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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3811/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VEZZANI Controparte_1 C.F._1
RC
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VEZZANI CP_2 C.F._2
RC
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
09/10/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 3 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 15/02/2001, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N.3783/2000, omologata con decreto del
21/02/2001 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “ Continueranno a vivere separati con l'obbligo al mutuo rispetto e a non porre interferenze l'uno verso l'altro anche in relazione alla loro vita privata.
2. Dichiarano e riconoscono di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di trarre dalle loro occupazioni, dalle risorse personali e dal loro lavoro i proventi necessari e sufficienti al loro mantenimento, rinunciando reciprocamente ed incondizionatamente ad ogni richiesta di assegno divorzile o carattere alimentare l'uno nei confronti dell'altro reciprocamente.
3. Dichiarano, inoltre, di avere già precedentemente regolato ogni altro e diverso rapporto di natura economica e patrimoniale in essere tra loro, rinunciando espressamente ad ogni diritto riguardante le rispettive attività svolte in passato, dichiarando di nulla avere a pretendere sia per tali titoli che per ogni e diverso rapporto di qualsivoglia natura e/o ragione.
pagina 2 di 3
4. Danno atto che le figlie e maggiorenni, hanno redditi propri e sono economicamente autosufficienti ” Per_1 Per_2
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI il
21/07/1990 fra nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...] alle CP_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1990 Atto n. 121 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3811/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VEZZANI Controparte_1 C.F._1
RC
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VEZZANI CP_2 C.F._2
RC
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
09/10/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 3 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 15/02/2001, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N.3783/2000, omologata con decreto del
21/02/2001 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “ Continueranno a vivere separati con l'obbligo al mutuo rispetto e a non porre interferenze l'uno verso l'altro anche in relazione alla loro vita privata.
2. Dichiarano e riconoscono di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di trarre dalle loro occupazioni, dalle risorse personali e dal loro lavoro i proventi necessari e sufficienti al loro mantenimento, rinunciando reciprocamente ed incondizionatamente ad ogni richiesta di assegno divorzile o carattere alimentare l'uno nei confronti dell'altro reciprocamente.
3. Dichiarano, inoltre, di avere già precedentemente regolato ogni altro e diverso rapporto di natura economica e patrimoniale in essere tra loro, rinunciando espressamente ad ogni diritto riguardante le rispettive attività svolte in passato, dichiarando di nulla avere a pretendere sia per tali titoli che per ogni e diverso rapporto di qualsivoglia natura e/o ragione.
pagina 2 di 3
4. Danno atto che le figlie e maggiorenni, hanno redditi propri e sono economicamente autosufficienti ” Per_1 Per_2
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI il
21/07/1990 fra nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...] alle CP_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1990 Atto n. 121 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3