Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3765/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3765/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUZZI SARA e dell'avv. Parte_1 C.F._1
VITTUARI KATIA;
elettivamente domiciliato in VIA PIETRALATA 29/A, 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. BRUZZI SARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUZZI SARA e dell'avv. Parte_2 C.F._2
VITTUARI KATIA;
elettivamente domiciliato in VIA PIETRALATA 29/A, 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. BRUZZI SARA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUZZI SARA e dell'avv. Controparte_1 C.F._3
VITTUARI KATIA;
elettivamente domiciliato in VIA PIETRALATA 29/A, 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. BRUZZI SARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUZZI SARA e dell'avv. CP_2 C.F._4
VITTUARI KATIA;
elettivamente domiciliato in VIA PIETRALATA 29/A, 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. BRUZZI SARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUZZI SARA e dell'avv. CP_3 C.F._5
VITTUARI KATIA;
elettivamente domiciliato in VIA PIETRALATA 29/A, 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. BRUZZI SARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_1
BOSCHETTI GIULIANO, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 3, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BOSCHETTI GIULIANO pagina 1 di 18
elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 3, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BOSCHETTI
GIULIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCHETTI Parte_3 C.F._7
GIULIANO, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 3, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
BOSCHETTI GIULIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCHETTI GIULIANO, Parte_4 C.F._8
elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 3, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BOSCHETTI
GIULIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCHETTI Parte_5 C.F._9
GIULIANO, elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 3, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
BOSCHETTI GIULIANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOSCHETTI GIULIANO, CP_6 C.F._10
elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 3, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BOSCHETTI
[...]
C.F. ), contumace Controparte_7 C.F._11
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCHETTI GIULIANO, Controparte_8 C.F._12
elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 3, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BOSCHETTI
GIULIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCHETTI GIULIANO, Parte_6 C.F._13
elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 3, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BOSCHETTI
GIULIANO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BRUZZI SARA e Controparte_9 C.F._14
dell'avv. VITTUARI KATIA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BRUZZI SARA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione e atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 18 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 13 marzo 2024 i sig.ri , Parte_2 CP_2
e citavano in giudizio, avanti al Tribunale di
[...] CP_3 Controparte_1 Parte_1
LO, il (CF: ), in persona dell'Amministratore Controparte_4 P.IVA_1
pro tempore della nonché i sig.ri CP_10 Controparte_11 CP_5
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
e al fine di sentir accogliere dal Giudice le seguenti conclusioni:
[...] Parte_6
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così disporre:
- In via Principale:
1) dichiarare la nullità ex tunc della delibera assunta il 26.06.2018 al punto 1 dell'O.d.g., nella parte in cui vi è
il diniego alla realizzazione di ascensore, accertato che risulta indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento da parte di alcuni condomini anziani e/o con malattie invalidanti, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti dei singoli condomini, posto che i limiti evidenziati dai condomini dissenzienti non concretano l'inutilizzabilità della res communis, secondo la sua naturale fruibilità, come precisato in premessa;
2) Accertare e dichiarare il diritto degli istanti, condomini del condominio di a LO, di CP_4
servirsi della cosa comune, ex art. 1102 c.c. al fine di installare un ascensore nella corte condominiale, posto che alcuni di loro sono molto anziani e/o portatori di malattie invalidanti;
3) Preso atto della mancata partecipazione dei condomini convenuti, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria tenutasi il 30/11/2023, si chiede che vengano pronunciati i provvedimenti di cui all'art.12 bis introdotto al d.lgs. 28/2010, in ogni caso con condanna degli stessi a una somma equitativamente determinata;
4) Dichiarata la cessazione del contendere in merito alla impugnazione della delibera assembleare adottata dal
, in data 20/11/2023, in quanto revocata con successiva delibera del Parte_7
31/01/2024, condannare il convenuto alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale ex CP_4
art. 91 c.p.c stante la fondatezza sostanziale della impugnazione della delibera.
5) In ogni caso, condannare i convenuti, in solido o in alternativa tra loro, alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio e dei procedimenti di mediazione attivati, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Riferivano i ricorrenti che nel corso dell'assemblea condominiale del giorno 26/06/2018, i condomini
Co
e (per complessivi millesimi 382,47), formalizzavano la loro Pt_1 CP_1 Parte_8 Pt_2
richiesta di installare – a spese dei soli condomini interessati – un impianto posto in esterno al Condominio,
nella corte interna del fabbricato.
pagina 3 di 18 Tale richiesta non veniva approvata poiché formulavano la loro opposizione i restanti condomini (per complessivi millesimi 562,80) giustificando il dissenso nel fatto che “l'innovazione richiesta per la realizzazione di un ascensore produce pregiudizio per le parti comuni e per le parti esclusive, in particolare a causa dell'eccessiva vicinanza dell'impianto con conseguente violazione della riservatezza dei condomini, diminuzione dell'areazione e della illuminazione della loro abitazione (art. 1102 e 907 c.c.)”.
I ricorrenti, alla luce del fatto che molti anziani a causa di malattie invalidanti hanno difficoltà a salire e scendere le scale, si attivavano per la realizzazione di un ascensore esterno al fabbricato in quanto ritenuto unico progetto realizzabile.
Gli odierni convenuti proponevano ricorso ex artt. 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c., al fine di ottenere una pronuncia del Tribunale con cui venisse accertato l'illegittimo spoglio nel possesso compiuto dalla sig.ra o, in subordine, la turbativa nel possesso della corte condominiale a seguito degli intrapresi Parte_1
lavori di installazione dell'ascensore in tale area cortiliva.
Riferivano i ricorrenti del procedimento possessorio, che la sig.ra nonostante la mancata Pt_1
approvazione dell'assemblea condominiale della realizzazione dell'ascensore aveva presentato presso il
Comune il relativo progetto ed ottenuta l'autorizzazione aveva iniziato i lavori.
Si costituiva la sig.ra contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dei ricorrenti chiedendo il Pt_1
rigetto del ricorso possessorio che, però, veniva accolto dal Giudice nella domanda subordinata in quanto più che un vero e proprio spoglio vi era stata una turbativa nel possesso ai sensi dell'art. 1170 c.c..
La vicenda proseguiva e gli odierni ricorrenti instauravano il presente giudizio chiedendo la nullità della delibera di cui al punto 1) del 26 giugno 2018. Tale delibera respingeva la proposta degli odierni ricorrenti. In particolare, da verbale risultava che:
“sono favorevoli, affinché, a spesa dei soli condomini interessati all'acquisto dell'ascensore, si installi un impianto,
Co posto in esterno al condominio, i sigg. per un totale di m.mi Pt_1 Pt_2 CP_1 Parte_8 CP_2
382,47.
Contrari i restanti per m.mi 562,80; i quali richiedono che venga verbalizzato quanto segue: “L'innovazione richiesta per la realizzazione di un ascensore produce un pregiudizio per le parti comuni e per le parti esclusive, in particolare a causa dell'eccessiva vicinanza dell'impianto con conseguente violazione della riservatezza dei condomini e diminuzione dell'areazione e della illuminazione nella loro abitazione (ART.
1102 e 907 c.c.).
L'alterazione delle parti comuni l'eccessiva vicinanza dell'impianto agli infissi e il pericolo di violazione della privacy comporterebbe un deperimento delle condizioni generali di abitabilità e un deprezzamento del valore degli immobili.
pagina 4 di 18 L'assemblea non approva l'installazione dell'impianto elevatore””.
Successivamente gli odierni ricorrenti impugnavano anche le delibere di cui ai punti n° 2 e 3 assunte dall'assemblea condominiale il 20 novembre 2023.
In particolare, sul punto, i ricorrenti deducevano che in data 26 ottobre 2023, stante la necessità di far valere il proprio diritto alla realizzazione di un impianto che permettesse l'eliminazione delle barriere architettoniche, instauravano la procedura di mediazione nei confronti dei condomini contrari allo scopo di accertare il loro diritto “di servizi della cosa comune, ex art. 1102 c.c. al fine di installare un ascensore nella corte interna condominiale”.
Medio tempore, il Condominio convocava una assemblea per il giorno 20 novembre 2023, nel corso della quale i condomini presenti decidevano di non partecipare al procedimento di mediazione e in merito al punto 3 o.d.g. approvavano la realizzazione di una piattaforma elevatrice all'interno del vano scale.
In particolare, al punto terzo veniva così verbalizzato:
“I condomini presenti, all'unanimità, si dichiarano interessati all'installazione di piattaforma elevatrice all'interno del vano scale come peraltro già espresso in occasione dell'assemblea del 09/03/2022 (in cui peraltro veniva conferito mandato all'amministratore di sottoscrivere l'autorizzazione al geom. di presentare richiesta di deroga al CP_12
Comune di LO per l'installazione della piattaforma elevatrice interna al vano scale condominiale).
Alla luce di quanto sopra si richiede all'amministratore di contattare tecnico di fiducia per le prime valutazioni tecniche in merito e la presentazione di un progetto di massima da poter sottoporre all'attenzione di prossima assemblea”.
In data 30 novembre 2023, stante la mancata partecipazione dei convenuti, davanti al mediatore veniva redatto verbale negativo.
Gli odierni ricorrenti depositavano quindi una seconda istanza di mediazione nei confronti del avente il seguente oggetto: CP_4
- “Impugnazione della delibera 20.11.2023, comunicata il 24.11.2023, perché nulla e/o annullabile:
- punto 3 o.d.g.: nulla perché con oggetto impossibile o illecito (l'installazione di ascensore interno non è realizzabile);
- Annullabile: perché ha partecipato alla costituzione dell'Assemblea e alle deliberazioni il Signor Parte_5
producendo delega non autorizzata dalla proprietà Casali. La delega della proprietà era stata rilasciata Per_1
dalla procuratrice al Signor - assente - (promissario acquirente della proprietà Casali)”; Persona_2 Controparte_1
- “Impugnazione delibera 26.06.2018 perché – al punto 1 o.d.g.: Nulla nella parte in cui vi è il diniego alla realizzazione di ascensore che risulta indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento da parte di alcuni condomini anziani e/o con malattie invalidanti, e rientra, pertanto, nei poteri pagina 5 di 18 spettanti dei singoli condomini, posto che i limiti evidenziati dai condomini dissenzienti non concretano l'inutilizzabilità della res communis, secondo la sua naturale fruibilità”.
Non riuscendo a trovare una soluzione in via stragiudiziale gli odierni ricorrenti instauravano il presente giudizio per chiedere l'annullamento delle dette delibere. Si costituivano i convenuti contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dai ricorrenti ribadendo che:
- l'installazione di un ascensore nel cortile costituiva una turbativa in quanto limitava sia la luminosità, sia l'areazione sia la sicurezza dei loro appartamenti;
- avrebbe violato gli artt. 1102 e 1120 c.c. in quanto veniva pregiudicato il pari utilizzo da parte degli altri condomini e le opere per il superamento delle barriere architettoniche erano sottoposte alla maggioranza di cui all'art. 1136 comma 2 c.c.;
- la propria disponibilità a realizzare un ascensore interno od un montascale al fine di permettere il superamento delle barriere architettoniche.
I convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
RIGETTARE integralmente tutte le domande formulate dagli odierni ricorrenti Parte_1 Parte_9
e siccome infondate in fatto ed in diritto, illegittime e comunque non Controparte_1 CP_2 CP_3
provate, con ogni consequenziale statuizione di legge. Per l'effetto:
DICHIARARE perfettamente valida la delibera assunta dalla maggioranza condominiale il 26.6.2018 al punto 1
dell'o.d.g., nella parte in cui vi è il legittimo e motivato diniego alla ri-chiesta di installare un ascensore all'esterno della corte condominiale, accertato che tale innovazione comporta concreti pregiudizi alle parti di proprietà esclusiva ed alle parti comuni, in violazione degli articoli 1102 e 1120 del codice civile;
DICHIARARE la concreta fattibilità e realizzabilità della soluzione alternativa proposta dalla maggioranza condominiale - e cioè dagli odierni resistenti Signori e , CP_5 Parte_10 Parte_4 Parte_5
, - consistente nella installazione di una piattaforma elevatrice
[...] CP_6 Controparte_8 Parte_6
all'interno del vano scala comune, di dimensioni utili interne di circa 50x120 cm, da realizzarsi in deroga alle misure regolamentari, così come favorevolmente stabilito nella delibera condominiale del 9.3.2022, mai impugnata, e da ultimo ribadito nell'assemblea tenutasi il 31.1.2024. Il tutto previo ritiro del progetto per l'installazione dell'ascensore
CP_ esterno presentato in Comune dalla ricorrente con PG n. 314518/2020. Parte_1
CONDANNARE gli odierni ricorrenti e Parte_1 Parte_9 Controparte_1 CP_2
alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15% del rimborso delle spese CP_3
generali, CPA e IVA come per legge, nonché alla refusione delle spese del procedimento di mediazione”.
pagina 6 di 18 Preliminarmente deve rilevarsi come non vada confuso e soprattutto sovrapposto l'ambito possessorio da quello del diritto reale. In questa sede si discute se gli attori, in quanto comproprietari, hanno il diritto di installare nell'area condominiale comune esterna l'ascensore e solo su questo il presente giudicante si dovrà esprimere. È infatti principio consolidato quello per cui “nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 10925/2024 in Giustizia Civile Massimario 2024; C. App. Campobasso, sent. n° 297/2023 in Redazione Giuffrè 2023).
Nel caso di specie sulle modalità di godimento della comproprietà sull'area comune onde per cui si esula dalla mera tutela di una situazione di fatto. Appare pertanto un'operazione non corretta giungere, nel presente giudizio, a conclusioni che trovano fondamento nell'azione possessoria instaurata dagli odierni resistenti circostanza, peraltro, implicitamente rilevata dal giudice del procedimento possessorio.
L'ordinanza con cui è stato deciso il procedimento avanti al Tribunale di LO, n° 2396/2021 R.G.,
condivisibile o meno, opera quindi su di un piano del tutto diverso tanto che in quella sede lo stesso emittente il provvedimento rilevava come “l'assenza di un pregiudizio totale, di cui alla consulenza tecnica, non pare allo stato sufficiente a diversamente pronunciare, posto che il giudizio di non totale compromissione del compossesso è conseguente ad accertamenti di caratteri normativi/urbanistici che, ad avviso del giudicante,
esulano da questa sede” (ved. ordinanza 20 giugno 2023, n° 2396/2021 R.G., punto 2, terz'ultimo paragrafo, pag. 6; doc. 7 fasc. convenuti).
D'altronde, “l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti viene fatto al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela” (C. App. Catania, sez. II, ord. 21/03/2024 in Redazione Giuffrè 2024).
Venendo all'oggetto del contendere, va preliminarmente rilevato come la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ordinaria ed amministrativa, è ormai pacificamente orientata nel ritenere che “il principio di solidarietà condominiale impone di facilitare l'eliminazione delle barriere architettoniche” con la conseguenza che “il può installare l'ascensore esterno al fabbricato anche se riduce la veduta di alcuni e CP_4
non rispetta le distanze dalle proprietà contigue” in quanto “nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze. Pertanto, ove il giudice verifica il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera realizzata” (Cass. civ.,
sez. II, sent. n° 30838/2019 in Diritto & Giustizia 2019, 27 novembre).
pagina 7 di 18 In tale materia s'intersecano vari interessi valoriali, nonché normative differenti che necessitano di una sintesi, tenendo però presente che l'ordinamento costituzionale dà delle priorità cui l'intero sistema normativo si deve attenere. In particolare, nella materia oggetto della presente vertenza si confrontano sia norme rientranti nell'ambito dei diritti fondamentali (artt. 2 e 3 Cost.), sia norme incidenti nell'organizzazione sociale e quindi interessi collettivi (art. 32 Cost.) sia, infine, norme che tutelano i rapporti economici (art. 42 Cost.). È fin troppo evidente che le norme prevalenti, e che pertanto devono essere d'indirizzo anche per le altre ma si vedrà che le stesse norme sui rapporti economici già tengono conto delle prime, sono quelle contenute tra i diritti fondamentali.
Le norme da cui partire sono sicuramente gli artt. 2 e 3 della Costituzione i quali, rispettivamente, stabiliscono che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.) e che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale […], di condizioni personali e sociali” (art. 3 comma 1 Cost.) con l'obbligo del sistema istituzionale di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana[…]” (art. 3 comma 2 Cost.).
Tra tali diritti inviolabili, in quanto precondizione per la stessa esplicazione dello sviluppo della propria personalità e la partecipazione alle attività sociali, vi è sicuramente il diritto alla salute che, non a caso, inserito nel Titolo II fra i “Rapporti etico-sociali”, è posto prima e quindi avente una maggiore rilevanza sui rapporti economici, inseriti nel Titolo III. L'art. 32 Cost. stabilisce infatti che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
È poi fatto notorio che i diritti fondamentali e le categorie costituzionali sono sostanzialmente categorie aperte e non tassative in quanto si devono adeguare alla realtà in cui si vive epoca per epoca. Una costituzione viene stabilita con un orizzonte temporale tendenzialmente infinito onde per cui rendere le sue previsioni tassative significherebbe svuotarla in quanto tempo per tempo, in conseguenza dello sviluppo della società, emergono nuovi bisogni e nuove necessità che potrebbero impedire lo sviluppo della personalità della persona. Si parla quindi di diritti costituzionali atipici o nuove forme di estrinsecazione dei medesimi diritti in quanto espressione della libertà costituzionale di adeguare il diritto alla realtà. Quando si parla di diritto alla salute non si deve pertanto intendere il solo diritto ad accedere a cure mediche gratuite per gl'indigenti ma anche alla possibilità di poter godere di uno stile di vita che non comprometta il pieno sviluppo dell'individuo quale persona umana sia nell'ambito personale che nella possibilità di partecipare alla vita sociale.
pagina 8 di 18 In tale ottica, cosa che spesso viene dimenticata, anche i diritti economici in Costituzione hanno trovato un loro limite. Per quanto d'interesse la proprietà privata e, vertendosi in materia condominiale quindi anche la comproprietà, “è riconosciuta e garantita dalla legge” la quale, però, “ne determina i modi […] di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti” (art. 42 comma 2 Cost.). Con la locuzione “funzione sociale della proprietà” si fa riferimento ad una limitazione del godimento del diritto di proprietà impendendo al proprietario un esercizio “assoluto” dello stesso ossia senza considerare l'interesse generale e le esigenze sociali della collettività.
A tale scopo il legislatore, ritenendone l'importanza ai fini dello sviluppo della persona, con la l. n°
13/1989, rubricata “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, all'art. 3 comma 1 stabilisce che “le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati”.
Tale legge, avente sicuramente carattere speciale rispetto a quanto previsto dalla normativa sulle distanze legali, pone una deroga agli artt. 873 e 907 c.p.c. sovrapponendosi rispetto ai diritti dei singoli condomini ove una rigida applicazione di questi ultimi possa comprimere i diritti fondamentali della persona. È stato infatti affermato che “in caso di conflitto tra l'innovazione rappresentata dall'installazione dell'ascensore e la normativa a presidio delle distanze legali tra costruzioni, o delle distanze rispetto alle vedute, la realizzazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, da parte di un condomino su parte del cortile e di un muro comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi la disciplina dettata dall'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute” rentino-Alto Adige (Trento), sez. I, Pt_11
sent. n° 138/2020 in Foro Amministrativo (Il) 2020, 7-08, 1499; T.A.R. Sardegna (Cagliari), sez. I, sent. n°
135/2022 in Rivista Giuridica dell'Edilizia 2022, 3, I, 832). Inoltre, motivi di solidarietà sociale fanno sì che
“la speciale disciplina volta a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti contenuta nella l. 9 gennaio 1989 n. 13 si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie;
tale legge infatti, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, esprime il principio secondo il quale i problemi delle persone affette da una qualche specie di invalidità devono essere assunti dall'intera collettività, e in tal senso ha imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti, le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili, trattandosi comunque di garantire pagina 9 di 18 diritti fondamentali e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione alla persona disabile in quanto tale” (Cons. di Stato, sez. II, sent. n° 355/2020 in Rivista Giuridica dell'Edilizia
2020, 2, I, 338). Porre dei limiti ad un accesso ai disabili, o permetterne un uso che possa comunque incidere o mettere a repentaglio il bene salute, costituisce quindi una discriminazione. L'art. 2 della l. n° 67/2006 al terzo comma stabilisce che “si è in presenza di una discriminazione indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità
in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”. In tali condotte rientrano sicuramente quelle situazioni che possano impedire, o renderla gravemente rischiosa per la salute, l'accesso alla propria abitazione. La
MA OR ha infatti avuto occasione di affermare che “in ossequio al principio dell'accessibilità universale, consacrato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e richiamato dalla OR
costituzionale nella sentenza n. 251 del 2008, costituisce discriminazione indiretta, ex art. 2 della l. n. 67 del
2006, la presenza di barriere architettoniche che impediscano o limitino l'accesso ad edifici privati ad uso residenziale da parte delle persone disabili, laddove, con riferimento alla situazione di fatto ed a prescindere dalla qualificazione giuridica dei luoghi, le stesse determinino una condizione di svantaggio della persona disabile rispetto ad una persona priva di disabilità” (Cass. civ., sez. I, ord. n° 17138/2023 in
Giustizia Civile Massimario 2024).
Alla luce di tutto ciò “l'installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera stessa all'autorizzazione del condominio. L'ascensore, infatti, rappresenta un'opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione poiché siano rispettati i limiti previsti dall'art. 1102 c.c.” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 31462/2018 in Diritto & Giustizia
2018, 6 dicembre;
per la giurisprudenza di merito vedasi C. App. Genova, sez. II, sent. n° 817/2022).
La giurisprudenza citata dai convenuti è del tutto irrilevante in quanto non si attaglia al caso di specie.
I convenuti rilevano che l'art. 1120 c.c. considera come innovazioni anche le opere per il superamento delle barriere architettoniche e pertanto, a detta dei convenuti, l'approvazione di tali opere sarebbe sottoposta alla maggioranza richiesta dall'art. 1136 comma 2 c.c.. Ciò che però si dimentica è l'esistenza di una norma speciale, l'art. 2 comma 2 della l. n° 13/1989, che pertanto deroga alla legislazione codicistica sul condominio, che stabilisce che “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”. Tale norma deve essere interpretata in modo estensivo pagina 10 di 18 facendovi rientrare anche gli ascensori, come affermato anche dalla MA OR (vedasi giurisprudenza
Cass. civ., sez. II, sent. n° 31462/2018). Va infatti considerato che ove l'installazione dell'ascensore esterno sia l'unica possibile soluzione per superare le barriere architettoniche se non fosse permesso si realizzerebbe una discriminazione indiretta, situazione con la legge ed il principio di accessibilità universale fatto proprio dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Ciò che pertanto non si condivide è la sussistenza di una lesione del compossesso in quanto la scelta d'installare un ascensore, per adeguare l'immobile alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, non è contraria a diritto né al godimento comune del cortile ove siano rispettati l'art. 1102
c.c. e non vi siano motivi superiori che impediscano tale godimento e, in particolare, se l'opera nuova non va a compromettere la staticità del fabbricato e degli immobili in esso contenuti o ne comprometta l'abitabilità.
Ne può lamentarsi una minima riduzione del godimento dell'area comune o la minore illuminazione data dalla presenza dell'ascensore in quanto ciò è un'ovvia conseguenza della riduzione delle distanze legali. È indubbio che ciò può comportare un disagio ma tale limitazione non è paragonabile rispetto all'impossibilità assoluta di godere della propria abitazione in virtù del prevalente interesse al superamento delle barriere architettoniche. Peraltro, quanto al rispetto dell'art. 1102 c.c., deve ricordarsi come sia giurisprudenza consolidata quella per cui “le limitazioni poste dall'articolo 1102 del Cc all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante di servirsi del bene per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità. Non si richiede che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso – da parte degli altri – che possa essere effettivo” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 980/2024 in
Guida al diritto 2024, 7; C. App. Bari, sez. III, sent. n° 1019/2024 in Redazione Giuffrè 2024). Ciò si premette per evidenziare come l'ascensore, che sorgerebbe su di un'area comune, costituirebbe una modalità di uso della stessa che non ne impedirebbe l'utilizzo da parte di altri, stante le ridotte dimensioni dell'area occupata, oltre alla possibilità degli altri condomini.
Venendo ai fatti oggetto della presente vertenza e passando al piano probatorio deve accertarsi, quanto alla prova della discriminazione deve osservarsi, a prescindere dal fatto che gravi motivi di salute di alcuni dei ricorrenti sono stati documentati, la MA OR ha avuto occasione di affermare che “in tema di tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, la discriminazione indiretta (che ricorre quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri, mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ai pagina 11 di 18 soggetti abili) configura un fatto illecito ex art. 2043 c.c., con parziale inversione dell'onere della prova che, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, incombe sul soggetto, pubblico o privato, nei cui confronti è proposta la domanda, il quale è tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate dall'attore le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere” (Cass. civ., sez. I, ord. n° 17138/2023 in Foro it. 2023, 10, I, 2883; ved. C. App. Palermo, sez. I, sent. n° 1518/2024). Gli odierni ricorrenti hanno dimostrato, producendo i certificati medici, la necessità installare l'ascensore onde per cui deve ritenersi provato il loro diritto ad installarlo. Ciò che pertanto risulta rilevante, premesso il diritto a costruirlo, è la fattibilità dello stesso e, eventualmente, la fattibilità cercando di limitare il più possibile i disagi per gli altri condomini.
Ciò che emerge dalla c.t.u. effettuata nel procedimento possessorio di cui al n° 2396/2021 r.g. è che l'unico progetto realizzabile è quello proposto dagli odierni ricorrenti. Di ciò ne dà atto anche il giudice del procedimento possessorio nell'ordinanza del 20 giugno 2023 (doc. 7 fasc. convenuti) in cui afferma, che il
“il Consulente nominato, Ing. , ritenuto non fattibile il progetto dei ricorrenti, né Persona_3
attuabili altre soluzioni di installazione di un elevatore, ha analizzato le singole voci di pregiudizio lamentate, rilevando come non sussistano pregiudizi né alla sicurezza, né alla stabilità dell'edificio e, con riferimento ai diritti ed alle ragioni del l'ascensore limiterebbe l'illuminazione naturale, CP_4
l'aerazione, la sicurezza, la privacy, la silenziosità, la fruibilità delle vedute e dei balconi, gli accessi alla corte al vano cantine e all'androne condominiale, senza però pregiudicarli in toto”. Si tenga CP_14
presente che i ricorrenti nel procedimento possessorio sono sostanzialmente gli odierni convenuti i quali, pur essendosi visti riconoscere dal Giudice lo spoglio da parte degli odierni ricorrenti al contempo si sono visti rigettare la fattibilità delle ipotesi alternative dagli stessi proposti.
È quindi fuor di dubbio che in merito alle proposte tecniche sostenute per la realizzazione dell'impianto gli odierni convenuti sono risultati del tutto soccombenti in quanto nessuna delle loro proposte è stata accolta ne ritenuta realizzabile.
Nelle conclusioni il consulente nominato dal giudice rileva che:
A. Quanto alla sicurezza e alla salubrità dell'edificio:
1. “Le strutture in acciaio, così come progettate, non graveranno verticalmente sulle pareti del fabbricato esistente ma scaricheranno le loro azioni direttamente sul fondo fossa. I vincoli saranno realizzati in maniera da trasmettere soltanto le forze nel piano orizzontale e da impedire l'azione di martellamento in caso di variazione dinamiche (sisma e vento)” (par. 3.1.2., pag. 13 c.t.u. – doc. 6A fasc. ricorrenti).
2. “per quanto attiene la statica e la salubrità dell'edificio, occorre fare riferimento al calcolo delle aperture necessarie per lo sbarco ai piani dell'ascensore. Dall'esame dei risultati delle modellazioni effettuate dal progettista, si pagina 12 di 18 rileva che le resistenze e le rigidezze post-intervento, sono superiori alle medesime nella fase preintervento;
pertanto, non si ravvedono problematiche di pregiudizio alla sicurezza e alla stabilità
dell'edificio” (par. 3.2., pag. 16 c.t.u. – doc. 6A fasc. ricorrenti).
3. “l'opera non pregiudica l'abitabilità dei locali condominiali”.
4. “per quanto riguarda la fruibilità degli spazi condominiali, si rileva che l'ascensore verrà realizzato sulla corte comune, in una zona attualmente pavimentata ed adibita a passaggio. L'area attualmente pavimentata ha una superficie di circa 33 mq (come si evince dalla pratica PG n.115266/2007), che verranno parzialmente occupati dall'ingombro del vano ascensore (di dimensioni esterne pari a 1,55 x 1,87 quindi per una superficie totale di circa
3 mq). L'installazione del vano ascensore è prevista in una zona di passaggio, tuttavia, va altresì evidenziato che la porta in questione costituisce l'unico accesso alla corte esterna e che tale restringimento comporterà anche una limitazione, seppure modesta, del passaggio. […] Ne consegue che il percorso per poter condurre una bicicletta all'area cortiliva esterna non sarà più diretto (nonostante, comunque, la necessità di dover superare il dislivello tra i due piano) ma comporterà una doppia curva a 90°, prima per raggiungere la zona antistante la porta e dopo per uscire dal fabbricato. Lo stesso ragionamento vale anche per il passaggio di eventuali arredi esterni, attrezzi, o quant'altro di volesse portare all'interno della corte” (par. 3.3.2., pag. 21-22 c.t.u. – doc. 6A fasc. ricorrenti).
5. “Va però anche sottolineato che la riduzione della superficie finestrata comporterà una riduzione dell'illuminazione e dell'areazione dei vani, infatti, ogni finestra avrà una superficie illumino-ventilante ridotta del 37% rispetto all'esistente. Dunque, se da un lato tale riduzione non comporterà problematiche per l'agibilità dei locali, va tuttavia rilevato che l'opera comporterà senza dubbio un peggioramento rispetto all'attuale stato di illuminazione e ventilazione del vano scale” (par. 3.3.2., pag. 22 c.t.u. – doc. 6A fasc. ricorrenti).
È fuor di dubbio che tale opera creerà dei disagi e delle limitazioni minime al passaggio sull'area cortiliva, il manufatto occupa un'area inferiore al =10%= dell'intero cortile (1,55x1,87=2,90 mq.) che su una superficie complessiva di =33= mq. rappresenta meno del =10%=), ma non ne preclude il godimento in quanto un minimale allungamento del passaggio non è sufficiente a far ritenere che il godimento del cortile sia ridotto. Viene altresì rilevata una riduzione di luminosità e dell'areazione dei locali condominiali, in particolare del vano scale e del vano cantine, ma ciò, rileva il c.t.u., ai sensi del RUE (Regolamento Edilizio
Urbanistico) in vigore all'atto del deposito della SCIA P.G. 314518/2020, non pregiudica l'abitabilità dei locali condominiali in quanto la superficie delle finestre di progetto risulta sufficiente a garantire i requisiti richiesti dal regolamento comunale (par. 3.3.1., pag. 19 c.t.u. – doc. 6A fasc. ricorrenti).
Infine, l'ascensore come proposto dai ricorrenti, e autorizzato dagli enti preposti del Comune di
LO, “non avrà impatti significativi rispetto alla situazione attuale, in termini di sicurezza e riservatezza pagina 13 di 18 dell'appartamento di proprietà dei sigg. (par. 3.4.1., pagg. 26-27 c.t.u. – doc. 6A fasc. Parte_12
ricorrenti).
Come si è precedentemente rilevato, l'installazione dell'ascensore, riducendo legittimamente le distanze, comporta un sacrificio in termine di vedute e conseguentemente di illuminazione e areazione ma ciò non è sufficiente a impedirne la costruzione in quanto, nel bilanciamento dei vari interessi prevale quello al diritto dei ricorrenti al superamento delle barriere architettoniche. Diverso sarebbe stato se la struttura avesse compromesso la staticità, la sicurezza o la agibilità dei locali condominiali e degli appartamenti ma nel caso di specie così non è. Il discrimine tra gl'interessi dei ricorrenti e la limitazione dei diritti dei convenuti sta inoltre nell'impossibilità di una soluzione alternativa. In assenza di altre soluzioni alternative non può essere impedito ai ricorrenti di erigere l'ascensore nella corte comune perché ciò
costituirebbe una discriminazione indiretta che deve ritenersi del tutto inammissibile.
Contrariamente a quanto affermato dai convenuti è emerso come le ipotesi progettuali alternative proposte dai convenuti non possano essere prese in considerazione. Al paragrafo 3.6 dell'elaborato peritale espletato nel procedimento possessorio il consulente d'ufficio, rimandando alla relazione dell'ausiliaria ing. (doc. 8 fasc. ricorrenti), ha escluso la fattibilità del progetto d'installazione Persona_4
dell'ascensore all'interno del fabbricato.
Nella relazione dell'ing. emerge che: Per_4
“L'intervento alternativo proposto dalla parte ricorrente è soggetto al rispetto dei requisiti cogenti indicati dal
Comune di LO e vigenti allo stato attuale (Regolamento edilizio RE).
Le modifiche al regolamento, approvate dal Consiglio Comunale con delibera PG 342650/021 sono entrato in vigore il
29 settembre 2021 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 286 dell'Avviso di avvenuta approvazione del piano urbanistico generale (PUG) ai sensi della L.R. 24/2017.
Il regolamento edilizio di LO (approvato) prevede nella parte 2, titolo III, capo 1, punto E15 quanto segue:
“In caso di installazione di impianti elevatori o apparati servoscala o montascale fissi funzionali al superamento di barriere architettoniche non altrimenti realizzabili se non all'interno di vani scale esistenti in edifici con altezza antincendio inferiore a 24 metri i preesistenti alla data del 13 luglio 1987, la larghezza delle rampe e delle scale può essere diminuita, fatta salva la possibilità di garantire l'esodo delle persone con ridotte e/o impedite capacità motorie, fino alla misura libera indicata di seguito, in riferimento al chiarimento del Ministero dell'Interno di cui alla nota prot. N. P1424/4122 sott. 67 del 24/12/2002:
- 0,80 m (al netto del corrimano, comunque da prevedere) in caso di installazione di impianti elevatori;
…….
pagina 14 di 18 La verifica che venga garantito l'esodo delle persone con ridotte o impedite capacità motorie è da valutarsi e avverarsi a cura del progettista e deve essere dimostrata graficamente tramite la verifica della condizione di cui al punto 4.1.10 del DM 236/89 – accessibilità della barella.
La domanda di deroga alle dimensioni minime della cabina rispetto a quanto previsto dal DM 236/89 deve essere presentata unitamente alla delibera di assenso del condominio;
tale delibera deve anche assentire al progetto per le parti condominiali presentato.
Quindi, in sostanza, è possibile installare un impianto NON a norma DM 236/89 previa richiesta di deroga, riducendo la larghezza delle scale in modo da garantire una larghezza di passaggio di 80 cm al netto del corrimano.
Si precisa che la parte ricorrente (n.d.r.: il riferimento è ai ricorrenti del giudizio possessorio in questa sede convenuti) ha proposto una soluzione progettuale alternativa all'installazione dell'ascensore esterno con riferimento alla versione adottata dal regolamento edilizio, la quale prevedeva la possibilità di ridurre la larghezza delle scale fino a 0,80 mt (al netto del corrimano) solo in caso di installazione di impianto a norma DM 236/89, oppure fino a 0,85
m in caso di installazione di impianto non a norma.
Rimane comunque il fatto che tale soluzione, in entrambe le versioni, può essere accettata solo qualora si dimostri l'impossibilità ad installare esternamente un ascensore.
Qualora comunque si volesse valutare tale soluzione alternativa di installazione di piattaforme interna con taglio delle scale, per garantire il passaggio di 80 cm al netto del corrimano occorre prevedere un vano a non meno di 85 cm dalla parete (5 cm un ingombro minimo del corrimano), questo significa realizzare un vano di larghezza massima pari a 53 cm: si consideri infatti che in sede di sopralluogo è stata rilevata una larghezza variabile del vano scala da 2,23 a 2,28 metri ((n.d.r.: deve presumersi che volesse battere “(“ e non “8”) a favore di sicurezza occorre però considerare la larghezza minima rilevata). Praticamente un impianto di queste dimensioni è impossibile da realizzare: solo alcune ditte riescono a produrre impianti di dimensioni ridotte ma la cabina minima realizzabile è 50 cm e questo vuol dire che un vano esterno di larghezza minima 62/64 centimetri” (pagg. 6 e 7 della relazione dell'ing. doc. 6B di parte ricorrente). Per_4
A seguito delle osservazioni del c.t.p. degli odierni convenuti (ricorrenti nel procedimento possessorio) geom. l'ing. ha rilasciato le seguenti precisazioni: Controparte_15 Per_4
“- il Regolamento Edilizio di LO (entrato in vigore il 29 settembre 2021), prescrive dei requisiti di larghezza residui ben precisi da rispettare per interventi da realizzare a partire dalla data di entrata in vigore. Per cui un eventuale intervento proposto a partire da ora deve rispettare tali requisiti cogenti. Tale limite è di 0,80 cm al netto del corrimano (comunque da prevedere), cioè è la distanza minima da garantire tra muro e corrimano (se quest'ultimo installato direttamente sul vano) o tra vano e corrimano (se quest'ultimo installato direttamente sul muro pagina 15 di 18 perimetrale). Ne consegue che la distanza residua tra muro e vano ospitante l'impianto deve essere almeno pari a 85 cm per parte, con larghezza del vano pari a 53 cm. Una cabina deve possedere una larghezza minima di 50 cm (ai sensi della direttiva macchine per piattaforme elevatrici), misura a cui va sommato per parte lo spessore del rivestimento della cabina (1,5 cm), uno spazio residuo tra cabina e vano esterno (2 cm) e lo spessore della struttura metallica del vano (non meno di 2,5 cm) per un totale complessivo di 6 cm per parte. Ne consegue che un impianto tipo “mini ascensore” necessita di una larghezza minima di 50 + 6 + 6 = 62 cm”.
Appare di comprendere che la situazione dei luoghi sia questa: 85 cm. (rampa di scale sulla destra) +
85 cm. (rampa di scale sulla destra) + 53/58 cm. (vano presente tra le due rampe di scala), per una larghezza complessiva del vano scale dei detti 2,23 - 2,28 metri. Se pertanto un mini ascensore richiede una larghezza minima di 62/64 cm. non è pertanto sufficiente lo spazio disponibile (53-58 cm.) per la sua installazione.
Neppure è realizzabile l'ipotesi alternativa del servo scala a pedana. L'ing. pur non Per_4
escludendola, rileva come tale soluzione sia da verificare. Appare peraltro che le dimensioni delle rampe è di circa 100 cm.. Tali impianti riducono lo spazio di calpestio di 16,5 cm. (schema a pag. 8 della relazione dell'ing. voce “AG”, doc. 6B di parte ricorrente) onde per cui residua uno spazio di calpestio Per_4
inferiore agli 80 cm. se si considera che l'ingombro minimo di un corrimano è di 5 cm. (quanto alla lunghezza del corrimano si veda a pag. 7, par. IV, della relazione dell'ing. doc. 6B di parte Per_4
ricorrente). Tale distanza appare pertanto insufficiente, e quindi illegittima, in quanto, sempre ai sensi del
Regolamento Edilizio di LO, parte 2, titolo III, capo 1, punto E15 “[…] la larghezza delle rampe e delle scale può essere diminuita, fatta salva la possibilità di garantire l'esodo delle persone con ridotte e/o impedite capacità motorie, fino alla misura libera indicata di seguito, in riferimento al chiarimento del Ministero dell'Interno di cui alla nota prot. N. P1424/4122 sott. 67 del 24/12/2002: […] - 0,80 m (al netto del corrimano, comunque da prevedere, e degli ingombri fissi lungo lo sviluppo dell'impianto) in caso di installazione di servoscala a pedana o a poltroncina lungo lo svolgimento delle rampe”.
L'impossibilità della realizzazione di una proposta alternativa deriva anche dal fatto che eventuali deroghe alle dimensioni delle scale può essere concessa solo nel caso in cui non sia altrimenti possibile realizzare l'ascensore, circostanza confermata dal Comune di LO con l'ordinanza n° 604036 P.G. del
19 settembre 2022 nel cui provvedimento si afferma che: “l'installazione nel vano scala condominiale dell'immobile posto in di una piattaforma elevatrice idraulica per persone con dimensioni tali da non CP_4
soddisfare il requisito dell'accessibilità previsto dalla L.13/89 […] e che la deroga è ammessa solo nei casi di installazione di ascensori non diversamente realizzabili se non all'interno dei vani scala come previsto dall'art 27, requisito E15, punto 1.4.1. del Regolamento edilizio”.
pagina 16 di 18 Ora, nel caso di specie, è stato dimostrato che l'ascensore può essere installato nel cortile CP_14
non sussistendo rischi per stabilità del fabbricato e non sussistono concreti rischi per la sicurezza.
La delibera di cui al punto 1) dell'assemblea condominiale del 26 giugno 2018 deve ritenersi del tutto nulla in quanto assunta con eccesso di potere. La giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che l'eccesso di potere è ravvisabile nella discrezionalità e arbitrarietà con la quale l'assemblea decide in danno ad alcuni condomini e ciò sussiste “quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere” con la conseguenza che “in tal caso il giudice non controlla solo l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire se essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante” (così Cass. civ., sez. II, sent. n° 5889/2001 in Giust. civ. Mass. 2001,
845; succ. Cass. civ., sez. II, ord. n° 543/2017 in Giustizia Civile Massimario 2017; Trib. Roma, sez. V, sent.
n° 8479/2019 in Redazione Giuffré 2019). L'assemblea condominiale non poteva infatti deliberare per il diniego dell'esecuzione di un'opera volta al superamento delle barriere architettoniche ma, eventualmente, avrebbe potuto compiere accertamenti sulla staticità e sicurezza dell'immobile e/o la formulazione di soluzioni alternative realizzabili di pari valenza e utilità. Deve pertanto ritenersi che il ha CP_4
abusato del proprio potere deliberativo approvando una delibera intrinsecamente discriminatoria nei confronti dei condomini in tale sede ricorrenti.
Quanto alla delibera assunta al punto 3 dell'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 20 novembre 2023 osservarsi come, uniformemente a quanto precisato per quella 26 giugno 2018, la stessa la si debba ritenere nulla per eccesso ed abuso di potere da parte dell'organo deliberante.
Non può parlarsi di cessazione della materia del contendere in quanto con la delibera del 31 gennaio
2024 l'assemblea del si è limitata a ratificare quella Parte_13
precedentemente assunta il 20 novembre 2023 ma col voto di un condomino che non aveva rilasciato delega al soggetto che aveva fisicamente presenziato all'assemblea condominiale. All'assemblea del 31 gennaio 2024 si è quindi provveduto a sanare tale vizio di forma senza correggere in modo sostanziale la decisione assunta di diniego all'installazione dell'ascensore nel cortile condominiale. Si è infatti affermato che “per dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti, il giudice è tenuto ad accertare se la nuova delibera condominiale elimini efficacemente la causa di invalidità originaria.
In tale contesto, la cessazione della materia del contendere potrà essere riconosciuta esclusivamente laddove il secondo deliberato modifichi in modo conforme alle richieste formulate dal ricorrente le determinazioni assunte con il primo deliberato. Contrariamente, laddove la nuova deliberazione si limiti a reiterare le decisioni già assunte con la delibera precedentemente adottata, non può essere dichiarata la pagina 17 di 18 cessazione della materia del contendere” (C. App. Genova, sez. II, sent. 10/10/2024 in Redazione Giuffrè
2025; Trib. Torino, sez. VIII, sent. 1617/2023 in Redazione Giuffrè 2023).
Dovrà pertanto dichiararsi anche la nullità della delibera assunta al punto 3 dell'o.d.g. dell'assemblea condominiale del 20 novembre 2023.
Alla soccombenza consegue la condanna del al rimborso delle Controparte_16
spese di lite sostenute dai ricorrenti. Per la liquidazione si fa riferimento ai parametri di cui al D.M. n°
55/2014 per le causa di valore indeterminato, complessità media, espunta la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara NULLA e quindi inefficace la delibera assunta al punto 1) dell'o.d.g. dell'assemblea del
Condominio di , LO in data 26 giugno 2018; CP_4
- dichiara NULLA e quindi inefficace la delibera assunta al punto 3) dell'o.d.g. dell'assemblea del
, LO in data 20 novembre 2023; Parte_7
- Condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute dai Parte_13
ricorrenti per il presente giudizio (ivi comprese quelle di negoziazione assistita) che si liquidano in €
=735,82= per spese ed € =9.300,00= (di cui € =3.500,00= per la fase stragiudiziale) per onorari oltre I.V.A.
(22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).
Sentenza resa ex art. 281-sexies commi 1 e 3 c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria.
LO, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Daniele Martino
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