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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 5.12.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. RI Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1369/ 2019 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni;
Tra
, C.F. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON SO come da procura in atti;
Attrice
e
, C.F. , rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Maria CP_1 C.F._2
OS IN come da procura in atti;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra , conveniva in giudizio la Parte_1
IG.ra dinnanzi al Tribunale di Salerno al fine di ivi sentire: “In via principale, CP_1
accertare e dichiarare la domanda attorea fondata in fatto ed in diritto;
- e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento del danno pari a complessivi € 25.000,00 per responsabilità patrimoniale e non ex art. 2043 c.c. e/o art. 2052 c.c., di cui parte per spese mediche ed altre spese documentate che si quantificano in €. 5.274,23 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta giusta ed equa. A sostegno della domanda l'attrice deduceva che in data 17.5.2017, la IG.ra , Parte_1
dopo aver cercato occupazione in compagnia della IG.ra , si è recata presso CP_1
l'abitazione della stessa sita in Giungano (SA) alla via Lampione n. 1; 2) che, dopo essere entrata in casa la IG.ra , invitata dalla IG.ra , si è accomodata sul divano;
Parte_1 CP_1
3) che, si è avvicinato al divano il cane di proprietà della IG.ra , di nome KI e di CP_1
razza Aikito, il quale si è posizionato vicino al divano;
4) che, la IG.ra ha Parte_1
accarezzato il cane, come fatto già altre volte, e questi senza che l'odierna attrice facesse movimenti bruschi od improvvisi, si è avventato contro il collo della IG.ra , la Parte_1
quale ha tentato di difendersi, proteggendosi con il braccio destro, ma il cane l'ha morsa per ben tre volte;
5) che, la IG.ra è riuscita a sottrarsi, dalla furia dell'animale, con Parte_1
notevoli difficoltà, ma senza purtroppo riuscirci immediatamente;
6) che, a seguito delle vistose ferite riportate al braccio, che sanguinavano copiosamente, si è reso necessario trasportare l'odierna attrice al più vicino nosocomio, l'Ospedale di Agropoli;
che, a seguito delle ferite riportate, ancora oggi, persistono problemi di mobilità dell'arto superiore destro, nonché menomazioni permanenti nello svolgimento delle attività quotidiane e scolastiche;
8) che l'odierna attrice è stata sottoposta e continua a sottoporsi a continue cure, con trattamenti medicinali, fisioterapici, ultrasuoni ed anche psicologici;
9) che, l'attrice per continuare la frequentazione della scuola, ha avuto necessità di avere un supporto per la scrittura, essendo il braccio morso dal cane quello utilizzato per scrivere ed ha dovuto rinunciare alla proposta di un lavoro estivo ed ad un viaggio programmato;
10) che, con una palese assunzione di responsabilità la IG.ra , ha corrisposto la somma di €. 420,00 per il pagamento CP_1
delle spese mediche iniziali;
11) che in data 29/06/2017 l'attrice ha provveduto a denunciare l'accaduto alla stazione dei carabinieri di Capaccio Scalo;
12) che, in data 06/07/2017 è stata inviata formale lettera di messa in mora, con invito a fornire tutta la documentazione attestante le avvenute vaccinazioni al cane;
13) che in data, è stato inviato invito alla negoziazione assistita, che si è svolta regolarmente con esito negativo e concluso con verbale del 30/10/2017.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea siccome del tutto CP_1
infondata sia in fatto, sia in diritto.
Raccolto l'interrogatorio formale della convenuta, espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata la CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi ex art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente, quanto al profilo dell'an della pretesa, va evidenziato che l'attrice ha speso la domanda ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c.
A tal proposito, la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (Cass.
n. 15895/2011). In altre parole, poiché la responsabilità ex art. 2052 c.c.. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione
(di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito stesso deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 7260/2013).
A ciò si aggiunga, inoltre, che il caso fortuito, la cui prova si pone a carico del convenuto, può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (Cass. n. 10402/2016).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, al fine di valutare l'an della pretesa, va rilevato, che nel caso di specie, come emerso dalle risultanze probatorie, l'attrice si trovava all'interno dell'abitazione della convenuta e che il morso è stato determinato anche dalla sua imprudenza nell'accarezzare il cane nonostante le raccomandazioni della padrona-convenuta di non accarezzarlo.
Ed invero la teste , escussa all'udienza del 2.12.2022, la quale si trovava a casa Testimone_1
della convenuta al momento dell'evento per cui è causa, dichiarava di aver “visto che Pt_1 si accomodava sul divano ma ai piedi dello stesso non c'era il cane;
lo stesso cane si
[...]
trovava nella parte ingresso della casa distante dal divano circa due metri”; “ CP_1
nell'occasione ha ammonito la di non toccare il cane”; che solitamente Parte_1 CP_1
avvisa tutti di non toccare il cane”; “che malgrado detto avvertimento la sig.ra Pt_1
accarezzava la testa del cane KI che nel frattempo si era avvicinato a per annusarla Pt_1
come di solito faceva con tutti gli ospiti;
che il cane KI addentò il braccio di ”; Pt_1
Va, pertanto, condiviso parzialmente quanto dedotto dalla convenuta ai fini dell'accertamento della sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico e quindi ad escludere la responsabilità della proprietaria del cane. Sicuramente l'attrice non è stata prudente nell'accarezzare il cane e la sua imprudenza si riscontra nella prevedibilità della reazione dell'animale annunciata, peraltro, dalla convenuta;
avvertimento che avrebbe dovuto farle prestare maggiore attenzione astenendosi dall'accarezzare il cane.
Tuttavia, pur ravvisando dell'imprudenza nella condotta della sig.ra e pur Parte_1
ritenendo che la stessa abbia inciso sulla verificazione dell'evento, non è possibile attribuire a tale imprudenza un'efficacia causale esclusiva, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra il comportamento del cane ed il danno, ma solamente un concorso causale ex art. 1227 c.c. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che <la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.>>. Nel caso che ci occupa, infatti, il comportamento disattento dell'attrice non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile, non potendosi di certo ritenere l'accarezzare un cane una condotta abnorme.
Venendo all'atro protagonista della vicenda, il cane KI, la descrizione dal punto di vista comportamentale dello stesso è rinvenibile nella relazione a firma del dr. Veterinario
[...]
escusso quale teste in corso di causa;
nella stessa relazione si può apprendere che Per_1
trattasi di cane di razza TA Americano il cui comportamento aggressivo rientra nel repertorio comportamentale di quella stessa razza;
nella stessa si apprende che il cane può reagire in caso di minaccia avvertita. La prassi dell'ASL competente, inoltre, voleva che il cane KI venisse inserito nell'elenco dei cani morsicatori;
cosa che è avvenuta effettivamente. Tale caratteristica, anche comportamentale, propria di quel cane, certamente nota alla convenuta la quale proprio in virtù di ciò provvide a fare avvertenza all'attrice, avrebbe dovuto comunque indurre la stessa convenuta ad adottare ogni precauzione ulteriore rispetto al semplice avvertimento;
ed invero nella circostanza in cui si è verificato l'evento l'attrice si è recata in casa della convenuta la quale, proprio in virtù della presenza di persone estranee all'ambiente familiare, ben consapevole della potenziale aggressività dello stesso cane, avrebbe potuto e dovuto porre in essere ulteriori precauzioni come, ad esempio, impedire l'accesso al cane nella stanza ove riceveva gli ospiti ovvero, almeno, dotare nel frangente di museruola lo stesso cane. Precauzioni che, di fatto, avrebbero impedito il verificarsi dell'evento.
Per le ragioni esposte si ritiene accertata da un lato la corresponsabilità della convenuta quale padrona del cane KI per i danni subiti dall'attrice in seguito al morso subito il giorno
17.5.2017 e, da un altro lato, il concorso ex art. 1227 c.c. della condotta tenuta dalla danneggiata nella produzione dell'evento; concorso che si ritiene equo quantificare nella misura del 50% in capo all'attrice, e del 50% in capo alla convenuta.
Chiarito quanto sopra, in punto di an, si procede ora alla determinazione del quantum.
Il CTU designato, con procedimento da ritenersi condivisibile accertava che l'attrice, era vittima di aggressione da parte di un cane TA che la mordeva all'avambraccio destro;
che a seguito di tale evento conseguivano delle ferite lacerocontuse multiple esitate poi in cicatrici lineari a livello della regione volare e dorsale ed una condizione algodistrofica della regione interessata.
Le lesioni appaiono compatibile con la dinamica descritta ovvero gli esiti sono attribuibili alla vis lesiva derivanti dal morso del cane che determinò mediante la forza impressa dai denti e dalla rotazione continuativa del capo durante la presa una lacerazione dei muscoli dell'avambraccio e un traumatismo delle strutture nervose della regione interessata;
che i danni riportati abbiano inciso temporaneamente durante il periodo di inabilità temporanea su attività di svago (uscire, fare sport, andare a mare essendo periodo estivo, etc). Ravvisava una compromissione minimale di tipo permanente ed accertava che le spese mediche sostenute sono calcolabili in € 3.541,08 (tremilacinquecentoquarantuno/08)”.
L'inabilità temporanea, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi analoghi, va indicata in un periodo complessivo di 180 (centottanta) giorni così suddivisibili: 60 (sessanta) giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 75%;
50 (cinquanta) giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50%;
60 (sessanta) giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 25%.
Il danno biologico permanente è computabile in una riduzione di punti 4 (quattro) dell'integrità psicofisica dell'attrice. Allo stato sussistono quali postumi permanenti i quali, integrano, alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità psico-fisica” valutabile, sulla scorta di quanto indicato nei barèmes di usuale consultazione, nella misura del 4 %
(quattropercento).
Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno fare qualche breve cenno sul nuovo indirizzo in materia di danno non patrimoniale, introdotto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza dell'11.11.2008, n. 26972. Con tale ultima sentenza, le
SS.UU. riconducono il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice tra danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c., nella duplice voce di danno emergente e lucro cessante) e danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.); il danno non patrimoniale, che si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, va risarcito solo in tre distinte ipotesi: a) allorché si verta in ipotesi di reato, ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
b) negli altri casi previsti dalla legge;
c) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione.
Va, pertanto, ricondotto nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, ex art. 2059
c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), denominato danno biologico, del quale è data specifica definizione normativa dagli artt. 138 e 139 d. l.vo 209/2005,
e la cui prova richiede accertamento medico-legale; il danno da lesione del diritto inviolabile alla famiglia (art. 2, 29, 30 Cost.), c.d. danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o procurata grave invalidità del congiunto;
il danno da lesione del diritto all'immagine, alla reputazione, al nome, alla riservatezza (artt. 2 e 3 Cost.).
Le SS.UU. hanno precisato, quindi, che il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è una categoria unitaria, non suscettibile di divisioni in sottocategorie.
Ed il riferimento a determinati tipi di danno in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Viene, quindi, definitivamente accantonata la figura autonoma del c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza morale, turbamento dell'animo, che, invece, devono rientrare nell'ampia e omnicomprensiva categoria di danno non patrimoniale, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato - che deve rientrare nella più ampia categoria del danno non patrimoniale - può essere permanente o temporaneo
(circostanze delle quali occorre tener conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es. derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita un'autonoma liquidazione.
Tanto premesso, applicando la Tabella del danno biologico di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all'art.139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005) aggiornata con il D.M. 18.7.2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31.7.2025 in vigore dal mese di aprile 2025, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti (18 anni) e della percentuale di invalidità permanente dalla stessa riportata e che questo giudice ritiene determinare nel 4%, il danno non patrimoniale permanente subito dalla stessa attrice deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 4.809,29 per invalidità permanente.
Il danno biologico da invalidità temporanea subito dall'attore va liquidato, all'attualità, sulla base delle su dette Tabelle, in complessivi € 5.337,10 di cui (€ 56,18 al giorno x 10 giorni = €
561,80 per invalidità temporanea totale;
€ 42,14 x 60 giorni = € 2.528,10; € 28,09 x 50 = €
1.404,50 per invalidità temporanea al 50%; € 14,05 al giorno x 60 gg= € 842,70 per invalidità temporanea parziale valutabile al 25%). Concludendo, all'attrice spetta la complessiva somma di € 10.146,39, di cui € 4.809,29 per danno non patrimoniale permanente ed € 5.337,10 per danno non patrimoniale temporaneo.
Alla luce di quanto già in precedenza sottolineato, ritiene questo giudicante che, nel caso in esame, la somma di € 10.146,39 sia idonea a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attrice, senza la necessità di procedere ad alcuna ulteriore personalizzazione, tenuto conto della circostanza che non sono stati né allegati né provati ulteriori elementi (come ad esempio condizioni di particolare sofferenza o altri rilevanti disagi), che impongano la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura liquidata.
Sull'importo di € 10.146,39 trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento dell'evento dannoso (17.5.2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento dell'evento (17.5.2017), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di € 10.146,39); non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato.
Sull'importo di € 3.541,08 (spese mediche/danno patrimoniale) gli interessi, al tasso legale, decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Tutti gli importi di cui sopra, in virtù del concorso di colpa come sopra stabilito, devono essere decurtati del 50% da porsi a carico dell'attrice.
Le spese di lite tra le parti vanno compensate per il 50% ed il restante 50% poste a carico della convenuta e vengono liquidate in misura già dimidiata in dispositivo ex dm Giustizia 55/14;
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
G.O.P. RI Pelosi, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 1369/19 così provvede: a) Dichiara che la responsabilità dell'evento per cui è causa è da imputare alla sig.ra Pt_1
nella misura del 50% ed alla sig.ra nella misura del 50%;
[...] CP_1
b) Per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, a CP_1
titolo di risarcimento danni non patrimoniali che, in misura già decurtata per il concorso di colpa, sono liquidati in € 5.073,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva indicato;
c) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di CP_1
risarcimento danni patrimoniali che, in misura già decurtata per il concorso di colpa, sono liquidati in € 1.770,54 oltre interessi come in parte motiva indicato;
d) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta al CP_1
pagamento, in favore dell'attrice, della residua metà che liquida, in misura già dimidiata, in €
150,00 per esborsi ed € 2.533,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario;
e) pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
Così deciso in Salerno il 5.12.2025
Il g.o.p.
Dr. RI Pelosi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 (dieci) giorni in Inabilità Assoluta al 100%;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. RI Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1369/ 2019 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni;
Tra
, C.F. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON SO come da procura in atti;
Attrice
e
, C.F. , rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Maria CP_1 C.F._2
OS IN come da procura in atti;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra , conveniva in giudizio la Parte_1
IG.ra dinnanzi al Tribunale di Salerno al fine di ivi sentire: “In via principale, CP_1
accertare e dichiarare la domanda attorea fondata in fatto ed in diritto;
- e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento del danno pari a complessivi € 25.000,00 per responsabilità patrimoniale e non ex art. 2043 c.c. e/o art. 2052 c.c., di cui parte per spese mediche ed altre spese documentate che si quantificano in €. 5.274,23 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta giusta ed equa. A sostegno della domanda l'attrice deduceva che in data 17.5.2017, la IG.ra , Parte_1
dopo aver cercato occupazione in compagnia della IG.ra , si è recata presso CP_1
l'abitazione della stessa sita in Giungano (SA) alla via Lampione n. 1; 2) che, dopo essere entrata in casa la IG.ra , invitata dalla IG.ra , si è accomodata sul divano;
Parte_1 CP_1
3) che, si è avvicinato al divano il cane di proprietà della IG.ra , di nome KI e di CP_1
razza Aikito, il quale si è posizionato vicino al divano;
4) che, la IG.ra ha Parte_1
accarezzato il cane, come fatto già altre volte, e questi senza che l'odierna attrice facesse movimenti bruschi od improvvisi, si è avventato contro il collo della IG.ra , la Parte_1
quale ha tentato di difendersi, proteggendosi con il braccio destro, ma il cane l'ha morsa per ben tre volte;
5) che, la IG.ra è riuscita a sottrarsi, dalla furia dell'animale, con Parte_1
notevoli difficoltà, ma senza purtroppo riuscirci immediatamente;
6) che, a seguito delle vistose ferite riportate al braccio, che sanguinavano copiosamente, si è reso necessario trasportare l'odierna attrice al più vicino nosocomio, l'Ospedale di Agropoli;
che, a seguito delle ferite riportate, ancora oggi, persistono problemi di mobilità dell'arto superiore destro, nonché menomazioni permanenti nello svolgimento delle attività quotidiane e scolastiche;
8) che l'odierna attrice è stata sottoposta e continua a sottoporsi a continue cure, con trattamenti medicinali, fisioterapici, ultrasuoni ed anche psicologici;
9) che, l'attrice per continuare la frequentazione della scuola, ha avuto necessità di avere un supporto per la scrittura, essendo il braccio morso dal cane quello utilizzato per scrivere ed ha dovuto rinunciare alla proposta di un lavoro estivo ed ad un viaggio programmato;
10) che, con una palese assunzione di responsabilità la IG.ra , ha corrisposto la somma di €. 420,00 per il pagamento CP_1
delle spese mediche iniziali;
11) che in data 29/06/2017 l'attrice ha provveduto a denunciare l'accaduto alla stazione dei carabinieri di Capaccio Scalo;
12) che, in data 06/07/2017 è stata inviata formale lettera di messa in mora, con invito a fornire tutta la documentazione attestante le avvenute vaccinazioni al cane;
13) che in data, è stato inviato invito alla negoziazione assistita, che si è svolta regolarmente con esito negativo e concluso con verbale del 30/10/2017.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea siccome del tutto CP_1
infondata sia in fatto, sia in diritto.
Raccolto l'interrogatorio formale della convenuta, espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata la CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi ex art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente, quanto al profilo dell'an della pretesa, va evidenziato che l'attrice ha speso la domanda ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c.
A tal proposito, la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (Cass.
n. 15895/2011). In altre parole, poiché la responsabilità ex art. 2052 c.c.. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione
(di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito stesso deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 7260/2013).
A ciò si aggiunga, inoltre, che il caso fortuito, la cui prova si pone a carico del convenuto, può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (Cass. n. 10402/2016).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, al fine di valutare l'an della pretesa, va rilevato, che nel caso di specie, come emerso dalle risultanze probatorie, l'attrice si trovava all'interno dell'abitazione della convenuta e che il morso è stato determinato anche dalla sua imprudenza nell'accarezzare il cane nonostante le raccomandazioni della padrona-convenuta di non accarezzarlo.
Ed invero la teste , escussa all'udienza del 2.12.2022, la quale si trovava a casa Testimone_1
della convenuta al momento dell'evento per cui è causa, dichiarava di aver “visto che Pt_1 si accomodava sul divano ma ai piedi dello stesso non c'era il cane;
lo stesso cane si
[...]
trovava nella parte ingresso della casa distante dal divano circa due metri”; “ CP_1
nell'occasione ha ammonito la di non toccare il cane”; che solitamente Parte_1 CP_1
avvisa tutti di non toccare il cane”; “che malgrado detto avvertimento la sig.ra Pt_1
accarezzava la testa del cane KI che nel frattempo si era avvicinato a per annusarla Pt_1
come di solito faceva con tutti gli ospiti;
che il cane KI addentò il braccio di ”; Pt_1
Va, pertanto, condiviso parzialmente quanto dedotto dalla convenuta ai fini dell'accertamento della sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico e quindi ad escludere la responsabilità della proprietaria del cane. Sicuramente l'attrice non è stata prudente nell'accarezzare il cane e la sua imprudenza si riscontra nella prevedibilità della reazione dell'animale annunciata, peraltro, dalla convenuta;
avvertimento che avrebbe dovuto farle prestare maggiore attenzione astenendosi dall'accarezzare il cane.
Tuttavia, pur ravvisando dell'imprudenza nella condotta della sig.ra e pur Parte_1
ritenendo che la stessa abbia inciso sulla verificazione dell'evento, non è possibile attribuire a tale imprudenza un'efficacia causale esclusiva, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra il comportamento del cane ed il danno, ma solamente un concorso causale ex art. 1227 c.c. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che <la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.>>. Nel caso che ci occupa, infatti, il comportamento disattento dell'attrice non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile, non potendosi di certo ritenere l'accarezzare un cane una condotta abnorme.
Venendo all'atro protagonista della vicenda, il cane KI, la descrizione dal punto di vista comportamentale dello stesso è rinvenibile nella relazione a firma del dr. Veterinario
[...]
escusso quale teste in corso di causa;
nella stessa relazione si può apprendere che Per_1
trattasi di cane di razza TA Americano il cui comportamento aggressivo rientra nel repertorio comportamentale di quella stessa razza;
nella stessa si apprende che il cane può reagire in caso di minaccia avvertita. La prassi dell'ASL competente, inoltre, voleva che il cane KI venisse inserito nell'elenco dei cani morsicatori;
cosa che è avvenuta effettivamente. Tale caratteristica, anche comportamentale, propria di quel cane, certamente nota alla convenuta la quale proprio in virtù di ciò provvide a fare avvertenza all'attrice, avrebbe dovuto comunque indurre la stessa convenuta ad adottare ogni precauzione ulteriore rispetto al semplice avvertimento;
ed invero nella circostanza in cui si è verificato l'evento l'attrice si è recata in casa della convenuta la quale, proprio in virtù della presenza di persone estranee all'ambiente familiare, ben consapevole della potenziale aggressività dello stesso cane, avrebbe potuto e dovuto porre in essere ulteriori precauzioni come, ad esempio, impedire l'accesso al cane nella stanza ove riceveva gli ospiti ovvero, almeno, dotare nel frangente di museruola lo stesso cane. Precauzioni che, di fatto, avrebbero impedito il verificarsi dell'evento.
Per le ragioni esposte si ritiene accertata da un lato la corresponsabilità della convenuta quale padrona del cane KI per i danni subiti dall'attrice in seguito al morso subito il giorno
17.5.2017 e, da un altro lato, il concorso ex art. 1227 c.c. della condotta tenuta dalla danneggiata nella produzione dell'evento; concorso che si ritiene equo quantificare nella misura del 50% in capo all'attrice, e del 50% in capo alla convenuta.
Chiarito quanto sopra, in punto di an, si procede ora alla determinazione del quantum.
Il CTU designato, con procedimento da ritenersi condivisibile accertava che l'attrice, era vittima di aggressione da parte di un cane TA che la mordeva all'avambraccio destro;
che a seguito di tale evento conseguivano delle ferite lacerocontuse multiple esitate poi in cicatrici lineari a livello della regione volare e dorsale ed una condizione algodistrofica della regione interessata.
Le lesioni appaiono compatibile con la dinamica descritta ovvero gli esiti sono attribuibili alla vis lesiva derivanti dal morso del cane che determinò mediante la forza impressa dai denti e dalla rotazione continuativa del capo durante la presa una lacerazione dei muscoli dell'avambraccio e un traumatismo delle strutture nervose della regione interessata;
che i danni riportati abbiano inciso temporaneamente durante il periodo di inabilità temporanea su attività di svago (uscire, fare sport, andare a mare essendo periodo estivo, etc). Ravvisava una compromissione minimale di tipo permanente ed accertava che le spese mediche sostenute sono calcolabili in € 3.541,08 (tremilacinquecentoquarantuno/08)”.
L'inabilità temporanea, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi analoghi, va indicata in un periodo complessivo di 180 (centottanta) giorni così suddivisibili: 60 (sessanta) giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 75%;
50 (cinquanta) giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50%;
60 (sessanta) giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 25%.
Il danno biologico permanente è computabile in una riduzione di punti 4 (quattro) dell'integrità psicofisica dell'attrice. Allo stato sussistono quali postumi permanenti i quali, integrano, alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità psico-fisica” valutabile, sulla scorta di quanto indicato nei barèmes di usuale consultazione, nella misura del 4 %
(quattropercento).
Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno fare qualche breve cenno sul nuovo indirizzo in materia di danno non patrimoniale, introdotto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza dell'11.11.2008, n. 26972. Con tale ultima sentenza, le
SS.UU. riconducono il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice tra danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c., nella duplice voce di danno emergente e lucro cessante) e danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.); il danno non patrimoniale, che si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, va risarcito solo in tre distinte ipotesi: a) allorché si verta in ipotesi di reato, ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
b) negli altri casi previsti dalla legge;
c) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione.
Va, pertanto, ricondotto nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, ex art. 2059
c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), denominato danno biologico, del quale è data specifica definizione normativa dagli artt. 138 e 139 d. l.vo 209/2005,
e la cui prova richiede accertamento medico-legale; il danno da lesione del diritto inviolabile alla famiglia (art. 2, 29, 30 Cost.), c.d. danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o procurata grave invalidità del congiunto;
il danno da lesione del diritto all'immagine, alla reputazione, al nome, alla riservatezza (artt. 2 e 3 Cost.).
Le SS.UU. hanno precisato, quindi, che il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è una categoria unitaria, non suscettibile di divisioni in sottocategorie.
Ed il riferimento a determinati tipi di danno in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Viene, quindi, definitivamente accantonata la figura autonoma del c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza morale, turbamento dell'animo, che, invece, devono rientrare nell'ampia e omnicomprensiva categoria di danno non patrimoniale, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato - che deve rientrare nella più ampia categoria del danno non patrimoniale - può essere permanente o temporaneo
(circostanze delle quali occorre tener conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es. derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita un'autonoma liquidazione.
Tanto premesso, applicando la Tabella del danno biologico di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all'art.139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005) aggiornata con il D.M. 18.7.2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31.7.2025 in vigore dal mese di aprile 2025, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti (18 anni) e della percentuale di invalidità permanente dalla stessa riportata e che questo giudice ritiene determinare nel 4%, il danno non patrimoniale permanente subito dalla stessa attrice deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 4.809,29 per invalidità permanente.
Il danno biologico da invalidità temporanea subito dall'attore va liquidato, all'attualità, sulla base delle su dette Tabelle, in complessivi € 5.337,10 di cui (€ 56,18 al giorno x 10 giorni = €
561,80 per invalidità temporanea totale;
€ 42,14 x 60 giorni = € 2.528,10; € 28,09 x 50 = €
1.404,50 per invalidità temporanea al 50%; € 14,05 al giorno x 60 gg= € 842,70 per invalidità temporanea parziale valutabile al 25%). Concludendo, all'attrice spetta la complessiva somma di € 10.146,39, di cui € 4.809,29 per danno non patrimoniale permanente ed € 5.337,10 per danno non patrimoniale temporaneo.
Alla luce di quanto già in precedenza sottolineato, ritiene questo giudicante che, nel caso in esame, la somma di € 10.146,39 sia idonea a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attrice, senza la necessità di procedere ad alcuna ulteriore personalizzazione, tenuto conto della circostanza che non sono stati né allegati né provati ulteriori elementi (come ad esempio condizioni di particolare sofferenza o altri rilevanti disagi), che impongano la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura liquidata.
Sull'importo di € 10.146,39 trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento dell'evento dannoso (17.5.2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento dell'evento (17.5.2017), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di € 10.146,39); non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato.
Sull'importo di € 3.541,08 (spese mediche/danno patrimoniale) gli interessi, al tasso legale, decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Tutti gli importi di cui sopra, in virtù del concorso di colpa come sopra stabilito, devono essere decurtati del 50% da porsi a carico dell'attrice.
Le spese di lite tra le parti vanno compensate per il 50% ed il restante 50% poste a carico della convenuta e vengono liquidate in misura già dimidiata in dispositivo ex dm Giustizia 55/14;
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
G.O.P. RI Pelosi, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 1369/19 così provvede: a) Dichiara che la responsabilità dell'evento per cui è causa è da imputare alla sig.ra Pt_1
nella misura del 50% ed alla sig.ra nella misura del 50%;
[...] CP_1
b) Per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, a CP_1
titolo di risarcimento danni non patrimoniali che, in misura già decurtata per il concorso di colpa, sono liquidati in € 5.073,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva indicato;
c) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di CP_1
risarcimento danni patrimoniali che, in misura già decurtata per il concorso di colpa, sono liquidati in € 1.770,54 oltre interessi come in parte motiva indicato;
d) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta al CP_1
pagamento, in favore dell'attrice, della residua metà che liquida, in misura già dimidiata, in €
150,00 per esborsi ed € 2.533,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario;
e) pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
Così deciso in Salerno il 5.12.2025
Il g.o.p.
Dr. RI Pelosi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 (dieci) giorni in Inabilità Assoluta al 100%;