Art. 3.
All'onere relativo all'anno finanziario 1970, valutato in lire 120 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo agli esercizi successivi valutato in lire 180 milioni annui, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 80 milioni e per lire 100 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 1181 e 1210 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere relativo all'anno finanziario 1970, valutato in lire 120 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo agli esercizi successivi valutato in lire 180 milioni annui, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 80 milioni e per lire 100 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 1181 e 1210 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.