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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/11/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 5189/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Provincie, n. 184, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Fioramonti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro lettivamente domiciliata in Fonte Nuova, Via dei Pini, Controparte_1
n. 27, presso lo studio dell'Avv. Rico Di Gennaro, rappresentata e difesa dall'Avv. Piervanni Andreozzi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 18.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Tivoli, n. 1403 del 30.08.2018, emesso per il pagamento in favore di
[...] dell'importo di Euro 85.420,50, oltre interessi e spese della procedura Controparte_1 monitoria, a titolo di corrispettivo per opere commissionate con contratto di appalto stipulato in data 30.11.2015, in relazione alla ristrutturazione dell'appartamento sito in Guidonia Montecelio, Via Floro, n. 29, e per lavorazioni ulteriori ordinate dalla committente in corso d'opera. In particolare, l'opponente ha contestato: 2
- il mancato completamento delle opere pattuite da parte dell'appaltatrice, che ha abbandonato il cantiere e non ha provveduto alla consegna delle opere ultimate alla committente;
- il riscontro di plurime difformità e vizi nelle opere eseguite, tali da rendere la lavorazione effettuata del tutto inadatta alla propria destinazione e da cagionare danni alla committente;
- l'effettuazione di pagamenti superiori rispetto a quelli contabilizzati dall'appaltatrice, per complessivi Euro 23.890,00, in considerazione del versamento tramite contanti dell'ulteriore importo di Euro 13.700,00, con conseguente pagamento della somma totale di Euro 37.590,00.
Conseguentemente, l'opponente ha chiesto al revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della domanda creditoria spiegata dall'opposta, con domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte e di risarcimento dei danni subiti, per l'importo complessivo di Euro 20.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 rappresentando:
[...]
- che le lavorazioni, previste dal contratto di appalto concluso e da incarichi ulteriori forniti dalla committente nel corso dei lavori, sono state eseguite a regola d'arte, ultimate e consegnate rispettivamente entro il mese di maggio 2016 ed entro il mese di luglio 2016;
- che, a fronte di corrispettivo totale di Euro 109.220,50, la committente ha provveduto al pagamento di acconti per Euro 23.800,00, residuando conseguentemente saldo da versare per Euro 85.420,50;
- che la committente non ha provveduto ad effettuare nei confronti dell'appaltatrice alcuna puntuale denuncia di difformità o vizi dell'opera successivamente al completamento dei lavori, con conseguente decadenza e prescrizione della garanzia legale.
Conseguentemente, l'opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con accertamento del credito per corrispettivo dell'appalto per l'importo di Euro 85.420,50, oltre interessi, e proponendo domanda subordinata di indebito arricchimento per il medesimo importo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti ed espletamento della prova orale.
All'udienza del 18.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione. 3
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato. Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del proprio diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011 n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie, incombeva dunque sul creditore opposto dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, derivante da corrispettivo per le lavorazioni commissionate con contratto di appalto e per le lavorazioni ulteriori ordinate dalla committente in corso d'opera.
Con riguardo alla domanda di pagamento avanzata, deve darsi atto, sia in relazione alle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, sia in relazione alle lavorazioni aggiuntive eseguite in corso d'opera, della mancata prova della consegna delle opere ultimate e dell'accettazione delle stesse da parte della committente, che costituisce presupposto per il diritto dell'appaltatore a ricevere il pagamento del corrispettivo. Ai sensi dell'art. 1665, comma 5, c.c. “salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”. Sul punto, deve essere richiamato il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “nei contratti di appalto, stante il principio della postnumerazione codificato dall'art. 1665 ultimo comma cod. civ. l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge solo quando l'opera è stata accettata, a nulla rilevando che, prima di quel momento, l'appaltatore gli abbia messo a disposizione il risultato della sua prestazione” (Cass. 03.10.2000, n. 13975). Nel caso di specie, risulta assente ogni prova in ordine alla accettazione da parte dell'opponente delle opere complessivamente commissionate, non essendo emersa né la 4
consegna dei lavori regolarmente ultimati, né il compimento di alcuna verifica in ordine ai lavori effettivamente svolti. Neanche può assegnarsi valore di accettazione al solo rilascio delle opere realizzate, mediante il mero allontanamento delle maestranze dal cantiere, implicando l'accettazione la manifestazione di un atto di volontà, con la quale il committente non solo riceve materialmente, ma esterna l'accoglimento della prestazione resa. A tal riguardo, risulta condivisibile l'analisi per cui “in materia di appalto, se la consegna dell'opera costituisce un fatto meramente materiale - comunque attuantesi mediante la traditio e la ricezione della cosa da parte del committente e, quindi, implicante pur sempre una consapevole ed attiva partecipazione di entrambi i contraenti, non riscontrabile nella semplice dismissione dell'opus da parte dell'appaltatore a lavori ultimati - l'accettazione rappresenta, invece, un atto di volontà vero e proprio con il quale il committente dichiara di accogliere la prestazione e che, appunto per questo, produce effetti giuridici ben più importanti della mera ricezione, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conoscibili dell'opera e il diritto al pagamento del prezzo. Di qui la conseguenza […] che incombe sull'appaltatore stesso, trattandosi di effetti a lui favorevoli, l'onere di provare che il committente ha accettato l'opera dopo essere stato da lui invitato e messo in condizione di verificarla (anche a mezzo di tecnici di propria fiducia)” (Cass. 03.02.1993, n. 1317). Diversamente, nel caso di specie l'appaltatrice non ha fornito la prova, il cui onere incombeva sulla medesima, di qualsiasi atto della committente diretto alla manifestazione della volontà di accogliere l'opera definitiva realizzata.
Neppure può riscontrarsi un'ipotesi di accettazione presunta o accettazione tacita delle opere ultimate dall'appaltatrice da parte della committente, ai sensi dell'art. 1665, commi 3 e 4, c.c. Con riguardo all'accettazione presunta, risulta carente ogni prova in ordine all'invito formulato dall'appaltatrice alla committente onde procedere alla verifica dell'opera, così da impedire la qualificazione in termini di silenzio significativo dell'inerzia tenuta dall'appaltante. Con riguardo all'accettazione tacita, deve rilevarsi che “l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo anche se non si sia proceduto alla verifica. Bisogna però distinguere tra atto di consegna e quello di accettazione dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si attua mediante la messa a disposizione dei bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al 5
contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (Cass. 12.05.2003, n. 7260). Nel caso concreto, non è stata fornita la prova di uno specifico atto della committente, diverso dal puro rientro nell'immobile a seguito dell'allontanamento delle maestranze intervenute, tale da poter essere qualificato come fatto concludente diretto ad attestare la volontà di accettare le opere compiute come lavori regolarmente ultimati. A tal riguardo, è risultato dirimente quanto emerso in sede di prova testimoniale, in relazione alle dichiarazioni rese dal teste , sentito su istanza di parte Testimone_1 opposta, il quale, su domanda diretta ad accertare lo stato dei lavori al momento dell'allontanamento delle maestranze dell'appaltatrice dal cantiere, ha dichiarato che “il lavoro era da finire, ma siamo andati via”. Rispetto all'indicata dichiarazione, deve essere esclusa l'emersione di elementi di contraddizione rispetto alla conferma degli ulteriori capitoli di prova orale al medesimo posti, attinenti al solo dato dell'esecuzione delle opere ivi indicate, non anche alla effettiva consegna alla committente dei lavori ultimati e alla accettazione da parte della medesime degli stessi. Inoltre, il dato del mancato completamento delle opere ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da parte del legale rappresentate della società opposta, che ha affermato che “ci siamo fermati nel mese di luglio perché mancava solo la pavimentazione, perché doveva procurarla la signora”. Dunque, anche dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, trova conferma la mancata consegna delle opere ultimate alla committente, ciò precludendo la possibilità di verifica dei lavori commissionati e l'accettazione degli stessi. Ulteriormente, in sede di comparsa di costituzione e risposta, la stessa società appaltatrice ha confermato, in relazione a circostanza contestata dalla committente, “il mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati”. Sul punto, deve essere evidenziato che la consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti costituiva obbligazione gravante sull'appaltatrice, come espressamente previsto nel contratto di appalto, avente natura prodromica rispetto alla possibilità per la committente di esprimere riserve in ordine all'opera consegnata, che presuppone la possibilità di verifica della rispondenza degli impianti realizzati alle prescrizioni di legge e di progetto. Alla luce dei dati emersi, risulta dunque la mancata consegna alla committente delle opere ultimate e delle correlative dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, sia in relazione alle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, sia in relazione alle lavorazioni aggiuntive eseguite, così precludendo la possibilità per l'opponente di esprimere riserve o di manifestare la propria accettazione sulle opere ultimate. 6
Rispetto alla disciplina di cui all'art. 1665, comma 5, c.c. le parti possono convenire una differente modalità di pagamento. A tal riguardo, si osserva che “nei contratti di appalto, in deroga al principio della postnumerazione codificato dall'art. 1665 ultimo comma cod. civ., per cui l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge solo quando l'opera è stata accettata, le parti possono convenire il versamento in corso d'opera all'appaltatore di uno o più acconti […] non implicanti accettazione delle parti di opera già eseguite al momento del pagamento” (Cass. 29.07.2004, n. 14460). Nel caso di specie, le parti hanno previsto pagamenti di acconti in corso di lavori per l'importo di Euro 25.000,00, da effettuare entro la data del 29.01.2016, e per l'importo di Euro 2.000,00, da effettuare entro la data del 26.02.2016, con saldo per Euro 48.000,00 da corrispondere entro la data del 27.05.2016, data successiva a quella prevista per l'ultimazione dei lavori. Dunque, stante la derogabilità pattizia del principio di postnumerazione, la mancata emersione dell'accettazione delle opere ultimate, rilevante come presupposto del diritto dell'appaltatore a ricevere il pagamento dell'integrale corrispettivo, non incide sulla previsione negoziale della debenza di somme in acconto, maturate nel corso di svolgimento dei lavori commissionati, nel caso di specie determinate per l'importo di Euro 27.000,00. A tal fine, occorre tenere conto della ricezione senza riserve da parte della committente delle opere realizzate e consegnate nello stato di avanzamento dei lavori corrispondente alla data di maturazione degli acconti pattuiti, versati dall'opponente senza muovere contestazioni sui lavori allo stato svolti. Pertanto, pur non potendosi riscontrare gli elementi costitutivi del diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo a saldo, risulta nondimeno il credito dell'opposta per le somme previste in acconto, per l'importo complessivo di Euro 32.940,00, quantificato tenendo conto dell'imposta sul valore aggiunto.
Rispetto al credito indicato, deve essere tenuto conto delle somme versate dall'opponente, indicate dall'opposta per l'importo complessivo di Euro 23.890,00. Sul punto, l'opponente ha dedotto di aver proceduto all'effettuazione di pagamenti in contanti per l'ulteriore importo di Euro 13.700,00, circostanza rimasta tuttavia non supportata da prove. Al riguardo, deve darsi anzitutto atto della non conferma dei fatti indicati in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta. Inoltre, sono risultati inammissibili i relativi capitoli di prova orale formulati da parte opponente per la prova testimoniale, sia in quanto articolati in sede di memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata nonostante la mancata richiesta delle parti di concessione dei relativi termini alla prima udienza, sia in quanto contrastanti con i limiti di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c. e in mancanza della ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 2724 c.c. 7
Pertanto, in considerazione degli importi pacificamente versati dall'opponente, il credito residuo dell'opposta deve quantificarsi nell'importo di Euro 9.050,00.
Fermo quanto evidenziato, devono essere analizzate le domande proposte in via riconvenzionale dall'opponente, in relazione alla restituzione degli importi versati, domanda implicante pronuncia di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c. (come specificato dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni), e al risarcimento del danno subito, quantificato nell'importo di Euro 20.000,00. In considerazione di quanto indicato circa la mancata accettazione da parte della committente delle opere ultimate oggetto di appalto, con conseguente limitazione del diritto dell'appaltatrice al corrispettivo maturato per gli importi previsti a titolo di acconto, le domande dell'opponente devono essere analizzate limitatamente alle lavorazioni concretamente realizzate e consegnate dalla società appaltatrice, ricevute senza riserve dalla committente e correlativamente accettate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento del versamento degli acconti. In relazione a tali domande, la società opposta ha eccepito la decadenza e prescrizione del diritto della committente alla garanzia legale, stante il mancato inoltro all'appaltatrice di denuncia di difformità o vizi dell'opera nei termini previsti dall'art. 1667, comma 3, c.c. Con riguardo ai termini di decadenza e prescrizione applicabili alla domanda di risoluzione del contratto di appalto proposta dall'opponente, deve evidenziarsi che “in tema di appalto, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma 2, c.c. atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (Cass. 10.05.2019, n. 12576, conf. Cass. 18.02.2016, n. 3199). Ugualmente, in relazione alla domanda risarcitoria articolata dall'opponente, va rilevato che “i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria volta a far valere, nei confronti dell'appaltatore, la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (come proposta nel caso di specie dall'appaltante), atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad 8
un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (Cass. 07.07.2025, n. 18409, conf. Cass. 13.03.2023, n. 7256). Conseguentemente, venendo in rilievo azioni collegate alla garanzia per vizi o difformità dell'opera oggetto di appalto, deve farsi applicazione, sia in relazione alla domanda di risoluzione, sia in relazione alla domanda risarcitoria proposte dall'opponente, dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, c.c. Nella ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, deve evidenziarsi che “nelle azioni di garanzia contro l'appaltatore l'onere della prova della tempestività della denunzia dei vizi o delle difformità dell'opera incombe al committente, poiché detta denunzia costituisce una condizione necessaria all'azione” (Cass. 10.06.1994, n. 5677, conf. Cass. 07.04.2014, n. 8086, Cass. 30.09.2021, n. 26569). Nel caso di specie, il momento di consegna delle opere concretamente eseguite dall'appaltatrice deve individuarsi nel mese di maggio 2016, in relazione ai lavori oggetto del contratto di appalto, e nel mese di luglio 2016, in relazione ai lavori aggiuntivi eseguiti in corso d'opera, come emerso dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale sia dal teste sia dal teste . Tes_2 Testimone_1
Con riguardo al momento di scoperta dei vizi, in mancanza di specifica deduzione da parte dell'opponente, onerata della prova della tempestività dell'azione proposta, deve evidenziarsi che, al momento della comunicazione indirizzata all'opposta e datata al 02.01.2017, doveva ritenersi sussistente la consapevolezza della committente della mancata realizzazione a regola d'arte delle opere realizzate, come ivi espressamente contestato (cfr. doc. 5, allegato alla citazione). In relazione al momento della denuncia dei vizi all'appaltatrice, non può invece farsi riferimento alle missive inviate dall'opponente all'opposta in data 02.01.2017 e 25.01.2017, in quanto recanti soltanto una generica contestazione della non corretta effettuazione delle opere commissionate, senza alcuno specifico riscontro o riferimento ai difetti o ai vizi effettivamente riscontrati dalla parte (cfr. docc. 5 e 7, allegati alla citazione). In casi analoghi, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha evidenziato che “seppure non è necessaria ai fini dell'art. 1667 c.c., una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, occorre comunque, onde impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una sia pur sintetica indicazione delle difformità o dei vizi, suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accettabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo;
è quindi evidente che il richiamo a “carenze nel fabbricato” non risponde a questa esigenza, posto che il contenuto di tale denuncia resta su di un piano di estrema genericità […], come tale non suscettibile di consentire di avere cognizione, sia pure in maniera concisa, dei pretesi vizi riscontrati, ai quali in effetti non vi è alcun 9
riferimento” (Cass. 25.05.2011, n. 11520, conf. Cass. 24.01.2020, n. 1634, Corte App. Campobasso, 25.11.2014, n. 341, Trib. Milano, 12.12.2019, n. 11542). Dunque, in considerazione della estrema genericità delle indicate missive, le stesse devono ritenersi inidonee a rilevare come denuncia dei vizi dell'opera all'appaltatrice, con riguardo alla prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, c.c. Pertanto, risultando la notificazione della citazione di opposizione a decreto ingiuntivo all'opposta, effettuata in data 25.10.2018, il primo atto di effettiva denuncia dei vizi dell'opera nei confronti dell'appaltatrice, deve darsi atto della decorrenza sia del termine di decadenza, pari a sessanta giorni dalla scoperta dei vizi, sia del termine di prescrizione, pari a due anni dalla consegna delle opere. Inoltre, deve essere disattesa la prospettazione dell'opponente in ordine alla possibilità di riscontrare la consegna di aliud pro alio, con correlativa applicazione del termine di prescrizione decennale. Infatti, in materia di appalto, è stato evidenziato che “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita” (Cass. 15.01.2025, n. 968, conf. Cass. 04.05.2024, n. 13214). Nel caso di specie, analizzando la prospettazione dell'opponente, non può riscontarsi la contestazione della realizzazione di lavorazioni radicalmente eterogenee rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto, in quanto appartenenti a diverso genere, ma esclusivamente la deduzione di difformità o vizi dell'opera appaltata, le quali, ove risultino tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, integrano la diversa fattispecie di cui all'art. 1668, comma 2, c.c. Dunque, alla luce di quanto indicato, le domande riconvenzionali articolate dall'opponente, relative alla risoluzione del contratto di appalto e alla conseguente ripetizione delle somme versate, nonché al risarcimento del danno subito, devono essere rigettate.
Infine, deve essere dichiarata improponibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dall'appaltatrice, per la condanna dell'opponente al pagamento di importo pari al corrispettivo per il contratto di appalto e per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive in corso d'opera. A tal riguardo, va evidenziato che “la sussidiarietà dell'azione di arricchimento va giudicata in astratto. Essa è pertanto esclusa laddove vi sia, anche astrattamente, un'altra azione proponibile da parte dell'impoverito, a meno che l'azione contrattuale sia stata rigettata per l'inesistenza del titolo” (Cass. 18.08.2025, n. 23471, conf. Cass. Sez. Un. 05.12.2023, n. 33954). 10
Nel caso di specie, deve ritenersi evidentemente escluso il requisito indicato, posta la sussistenza dell'azione di adempimento contrattuale astrattamente proponibile dall'appaltatrice per il conseguimento del corrispettivo pattuito, rigettata per motivazioni diverse dall'inesistenza del titolo contrattuale alla base della domanda.
Dunque, alla luce di quanto indicato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere rigettato, mentre l'opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di Euro 9.050,00. Venendo in rilievo obbligazione di valuta, sull'importo indicato devono essere riconosciuti gli interessi legali, dalla data del dovuto alla data della domanda giudiziale al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. e dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
Nella regolazione delle spese di lite, deve essere dato seguito al principio per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza” (Cass. Sez. Un. 31.10.2022, n. 32061). Pertanto, stante l'accoglimento della domanda di pagamento articolata dall'opposta, sia pure in misura minore rispetto al richiesto, le spese di lite devono porsi a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di Euro 9.050,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- Rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
- Dichiara improponibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dall'opposta;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, per compenso professionale, oltre oneri di legge;
Tivoli, 24.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 5189/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Provincie, n. 184, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Fioramonti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro lettivamente domiciliata in Fonte Nuova, Via dei Pini, Controparte_1
n. 27, presso lo studio dell'Avv. Rico Di Gennaro, rappresentata e difesa dall'Avv. Piervanni Andreozzi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 18.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Tivoli, n. 1403 del 30.08.2018, emesso per il pagamento in favore di
[...] dell'importo di Euro 85.420,50, oltre interessi e spese della procedura Controparte_1 monitoria, a titolo di corrispettivo per opere commissionate con contratto di appalto stipulato in data 30.11.2015, in relazione alla ristrutturazione dell'appartamento sito in Guidonia Montecelio, Via Floro, n. 29, e per lavorazioni ulteriori ordinate dalla committente in corso d'opera. In particolare, l'opponente ha contestato: 2
- il mancato completamento delle opere pattuite da parte dell'appaltatrice, che ha abbandonato il cantiere e non ha provveduto alla consegna delle opere ultimate alla committente;
- il riscontro di plurime difformità e vizi nelle opere eseguite, tali da rendere la lavorazione effettuata del tutto inadatta alla propria destinazione e da cagionare danni alla committente;
- l'effettuazione di pagamenti superiori rispetto a quelli contabilizzati dall'appaltatrice, per complessivi Euro 23.890,00, in considerazione del versamento tramite contanti dell'ulteriore importo di Euro 13.700,00, con conseguente pagamento della somma totale di Euro 37.590,00.
Conseguentemente, l'opponente ha chiesto al revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della domanda creditoria spiegata dall'opposta, con domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte e di risarcimento dei danni subiti, per l'importo complessivo di Euro 20.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 rappresentando:
[...]
- che le lavorazioni, previste dal contratto di appalto concluso e da incarichi ulteriori forniti dalla committente nel corso dei lavori, sono state eseguite a regola d'arte, ultimate e consegnate rispettivamente entro il mese di maggio 2016 ed entro il mese di luglio 2016;
- che, a fronte di corrispettivo totale di Euro 109.220,50, la committente ha provveduto al pagamento di acconti per Euro 23.800,00, residuando conseguentemente saldo da versare per Euro 85.420,50;
- che la committente non ha provveduto ad effettuare nei confronti dell'appaltatrice alcuna puntuale denuncia di difformità o vizi dell'opera successivamente al completamento dei lavori, con conseguente decadenza e prescrizione della garanzia legale.
Conseguentemente, l'opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con accertamento del credito per corrispettivo dell'appalto per l'importo di Euro 85.420,50, oltre interessi, e proponendo domanda subordinata di indebito arricchimento per il medesimo importo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti ed espletamento della prova orale.
All'udienza del 18.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione. 3
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato. Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del proprio diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011 n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie, incombeva dunque sul creditore opposto dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, derivante da corrispettivo per le lavorazioni commissionate con contratto di appalto e per le lavorazioni ulteriori ordinate dalla committente in corso d'opera.
Con riguardo alla domanda di pagamento avanzata, deve darsi atto, sia in relazione alle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, sia in relazione alle lavorazioni aggiuntive eseguite in corso d'opera, della mancata prova della consegna delle opere ultimate e dell'accettazione delle stesse da parte della committente, che costituisce presupposto per il diritto dell'appaltatore a ricevere il pagamento del corrispettivo. Ai sensi dell'art. 1665, comma 5, c.c. “salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”. Sul punto, deve essere richiamato il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “nei contratti di appalto, stante il principio della postnumerazione codificato dall'art. 1665 ultimo comma cod. civ. l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge solo quando l'opera è stata accettata, a nulla rilevando che, prima di quel momento, l'appaltatore gli abbia messo a disposizione il risultato della sua prestazione” (Cass. 03.10.2000, n. 13975). Nel caso di specie, risulta assente ogni prova in ordine alla accettazione da parte dell'opponente delle opere complessivamente commissionate, non essendo emersa né la 4
consegna dei lavori regolarmente ultimati, né il compimento di alcuna verifica in ordine ai lavori effettivamente svolti. Neanche può assegnarsi valore di accettazione al solo rilascio delle opere realizzate, mediante il mero allontanamento delle maestranze dal cantiere, implicando l'accettazione la manifestazione di un atto di volontà, con la quale il committente non solo riceve materialmente, ma esterna l'accoglimento della prestazione resa. A tal riguardo, risulta condivisibile l'analisi per cui “in materia di appalto, se la consegna dell'opera costituisce un fatto meramente materiale - comunque attuantesi mediante la traditio e la ricezione della cosa da parte del committente e, quindi, implicante pur sempre una consapevole ed attiva partecipazione di entrambi i contraenti, non riscontrabile nella semplice dismissione dell'opus da parte dell'appaltatore a lavori ultimati - l'accettazione rappresenta, invece, un atto di volontà vero e proprio con il quale il committente dichiara di accogliere la prestazione e che, appunto per questo, produce effetti giuridici ben più importanti della mera ricezione, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conoscibili dell'opera e il diritto al pagamento del prezzo. Di qui la conseguenza […] che incombe sull'appaltatore stesso, trattandosi di effetti a lui favorevoli, l'onere di provare che il committente ha accettato l'opera dopo essere stato da lui invitato e messo in condizione di verificarla (anche a mezzo di tecnici di propria fiducia)” (Cass. 03.02.1993, n. 1317). Diversamente, nel caso di specie l'appaltatrice non ha fornito la prova, il cui onere incombeva sulla medesima, di qualsiasi atto della committente diretto alla manifestazione della volontà di accogliere l'opera definitiva realizzata.
Neppure può riscontrarsi un'ipotesi di accettazione presunta o accettazione tacita delle opere ultimate dall'appaltatrice da parte della committente, ai sensi dell'art. 1665, commi 3 e 4, c.c. Con riguardo all'accettazione presunta, risulta carente ogni prova in ordine all'invito formulato dall'appaltatrice alla committente onde procedere alla verifica dell'opera, così da impedire la qualificazione in termini di silenzio significativo dell'inerzia tenuta dall'appaltante. Con riguardo all'accettazione tacita, deve rilevarsi che “l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo anche se non si sia proceduto alla verifica. Bisogna però distinguere tra atto di consegna e quello di accettazione dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si attua mediante la messa a disposizione dei bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al 5
contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (Cass. 12.05.2003, n. 7260). Nel caso concreto, non è stata fornita la prova di uno specifico atto della committente, diverso dal puro rientro nell'immobile a seguito dell'allontanamento delle maestranze intervenute, tale da poter essere qualificato come fatto concludente diretto ad attestare la volontà di accettare le opere compiute come lavori regolarmente ultimati. A tal riguardo, è risultato dirimente quanto emerso in sede di prova testimoniale, in relazione alle dichiarazioni rese dal teste , sentito su istanza di parte Testimone_1 opposta, il quale, su domanda diretta ad accertare lo stato dei lavori al momento dell'allontanamento delle maestranze dell'appaltatrice dal cantiere, ha dichiarato che “il lavoro era da finire, ma siamo andati via”. Rispetto all'indicata dichiarazione, deve essere esclusa l'emersione di elementi di contraddizione rispetto alla conferma degli ulteriori capitoli di prova orale al medesimo posti, attinenti al solo dato dell'esecuzione delle opere ivi indicate, non anche alla effettiva consegna alla committente dei lavori ultimati e alla accettazione da parte della medesime degli stessi. Inoltre, il dato del mancato completamento delle opere ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da parte del legale rappresentate della società opposta, che ha affermato che “ci siamo fermati nel mese di luglio perché mancava solo la pavimentazione, perché doveva procurarla la signora”. Dunque, anche dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, trova conferma la mancata consegna delle opere ultimate alla committente, ciò precludendo la possibilità di verifica dei lavori commissionati e l'accettazione degli stessi. Ulteriormente, in sede di comparsa di costituzione e risposta, la stessa società appaltatrice ha confermato, in relazione a circostanza contestata dalla committente, “il mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati”. Sul punto, deve essere evidenziato che la consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti costituiva obbligazione gravante sull'appaltatrice, come espressamente previsto nel contratto di appalto, avente natura prodromica rispetto alla possibilità per la committente di esprimere riserve in ordine all'opera consegnata, che presuppone la possibilità di verifica della rispondenza degli impianti realizzati alle prescrizioni di legge e di progetto. Alla luce dei dati emersi, risulta dunque la mancata consegna alla committente delle opere ultimate e delle correlative dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, sia in relazione alle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, sia in relazione alle lavorazioni aggiuntive eseguite, così precludendo la possibilità per l'opponente di esprimere riserve o di manifestare la propria accettazione sulle opere ultimate. 6
Rispetto alla disciplina di cui all'art. 1665, comma 5, c.c. le parti possono convenire una differente modalità di pagamento. A tal riguardo, si osserva che “nei contratti di appalto, in deroga al principio della postnumerazione codificato dall'art. 1665 ultimo comma cod. civ., per cui l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge solo quando l'opera è stata accettata, le parti possono convenire il versamento in corso d'opera all'appaltatore di uno o più acconti […] non implicanti accettazione delle parti di opera già eseguite al momento del pagamento” (Cass. 29.07.2004, n. 14460). Nel caso di specie, le parti hanno previsto pagamenti di acconti in corso di lavori per l'importo di Euro 25.000,00, da effettuare entro la data del 29.01.2016, e per l'importo di Euro 2.000,00, da effettuare entro la data del 26.02.2016, con saldo per Euro 48.000,00 da corrispondere entro la data del 27.05.2016, data successiva a quella prevista per l'ultimazione dei lavori. Dunque, stante la derogabilità pattizia del principio di postnumerazione, la mancata emersione dell'accettazione delle opere ultimate, rilevante come presupposto del diritto dell'appaltatore a ricevere il pagamento dell'integrale corrispettivo, non incide sulla previsione negoziale della debenza di somme in acconto, maturate nel corso di svolgimento dei lavori commissionati, nel caso di specie determinate per l'importo di Euro 27.000,00. A tal fine, occorre tenere conto della ricezione senza riserve da parte della committente delle opere realizzate e consegnate nello stato di avanzamento dei lavori corrispondente alla data di maturazione degli acconti pattuiti, versati dall'opponente senza muovere contestazioni sui lavori allo stato svolti. Pertanto, pur non potendosi riscontrare gli elementi costitutivi del diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo a saldo, risulta nondimeno il credito dell'opposta per le somme previste in acconto, per l'importo complessivo di Euro 32.940,00, quantificato tenendo conto dell'imposta sul valore aggiunto.
Rispetto al credito indicato, deve essere tenuto conto delle somme versate dall'opponente, indicate dall'opposta per l'importo complessivo di Euro 23.890,00. Sul punto, l'opponente ha dedotto di aver proceduto all'effettuazione di pagamenti in contanti per l'ulteriore importo di Euro 13.700,00, circostanza rimasta tuttavia non supportata da prove. Al riguardo, deve darsi anzitutto atto della non conferma dei fatti indicati in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta. Inoltre, sono risultati inammissibili i relativi capitoli di prova orale formulati da parte opponente per la prova testimoniale, sia in quanto articolati in sede di memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata nonostante la mancata richiesta delle parti di concessione dei relativi termini alla prima udienza, sia in quanto contrastanti con i limiti di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c. e in mancanza della ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 2724 c.c. 7
Pertanto, in considerazione degli importi pacificamente versati dall'opponente, il credito residuo dell'opposta deve quantificarsi nell'importo di Euro 9.050,00.
Fermo quanto evidenziato, devono essere analizzate le domande proposte in via riconvenzionale dall'opponente, in relazione alla restituzione degli importi versati, domanda implicante pronuncia di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c. (come specificato dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni), e al risarcimento del danno subito, quantificato nell'importo di Euro 20.000,00. In considerazione di quanto indicato circa la mancata accettazione da parte della committente delle opere ultimate oggetto di appalto, con conseguente limitazione del diritto dell'appaltatrice al corrispettivo maturato per gli importi previsti a titolo di acconto, le domande dell'opponente devono essere analizzate limitatamente alle lavorazioni concretamente realizzate e consegnate dalla società appaltatrice, ricevute senza riserve dalla committente e correlativamente accettate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento del versamento degli acconti. In relazione a tali domande, la società opposta ha eccepito la decadenza e prescrizione del diritto della committente alla garanzia legale, stante il mancato inoltro all'appaltatrice di denuncia di difformità o vizi dell'opera nei termini previsti dall'art. 1667, comma 3, c.c. Con riguardo ai termini di decadenza e prescrizione applicabili alla domanda di risoluzione del contratto di appalto proposta dall'opponente, deve evidenziarsi che “in tema di appalto, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma 2, c.c. atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (Cass. 10.05.2019, n. 12576, conf. Cass. 18.02.2016, n. 3199). Ugualmente, in relazione alla domanda risarcitoria articolata dall'opponente, va rilevato che “i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria volta a far valere, nei confronti dell'appaltatore, la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (come proposta nel caso di specie dall'appaltante), atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad 8
un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (Cass. 07.07.2025, n. 18409, conf. Cass. 13.03.2023, n. 7256). Conseguentemente, venendo in rilievo azioni collegate alla garanzia per vizi o difformità dell'opera oggetto di appalto, deve farsi applicazione, sia in relazione alla domanda di risoluzione, sia in relazione alla domanda risarcitoria proposte dall'opponente, dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, c.c. Nella ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, deve evidenziarsi che “nelle azioni di garanzia contro l'appaltatore l'onere della prova della tempestività della denunzia dei vizi o delle difformità dell'opera incombe al committente, poiché detta denunzia costituisce una condizione necessaria all'azione” (Cass. 10.06.1994, n. 5677, conf. Cass. 07.04.2014, n. 8086, Cass. 30.09.2021, n. 26569). Nel caso di specie, il momento di consegna delle opere concretamente eseguite dall'appaltatrice deve individuarsi nel mese di maggio 2016, in relazione ai lavori oggetto del contratto di appalto, e nel mese di luglio 2016, in relazione ai lavori aggiuntivi eseguiti in corso d'opera, come emerso dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale sia dal teste sia dal teste . Tes_2 Testimone_1
Con riguardo al momento di scoperta dei vizi, in mancanza di specifica deduzione da parte dell'opponente, onerata della prova della tempestività dell'azione proposta, deve evidenziarsi che, al momento della comunicazione indirizzata all'opposta e datata al 02.01.2017, doveva ritenersi sussistente la consapevolezza della committente della mancata realizzazione a regola d'arte delle opere realizzate, come ivi espressamente contestato (cfr. doc. 5, allegato alla citazione). In relazione al momento della denuncia dei vizi all'appaltatrice, non può invece farsi riferimento alle missive inviate dall'opponente all'opposta in data 02.01.2017 e 25.01.2017, in quanto recanti soltanto una generica contestazione della non corretta effettuazione delle opere commissionate, senza alcuno specifico riscontro o riferimento ai difetti o ai vizi effettivamente riscontrati dalla parte (cfr. docc. 5 e 7, allegati alla citazione). In casi analoghi, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha evidenziato che “seppure non è necessaria ai fini dell'art. 1667 c.c., una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, occorre comunque, onde impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una sia pur sintetica indicazione delle difformità o dei vizi, suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accettabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo;
è quindi evidente che il richiamo a “carenze nel fabbricato” non risponde a questa esigenza, posto che il contenuto di tale denuncia resta su di un piano di estrema genericità […], come tale non suscettibile di consentire di avere cognizione, sia pure in maniera concisa, dei pretesi vizi riscontrati, ai quali in effetti non vi è alcun 9
riferimento” (Cass. 25.05.2011, n. 11520, conf. Cass. 24.01.2020, n. 1634, Corte App. Campobasso, 25.11.2014, n. 341, Trib. Milano, 12.12.2019, n. 11542). Dunque, in considerazione della estrema genericità delle indicate missive, le stesse devono ritenersi inidonee a rilevare come denuncia dei vizi dell'opera all'appaltatrice, con riguardo alla prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, c.c. Pertanto, risultando la notificazione della citazione di opposizione a decreto ingiuntivo all'opposta, effettuata in data 25.10.2018, il primo atto di effettiva denuncia dei vizi dell'opera nei confronti dell'appaltatrice, deve darsi atto della decorrenza sia del termine di decadenza, pari a sessanta giorni dalla scoperta dei vizi, sia del termine di prescrizione, pari a due anni dalla consegna delle opere. Inoltre, deve essere disattesa la prospettazione dell'opponente in ordine alla possibilità di riscontrare la consegna di aliud pro alio, con correlativa applicazione del termine di prescrizione decennale. Infatti, in materia di appalto, è stato evidenziato che “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita” (Cass. 15.01.2025, n. 968, conf. Cass. 04.05.2024, n. 13214). Nel caso di specie, analizzando la prospettazione dell'opponente, non può riscontarsi la contestazione della realizzazione di lavorazioni radicalmente eterogenee rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto, in quanto appartenenti a diverso genere, ma esclusivamente la deduzione di difformità o vizi dell'opera appaltata, le quali, ove risultino tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, integrano la diversa fattispecie di cui all'art. 1668, comma 2, c.c. Dunque, alla luce di quanto indicato, le domande riconvenzionali articolate dall'opponente, relative alla risoluzione del contratto di appalto e alla conseguente ripetizione delle somme versate, nonché al risarcimento del danno subito, devono essere rigettate.
Infine, deve essere dichiarata improponibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dall'appaltatrice, per la condanna dell'opponente al pagamento di importo pari al corrispettivo per il contratto di appalto e per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive in corso d'opera. A tal riguardo, va evidenziato che “la sussidiarietà dell'azione di arricchimento va giudicata in astratto. Essa è pertanto esclusa laddove vi sia, anche astrattamente, un'altra azione proponibile da parte dell'impoverito, a meno che l'azione contrattuale sia stata rigettata per l'inesistenza del titolo” (Cass. 18.08.2025, n. 23471, conf. Cass. Sez. Un. 05.12.2023, n. 33954). 10
Nel caso di specie, deve ritenersi evidentemente escluso il requisito indicato, posta la sussistenza dell'azione di adempimento contrattuale astrattamente proponibile dall'appaltatrice per il conseguimento del corrispettivo pattuito, rigettata per motivazioni diverse dall'inesistenza del titolo contrattuale alla base della domanda.
Dunque, alla luce di quanto indicato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere rigettato, mentre l'opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di Euro 9.050,00. Venendo in rilievo obbligazione di valuta, sull'importo indicato devono essere riconosciuti gli interessi legali, dalla data del dovuto alla data della domanda giudiziale al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. e dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
Nella regolazione delle spese di lite, deve essere dato seguito al principio per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza” (Cass. Sez. Un. 31.10.2022, n. 32061). Pertanto, stante l'accoglimento della domanda di pagamento articolata dall'opposta, sia pure in misura minore rispetto al richiesto, le spese di lite devono porsi a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di Euro 9.050,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- Rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
- Dichiara improponibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dall'opposta;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, per compenso professionale, oltre oneri di legge;
Tivoli, 24.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli