Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1215
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione protratta per sei mesi

    La Corte rileva che la separazione è iniziata in data 15/02/2001, è stata omologata con decreto del 21/02/2001 e che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Pertanto, ricorrono le ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55.

  • Accolto
    Esclusione della ricostituzione della comunione materiale e spirituale

    Considerato il tempo trascorso dalla separazione e la chiara volontà delle parti di non volersi riconciliare, si esclude la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.

  • Accolto
    Autosufficienza economica e rinuncia all'assegno divorzile

    Le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e autosufficienti, rinunciando reciprocamente ad ogni richiesta di assegno divorzile o carattere alimentare. Le condizioni sono ritenute eque.

  • Accolto
    Regolamentazione dei rapporti economici pregressi

    Le parti hanno dichiarato di aver regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale, rinunciando espressamente ad ogni diritto riguardante le rispettive attività svolte in passato e dichiarando di nulla avere a pretendere.

  • Accolto
    Autosufficienza economica delle figlie maggiorenni

    Le parti danno atto che le figlie maggiorenni hanno redditi propri e sono economicamente autosufficienti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1215
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1215
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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