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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3822/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 3822/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 24.3.25; promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avvocato FANCIULLO DONATELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato FANCIULLO
DONATELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in pagina 1 di 5 data 03/10/2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo
Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano: di avere contratto matrimonio in data 08/09/2000 nel Comune di Lentini, atto trascritto nello stesso Comune al n. 63, Parte II serie A , Anno 2000); che dalla loro unione è nato in data [...]. Persona_1
All'udienza camerale del 19/03/2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“ – assegnare il diritto di abitazione del , annotato al nuovo catasto Parte_2
Fabbricati del Comune di Carlentini al foglio 24, particella 182, sub 1, ctg. A/3, classe 3, superficie 212 mq, sub 2, ctg A/3, classe 3, superficie 56 mq, sub 3, ctg
C/2, superficie 20 mq ad entrambi i coniugi, dove oggi vivono essendo molto grande e tale da consentirgli di vivere separatamente;
-nessun assegno per il figlio essendo ormai autosufficiente” Persona_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
I coniugi rilevato che lavorano rinunciano sin d'ora ad ogni forma di mantenimento;
la sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire la Controparte_1 nuda proprietà dei seguenti immobili annotati al nuovo catasto Fabbricati del
Comune di da Carlentini al fg. 24, particella 182, sub 1, ctg A/3, classe 3, superficie 212 mq, sub 2, ctg A/3, classe 3, superficie 56 mq, sub 3, ctg C/2, superficie 20 mq comprese le aree, i servizi e le strutture di pertinenza, al figlio ed il 50% dell'usufrutto al sig. entro tre anni dalla Persona_1 Parte_1 separazione, le spese dell'atto saranno a carico di . Parte_1
La sig.ra si impegna ed obbliga a versare, Controparte_1 detratte le spese, al figlio, il 40% degli utili dell'attività affitti brevi Persona_1 non professionali della tenuta di;
Pt_2
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
I coniugi reciprocamente stabiliscono che i patti tra loro intercorsi sono
pagina 2 di 5 immediatamente efficaci e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra avendo regolamentato ogni rapporto.
***
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.I., rimettere la causa sul ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione
e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere
PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, onerando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lentini;
Confermare il diritto di abitazione del ad entrambi i coniugi, dove Parte_2 oggi vivono essendo molto grande e tale da consentirgli di vivere separatamente;
Nessun assegno di mantenimento per il figlio, essendo ormai Persona_1 autosufficiente;
La sig.ra si impegna ed obbliga a versare, Controparte_1 detratte le spese, al figlio il 40% degli utili dell'attività affitti brevi Persona_1 non professionale, della tenuta di;
Pt_2
I coniugi, rilevato che lavorano rinunciano sin d'ora ad ogni forma di mantenimento;
La sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire la Controparte_1 nuda proprietà dei seguenti immobili annotati al nuovo catasto Fabbricati del
Comune di Carlentini al fg. 24, particella 182, sub 1, ctg A/3, classe 3, superficie
212 mq, sub 2 ctg A/3, classe 3, superficie 56 mq, sub 3 ctg C/2, superficie 20 mq comprese le aree, i servizi e le strutture di pertinenza, al figlio Persona_1 ed il 50% dell'usufrutto al sig. entro tre anni dalla cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, le spese saranno a carico di . Parte_1
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
I coniugi reciprocamente stabiliscono che i patti tra loro intercorsi sono
pagina 3 di 5 immediatamente efficaci e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra avendo regolamentato ogni rapporto.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Per quanto concerne le ulteriori condizioni patrimoniali contenute nell'accordo relative ai trasferimenti immobiliari, giacchè le parti hanno pattuito un mero impegno al trasferimento, il Tribunale può solo prendere atto delle predette condizioni, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
pagina 4 di 5 Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3822/2024
V.G., disattesa ogni contraria istanza:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in data Controparte_1
08/09/2000 nel Comune di Lentini, atto trascritto nello stesso Comune al n.
63, Parte II serie A , Anno 2000), in conformità alle condizioni indicate in ricorso.
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott. Gilberto Orazio Rapisarda, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Lentini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n.
396/2000;
SPESE al definitivo.
Così deciso in Siracusa il 14.4.25 nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 3822/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 24.3.25; promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avvocato FANCIULLO DONATELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato FANCIULLO
DONATELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in pagina 1 di 5 data 03/10/2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo
Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano: di avere contratto matrimonio in data 08/09/2000 nel Comune di Lentini, atto trascritto nello stesso Comune al n. 63, Parte II serie A , Anno 2000); che dalla loro unione è nato in data [...]. Persona_1
All'udienza camerale del 19/03/2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“ – assegnare il diritto di abitazione del , annotato al nuovo catasto Parte_2
Fabbricati del Comune di Carlentini al foglio 24, particella 182, sub 1, ctg. A/3, classe 3, superficie 212 mq, sub 2, ctg A/3, classe 3, superficie 56 mq, sub 3, ctg
C/2, superficie 20 mq ad entrambi i coniugi, dove oggi vivono essendo molto grande e tale da consentirgli di vivere separatamente;
-nessun assegno per il figlio essendo ormai autosufficiente” Persona_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
I coniugi rilevato che lavorano rinunciano sin d'ora ad ogni forma di mantenimento;
la sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire la Controparte_1 nuda proprietà dei seguenti immobili annotati al nuovo catasto Fabbricati del
Comune di da Carlentini al fg. 24, particella 182, sub 1, ctg A/3, classe 3, superficie 212 mq, sub 2, ctg A/3, classe 3, superficie 56 mq, sub 3, ctg C/2, superficie 20 mq comprese le aree, i servizi e le strutture di pertinenza, al figlio ed il 50% dell'usufrutto al sig. entro tre anni dalla Persona_1 Parte_1 separazione, le spese dell'atto saranno a carico di . Parte_1
La sig.ra si impegna ed obbliga a versare, Controparte_1 detratte le spese, al figlio, il 40% degli utili dell'attività affitti brevi Persona_1 non professionali della tenuta di;
Pt_2
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
I coniugi reciprocamente stabiliscono che i patti tra loro intercorsi sono
pagina 2 di 5 immediatamente efficaci e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra avendo regolamentato ogni rapporto.
***
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.I., rimettere la causa sul ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione
e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere
PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, onerando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lentini;
Confermare il diritto di abitazione del ad entrambi i coniugi, dove Parte_2 oggi vivono essendo molto grande e tale da consentirgli di vivere separatamente;
Nessun assegno di mantenimento per il figlio, essendo ormai Persona_1 autosufficiente;
La sig.ra si impegna ed obbliga a versare, Controparte_1 detratte le spese, al figlio il 40% degli utili dell'attività affitti brevi Persona_1 non professionale, della tenuta di;
Pt_2
I coniugi, rilevato che lavorano rinunciano sin d'ora ad ogni forma di mantenimento;
La sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire la Controparte_1 nuda proprietà dei seguenti immobili annotati al nuovo catasto Fabbricati del
Comune di Carlentini al fg. 24, particella 182, sub 1, ctg A/3, classe 3, superficie
212 mq, sub 2 ctg A/3, classe 3, superficie 56 mq, sub 3 ctg C/2, superficie 20 mq comprese le aree, i servizi e le strutture di pertinenza, al figlio Persona_1 ed il 50% dell'usufrutto al sig. entro tre anni dalla cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, le spese saranno a carico di . Parte_1
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
I coniugi reciprocamente stabiliscono che i patti tra loro intercorsi sono
pagina 3 di 5 immediatamente efficaci e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra avendo regolamentato ogni rapporto.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Per quanto concerne le ulteriori condizioni patrimoniali contenute nell'accordo relative ai trasferimenti immobiliari, giacchè le parti hanno pattuito un mero impegno al trasferimento, il Tribunale può solo prendere atto delle predette condizioni, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
pagina 4 di 5 Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3822/2024
V.G., disattesa ogni contraria istanza:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in data Controparte_1
08/09/2000 nel Comune di Lentini, atto trascritto nello stesso Comune al n.
63, Parte II serie A , Anno 2000), in conformità alle condizioni indicate in ricorso.
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott. Gilberto Orazio Rapisarda, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Lentini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n.
396/2000;
SPESE al definitivo.
Così deciso in Siracusa il 14.4.25 nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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