Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4714/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Adriana De Tommaso Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4714/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in 21 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Paola Lucin
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Trento in data 26 settembre 2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 47, Anno 2015, e che dalla loro unione non sono nati figli.
1
ambientale iscritto al Collegio dei periti industriali, mentre la SI.ra lavora Pt_2 come addetta alle pulizie presso l'Hotel Garni delle Rose a Ceniga di Drò.
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare è stata acquistata con denaro del SI. ed intestata ad entrambe le parti. Pt_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione;
pertanto, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, prevedendo che il SI. acquisterà dalla SI.ra un immobile sito in Pt_1 Pt_2
Cavedine di esclusiva proprietà della stessa, mentre l'abitazione familiare diverrà di esclusiva proprietà del SI. come di seguito indicato: Pt_1
“1) la SInora , in qualità di comproprietario intavolato con Parte_2
la quota di ½, trasferisce a titolo gratuito al marito, , nato a [...]_1
il 28.01.1965 la propria quota di proprietà pari ad ½ della:
VIGO CAVEDINE- PT.17 II p ed. 34 sub 5 foglio 3 at. A/2, classe 3 C.F._3
consistenza vani 7,5 SUP. 222, RENDITA CATASTALE 774,69 abitazione con accessori di pertinenza) via Monte Stivo 11 in Vigo Cavedine;
6 foglio 4 p.m nella consistente al libro fondiario;
B. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p. ed. 345, sub 6, foglio 3 cat C/6, classe
2 consistenza mq 25, sup mq 30 rendita catastale euro 65,85 (garage di pertinenza dell'abitazione) in via Monte Stivo 11 Vigo Cavedine;
C. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p. ed 345, sub 7, foglio 3 cat C/2, classe 1 consistenza mq 72, sup mq 83 rendita catastale euro 185,92 (depositi, di pertinenza dell'abitazione) in via Monte Stivo 11 Vigo Cavedine
D. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p. ed 382, foglio 3 cat C/2, classe 1 consistenza mq 40, sup mq 94 rendita catastale euro 103,29 (depositi di pertinenza dell'abitazione) in via Monte Stivo 11 Vigo Cavedine
E) VIGO CAVEDINE- PT.17 II p.f. 2416/1 foglio 3 – Arativo classe 6 sup. mq 725 reddito domenicale euro 1,12 e agrario1,12,
2 la SInora dichiara inoltre che la costruzione dell'immobile è stata fatta in Pt_2
virtù e in conformità ai seguenti provvedimenti edilizi rilasciati dal Comune di
Cavedine:
1) Concessione edilizia /DIA 4/73 del 24.07.1973 redatto da ing. ; Persona_1
2) Richiesta di edificare in sanatoria n. 1900 d.d. 13.05.1992;
3) Istanza di sanatoria n. 6/18 del 11.07.2018 a nome del SI. Per_2
presentata dal geom. Controparte_1
4) Comunicazione opere libere 69/2019 d.dd. 19.11.2019;
5) Comunicazione opere libere n. 70/2019 d.d. 19.11.2019;
6) Comunicazione di opere libere n. 12/2021 d.dd. 20.04.2021;
7) Comunicazione inizio lavori edilizi 1/2022 d.d. 13.01.2022;
8) Autorizzazione paesaggistica n. 2/2022 d.d.1.03.2022;
9) Comunicazione opere libere n.8/2022 d.d. 1.03.2022;
10)Certificato conformità Edifici esistenti n 158/2018 d.d. 3.07.2018;
2) il SI. nella veste di cui alla lettera che precede, conferma di accettare Pt_1
il trasferimento della quota dei beni immobili sopra precisati e chiede il beneficio tributario con riferimento A. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p ed. 34 sub 5 foglio 3 at. A/2, classe 3 consistenza vani 7,5 SUP. 222, RENDITA CATASTALE
774,69 abitazione con accessori di pertinenza) via Monte Stivo 11 in Vigo Cavedine;
6 foglio 4 p.m nella consistente al libro fondiario;
B. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p. ed. 345, sub 6, foglio 3 cat C/6, classe
2 consistenza mq 25, sup mq 30 rendita catastale euro 65,85 (garage di pertinenza dell'abitazione) in via Monte Stivo 11 Vigo Cavedine;
C. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p. ed 345, sub 7, foglio 3 cat C/2, classe 1 consistenza mq 72, sup mq 83 rendita catastale euro 185,92 (depositi, di pertinenza dell'abitazione) in via Monte Stivo 11 Vigo Cavedine
D. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p. ed 382, foglio 3 cat C/2, classe 1 consistenza mq 40, sup mq 94 rendita catastale euro 103,29 (depositi di pertinenza dell'abitazione) in via Monte Stivo 11 Vigo Cavedine
E) VIGO CAVEDINE- PT.17 II p.f. 2416/1 foglio 3 – Arativo classe 6 sup. 725 mq reddito domenicale euro 1,12 e agrario 1,12, - in quanto tale immobile costituirà la prima casa, sussistendone i requisiti di legge
3 3)I beni immobili sopra descritti risultano censiti come segue
A. A. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p ed. 34 sub 5 foglio 3 cat. A/2, classe
3 consistenza vani 7,5 SUP. 222, RENDITA CATASTALE 774,69 abitazione con accessori di pertinenza) via Monte Stivo 11 in Vigo Cavedine;
6 foglio 4 p.m nella consistente al libro fondiario;
B. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p. ed. 345, sub 6, foglio 3 cat C/6, classe
2 consistenza mq 25, sup mq 30 rendita catastale euro 65,85 (garage di pertinenza dell'abitazione) in via Monte Stivo 11 Vigo Cavedine;
C. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p. ed 345, sub 7, foglio 3 cat C/2, classe 1 consistenza mq 72, sup mq 83 rendita catastale euro 185,92 (depositi, di pertinenza dell'abitazione) in via Monte Stivo 11 Vigo Cavedine
D. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p. ed 382, foglio 3 cat C/2, classe 1 consistenza mq 40, sup mq 94 rendita catastale euro 103,29 (depositi di pertinenza dell'abitazione) in via Monte Stivo 11 Vigo Cavedine
E) VIGO CAVEDINE- PT.17 II p.f. 2416/1 foglio 3 – Arativo classe 6 con reddito domenicale euro 1,12 e agrario1,12;
4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27.02.1985 n. 52, le parti dichiarano e prendono atto che i dati di identificazione catastale e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti tali, cioè da influire sul calcolo della rendita catastale dar luogo all'obbligo di presentazione e di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa ai sensi della vigente normativa, precisando che la suddetta unità immobiliare risulta raffigurata nella planimetria catastale presentata dal Geom. CP_1
iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di TRENTO, depositato
[...] presso l'Ufficio del Catasto di Trento;
5) l'oggetto del trasferimento qui previsto viene convenuto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, usi, azioni, servitù ed altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza risultante al libro fondiario competente e con tutti i diritti relativi e per legge congiunti;
6) la SI.ra , consapevole delle sanzioni penali previste Parte_2 dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
4 mendaci, dichiara che le opere di costruzione del fabbricato oggetto del presente atto è stata fatta in virtù e in conformità di provvedimenti edilizi rilasciati dal
Comune di Cavedine: in particolare la concessione edilizia n. 4/73 d.d. 24.07.1973 rilasciate dal Comune di Vigo Cavedine nonché tutte le successive istanze come indicate al punto 1) del presente ricorso, l'ultima della quali in data 2022 e successivamente non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, ne variante essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di concessione edilizia;
7) Per quanto necessario le parti consapevoli delle sanzioni penali previste ex art
76 D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore per la conclusione del presente accordo;
8) per quanto necessario, ai sensi del D.L. 145/2013 il SI. dichiara Parte_1
di aver ricevuto da le informazioni e la documentazione Parte_2 comprensiva dell'attestato di prestazione energetica del 27/03/2024, redatto dal ing. che si allega in copia al presente atto, relativo alla p. ed. 435 Persona_3 sub 5 foglio 3 in P.T. 17, C.C 428, tutt'ora in corso di validità, non essendo intervenute modifiche;
9) Le parti evidenziano che trattandosi di atto stipulato all'interno del procedimento di separazione coniugi, ai fine delle tutele economico patrimoniale della famiglia, non è soggetto alle normali imposte di registro, ipotecaria e catastale, si chiede conseguentemente l'applicazione di tutte le agevolazioni di cui alla Legge 6.03.1987
n. 74;
10) Il presente atto costituisce titolo per l'intavolazione della donazione delle proprietà di cui al punto n. 1) che verrà effettuato dall'avvocato Paola Lucin. Con notifica del relativo decreto a mani della stessa e con esonero del conservatore
Tavolare da ogni relativa responsabilità;
11) entrambi i coniugi – e si impegnano Parte_1 Parte_2 sin d'ora a formalizzare il trasferimento della quota di proprietà, come previsto nel presente atto, innanzi ad un Notaio con assunzione di ogni relativo onere, qualora
– per qualsiasi motivo – non risultasse possibile perfezionare l'accordo qui convenuto all'interno del procedimento per separazione;
l'atto notarile e la
5 successiva intavolazione dovranno intervenire al massimo entro tre mesi dall'omologa della separazione;
12) il SI. e la SI.ra rinunciano Parte_1 Parte_2 espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale;
13) il SI. si assume inoltre personalmente ed integralmente ogni Parte_1 spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile oggetto di trasferimento, nonché delle relative imposte;
14) tutti gli arredi e corredi dell'immobile sopra identificati e oggetto di trasferimento rimarranno di proprietà del SI. ; la SI.ra Parte_1 Pt_2
provvederà ad asportare quelli di sua proprietà/interesse;
15) la SI.ra , rinuncia a qualsiasi pretesa e diritto in Parte_2 relazione alla propria quota di proprietà dell'immobile di cui al punto 1) sopra identificato e per titolo nascente dal matrimonio, dichiarando di non aver nulla a pretendere nei confronti del SI. ; 16) il SI. verserà alla Parte_1 Pt_1
moglie la somma una tantum di euro 130.000,00 con le seguenti modalità:
a) euro 10.000 già versati per a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto dell'immobile identificato con la p.ed 103 sub 3 foglio 5 p.m. 3 cat. A/3 e P.f. 75/4 foglio 3 CC: Cavedine
b) euro 10.000,00 al 30.12.2024 ad ulteriore caparra confirmatoria per l'immobile di cui al punto a)
c) euro 49.000,00 entro il 30 marzo 2025 a saldo dell'acquisto dell'immobile di cui al punto a)
d) i restanti euro 61.000,00 entro il 30 giugno 2025.
17) In conseguenza di quanto ai punti 15) e 16) ai coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficiente e confermano di non aver nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro e viceversa anche per titolo nascente dal matrimonio
18) L'autovettura modello MINI One targata DC777DT telaio numero
AO14438BZ06 di proprietà del SI. , passerà in piena proprietà alla Parte_1
SI. , la quale si impegna a formalizzare il passaggio di Parte_2
proprietà con ogni onere a suo carico entro 30 giorni dalla data di omologa della separazione;
6 19) dopo la separazione la SI.ra , provvedere a rilasciare Parte_2 la casa coniugale e prelevare tutti i propri effetti personali”.
Le parti hanno, dunque, domandato accogliersi le seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge, compatibili con tale stato;
2. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi identificata con come segue:
• A. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p ed. 34 sub 5 foglio 3 at. A/2, classe 3 consistenza vani 7,5 SUP. 222, RENDITA CATASTALE 774,69 abitazione con accessori di pertinenza) via Monte Stivo 11 in Vigo Cavedine;
6 foglio 4 p.m nella consistente al libro fondiario;
• B. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p. ed. 345, sub 6, foglio 3 cat C/6, classe
2 consistenza mq 25, sup mq 30 rendita catastale euro 65,85 (garage di pertinenza dell'abitazione) in via Monte Stivo 11 Vigo Cavedine;
• C. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p. ed 345, sub 7, foglio 3 cat C/2, classe
1 consistenza mq 72, sup mq 83 rendita catastale euro 185,92 (depositi, di pertinenza dell'abitazione) in via Monte Stivo 11 Vigo Cavedine
• D. C.C. 428 VIGO CAVEDINE- PT.17 II p. ed 382, foglio 3 cat C/2, classe 1 consistenza mq 40, sup mq 94 rendita catastale euro 103,29 (depositi di pertinenza dell'abitazione) in via Monte Stivo 11 Vigo Cavedine
• E) .17 II p.f. 2416/1 foglio 3 – Arativo classe 6 sup. mq 725 Controparte_2
reddito domenicale euro 1,12 e agrario1,12, diverrà di proprietà esclusiva del SI. a seguito di donazione della quota Pt_1
di ½ di proprietà della SI.ra al SI. nei modi e Parte_2 Pt_1
termini specificati nei punti che precedono del presente ricorso;
3. Il SI. verserà alla moglie la somma di euro 130.000,00 nei modi Parte_1
e tempi di cui al punto 15) del presente ricorso;
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e nulla e dovuto l'uno nei confronti dell'altra e viceversa e con riferimento al pregresso rapporto di coniugio, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi a qualsivoglia azione e/o eccezione
5. Spese compensate”.
7 All'udienza del 15 gennaio 2024 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dando atto che la condizione n. 16 lett. B) è già stata adempiuta. La causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di ConSIlio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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