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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/05/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 489 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Claudia Denaro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
EL (RM);
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.05.2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni ed ha insistito nell'accoglimento delle proprie richieste, ed il Giudice ha riservato la decisione al Collegio senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per rinuncia del difensore.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, tempestivamente e ritualmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- che ha contratto matrimonio in TA EL (RM) il 14.10.2000 con registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 50 Controparte_1
p. II S.A. anno 2000;
- che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (11.02.2003) e Per_1 Per_2
(08.01.2009);
- che in data 14.05.2024 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo l'assegnazione della casa coniugale al in qualità di genitore CP_1 collocatario dei figli, l'affidamento congiunto della minore a entrambi Per_2
i genitori, disciplina del diritto di visita e frequentazione della madre con i figli, mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra i coniugi e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio;
- che la ricorrente è affetta da una rara forma di Parkinson;
- che la malattia è degenerativa ed è in fase di peggioramento;
- che ha di recente perso l'uso degli arti inferiori e prossima è la perdita dell'uso della parola e degli arti superiori;
- che vano è stato il tentativo di addivenire ad un divorzio congiunto.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la dichiarazione di indipendenza economica delle parti, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale al in qualità di genitore collocatario della prole, la conferma CP_1 dell'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, la Per_2
2 disciplina del diritto di visita alle condizioni indicate nel ricorso, il mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, la ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c. onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
All'udienza del 08.05.2025 è comparsa la sola parte ricorrente ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, ricevuto a mani proprie dal resistente, ne ha dichiarato la contumacia e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della parte.
Il procuratore di parte ricorrente ha quindi dedotto il progressivo peggioramento della malattia della ricorrente, per la quale non è stato possibile procedere all'audizione, ed ha chiesto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso.
Il Giudice, preso atto, ha riservato la decisione al Collegio.
In data 09.05.2025 il difensore della ricorrente ha depositato istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario per l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, liquidata con separato decreto.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in TA EL (RM) il 14.10.2000, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, anche tenuto conto del fatto che il resistente
è rimasto contumace.
La ricorrente ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni di salute ed ha chiesto la conferma delle condizioni concordate con il in sede CP_1 di separazione omologata nel mese di maggio 2024.
Il Tribunale reputa che nulla osta all'accoglimento del ricorso che non vi siano motivi per modificare le condizioni stabilite dalle parti con la separazione consensuale.
3 La contumacia della parte resistente, unitamente alla natura della decisione, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 489/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA
EL il 14.10.2000 tra nata a [...] il Parte_1
07.03.1975 e nato a [...] il [...], Controparte_1 registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 50 p. II S.A. anno 2000;
2) dichiara che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone che la casa coniugale sita in TA EL alla Strada della Guardiola
n. 68 venga assegnata al Sig. in qualità di genitore Controparte_1 collocatario dei figli;
4) dispone che la figlia minore venga affidata congiuntamente, in modo Per_2 paritario, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa paterna sita in TA EL alla Strada della Guardiola n. 68;
5) dispone che la figlia minore potrà frequentare entrambi i genitori Per_2 secondo il proprio desiderio;
in caso di disaccordo tra le parti, i tempi di permanenza con la madre saranno per due giorni alla settimana dalle ore 16
(ovvero dal diverso orario di uscita scolastico), alle ore 20; a fine settimana alternati dalle ore 16 (ovvero dal diverso orario di uscita scolastico e compatibilmente con gli orari lavorativi del del sabato alle ore 20 della CP_2 domenica;
le festività di Natale e S. NO verranno alternativamente trascorse con uno dei due genitori. Il genitore che ha trascorso il Natale con figli trascorrerà l'anno successivo la festività di S. NO. Le minori trascorreranno sempre alternativamente le festività del 31 dicembre dalle ore 21,00 alle ore
11,00 del 1° gennaio successivo con un genitore e dal 1° gennaio alle ore 11 alle ore 21,00 con l'altro; la festività dell'Epifania verrà trascorsa con il genitore con cui si è trascorso il Natale. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno
4 con il padre una settimana da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
6) il figlio e la figlia minore verranno mantenuti direttamente Per_1 Per_2 dai genitori nei giorni di loro pertinenza presso ciascuno;
7) i genitori corrisponderanno il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore, purché previamente concordate, e in applicazione del protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
8) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso, in Civitavecchia il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 489 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Claudia Denaro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
EL (RM);
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.05.2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni ed ha insistito nell'accoglimento delle proprie richieste, ed il Giudice ha riservato la decisione al Collegio senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per rinuncia del difensore.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, tempestivamente e ritualmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- che ha contratto matrimonio in TA EL (RM) il 14.10.2000 con registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 50 Controparte_1
p. II S.A. anno 2000;
- che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (11.02.2003) e Per_1 Per_2
(08.01.2009);
- che in data 14.05.2024 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo l'assegnazione della casa coniugale al in qualità di genitore CP_1 collocatario dei figli, l'affidamento congiunto della minore a entrambi Per_2
i genitori, disciplina del diritto di visita e frequentazione della madre con i figli, mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra i coniugi e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio;
- che la ricorrente è affetta da una rara forma di Parkinson;
- che la malattia è degenerativa ed è in fase di peggioramento;
- che ha di recente perso l'uso degli arti inferiori e prossima è la perdita dell'uso della parola e degli arti superiori;
- che vano è stato il tentativo di addivenire ad un divorzio congiunto.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la dichiarazione di indipendenza economica delle parti, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale al in qualità di genitore collocatario della prole, la conferma CP_1 dell'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, la Per_2
2 disciplina del diritto di visita alle condizioni indicate nel ricorso, il mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, la ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c. onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
All'udienza del 08.05.2025 è comparsa la sola parte ricorrente ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, ricevuto a mani proprie dal resistente, ne ha dichiarato la contumacia e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della parte.
Il procuratore di parte ricorrente ha quindi dedotto il progressivo peggioramento della malattia della ricorrente, per la quale non è stato possibile procedere all'audizione, ed ha chiesto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso.
Il Giudice, preso atto, ha riservato la decisione al Collegio.
In data 09.05.2025 il difensore della ricorrente ha depositato istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario per l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, liquidata con separato decreto.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in TA EL (RM) il 14.10.2000, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, anche tenuto conto del fatto che il resistente
è rimasto contumace.
La ricorrente ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni di salute ed ha chiesto la conferma delle condizioni concordate con il in sede CP_1 di separazione omologata nel mese di maggio 2024.
Il Tribunale reputa che nulla osta all'accoglimento del ricorso che non vi siano motivi per modificare le condizioni stabilite dalle parti con la separazione consensuale.
3 La contumacia della parte resistente, unitamente alla natura della decisione, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 489/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA
EL il 14.10.2000 tra nata a [...] il Parte_1
07.03.1975 e nato a [...] il [...], Controparte_1 registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 50 p. II S.A. anno 2000;
2) dichiara che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone che la casa coniugale sita in TA EL alla Strada della Guardiola
n. 68 venga assegnata al Sig. in qualità di genitore Controparte_1 collocatario dei figli;
4) dispone che la figlia minore venga affidata congiuntamente, in modo Per_2 paritario, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa paterna sita in TA EL alla Strada della Guardiola n. 68;
5) dispone che la figlia minore potrà frequentare entrambi i genitori Per_2 secondo il proprio desiderio;
in caso di disaccordo tra le parti, i tempi di permanenza con la madre saranno per due giorni alla settimana dalle ore 16
(ovvero dal diverso orario di uscita scolastico), alle ore 20; a fine settimana alternati dalle ore 16 (ovvero dal diverso orario di uscita scolastico e compatibilmente con gli orari lavorativi del del sabato alle ore 20 della CP_2 domenica;
le festività di Natale e S. NO verranno alternativamente trascorse con uno dei due genitori. Il genitore che ha trascorso il Natale con figli trascorrerà l'anno successivo la festività di S. NO. Le minori trascorreranno sempre alternativamente le festività del 31 dicembre dalle ore 21,00 alle ore
11,00 del 1° gennaio successivo con un genitore e dal 1° gennaio alle ore 11 alle ore 21,00 con l'altro; la festività dell'Epifania verrà trascorsa con il genitore con cui si è trascorso il Natale. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno
4 con il padre una settimana da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
6) il figlio e la figlia minore verranno mantenuti direttamente Per_1 Per_2 dai genitori nei giorni di loro pertinenza presso ciascuno;
7) i genitori corrisponderanno il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore, purché previamente concordate, e in applicazione del protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
8) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso, in Civitavecchia il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
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