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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5345/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio LI, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5345/2022 promossa da:
, sito in Reggio LI, alla via Piccinni, n. 8/1, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocato DOMENICO CERRONE presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA BRIGATA
REGGIO, N. 32, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
OP
CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 27.2.2025.
FATTO
Il , sito in Reggio LI, alla via Piccinni, n. 8/1, ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1
per sentirlo condannare alla messa in sicurezza del suo appartamento, a sue OP
spese, al pagamento di euro 100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo e al risarcimento del danno di euro 33.110,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, l'attore ha riferito:
- che il sig. era proprietario dell'appartamento identificato al C.F. del Comune di OP
Reggio LI al foglio 103, mappale 131, subalterni 22 e 31;
- che in data 17.6.2022, verso le ore 6.00, l'immobile di proprietà del predetto, sito al quarto ed ultimo piano del , era stato interessato da un incendio, originatosi nella camera da letto, Parte_1 che si era poi esteso all'intero appartamento, andato completamente distrutto;
- che l'incendio si era propagato anche alle unità mobiliari vicine e alle parti condominiali, danneggiandole;
- che i Vigili del Fuoco avevano accertato che era stata danneggiata anche una vasta area del sottotetto pagina 2 di 6 condominiale;
- che il Comune di Reggio LI, con l'ordinanza n. 18 del 22.6.2022, aveva accertato che l'incendio aveva comportato la compromissione statica del solaio latero-cementizio di copertura condominiale e, in parte, danneggiato le tramezze interne, gli impianti elettrico ed idrico e gli arredi, in generale, dell'appartamento del sig. CP_1
- che pertanto il Comune di Reggio LI aveva ordinato, sia al , che al sig. Parte_1
la messa in sicurezza dell'immobile; CP_1
- che la somma necessaria per il ripristino delle parti comuni ammontava ad euro 33.110,00;
- che il sig. non aveva provveduto, né alla messa in sicurezza del suo immobile, né al CP_1
risarcimento del danno sofferto dal Parte_1
Il sig. è rimasto contumace. OP
Depositata la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., è stata respinta l'istanza di prova orale e disposta, invece, una c.t.u. sull'immobile.
Autorizzato l'attore a produrre l'ulteriore documentazione, di formazione successiva alla scadenza del termine istruttorio previsto dall'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., indicata in sede di operazioni peritali, ed espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
27.2.2025.
DIRITTO
1.
Premesso che la verificazione dell'incendio, in data 17.6.2022, con i danni, descritti nell'atto di citazione, che ne sono conseguiti, è acclarata, sia dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti in loco
(doc. 2 dell'atto di citazione), che dall'ordinanza di messa in sicurezza n. 18 del 22.6.2022 del Comune di Reggio LI (doc. 3 dell'atto di citazione), nella c.t.u., depositata in data 2.9.2024, redatta dal geom. si legge così: “Si effettuava sopralluogo presso l'appartamento da cui si originò CP_2
l'incendio, sito al quarto ed ultimo piano del ND AT , in presenza e con CP_3
l'autorizzazione del sig. Legale Rappresentante della società A.M.I. srl, attuale CP_4 proprietaria dell'immobile, che veniva opportunamente informato delle modalità e dello scopo del sopralluogo ai fini di risposta al quesito assegnato al CTU nella presente causa civile.
Si visionava l'appartamento, documentando lo stato di fatto con scatto di svariate fotografie, prendendo atto che l'immobile si presentava allo stato semigrezzo avanzato, privo di segni visibili dei danni causati dall'incendio, risultando in corso di esecuzione ed ultimazione i lavori di ristrutturazione e ripristino globali dell'alloggio.
Non si rilevava la presenza di macerie e/o residui delle demolizioni effettuate”.
pagina 3 di 6 Sulla base di tale premesse, il C.T.U. ha concluso che, “Per quanto rilevabile visivamente,
l'appartamento è apparso sostanzialmente messo in sicurezza, non rilevandosi evidenze di elementi pregiudizievoli per l'incolumità di terzi”.
Tali conclusioni, motivate, in aderenza al quesito, in maniera logica ed esaustiva, e neppure contraddette, sul punto, dall'attore, meritano piena adesione.
Da tanto consegue che va respinta, sia la domanda di condanna alla messa in sicurezza dell'immobile, che quella di condanna al pagamento di euro 100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere di ripristino.
2.
Quanto ai danni alle parti condominiali, il C.T.U. ha ritenuto congrui i costi indicati nelle fatture n. 146
e n. 147 del 19.7.2023.
La prima delle due fatture, relativa ad “Intervento per i lavori di tinteggio e ripristini del corpo scale del a seguito di incendio”, per un importo a corpo pari ad euro 7.350,00 oltre i.v.a., riporta Parte_1
l'indicazione delle opere di ripristino (“smontaggio dei vetri del lucernario presente nel vano scala, pulizia ed eventuale ripristini dell'intelaiatura, smontaggio ed eventuale ripristino della muratura dell'imbotto della porta blindata che causa cattivo odore, controllo dell'intercapedine tra il corpo vetri
e i traslucidi, tinteggio dell'intelaiatura di basa come quello già esistente, rimontaggio di nuovi vetri adeguati all'uso”) e di pitturazione (“stesura di fissativo ove occorre, stesura di prodotto antifumo su tutte le superfici, tinteggio soffitti con pittura traspirante e antimacchia eseguito per mani a copertura, tinteggio pareti parte bassa con smalto all'acqua eseguito per mani a copertura con colore uguale a quello esistente, trattamento antifumo ascensore, pitturazione ringhiera solo per l'ultimo piano”.
In tale fattura è indicato, anche, che “i prezzi si intendono a corpo comprensivi di manodopera e materiali”; sono, altresì, compresi gli oneri di sicurezza e smaltimento.
Ciò posto, il C.T.U. ha evidenziato che le opere di ripristino delle parti condominiali, indicate nella fattura in commento, sono coerenti rispetto ai danni descritti nel verbale dei Vigili del Fuoco.
A tale conclusione, il C.T.U. è pervenuto sulla base della documentazione in atti e, in particolare, del verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco, ove è indicato che le parti condominiali hanno riportato “danni d'acqua e annerimento a causa del fumo prodotto della combustione”, e che “risulta danneggiata una vasta area del sottotetto”, e tenuto conto che, in sede di sopralluogo, le relative opere di ripristino sono risultate effettivamente eseguite, ad esclusione dell'imbotte della porta blindata e del rimontaggio dei vetri del lucernaio.
In ragione di quanto precede, il C.T.U. ha concluso per la congruità dei costi indicati nella predetta fattura, considerate la conformazione e le caratteristiche dimensionali del vano scala condominiale,
pagina 4 di 6 distribuito su cinque piani fuori terra.
La fattura n. 147 del 19.7.2023, relativa ad “Intervento eseguito nel mese di luglio 2022 per svuotamento dell'appartamento andato a fuoco”, per un importo a corpo di euro 4.250,00 oltre i.v.a., concerne “Utilizzo di autogrù per lo scarico di tutti i materiali presenti all'interno dell'appartamento, con cassone e tubi, per tutta la durata delle lavorazioni”, “Manodopera per la differenziazione di tutti
i materiale presenti in base al loro smaltimento (rottami, mobilio, arredamento, elettrodomestici e ogni altro materiale presente)” e “Trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di tutto il materiale: 5 viaggi all'isola ecologica, 2 viaggi presso centro di raccolta IREN e 1 viaggio in discarica per rottami”.
In tale fattura è indicato il prezzo a corpo.
Ciò premesso, il C.T.U. ha evidenziato: a) che “al sopralluogo del 25.07.2024, l'appartamento al piano quarto (di proprietà Sig. all'epoca dell'incendio, attualmente della società A.M.I. CP_1 srl) è risultato in corso di ristrutturazione, allo stato di “semigrezzo avanzato” a seguito di un globale intervento di ripristino non ancora ultimato, non presentando più alcun significativo e visibile segno dei danni causati dall'incendio (ad eccezione degli annerimenti a causa del fumo e del calore prodotto della combustione ancora riscontrabili unicamente sui pannelli di rivestimento della porta d'ingresso blindata e sul tinteggio del piccolo ripostiglio a fianco all'ingresso)”; b) che, nel verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco, è indicato che l'appartamento di proprietà del convenuto è risultato
“completamente distrutto dall'incendio”, con “ingenti danni strutturali”, mentre nella successiva
“Ordinanza comunale contingibile e urgente” R.U.O.S. n. 18 del 22/06/2022 è scritto che l'incendio
“ha in parte danneggiato le tramezze interne, gli impianti tecnologici (impianto elettrico e idrico) e gli arredi in genere”; c) che la fattura n.147 “è sostanzialmente relativa alle opere di liberazione dell'appartamento dalle macerie dell'incendio con rimozione, smaltimento e trasporto in discarica di tutto il suo residuo contenuto danneggiato e/o distrutto;
opere che appaiono senz'altro coerenti e necessarie in conseguenza dei danni provocati dell'incendio descritti nel verbale dei Vigili del Fuoco e nell'Ordinanza comunale sopra richiamata”.
Sulla base di tali premesse, il C.T.U. ha concluso per la congruità dei costi indicati nella fattura in esame, considerate “l'estensione e la conformazione dell'appartamento, abitato e vissuto dal sig. alla data del sinistro, e pertanto da ritenersi a tal data in normale stato di occupazione CP_1
ed utilizzo con presenza in ogni stanza di arredi, elettrodomestici, oggetti e masserizie di uso personale del Convenuto”.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, il danno sofferto dal , in conseguenza Parte_1 dell'incendio originatosi nell'appartamento del convenuto, ammonta a complessivi euro 11.600,00 oltre pagina 5 di 6 i.v.a..
Pertanto, ed in conclusione, entro tali limiti può accogliersi la domanda attorea, con conseguente condanna del sig. al risarcimento del danno di euro 11.600,00 oltre i.v.a., rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi, come per legge.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, e di quelli medi della fase istruttoria, in ragione della c.t.u. espletata e delle sue integrazioni, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Stante la soccombenza del convenuto, le spese della c.t.u., già liquidate con separati decreti del
14.3.2024 e del 12.9.2024, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio LI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna il sig. al pagamento, in favore del OP
, della somma di euro 11.600,00 oltre i.v.a., rivalutazione monetaria ed interessi, Parte_1
come per legge, a titolo di risarcimento del danno;
- respinge la domanda di condanna del sig. alla messa in sicurezza OP dell'appartamento indicato nell'atto di citazione;
- respinge la domanda di condanna del sig. al pagamento della somma di euro OP
100,00 al giorno;
- condanna il sig. al pagamento, in favore del , delle spese OP Parte_1
di lite che liquida in euro 3.380,00 per compensi ed in euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
REGGIO EMILIA, 28.2.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio LI, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5345/2022 promossa da:
, sito in Reggio LI, alla via Piccinni, n. 8/1, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocato DOMENICO CERRONE presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA BRIGATA
REGGIO, N. 32, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
OP
CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 27.2.2025.
FATTO
Il , sito in Reggio LI, alla via Piccinni, n. 8/1, ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1
per sentirlo condannare alla messa in sicurezza del suo appartamento, a sue OP
spese, al pagamento di euro 100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo e al risarcimento del danno di euro 33.110,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, l'attore ha riferito:
- che il sig. era proprietario dell'appartamento identificato al C.F. del Comune di OP
Reggio LI al foglio 103, mappale 131, subalterni 22 e 31;
- che in data 17.6.2022, verso le ore 6.00, l'immobile di proprietà del predetto, sito al quarto ed ultimo piano del , era stato interessato da un incendio, originatosi nella camera da letto, Parte_1 che si era poi esteso all'intero appartamento, andato completamente distrutto;
- che l'incendio si era propagato anche alle unità mobiliari vicine e alle parti condominiali, danneggiandole;
- che i Vigili del Fuoco avevano accertato che era stata danneggiata anche una vasta area del sottotetto pagina 2 di 6 condominiale;
- che il Comune di Reggio LI, con l'ordinanza n. 18 del 22.6.2022, aveva accertato che l'incendio aveva comportato la compromissione statica del solaio latero-cementizio di copertura condominiale e, in parte, danneggiato le tramezze interne, gli impianti elettrico ed idrico e gli arredi, in generale, dell'appartamento del sig. CP_1
- che pertanto il Comune di Reggio LI aveva ordinato, sia al , che al sig. Parte_1
la messa in sicurezza dell'immobile; CP_1
- che la somma necessaria per il ripristino delle parti comuni ammontava ad euro 33.110,00;
- che il sig. non aveva provveduto, né alla messa in sicurezza del suo immobile, né al CP_1
risarcimento del danno sofferto dal Parte_1
Il sig. è rimasto contumace. OP
Depositata la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., è stata respinta l'istanza di prova orale e disposta, invece, una c.t.u. sull'immobile.
Autorizzato l'attore a produrre l'ulteriore documentazione, di formazione successiva alla scadenza del termine istruttorio previsto dall'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., indicata in sede di operazioni peritali, ed espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
27.2.2025.
DIRITTO
1.
Premesso che la verificazione dell'incendio, in data 17.6.2022, con i danni, descritti nell'atto di citazione, che ne sono conseguiti, è acclarata, sia dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti in loco
(doc. 2 dell'atto di citazione), che dall'ordinanza di messa in sicurezza n. 18 del 22.6.2022 del Comune di Reggio LI (doc. 3 dell'atto di citazione), nella c.t.u., depositata in data 2.9.2024, redatta dal geom. si legge così: “Si effettuava sopralluogo presso l'appartamento da cui si originò CP_2
l'incendio, sito al quarto ed ultimo piano del ND AT , in presenza e con CP_3
l'autorizzazione del sig. Legale Rappresentante della società A.M.I. srl, attuale CP_4 proprietaria dell'immobile, che veniva opportunamente informato delle modalità e dello scopo del sopralluogo ai fini di risposta al quesito assegnato al CTU nella presente causa civile.
Si visionava l'appartamento, documentando lo stato di fatto con scatto di svariate fotografie, prendendo atto che l'immobile si presentava allo stato semigrezzo avanzato, privo di segni visibili dei danni causati dall'incendio, risultando in corso di esecuzione ed ultimazione i lavori di ristrutturazione e ripristino globali dell'alloggio.
Non si rilevava la presenza di macerie e/o residui delle demolizioni effettuate”.
pagina 3 di 6 Sulla base di tale premesse, il C.T.U. ha concluso che, “Per quanto rilevabile visivamente,
l'appartamento è apparso sostanzialmente messo in sicurezza, non rilevandosi evidenze di elementi pregiudizievoli per l'incolumità di terzi”.
Tali conclusioni, motivate, in aderenza al quesito, in maniera logica ed esaustiva, e neppure contraddette, sul punto, dall'attore, meritano piena adesione.
Da tanto consegue che va respinta, sia la domanda di condanna alla messa in sicurezza dell'immobile, che quella di condanna al pagamento di euro 100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere di ripristino.
2.
Quanto ai danni alle parti condominiali, il C.T.U. ha ritenuto congrui i costi indicati nelle fatture n. 146
e n. 147 del 19.7.2023.
La prima delle due fatture, relativa ad “Intervento per i lavori di tinteggio e ripristini del corpo scale del a seguito di incendio”, per un importo a corpo pari ad euro 7.350,00 oltre i.v.a., riporta Parte_1
l'indicazione delle opere di ripristino (“smontaggio dei vetri del lucernario presente nel vano scala, pulizia ed eventuale ripristini dell'intelaiatura, smontaggio ed eventuale ripristino della muratura dell'imbotto della porta blindata che causa cattivo odore, controllo dell'intercapedine tra il corpo vetri
e i traslucidi, tinteggio dell'intelaiatura di basa come quello già esistente, rimontaggio di nuovi vetri adeguati all'uso”) e di pitturazione (“stesura di fissativo ove occorre, stesura di prodotto antifumo su tutte le superfici, tinteggio soffitti con pittura traspirante e antimacchia eseguito per mani a copertura, tinteggio pareti parte bassa con smalto all'acqua eseguito per mani a copertura con colore uguale a quello esistente, trattamento antifumo ascensore, pitturazione ringhiera solo per l'ultimo piano”.
In tale fattura è indicato, anche, che “i prezzi si intendono a corpo comprensivi di manodopera e materiali”; sono, altresì, compresi gli oneri di sicurezza e smaltimento.
Ciò posto, il C.T.U. ha evidenziato che le opere di ripristino delle parti condominiali, indicate nella fattura in commento, sono coerenti rispetto ai danni descritti nel verbale dei Vigili del Fuoco.
A tale conclusione, il C.T.U. è pervenuto sulla base della documentazione in atti e, in particolare, del verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco, ove è indicato che le parti condominiali hanno riportato “danni d'acqua e annerimento a causa del fumo prodotto della combustione”, e che “risulta danneggiata una vasta area del sottotetto”, e tenuto conto che, in sede di sopralluogo, le relative opere di ripristino sono risultate effettivamente eseguite, ad esclusione dell'imbotte della porta blindata e del rimontaggio dei vetri del lucernaio.
In ragione di quanto precede, il C.T.U. ha concluso per la congruità dei costi indicati nella predetta fattura, considerate la conformazione e le caratteristiche dimensionali del vano scala condominiale,
pagina 4 di 6 distribuito su cinque piani fuori terra.
La fattura n. 147 del 19.7.2023, relativa ad “Intervento eseguito nel mese di luglio 2022 per svuotamento dell'appartamento andato a fuoco”, per un importo a corpo di euro 4.250,00 oltre i.v.a., concerne “Utilizzo di autogrù per lo scarico di tutti i materiali presenti all'interno dell'appartamento, con cassone e tubi, per tutta la durata delle lavorazioni”, “Manodopera per la differenziazione di tutti
i materiale presenti in base al loro smaltimento (rottami, mobilio, arredamento, elettrodomestici e ogni altro materiale presente)” e “Trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di tutto il materiale: 5 viaggi all'isola ecologica, 2 viaggi presso centro di raccolta IREN e 1 viaggio in discarica per rottami”.
In tale fattura è indicato il prezzo a corpo.
Ciò premesso, il C.T.U. ha evidenziato: a) che “al sopralluogo del 25.07.2024, l'appartamento al piano quarto (di proprietà Sig. all'epoca dell'incendio, attualmente della società A.M.I. CP_1 srl) è risultato in corso di ristrutturazione, allo stato di “semigrezzo avanzato” a seguito di un globale intervento di ripristino non ancora ultimato, non presentando più alcun significativo e visibile segno dei danni causati dall'incendio (ad eccezione degli annerimenti a causa del fumo e del calore prodotto della combustione ancora riscontrabili unicamente sui pannelli di rivestimento della porta d'ingresso blindata e sul tinteggio del piccolo ripostiglio a fianco all'ingresso)”; b) che, nel verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco, è indicato che l'appartamento di proprietà del convenuto è risultato
“completamente distrutto dall'incendio”, con “ingenti danni strutturali”, mentre nella successiva
“Ordinanza comunale contingibile e urgente” R.U.O.S. n. 18 del 22/06/2022 è scritto che l'incendio
“ha in parte danneggiato le tramezze interne, gli impianti tecnologici (impianto elettrico e idrico) e gli arredi in genere”; c) che la fattura n.147 “è sostanzialmente relativa alle opere di liberazione dell'appartamento dalle macerie dell'incendio con rimozione, smaltimento e trasporto in discarica di tutto il suo residuo contenuto danneggiato e/o distrutto;
opere che appaiono senz'altro coerenti e necessarie in conseguenza dei danni provocati dell'incendio descritti nel verbale dei Vigili del Fuoco e nell'Ordinanza comunale sopra richiamata”.
Sulla base di tali premesse, il C.T.U. ha concluso per la congruità dei costi indicati nella fattura in esame, considerate “l'estensione e la conformazione dell'appartamento, abitato e vissuto dal sig. alla data del sinistro, e pertanto da ritenersi a tal data in normale stato di occupazione CP_1
ed utilizzo con presenza in ogni stanza di arredi, elettrodomestici, oggetti e masserizie di uso personale del Convenuto”.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, il danno sofferto dal , in conseguenza Parte_1 dell'incendio originatosi nell'appartamento del convenuto, ammonta a complessivi euro 11.600,00 oltre pagina 5 di 6 i.v.a..
Pertanto, ed in conclusione, entro tali limiti può accogliersi la domanda attorea, con conseguente condanna del sig. al risarcimento del danno di euro 11.600,00 oltre i.v.a., rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi, come per legge.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, e di quelli medi della fase istruttoria, in ragione della c.t.u. espletata e delle sue integrazioni, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Stante la soccombenza del convenuto, le spese della c.t.u., già liquidate con separati decreti del
14.3.2024 e del 12.9.2024, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio LI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna il sig. al pagamento, in favore del OP
, della somma di euro 11.600,00 oltre i.v.a., rivalutazione monetaria ed interessi, Parte_1
come per legge, a titolo di risarcimento del danno;
- respinge la domanda di condanna del sig. alla messa in sicurezza OP dell'appartamento indicato nell'atto di citazione;
- respinge la domanda di condanna del sig. al pagamento della somma di euro OP
100,00 al giorno;
- condanna il sig. al pagamento, in favore del , delle spese OP Parte_1
di lite che liquida in euro 3.380,00 per compensi ed in euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
REGGIO EMILIA, 28.2.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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