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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 350/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRACOLO Parte_1 C.F._1
FABRIZIO e dell'avv. ROBERTO CAPPA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Riserva la motivazione in giorni sessanta
Livorno, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accolte le seguenti conclusioni: << Parte_1
CP_
…dichiarare l'infondatezza del diritto dell' di procedere alla ripetizione delle somme erogate per indennità di congedi straordinari per il periodo dal 20.9.2021 al 31.3.2022 con consequenziale declaratoria di nullità o improduttività di effetti giuridici dichiarando infondata la pretesa creditoria così come formulata ed, in ogni caso, dichiarare illegittima e/o comunque annullare il provvedimento impugnato…>>.
2. La ricorrente ha allegato che: in data 9.9.2021 ha presentato domanda per congedo straordinario per assistenza ala padre disabile dal 20.9.2021 al 31.3.2022; la domanda era parzialmente accolta per il
1 periodo dal 20.9.2021 al 19.1.2022 dall'ente previdenziale con nota del 2.10.2023; con nota emessa in pari data era invece rigettata la domanda per il periodo successivo per “superamento massimo periodo riconoscibile”, con invito al datore di lavoro a recuperare l'importo erogato in eccesso e alla conseguente CP_ restituzione dello stesso all' . CP_
3. Si è costituito in giudizio l che, eccepito il difetto di interesse ad agire della ricorrente ha nel merito concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
4. La causa istruita per documenti è stata discussa all'udienza del 9 gennaio 2025 e decisa con sentenza con motivazione riservata
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. I fatti di causa sono pacifici e provati per tabulas.
7. Risulta in particolare che la domanda di congedo retribuito per assistere il padre è stata richiesta dalla ricorrente in data 9.9.2021 per il periodo dal 20.9.2021 al 31.3.2022 e che essa sia stata parzialmente rigettata, per il periodo dal 20.1.2022 al 31.3.2022 con provvedimento del 2.10.2023, ovvero oltre un anno dopo la fine della fruizione del periodo di congedo, per superamento dei limiti di legge.
8. A mente dell'art. 42, c. 5 ter, del D. Lgs. 151/2001, inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.L.g.s.
18 luglio 2011, n. 119, «…durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33…».
9. L'art. 42, c. 5 comma, D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede dunque a favore di lavoratori che abbiano familiari in condizione di handicap, la possibilità di beneficiare di periodi di congedo per assistenza. Il relativo trattamento economico viene erogato dai datori di lavoro e, ove si tratti di datori di lavoro privati, gli stessi CP_ possono detrarre le somme a tale titolo versate da quelle dovute ad per contributi. La disposizione in esame prevede ancora il diritto a percepire una indennità e che quest'ultima sia commisurata
«…all'ultima retribuzione…» in relazione alle voci fisse e continuative del trattamento nonché la spettanza
2 di una contribuzione figurativa.
10. E' del tutto evidente che l'indennità abbia come scopo primario di sopperire alla mancanza di retribuzione nel periodo in cui la il lavoratore benefici del periodo di congedo per assistenza e che la stessa può essere erogata solo in costanza di un rapporto di lavoro, e non dopo che questo sia cessato.
11. Ne deriva, a parere del giudicante, la natura previdenziale (non pensionistica) della prestazione di cui è causa, con conseguente applicabilità del regime ordinario dell'indebito oggettivo.
12. Come infatti chiarito di recente dalla Suprema Corte con riferimento alla diversa prestazione, di natura previdenziale, della NASPI, <… la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale>> (Cass. sez. Lav. n. 11659/2024).
13. Ora, rispetto a tale ultimo aspetto, nel caso si specie non può mancare di osservarsi che non risulta documentata in atti alcuna domanda di restituzione da parte del datore di lavoro alla ricorrente;
tale circostanza se da un lato non vale ad escludere l'interesse della ad un pronuncia in punto di Pt_1
CP_ sussistenza o meno del diritto dell alla ripetizione di quanto corrispostole a titolo di indennità di congedo straordinario per il periodo eccedente a quello consentito dalla legge, dall'altro preclude in questa sede ogni ulteriore valutazione circa la correttezza dell'operato dell . Controparte_3
14. Tanto chiarito deve concludersi per il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite, costituendo grave ed eccezionale ragione a tal fine, ai sensi dell'art 92 cpc come interpretato dalla pronuncia della
Consulta n. 77/2018, sia la finalità indiretta della prestazione di cui è causa che mira a garantire l'effettiva CP_ tutela di persone bisognose di assistenza, sia il comportamento dell che ha di fatto rigettato parzialmente l'istanza di congedo straordinario dopo che esso era, da considerevole tempo, integralmente fruito.
Così deciso in Livorno, il 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 350/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRACOLO Parte_1 C.F._1
FABRIZIO e dell'avv. ROBERTO CAPPA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Riserva la motivazione in giorni sessanta
Livorno, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accolte le seguenti conclusioni: << Parte_1
CP_
…dichiarare l'infondatezza del diritto dell' di procedere alla ripetizione delle somme erogate per indennità di congedi straordinari per il periodo dal 20.9.2021 al 31.3.2022 con consequenziale declaratoria di nullità o improduttività di effetti giuridici dichiarando infondata la pretesa creditoria così come formulata ed, in ogni caso, dichiarare illegittima e/o comunque annullare il provvedimento impugnato…>>.
2. La ricorrente ha allegato che: in data 9.9.2021 ha presentato domanda per congedo straordinario per assistenza ala padre disabile dal 20.9.2021 al 31.3.2022; la domanda era parzialmente accolta per il
1 periodo dal 20.9.2021 al 19.1.2022 dall'ente previdenziale con nota del 2.10.2023; con nota emessa in pari data era invece rigettata la domanda per il periodo successivo per “superamento massimo periodo riconoscibile”, con invito al datore di lavoro a recuperare l'importo erogato in eccesso e alla conseguente CP_ restituzione dello stesso all' . CP_
3. Si è costituito in giudizio l che, eccepito il difetto di interesse ad agire della ricorrente ha nel merito concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
4. La causa istruita per documenti è stata discussa all'udienza del 9 gennaio 2025 e decisa con sentenza con motivazione riservata
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. I fatti di causa sono pacifici e provati per tabulas.
7. Risulta in particolare che la domanda di congedo retribuito per assistere il padre è stata richiesta dalla ricorrente in data 9.9.2021 per il periodo dal 20.9.2021 al 31.3.2022 e che essa sia stata parzialmente rigettata, per il periodo dal 20.1.2022 al 31.3.2022 con provvedimento del 2.10.2023, ovvero oltre un anno dopo la fine della fruizione del periodo di congedo, per superamento dei limiti di legge.
8. A mente dell'art. 42, c. 5 ter, del D. Lgs. 151/2001, inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.L.g.s.
18 luglio 2011, n. 119, «…durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33…».
9. L'art. 42, c. 5 comma, D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede dunque a favore di lavoratori che abbiano familiari in condizione di handicap, la possibilità di beneficiare di periodi di congedo per assistenza. Il relativo trattamento economico viene erogato dai datori di lavoro e, ove si tratti di datori di lavoro privati, gli stessi CP_ possono detrarre le somme a tale titolo versate da quelle dovute ad per contributi. La disposizione in esame prevede ancora il diritto a percepire una indennità e che quest'ultima sia commisurata
«…all'ultima retribuzione…» in relazione alle voci fisse e continuative del trattamento nonché la spettanza
2 di una contribuzione figurativa.
10. E' del tutto evidente che l'indennità abbia come scopo primario di sopperire alla mancanza di retribuzione nel periodo in cui la il lavoratore benefici del periodo di congedo per assistenza e che la stessa può essere erogata solo in costanza di un rapporto di lavoro, e non dopo che questo sia cessato.
11. Ne deriva, a parere del giudicante, la natura previdenziale (non pensionistica) della prestazione di cui è causa, con conseguente applicabilità del regime ordinario dell'indebito oggettivo.
12. Come infatti chiarito di recente dalla Suprema Corte con riferimento alla diversa prestazione, di natura previdenziale, della NASPI, <… la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale>> (Cass. sez. Lav. n. 11659/2024).
13. Ora, rispetto a tale ultimo aspetto, nel caso si specie non può mancare di osservarsi che non risulta documentata in atti alcuna domanda di restituzione da parte del datore di lavoro alla ricorrente;
tale circostanza se da un lato non vale ad escludere l'interesse della ad un pronuncia in punto di Pt_1
CP_ sussistenza o meno del diritto dell alla ripetizione di quanto corrispostole a titolo di indennità di congedo straordinario per il periodo eccedente a quello consentito dalla legge, dall'altro preclude in questa sede ogni ulteriore valutazione circa la correttezza dell'operato dell . Controparte_3
14. Tanto chiarito deve concludersi per il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite, costituendo grave ed eccezionale ragione a tal fine, ai sensi dell'art 92 cpc come interpretato dalla pronuncia della
Consulta n. 77/2018, sia la finalità indiretta della prestazione di cui è causa che mira a garantire l'effettiva CP_ tutela di persone bisognose di assistenza, sia il comportamento dell che ha di fatto rigettato parzialmente l'istanza di congedo straordinario dopo che esso era, da considerevole tempo, integralmente fruito.
Così deciso in Livorno, il 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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