CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. LUIGI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3007 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 11/12/2024 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. TO CI propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso il provvedimento in epigrafe con cui è la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore nel suo interesse in data 25/10/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Parma in composizione monocra- tica del 30/6/2023 che, all'esito di giudizio abbreviato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, con l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa in quanto riconosciutolo colpevole dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commessi in Parma il 27/10/2020 e il 2/11/2020. Alla declaratoria di inammissibilità la Corte bolognese era pervenuta sul rilievo che, a fronte di un imputato assente nel corso del giudizio di primo grado, all'ap- pello non era stata allegata ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nuovo mandato difensivo contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio ri- chiesti dalla norma in questione a pena di inammissibilità del gravame. Il difensore ricorrente, richiamati e trascritti gli artt. 99 cod. pen. e 571 cod. proc. pen., con un unico motivo, denuncia l'errata applicazione di tali norme. Si evidenzia che nel processo di primo grado era stata già depositata nomina a difensore di fiducia con il quale gli era stata conferito il potere di impugnazione esperito con l'atto di appello di cui è stata dichiarata l'inammissibilità. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero, il ricorrente richiama, genericamente, gli artt. 99 e 571 cod. proc. pen. senza esplicitare i termini per cui si porrebbero in contrasto, risultando violati, con la declaratoria di inammissibilità dell'appello, che la Corte bolognese ha fon- dato sulla violazione dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. Quanto a tale ultima norma, va ricordato che la legge 9 agosto 2024, n. 114 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" in G.U. Serie Gen. n. 187 del 10 agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all'art. 2, comma 1, lett. o), che ha anche abro- gato il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., ha inserito al comma 1- quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio». Dunque, dal 25 agosto 2024, data di dall'entrata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiara- zione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. E nel caso di imputato rispetto 2 al quale si è proceduto in assenza, solo per l'impugnazione presentata dal difen- sore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiara- zione/elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma tran- sitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche. L'impugnazione in esame risulta presentata in data 25 ottobre 2023. Ebbene, con giurisprudenza costante si è andato affermando un condivisibile orientamento secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, continueranno ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stre- gua di tali disposizioni (cfr. Sez, 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez.
4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982), tesi che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actum) riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime. Più recentemente, poi, con ordinanza nr. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024 la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite, tra le altre, la questione: "Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pena - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione". Ebbene, dall'informazione provvisoria n. 15/2024 emerge che all'udienza del 24 ottobre 2024 nel ricorso N.R.G. 6578/2024 - Ric. Alvaro De Felice le Sezioni Unite ha risposto al sopra ricordato quesito nel senso che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni pro- poste sino al 24 agosto 2024. E il principio, evidentemente, per eadem ratio, trova una sua applicazione anche in relazione alla modifica intervenuta per l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. senr.. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al 3 pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 11/12/2024
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. LUIGI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3007 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 11/12/2024 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. TO CI propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso il provvedimento in epigrafe con cui è la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore nel suo interesse in data 25/10/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Parma in composizione monocra- tica del 30/6/2023 che, all'esito di giudizio abbreviato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, con l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa in quanto riconosciutolo colpevole dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commessi in Parma il 27/10/2020 e il 2/11/2020. Alla declaratoria di inammissibilità la Corte bolognese era pervenuta sul rilievo che, a fronte di un imputato assente nel corso del giudizio di primo grado, all'ap- pello non era stata allegata ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nuovo mandato difensivo contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio ri- chiesti dalla norma in questione a pena di inammissibilità del gravame. Il difensore ricorrente, richiamati e trascritti gli artt. 99 cod. pen. e 571 cod. proc. pen., con un unico motivo, denuncia l'errata applicazione di tali norme. Si evidenzia che nel processo di primo grado era stata già depositata nomina a difensore di fiducia con il quale gli era stata conferito il potere di impugnazione esperito con l'atto di appello di cui è stata dichiarata l'inammissibilità. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero, il ricorrente richiama, genericamente, gli artt. 99 e 571 cod. proc. pen. senza esplicitare i termini per cui si porrebbero in contrasto, risultando violati, con la declaratoria di inammissibilità dell'appello, che la Corte bolognese ha fon- dato sulla violazione dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. Quanto a tale ultima norma, va ricordato che la legge 9 agosto 2024, n. 114 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" in G.U. Serie Gen. n. 187 del 10 agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all'art. 2, comma 1, lett. o), che ha anche abro- gato il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., ha inserito al comma 1- quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio». Dunque, dal 25 agosto 2024, data di dall'entrata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiara- zione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. E nel caso di imputato rispetto 2 al quale si è proceduto in assenza, solo per l'impugnazione presentata dal difen- sore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiara- zione/elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma tran- sitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche. L'impugnazione in esame risulta presentata in data 25 ottobre 2023. Ebbene, con giurisprudenza costante si è andato affermando un condivisibile orientamento secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, continueranno ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stre- gua di tali disposizioni (cfr. Sez, 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez.
4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982), tesi che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actum) riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime. Più recentemente, poi, con ordinanza nr. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024 la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite, tra le altre, la questione: "Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pena - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione". Ebbene, dall'informazione provvisoria n. 15/2024 emerge che all'udienza del 24 ottobre 2024 nel ricorso N.R.G. 6578/2024 - Ric. Alvaro De Felice le Sezioni Unite ha risposto al sopra ricordato quesito nel senso che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni pro- poste sino al 24 agosto 2024. E il principio, evidentemente, per eadem ratio, trova una sua applicazione anche in relazione alla modifica intervenuta per l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. senr.. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al 3 pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 11/12/2024