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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Ennio RICCI Presidente Est.
Dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
Dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 729 R.G. per l'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 10.6.25,
e vertente
T R A
), già rappresentato e difeso dall'avv. Angelina Parte_1 C.F._1
Fusco, come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in San Lorenzo Maggiore alla Via Santa Maria, n. 1.
RICORRENTE - DECEDUTO
E
DI ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Controparte_1 C.F._2
Graziano Pulcino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in San Lupo alla Via Posillipo, n. 7
1 RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: Il procuratore del ricorrente ha concluso come da memoria depositata in data
21.5.25; la resistente ha concluso come da comparsa di costituzione del 7.5.25, da intendersi qui integralmente trascritte;
il P.M. ha concluso come da atto in data 8.4.25.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.3.25 ha chiesto, a modifica delle condizioni Parte_1
della separazione di cui al decreto di omologazione n. 4377/19 emesso dal Tribunale di Benevento e depositato in data 2.5.19, la revoca dell'assegno ivi previsto di Euro 350,00 mensili dovuto alla moglie a titolo di mantenimento del figlio , sul presupposto del raggiungimento Per_1
dell'autosufficienza economica di quest'ultimo, avendo il ragazzo intrapreso lo svolgimento di attività lavorativa.
Si è costituita il 7.5.25 Consiglia ed ha rappresentato, in via preliminare ed CP_2
assorbente, che era deceduto il 24.4.2025 (cfr. certificato di morte); ha chiesto, Parte_1
conseguentemente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con note depositate in data 21.5.25, il procuratore del ricorrente deceduto ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 10.6.25 la causa è stata riservata in decisione.
La Suprema Corte ha recentemente precisato, con argomentazioni utilizzabili, mutatis mutandis,
anche nei procedimenti aventi ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio,
che “la morte del coniuge in pendenza del processo di divorzio determina la cessazione della materia
del contendere, anche se interviene nel corso del giudizio di impugnazione promosso esclusivamente
per ottenere una diversa quantificazione dell'assegno divorzile (con l'effetto di determinare il
passaggio in giudicato della decisione sullo "status"), poiché si tratta di un processo unitario, nel
quale ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie,
2 quale è quella relativa all'assegno in questione, ma non possono costituire fonte di deroga al
principio per cui l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo, non
trasmissibile agli eredi e suscettibile di essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona
cui lo "status" personale si riferisce” (Cfr. Cass. 33346/2021).
In questo giudizio l'unica modifica richiesta dal ricorrente ha ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne previsto nell'accordo di separazione omologato con decreto n. 4377/19 del 2.5.19.
Va dunque emessa sentenza dichiarativa in tal senso.
Nulla va disposto per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni Controparte_3
altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere a seguito del sopravvenuto decesso del ricorrente avvenuto il 24.4.25; Parte_1
2. nulla per le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.6.25
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci
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