia è determinata in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della serialità della lite, oltre che dell'assenza di sostanziale attività istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 31 di 33 1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 della Carta Elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L.
107/2015;
2. per l'effetto, condanna il ad attribuire alla Controparte_1
parte ricorrente la Carta Elettronica, per i suddetti anni scolastici, per un valore totale di € 2.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dal ricorrente prima della cessazione dei suoi rapporti con il
[...]
, per gli anni 2018/2019, 2019/2020, Controparte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
4. per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in CP_1
favore di parte ricorrente della somma in euro pari all'importo complessivo delle indennità sostitutive per ferie non godute, negli aa.ss.:
- 2018/2019, per 22,33 giorni di ferie residue (sottratto l'importo già percepito di euro 236,84);
- 2019/2020, per 22,83 giorni di ferie residue;
- 2020/2021, per 25,77 giorni di ferie residue;
- 2021/2022, per 23,02 giorni ferie residue;
- 2022/2023, per 25,68 giorni di ferie residue;
- 2023/2024, per 24,26 giorni di ferie residue.
Importi da calcolarsi sulla base dei CCNL vigenti, oltre interessi.
5. Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, CP_1
in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore pagina 32 di 33 dichiaratosi antistatario;
spese liquidate in complessivi €. 2.109,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MA AV
(La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Laura Perrotta)
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