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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/12/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2674/2018
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2674/2018 promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Minotti e presso Parte_1 C.F._1
il suo studio in Frosinone Via Fosse Ardeatine 24 elettivamente domiciliata …………………… CE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv. Renato Rea e Federica CP_1 C.F._2
Rea, con poteri congiunti e disgiunti, elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti procuratori in Arpino Corso Tulliano 12 …………………………………………………………………. Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 2 luglio 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 703 cpc depositato il 20 giugno 2018, ha premesso: - di essere Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Sora alla Via Giuriati distinto in catasto al foglio 55 partic. 233 e comproprietaria del terreno in cat. F.55 part. 235; - di avere sempre esercitato l'accesso ai detti immobili mediante uno stradello insistente su terreno in compossesso distinto in Cat. Al F. 55
mapp.274 ex 162 che, costeggiando l'immobile di proprietà del in cat. F. 55 mapp.275, CP_1 pagina 1 di 7 arriva fino ai terreni di sua proprietà; - che il , per eseguire lavori di ristrutturazione del CP_1
suo fabbricato, aveva aperto un varco di circa un metro nella recinzione delimitante la piccola corte retrostante il proprio immobile e la partic. 274 ex 162 (dunque lo stradello), eliminando parte del muretto di confine che era stato costruito, all'epoca dell'acquisto delle proprietà, dai genitori delle parti in causa. Ella ha lamentato che l'apertura praticata dal nella recinzione della corte di CP_1
sua proprietà, senza il consenso dei titolari della servitù di passaggio, incide sul libero godimento della servitù da lei esercitata, perché costituisce un aggravamento delle precedenti condizioni e determina un accesso diretto non consentito sullo stradello, con pregiudizio all'esercizio del passaggio della ricorrente, con un'utilizzazione diversa, non riconducibile al contenuto e alla destinazione della servitù.
Ha, quindi, chiesto la cessazione della molestia mediante il ripristino del muretto di recinzione in modo da eliminare l'accesso diretto dallo stradello alla piccola corte esclusiva di proprietà del convenuto. Si
è costituito impugnando e contestando tutte le deduzioni, conclusioni e richieste CP_1
avverse. In via preliminare, egli ha eccepito l'intempestività dell'azione svolta: la demolizione del muretto di proprietà del convenuto è avvenuta in occasione dell'inizio di lavori di ristrutturazione del suo fabbricato, dunque nell'anno 2015 e, pertanto, essendo il ricorso introduttivo stato depositato il 20
giugno 2018, esso risulta del tutto intempestivo. In secondo luogo, egli eccepisce l'insussistenza di qualsivoglia molestia del possesso della servitù di transito della ricorrente che, dalla lamentata apertura del muretto non subisce alcun nocumento, limitazione o variazione. Il , quale proprietario CP_1
dell'accesso allo stradello, ha sempre usufruito dello stesso -come la ricorrente- per raggiungere le aree antistanti il suo fabbricato di cui è contitolare, nonché per raggiungere il proprio garage sito nel vano attiguo al varco in questione. Egli non ha operato interventi sulla cosa oggetto di servitù (lo stradello)
ma solo sulla sua proprietà esclusiva senza alcuna minima interferenza con la strada che è anche di sua utilità. La sua attività si è tradotta solo nella demolizione di un muretto di sua proprietà a confine con lo stradello, muretto che, peraltro, è stato solo sostituito da una rete chiusa: la ricorrente esercita e continua ad esercitare il transito come prima. pagina 2 di 7 Con ordinanza n. cronol. 12977/2019 del 15/07/2019, Repert. n. 1423/2019 del 15/07/2019 il Giudice
ha accolto il ricorso e ha ordinato a l'immediato ripristino a sue spese del muretto di CP_1
recinzione delimitante la corte di sua proprietà- in Catasto al Foglio 55 mapp. 275 nello stato
preesistente dei luoghi a chiusura del varco di accesso illegittimamente aperto nella recinzione,
eliminando l'illegittima comunicazione in quanto turbativa nel possesso di , con Parte_1
divieto di esercizio di accesso diretto dalla corte allo stradello in Cat. Cat. F. 55 mapp. 274 ex 162.
Con reclamo depositato il 29 luglio 2019 ha impugnato la predetta ordinanza. CP_1
Con ordinanza del giorno 11 novembre 2020 nel proc. rg. 2897/2019 Repert. n. 2020/2019 il
Collegio ha accolto il reclamo.
Con istanza depositata il giorno 9 gennaio 2020 ha chiesto la prosecuzione del Parte_1
giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “…Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, in
accoglimento della domanda dell'istante proposta con il ricorso depositato in data 20 giugno 2018 nei
confronti del , residente in [...], previa revoca dell'ordinanza CP_1
collegiale del 11.11.2019 emessa nel procedimento di reclamo n. 2897/2019, così provvedere: -
riconoscere il diritto dell'istante ad ottenere l'eliminazione della turbativa nel possesso della servitù di
passaggio sullo stradello insistente sul fondo in Cat. F. 55 mapp. 274 ex 162, così confermando il
provvedimento cron. 12977 emesso in data 15.07.2019 e, per l'effetto, - ordinare al sig. CP_1
, residente in [...], di porre fine al su descritto comportamento causante
[...]
molestia e turbativa al libero godimento della parte ricorrente con ordine di immediato ripristino del
muretto di recinzione delimitante la corte di sua proprietà - in Catasto al Foglio 55 mapp. 275 - nello
stato preesistente dei luoghi a chiusura del varco di accesso illegittimamente aperto nella recinzione,
eliminando l'illegittima comunicazione in quanto turbativa nel possesso dell'istante, con divieto di
esercizio di accesso diretto dalla corte allo stradello in Cat. Cat. F. 55 mapp. 274 ex 162 e con
espresso divieto, altresì, dal continuare nell'arbitraria condotta e/o disporre quei provvedimenti che
riterrà più opportuni e necessari per la tutela dei diritti della parte ricorrente”. pagina 3 di 7 Si è costituito che ha così concluso: “…il Giudice adito rigettare la domanda siccome CP_1
inammissibile, intempestiva e priva dei presupposti di legge, oltre che del tutto infondata. Con vittoria
di spese, diritti ed onorari.
Instauratosi il giudizio di merito il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc,
all'esito del quale ha ammesso le prove orali articolate dalle parti.
All'udienza virtuale del 2 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande proposte da devono essere rigettate. Parte_1
Preliminarmente sulla questione dell'ultrannualità ci si riporta all'ordinanza del giorno 11 novembre
2020 nel proc. rg. 2897/2019 Repert. n. 2020/2019 che ha invocato il principio della ragione più
liquida anche sul fondamento delle ulteriori considerazioni che verranno di seguito formulate.
Nel merito l'attrice ha lamentato che l'apertura del varco da parte di limita le modalità CP_1
di esercizio della servitù da lei esercitata, per il nuovo e diverso assoggettamento del fondo su cui grava lo stradello poiché limita e ostacola in modo incontestabile le precedenti condizioni e la libera circolazione, adducendo a suffragio di ciò anche la mancanza di titoli in capo al convenuto circa la possibilità di usare lo stradello in questione.
L'istruttoria svolta in questa fase di merito ha dimostrato che le ragioni della attrice non sono fondate e gli elementi addotti non hanno confermato i suoi argomenti come avvenuto nella prima fase, anche perché in quella sede necessariamente sommaria furono ascoltati pochi testimoni: in questa fase le parti hanno arricchito il quadro istruttorio e hanno fornito nuovi elementi di valutazione.
Il teste di parte attorea ha riferito di non essere a conoscenza né del fatto che nel Testimone_1
luglio 2017 accertava che il convenuto aveva demolito l'intero muretto di recinzione Parte_1
delimitante la corte di sua proprietà, nella parte limitrofa allo stradello, modificando lo stato dei luoghi né del fatto che nel mese di gennaio 2018 il convenuto provvedeva alla pulizia della piccola area,
rimuovendo il materiale di risulta e i macchinari per l'edilizia ivi ancora posizionati, omettendo di ripristinare il muretto che costituiva la recinzione della corte. Le sue dichiarazioni hanno dimostrato pagina 4 di 7 che egli aveva scarsa conoscenza dei luoghi di causa e della loro evoluzione nel corso del tempo;
pertanto, la sua testimonianza si è rivelata inutilizzabile.
L'altro teste indicato da parte attorea ha riferito che la sua conoscenza sullo stato dei Testimone_2
luoghi parte solo dagli anni 2019-2020 e di aver visto passare sullo stradello sia la attrice sia il convenuto anche se la era stata vista con maggior frequenza. Egli ha poi dichiarato Parte_1
che nel 2019, c'era una rete elettrosaldata ma su ciò che c'era prima del 2019 non era a conoscenza.
Non ha affermato con certezza se in quel posto vi fosse o no un muro anche se aveva notato che a terra c'era una traccia che lasciava presumere una precedente esistenza di un muro. Inoltre, il ha Tes_2
esposto che la rete fungeva da delimitazione della corte, ma poteva essere agevolmente aperta mediante la semplice rimozione di alcuni fermi metallici, sicché non costituiva una barriera fissa o invalicabile.
Ha riferito che, all'occorrenza, egli e gli altri interessati riuscivano a transitare senza impedimenti,
come avvenne più volte in occasione dello scarico di materiali particolarmente pesanti, poiché pur disponendo di un accesso situato sul lato opposto, in tali frangenti non era possibile utilizzare l'ingresso ordinario, ragione per cui si rese necessario passare attraverso la rete. Egli ha precisato inoltre, che ogni volta in cui procedeva ad aprire la rete rimuovendo i fermi e i ganci sopra menzionati, non chiese mai alcuna autorizzazione. Utilizzò sempre quel varco esclusivamente a piedi e solo quando lo stradello risultava occupato dal camion impegnato nelle operazioni di scarico, rendendo impossibile il normale transito, venne domandato il permesso, trattandosi in quel caso non di semplice passaggio, ma di sosta.
Tale permesso fu richiesto, a seconda delle occasioni, a oppure a . CP_1 Parte_1
Tale dichiarazione da parte del teste indicato dalla stessa attrice dimostra che se anche ci sono stati ostacoli nel passaggio essi sono stati solo temporanei e per limitati periodi di tempo derivanti dai lavori edili commissionati dal sulla sua proprietà e che è capitato molto raramente di bloccare la strada CP_1
per lo scarico al massimo tre o quattro volte dal 2019 al 2022.
I testi di parte convenuta hanno invece sostenuto la difesa del dimostrando che il CP_1
godimento dello stradello da parte di non è stato in alcun modo limitato. Parte_1
pagina 5 di 7 La teste ha riferito di conoscere i luoghi di causa perché il marito ha una proprietà Testimone_3
dietro quella di e si reca sui luoghi saltuariamente. Ella ha pure dichiarato che CP_1 CP_1
ha demolito un muretto di recinzione che delimitava una corte di sua proprietà dallo stradello
[...]
che ha ingresso dalla via Giuriati ed al suo posto ha posizionato una rete elettrosaldata fissata al di sopra di un cordolo di cemento ma che tale innovazione non ha inciso sulla consistenza della strada,
poiché lei e il marito sono sempre passati nella stessa forma e misura senza incontrare difficoltà nel
corso del tempo;
dal 2016 al 2018 non ho notato differenze nel passaggio, siamo sempre passati come
era sempre avvenuto, nel corso del tempo non vi è stata modifica , e non ha saputo indicare quando il muro è stato abbattuto.
L'altro teste di parte convenuta, , che ha dimostrato di avere conoscenza dei luoghi di Testimone_4
causa ha dichiarato che il muretto è stato sempre in quella posizione e forma;
solo in seguito è stata messa una rete, non c'è mai stata una demolizione del muretto e che la consistenza della strada non ha subito modifiche poiché è sempre passato nello stesso modo e nella stessa misura anche con una vettura PK della Nissan e di non aver mai notato alcuna modificazione della stessa strada nel corso del tempo. Il teste ha infine precisato che ha sempre utilizzato la strada che dalla via CP_1
Giuriati costeggia il fabbricato di sua proprietà per raggiungere sia il vano-garage posto al piano terra del suddetto fabbricato che il largario successivo e ha infine puntualizzato di non aver notato alcun muro insistente sui luoghi di causa che sia stato abbattuto e di poter riferire sull'evoluzione dei luoghi di causa dal 1978.
Nella fattispecie, non ha subito alcuna limitazione nel godimento dello stradello: è Parte_1
stato accertato che l'intervento realizzato da interessò esclusivamente la sua porzione CP_1
di proprietà e non incise né sulla struttura dello stradello né sulla possibilità di utilizzarlo, se non per saltuari episodi dovuti ai lavori edili commissionati del convenuto. La documentazione allegata da parte attrice riguarda profili petitori che non interessano in questa sede, trattandosi nella fattispecie di azione possessoria diretta a tutelare la situazione di fatto che prescinde da ogni valutazione di diritto. pagina 6 di 7 Inoltre, la doglianza della attrice circa l'abuso del di precostituirsi la possibilità di CP_1
accedere alla piccola corte retrostante il suo fabbricato passando sul viale, accesso questo fino al momento di demolizione del muro di confine inibitogli, non incide sul suo passaggio sullo stradello,
fra l'altro, dall'istruttoria svolta nella fase di merito sono emerse anche forti discordanze anche sul periodo dell'abbattimento del muro;
pertanto, dalle testimonianze complessivamente valutate, è emerso che, ad ogni buon conto, lo stradello era già usato dal nel corso del tempo. CP_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55/2014 e, per quanto riguarda il valore sul fondamento, di quanto deciso con l'ordinanza di reclamo ma con riferimento ai valori medi.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in € Parte_1
7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge.
Cassino, 2 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2674/2018 promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Minotti e presso Parte_1 C.F._1
il suo studio in Frosinone Via Fosse Ardeatine 24 elettivamente domiciliata …………………… CE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv. Renato Rea e Federica CP_1 C.F._2
Rea, con poteri congiunti e disgiunti, elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti procuratori in Arpino Corso Tulliano 12 …………………………………………………………………. Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 2 luglio 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 703 cpc depositato il 20 giugno 2018, ha premesso: - di essere Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Sora alla Via Giuriati distinto in catasto al foglio 55 partic. 233 e comproprietaria del terreno in cat. F.55 part. 235; - di avere sempre esercitato l'accesso ai detti immobili mediante uno stradello insistente su terreno in compossesso distinto in Cat. Al F. 55
mapp.274 ex 162 che, costeggiando l'immobile di proprietà del in cat. F. 55 mapp.275, CP_1 pagina 1 di 7 arriva fino ai terreni di sua proprietà; - che il , per eseguire lavori di ristrutturazione del CP_1
suo fabbricato, aveva aperto un varco di circa un metro nella recinzione delimitante la piccola corte retrostante il proprio immobile e la partic. 274 ex 162 (dunque lo stradello), eliminando parte del muretto di confine che era stato costruito, all'epoca dell'acquisto delle proprietà, dai genitori delle parti in causa. Ella ha lamentato che l'apertura praticata dal nella recinzione della corte di CP_1
sua proprietà, senza il consenso dei titolari della servitù di passaggio, incide sul libero godimento della servitù da lei esercitata, perché costituisce un aggravamento delle precedenti condizioni e determina un accesso diretto non consentito sullo stradello, con pregiudizio all'esercizio del passaggio della ricorrente, con un'utilizzazione diversa, non riconducibile al contenuto e alla destinazione della servitù.
Ha, quindi, chiesto la cessazione della molestia mediante il ripristino del muretto di recinzione in modo da eliminare l'accesso diretto dallo stradello alla piccola corte esclusiva di proprietà del convenuto. Si
è costituito impugnando e contestando tutte le deduzioni, conclusioni e richieste CP_1
avverse. In via preliminare, egli ha eccepito l'intempestività dell'azione svolta: la demolizione del muretto di proprietà del convenuto è avvenuta in occasione dell'inizio di lavori di ristrutturazione del suo fabbricato, dunque nell'anno 2015 e, pertanto, essendo il ricorso introduttivo stato depositato il 20
giugno 2018, esso risulta del tutto intempestivo. In secondo luogo, egli eccepisce l'insussistenza di qualsivoglia molestia del possesso della servitù di transito della ricorrente che, dalla lamentata apertura del muretto non subisce alcun nocumento, limitazione o variazione. Il , quale proprietario CP_1
dell'accesso allo stradello, ha sempre usufruito dello stesso -come la ricorrente- per raggiungere le aree antistanti il suo fabbricato di cui è contitolare, nonché per raggiungere il proprio garage sito nel vano attiguo al varco in questione. Egli non ha operato interventi sulla cosa oggetto di servitù (lo stradello)
ma solo sulla sua proprietà esclusiva senza alcuna minima interferenza con la strada che è anche di sua utilità. La sua attività si è tradotta solo nella demolizione di un muretto di sua proprietà a confine con lo stradello, muretto che, peraltro, è stato solo sostituito da una rete chiusa: la ricorrente esercita e continua ad esercitare il transito come prima. pagina 2 di 7 Con ordinanza n. cronol. 12977/2019 del 15/07/2019, Repert. n. 1423/2019 del 15/07/2019 il Giudice
ha accolto il ricorso e ha ordinato a l'immediato ripristino a sue spese del muretto di CP_1
recinzione delimitante la corte di sua proprietà- in Catasto al Foglio 55 mapp. 275 nello stato
preesistente dei luoghi a chiusura del varco di accesso illegittimamente aperto nella recinzione,
eliminando l'illegittima comunicazione in quanto turbativa nel possesso di , con Parte_1
divieto di esercizio di accesso diretto dalla corte allo stradello in Cat. Cat. F. 55 mapp. 274 ex 162.
Con reclamo depositato il 29 luglio 2019 ha impugnato la predetta ordinanza. CP_1
Con ordinanza del giorno 11 novembre 2020 nel proc. rg. 2897/2019 Repert. n. 2020/2019 il
Collegio ha accolto il reclamo.
Con istanza depositata il giorno 9 gennaio 2020 ha chiesto la prosecuzione del Parte_1
giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “…Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, in
accoglimento della domanda dell'istante proposta con il ricorso depositato in data 20 giugno 2018 nei
confronti del , residente in [...], previa revoca dell'ordinanza CP_1
collegiale del 11.11.2019 emessa nel procedimento di reclamo n. 2897/2019, così provvedere: -
riconoscere il diritto dell'istante ad ottenere l'eliminazione della turbativa nel possesso della servitù di
passaggio sullo stradello insistente sul fondo in Cat. F. 55 mapp. 274 ex 162, così confermando il
provvedimento cron. 12977 emesso in data 15.07.2019 e, per l'effetto, - ordinare al sig. CP_1
, residente in [...], di porre fine al su descritto comportamento causante
[...]
molestia e turbativa al libero godimento della parte ricorrente con ordine di immediato ripristino del
muretto di recinzione delimitante la corte di sua proprietà - in Catasto al Foglio 55 mapp. 275 - nello
stato preesistente dei luoghi a chiusura del varco di accesso illegittimamente aperto nella recinzione,
eliminando l'illegittima comunicazione in quanto turbativa nel possesso dell'istante, con divieto di
esercizio di accesso diretto dalla corte allo stradello in Cat. Cat. F. 55 mapp. 274 ex 162 e con
espresso divieto, altresì, dal continuare nell'arbitraria condotta e/o disporre quei provvedimenti che
riterrà più opportuni e necessari per la tutela dei diritti della parte ricorrente”. pagina 3 di 7 Si è costituito che ha così concluso: “…il Giudice adito rigettare la domanda siccome CP_1
inammissibile, intempestiva e priva dei presupposti di legge, oltre che del tutto infondata. Con vittoria
di spese, diritti ed onorari.
Instauratosi il giudizio di merito il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc,
all'esito del quale ha ammesso le prove orali articolate dalle parti.
All'udienza virtuale del 2 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande proposte da devono essere rigettate. Parte_1
Preliminarmente sulla questione dell'ultrannualità ci si riporta all'ordinanza del giorno 11 novembre
2020 nel proc. rg. 2897/2019 Repert. n. 2020/2019 che ha invocato il principio della ragione più
liquida anche sul fondamento delle ulteriori considerazioni che verranno di seguito formulate.
Nel merito l'attrice ha lamentato che l'apertura del varco da parte di limita le modalità CP_1
di esercizio della servitù da lei esercitata, per il nuovo e diverso assoggettamento del fondo su cui grava lo stradello poiché limita e ostacola in modo incontestabile le precedenti condizioni e la libera circolazione, adducendo a suffragio di ciò anche la mancanza di titoli in capo al convenuto circa la possibilità di usare lo stradello in questione.
L'istruttoria svolta in questa fase di merito ha dimostrato che le ragioni della attrice non sono fondate e gli elementi addotti non hanno confermato i suoi argomenti come avvenuto nella prima fase, anche perché in quella sede necessariamente sommaria furono ascoltati pochi testimoni: in questa fase le parti hanno arricchito il quadro istruttorio e hanno fornito nuovi elementi di valutazione.
Il teste di parte attorea ha riferito di non essere a conoscenza né del fatto che nel Testimone_1
luglio 2017 accertava che il convenuto aveva demolito l'intero muretto di recinzione Parte_1
delimitante la corte di sua proprietà, nella parte limitrofa allo stradello, modificando lo stato dei luoghi né del fatto che nel mese di gennaio 2018 il convenuto provvedeva alla pulizia della piccola area,
rimuovendo il materiale di risulta e i macchinari per l'edilizia ivi ancora posizionati, omettendo di ripristinare il muretto che costituiva la recinzione della corte. Le sue dichiarazioni hanno dimostrato pagina 4 di 7 che egli aveva scarsa conoscenza dei luoghi di causa e della loro evoluzione nel corso del tempo;
pertanto, la sua testimonianza si è rivelata inutilizzabile.
L'altro teste indicato da parte attorea ha riferito che la sua conoscenza sullo stato dei Testimone_2
luoghi parte solo dagli anni 2019-2020 e di aver visto passare sullo stradello sia la attrice sia il convenuto anche se la era stata vista con maggior frequenza. Egli ha poi dichiarato Parte_1
che nel 2019, c'era una rete elettrosaldata ma su ciò che c'era prima del 2019 non era a conoscenza.
Non ha affermato con certezza se in quel posto vi fosse o no un muro anche se aveva notato che a terra c'era una traccia che lasciava presumere una precedente esistenza di un muro. Inoltre, il ha Tes_2
esposto che la rete fungeva da delimitazione della corte, ma poteva essere agevolmente aperta mediante la semplice rimozione di alcuni fermi metallici, sicché non costituiva una barriera fissa o invalicabile.
Ha riferito che, all'occorrenza, egli e gli altri interessati riuscivano a transitare senza impedimenti,
come avvenne più volte in occasione dello scarico di materiali particolarmente pesanti, poiché pur disponendo di un accesso situato sul lato opposto, in tali frangenti non era possibile utilizzare l'ingresso ordinario, ragione per cui si rese necessario passare attraverso la rete. Egli ha precisato inoltre, che ogni volta in cui procedeva ad aprire la rete rimuovendo i fermi e i ganci sopra menzionati, non chiese mai alcuna autorizzazione. Utilizzò sempre quel varco esclusivamente a piedi e solo quando lo stradello risultava occupato dal camion impegnato nelle operazioni di scarico, rendendo impossibile il normale transito, venne domandato il permesso, trattandosi in quel caso non di semplice passaggio, ma di sosta.
Tale permesso fu richiesto, a seconda delle occasioni, a oppure a . CP_1 Parte_1
Tale dichiarazione da parte del teste indicato dalla stessa attrice dimostra che se anche ci sono stati ostacoli nel passaggio essi sono stati solo temporanei e per limitati periodi di tempo derivanti dai lavori edili commissionati dal sulla sua proprietà e che è capitato molto raramente di bloccare la strada CP_1
per lo scarico al massimo tre o quattro volte dal 2019 al 2022.
I testi di parte convenuta hanno invece sostenuto la difesa del dimostrando che il CP_1
godimento dello stradello da parte di non è stato in alcun modo limitato. Parte_1
pagina 5 di 7 La teste ha riferito di conoscere i luoghi di causa perché il marito ha una proprietà Testimone_3
dietro quella di e si reca sui luoghi saltuariamente. Ella ha pure dichiarato che CP_1 CP_1
ha demolito un muretto di recinzione che delimitava una corte di sua proprietà dallo stradello
[...]
che ha ingresso dalla via Giuriati ed al suo posto ha posizionato una rete elettrosaldata fissata al di sopra di un cordolo di cemento ma che tale innovazione non ha inciso sulla consistenza della strada,
poiché lei e il marito sono sempre passati nella stessa forma e misura senza incontrare difficoltà nel
corso del tempo;
dal 2016 al 2018 non ho notato differenze nel passaggio, siamo sempre passati come
era sempre avvenuto, nel corso del tempo non vi è stata modifica , e non ha saputo indicare quando il muro è stato abbattuto.
L'altro teste di parte convenuta, , che ha dimostrato di avere conoscenza dei luoghi di Testimone_4
causa ha dichiarato che il muretto è stato sempre in quella posizione e forma;
solo in seguito è stata messa una rete, non c'è mai stata una demolizione del muretto e che la consistenza della strada non ha subito modifiche poiché è sempre passato nello stesso modo e nella stessa misura anche con una vettura PK della Nissan e di non aver mai notato alcuna modificazione della stessa strada nel corso del tempo. Il teste ha infine precisato che ha sempre utilizzato la strada che dalla via CP_1
Giuriati costeggia il fabbricato di sua proprietà per raggiungere sia il vano-garage posto al piano terra del suddetto fabbricato che il largario successivo e ha infine puntualizzato di non aver notato alcun muro insistente sui luoghi di causa che sia stato abbattuto e di poter riferire sull'evoluzione dei luoghi di causa dal 1978.
Nella fattispecie, non ha subito alcuna limitazione nel godimento dello stradello: è Parte_1
stato accertato che l'intervento realizzato da interessò esclusivamente la sua porzione CP_1
di proprietà e non incise né sulla struttura dello stradello né sulla possibilità di utilizzarlo, se non per saltuari episodi dovuti ai lavori edili commissionati del convenuto. La documentazione allegata da parte attrice riguarda profili petitori che non interessano in questa sede, trattandosi nella fattispecie di azione possessoria diretta a tutelare la situazione di fatto che prescinde da ogni valutazione di diritto. pagina 6 di 7 Inoltre, la doglianza della attrice circa l'abuso del di precostituirsi la possibilità di CP_1
accedere alla piccola corte retrostante il suo fabbricato passando sul viale, accesso questo fino al momento di demolizione del muro di confine inibitogli, non incide sul suo passaggio sullo stradello,
fra l'altro, dall'istruttoria svolta nella fase di merito sono emerse anche forti discordanze anche sul periodo dell'abbattimento del muro;
pertanto, dalle testimonianze complessivamente valutate, è emerso che, ad ogni buon conto, lo stradello era già usato dal nel corso del tempo. CP_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55/2014 e, per quanto riguarda il valore sul fondamento, di quanto deciso con l'ordinanza di reclamo ma con riferimento ai valori medi.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in € Parte_1
7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge.
Cassino, 2 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7