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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice UM RI TU, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 886/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bianchini;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Diego Improta;
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 4.03.2024, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' al fine di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
05720249001522814000 notificata dall' in data 29.02.2024 in relazione Controparte_2 ai carichi contributivi riferiti al periodo dal 2005 al 2022 veicolati dai sottesi Avvisi di addebito:
1 -35720120002523484000;
2- 35720160000423434000;
3 -35720160002333873000;
4- 3572017000186926000,
5 -35720170002902772000,
6 -35720180000889006000,
7- 35720180003271624000,
8- 35720190001338217000,
9- 35720190003421114000,
10- 35720210000709924000,
11 -35720220001414275000
12 -35720220003584718000.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'omessa notifica dei predetti titoli e la prescrizione dei crediti contributi dagli stessi veicolati e concludeva dunque affinchè fosse accertata e dichiarata la illegittimità, la nullità, nonché nel merito la infondatezza, previa sospensione, dell'intimazione opposta.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocando l'estensione del contraddittorio CP_1 processuale all' o, in subordine, la chiamata in causa di quest'ultima Controparte_2 ai sensi dell'art. 106 c.p.c., istanza -questa formulata in via gradata- che veniva accolta dal Tribunale.
Si costituiva in giudizio, pertanto, anche l' resistendo al ricorso e Controparte_2 chiedendone l'integrale reiezione. Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005
n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n.
46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
“anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma
2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n.
265. Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, ) Controparte_2 deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché del relativo titolo sotteso, avviso di addebito o cartella esattoriale (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617
c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
Tanto osservato con riferimento -in generale- al contenzioso relativo alla riscossione dei crediti contributivi e venendo ora all'esame -nel particolare- della specifica fattispecie dedotta in giudizio, nella quale viene impugnata una intimazione di pagamento, vale la pena compiere un'ulteriore osservazione di carattere preliminare.
È noto che il titolo esattoriale -cartella di pagamento o avviso di addebito- costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell'iscrizione a ruolo ed i cui vizi comportano l'illegittimità della pretesa, con la conseguenza che è avverso di essa che va rivolta, di regola, l'impugnazione.
Ove, tuttavia, da altri atti provenienti dall'agente per la riscossione o dall'ente creditore, si ricavi indirettamente la persistente esistenza di ruoli esattoriali (estratto di ruolo, intimazione di pagamento, preavviso di fermo o di ipoteca, etc.), ci si deve porre il problema di qualificare l'azione proposta e di valutarne anche d'ufficio l'interesse ad agire alla luce della regola, avente carattere generale, contenuta nell'art. 100 c.p.c.
Nelle opposizioni ad intimazione di pagamento, oltre alle doglianze concernenti la veste formale ovvero la notificazione dello stesso atto di intimazione, è fatta sempre salva la possibilità di proporre una opposizione tardiva avverso il ruolo esattoriale, ex art. 24 d.l.gs. 46/1999, ove si dimostri che la notifica dell'atto prodromico, ossia della cartella o dell'avviso di addebito, stesso sia stata nulla o inesistente.
Ed è fatta altresì salva, anche nel caso in cui l'opposizione tardiva non sia ammissibile, per essere stati i predetti titoli regolarmente notificati, la possibilità di proporre un'azione di accertamento negativo del credito, per eventi estintivi o modificativi della obbligazione contributiva intervenuti successivamente alla notifica del titolo esattoriale.
Rispetto a quest'ultima tipologia di azione non v'è dubbio che sussista sempre in capo alla parte opponente un concreto ed attuale interesse alla statuizione certativa giudiziale, considerato che l'intimazione opposta veicola una chiara richiesta di adempimento da parte dell'agente per la riscossione.
Tutto ciò premesso ed osservato, passando all'esame delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo risulta possibile la esatta qualificazione della domanda proposta.
Parte ricorrente eccepisce l'inesistenza della notificazione degli atti prodromici e presupposti e, per tal verso, formula una opposizione agli atti esecutivi -per vizi propri della procedura esecutiva- riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 617 c.p.c. e all'articolo 29 del d.lgs. 46/1999.
L'opponente evidenzia altresì la maturazione del termine prescrizionale quinquennale dei crediti veicolati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata (asseritamente maturata sia prima che dopo la contestata notificazione dei titoli) introducendo, in tal guisa, una opposizione tardiva avverso il ruolo esattoriale, un'opposizione alla esecuzione e, comunque, un'azione di accertamento negativo del credito.
Per quanto concerne l'opposizione agli atti esecutivi, dal compendio documentale in atti risulta che la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta si sia perfezionata in data 29.02.2024, pertanto i termini decadenziali di cui al comma primo dell'art. 617 c.p.c. scadevano all data del 4.03.2024.
L'odierna opposizione, depositata proprio in data 04.03.2024, deve considerarsi tempestivamente introdotta e quindi scrutinabile.
Orbene, l' resistente ha offerto congrua asseverazione documentale della rituale Controparte_3 notificazione di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta ad eccezione dei seguenti:
n. 35720120002523484000 (relativi ai contributi IVS anno 2005); n. 35720160002333873000 (relativo ai contributi IVS anno 2015); n. 35720180003271624000 (relativo ai contributi IVS anni
2017 e 2018) e n. 35720210000709924000 (relativo ai contributi IVS anno 2019).
Ne consegue la fondatezza, seppur parziale, dell'opposizione agli atti esecutivi proposta.
Occorre, però, a questo punto interrogarsi su quali siano gli effetti dell'accoglimento di tale opposizione.
Va al riguardo rammentato che l'oggetto delle controversie devolute al giudice del lavoro è sempre e solo il merito della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore e non la regolarità formale degli atti impositivi che compongono la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo.
Ciò significa che eventuale riscontro di vizi formali censurati nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. incide esclusivamente sulla possibilità di riscuotere il credito attraverso quel particolare strumento di riscossione coattiva ma non comporta l'automatica caducazione del credito medesimo e non preclude al giudice il potere-dovere di valutarne, nel merito, la fondatezza.
L'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, pur non dirimendo interamente la controversia, assume comunque una funzione (lo si è detto) essenzialmente recuperatoria, nel senso che l'irrituale notificazione del titolo, laddove acclarata, consentirà alla parte ricorrente di contestare pienamente il merito della pretesa contributiva, rimettendola nei termini di cui all'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n.
46 del 1999.
Le uniche censure attinenti al merito delle pretese contributive articolate in ricorso si riferiscono esclusivamente all'asserita maturazione del termine prescrizionale quinquennale.
A tal riguardo è utile rammentare che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995:
Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato a un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura positiva la prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e 2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale.
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27950 del 31 ottobre 2018, mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n. 7836/2016 (secondo cui nel caso in cui il lavoratore autonomo omette di richiedere l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione Separata la prescrizione decorre "solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perché solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere), ha affermato che, in tema di contributi cosiddetti "a percentuale" (come nel caso di quelli dovuti alla
Gestione Separata, ma lo stesso vale anche per quelli dovuti alla Gestione Commercianti), il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito.
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, secondo la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.lgs. n. 241/1997, a norma del quale: “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento dei contributi inizia a decorrere dal momento in cui questi devono essere versati, e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, tesi questa generalmente sostenuta dall' sull'assunto che, ai fini della quantificazione CP_1 dell'importo dei contributi, l' deve necessariamente essere in possesso della dichiarazione dei CP_3 redditi presentata dal contribuente. La Cassazione, afferma, infatti, che quest'ultima, essendo mera
“dichiarazione di scienza”, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Peraltro va considerato, che lo stesso convenuto, nella Circolare n. 69/2005 punto 2 CP_3
(rubricato “prescrizione dei contributi dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata”), afferma che: “il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente”.
Nel caso in disamina, pertanto, ritenendo di aderire alla più recente giurisprudenza della Cassazione,
è pacifico che i contributi spettanti alla Gestione Commercianti relativi ai redditi da lavoro prodotti nel 2005, 2015, 2017, 2018 e 2019 avrebbero dovuto essere pagati con le stesse modalità previste per la tassazione IRPEF sulle persone fisiche e, quindi, alle rispettive date di versamento del saldo oneri fiscali, che coincidono con quelle di pagamento del primo acconto per anno successivo, da corrispondersi generalmente a giugno, salvo proroghe annualmente previste con DPCM.
Ciò posto, con riguardo ai carichi contributivi relativi all'annualità 2005 -portati dall'avviso di addebito n. 35720120002523484000, di cui non v'è prova della rituale notifica- alcun atto interruttivo risulta notificato al ricorrente entro il quinquennio, sicché se ne deve dichiarare l'estinzione per prescrizione.
Con riguardo, invece, ai carichi contributivi relativi all'annualità 2015 -portati dall'avviso di addebito n. 35720160002333873000, di cui non v'è prova della rituale notifica- il termine prescrizionale
(decorrente dal 22.08.2016, come da proroga scadenza saldo IRPEF 2015 disposta con DPCM
15.06.2016) risulta efficacemente interrotto dall'avviso di intimazione n. 05720199003838506000 notificato il 17.10.2019, che contiene, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa creditoria e l'inequivoca richiesta di adempimento, idonea a mettere in mora il debitore.
Parimenti a dirsi per i carichi contributivi relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019 -portati dai restanti avvisi di addebito di cui non è documentata la rituale notifica- il cui termine prescrizionale
(decorrente, per l'annualità più risalente, ossia il 2017, dal 20.08.2018, come da proroga automatica saldo IRPEF) risulta efficacemente interrotto dapprima dall'avviso di intimazione n.
05720239006207001000 notificato il 22.01.2024, e dipoi con l'intimazione di pagamento in questa sede opposta, pacificamente notificata in 29.02.2024, dovendosi considerare i periodi di sospensione del termine di prescrizione dovuti all'emergenza pandemica (segnatamente, dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 -per giorni 129-, con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 -per giorni 182-, con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), per complessivi giorni 311.
Per gli avvisi di addebito di cui, invece, l' convenuto ha documentato la regolare notificazione CP_3 al ricorrente, l' ha prodotto numerosi atti interruttivi perfezionatisi Controparte_2 entro il quinquennio decorrente dalla notifica dei rispettivi atti prodromici, con conseguente reiezione dell'opposizione all'esecuzione contestualmente proposta nel presente giudizio.
Per le superiori brevi considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso devono essere dichiarati estinti per prescrizione unicamente i crediti veicolati dall'avviso di addebito n.
35720120002523484000, sottesa alla opposta intimazione di pagamento opposta.
La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara estinti i carichi contributivi relativi all'annualità 2005 incorporati nell'avviso di addebito n. 35720120002523484000, sottesi alla opposta intimazione di pagamento n. 05720249001522814000, con conseguente inefficacia della stessa rispetto ai crediti incorporati nel predetto titolo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM RI TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice UM RI TU, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 886/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bianchini;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Diego Improta;
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 4.03.2024, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' al fine di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
05720249001522814000 notificata dall' in data 29.02.2024 in relazione Controparte_2 ai carichi contributivi riferiti al periodo dal 2005 al 2022 veicolati dai sottesi Avvisi di addebito:
1 -35720120002523484000;
2- 35720160000423434000;
3 -35720160002333873000;
4- 3572017000186926000,
5 -35720170002902772000,
6 -35720180000889006000,
7- 35720180003271624000,
8- 35720190001338217000,
9- 35720190003421114000,
10- 35720210000709924000,
11 -35720220001414275000
12 -35720220003584718000.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'omessa notifica dei predetti titoli e la prescrizione dei crediti contributi dagli stessi veicolati e concludeva dunque affinchè fosse accertata e dichiarata la illegittimità, la nullità, nonché nel merito la infondatezza, previa sospensione, dell'intimazione opposta.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocando l'estensione del contraddittorio CP_1 processuale all' o, in subordine, la chiamata in causa di quest'ultima Controparte_2 ai sensi dell'art. 106 c.p.c., istanza -questa formulata in via gradata- che veniva accolta dal Tribunale.
Si costituiva in giudizio, pertanto, anche l' resistendo al ricorso e Controparte_2 chiedendone l'integrale reiezione. Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005
n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n.
46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
“anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma
2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n.
265. Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, ) Controparte_2 deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché del relativo titolo sotteso, avviso di addebito o cartella esattoriale (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617
c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
Tanto osservato con riferimento -in generale- al contenzioso relativo alla riscossione dei crediti contributivi e venendo ora all'esame -nel particolare- della specifica fattispecie dedotta in giudizio, nella quale viene impugnata una intimazione di pagamento, vale la pena compiere un'ulteriore osservazione di carattere preliminare.
È noto che il titolo esattoriale -cartella di pagamento o avviso di addebito- costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell'iscrizione a ruolo ed i cui vizi comportano l'illegittimità della pretesa, con la conseguenza che è avverso di essa che va rivolta, di regola, l'impugnazione.
Ove, tuttavia, da altri atti provenienti dall'agente per la riscossione o dall'ente creditore, si ricavi indirettamente la persistente esistenza di ruoli esattoriali (estratto di ruolo, intimazione di pagamento, preavviso di fermo o di ipoteca, etc.), ci si deve porre il problema di qualificare l'azione proposta e di valutarne anche d'ufficio l'interesse ad agire alla luce della regola, avente carattere generale, contenuta nell'art. 100 c.p.c.
Nelle opposizioni ad intimazione di pagamento, oltre alle doglianze concernenti la veste formale ovvero la notificazione dello stesso atto di intimazione, è fatta sempre salva la possibilità di proporre una opposizione tardiva avverso il ruolo esattoriale, ex art. 24 d.l.gs. 46/1999, ove si dimostri che la notifica dell'atto prodromico, ossia della cartella o dell'avviso di addebito, stesso sia stata nulla o inesistente.
Ed è fatta altresì salva, anche nel caso in cui l'opposizione tardiva non sia ammissibile, per essere stati i predetti titoli regolarmente notificati, la possibilità di proporre un'azione di accertamento negativo del credito, per eventi estintivi o modificativi della obbligazione contributiva intervenuti successivamente alla notifica del titolo esattoriale.
Rispetto a quest'ultima tipologia di azione non v'è dubbio che sussista sempre in capo alla parte opponente un concreto ed attuale interesse alla statuizione certativa giudiziale, considerato che l'intimazione opposta veicola una chiara richiesta di adempimento da parte dell'agente per la riscossione.
Tutto ciò premesso ed osservato, passando all'esame delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo risulta possibile la esatta qualificazione della domanda proposta.
Parte ricorrente eccepisce l'inesistenza della notificazione degli atti prodromici e presupposti e, per tal verso, formula una opposizione agli atti esecutivi -per vizi propri della procedura esecutiva- riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 617 c.p.c. e all'articolo 29 del d.lgs. 46/1999.
L'opponente evidenzia altresì la maturazione del termine prescrizionale quinquennale dei crediti veicolati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata (asseritamente maturata sia prima che dopo la contestata notificazione dei titoli) introducendo, in tal guisa, una opposizione tardiva avverso il ruolo esattoriale, un'opposizione alla esecuzione e, comunque, un'azione di accertamento negativo del credito.
Per quanto concerne l'opposizione agli atti esecutivi, dal compendio documentale in atti risulta che la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta si sia perfezionata in data 29.02.2024, pertanto i termini decadenziali di cui al comma primo dell'art. 617 c.p.c. scadevano all data del 4.03.2024.
L'odierna opposizione, depositata proprio in data 04.03.2024, deve considerarsi tempestivamente introdotta e quindi scrutinabile.
Orbene, l' resistente ha offerto congrua asseverazione documentale della rituale Controparte_3 notificazione di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta ad eccezione dei seguenti:
n. 35720120002523484000 (relativi ai contributi IVS anno 2005); n. 35720160002333873000 (relativo ai contributi IVS anno 2015); n. 35720180003271624000 (relativo ai contributi IVS anni
2017 e 2018) e n. 35720210000709924000 (relativo ai contributi IVS anno 2019).
Ne consegue la fondatezza, seppur parziale, dell'opposizione agli atti esecutivi proposta.
Occorre, però, a questo punto interrogarsi su quali siano gli effetti dell'accoglimento di tale opposizione.
Va al riguardo rammentato che l'oggetto delle controversie devolute al giudice del lavoro è sempre e solo il merito della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore e non la regolarità formale degli atti impositivi che compongono la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo.
Ciò significa che eventuale riscontro di vizi formali censurati nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. incide esclusivamente sulla possibilità di riscuotere il credito attraverso quel particolare strumento di riscossione coattiva ma non comporta l'automatica caducazione del credito medesimo e non preclude al giudice il potere-dovere di valutarne, nel merito, la fondatezza.
L'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, pur non dirimendo interamente la controversia, assume comunque una funzione (lo si è detto) essenzialmente recuperatoria, nel senso che l'irrituale notificazione del titolo, laddove acclarata, consentirà alla parte ricorrente di contestare pienamente il merito della pretesa contributiva, rimettendola nei termini di cui all'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n.
46 del 1999.
Le uniche censure attinenti al merito delle pretese contributive articolate in ricorso si riferiscono esclusivamente all'asserita maturazione del termine prescrizionale quinquennale.
A tal riguardo è utile rammentare che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995:
Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato a un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura positiva la prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e 2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale.
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27950 del 31 ottobre 2018, mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n. 7836/2016 (secondo cui nel caso in cui il lavoratore autonomo omette di richiedere l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione Separata la prescrizione decorre "solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perché solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere), ha affermato che, in tema di contributi cosiddetti "a percentuale" (come nel caso di quelli dovuti alla
Gestione Separata, ma lo stesso vale anche per quelli dovuti alla Gestione Commercianti), il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito.
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, secondo la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.lgs. n. 241/1997, a norma del quale: “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento dei contributi inizia a decorrere dal momento in cui questi devono essere versati, e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, tesi questa generalmente sostenuta dall' sull'assunto che, ai fini della quantificazione CP_1 dell'importo dei contributi, l' deve necessariamente essere in possesso della dichiarazione dei CP_3 redditi presentata dal contribuente. La Cassazione, afferma, infatti, che quest'ultima, essendo mera
“dichiarazione di scienza”, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Peraltro va considerato, che lo stesso convenuto, nella Circolare n. 69/2005 punto 2 CP_3
(rubricato “prescrizione dei contributi dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata”), afferma che: “il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente”.
Nel caso in disamina, pertanto, ritenendo di aderire alla più recente giurisprudenza della Cassazione,
è pacifico che i contributi spettanti alla Gestione Commercianti relativi ai redditi da lavoro prodotti nel 2005, 2015, 2017, 2018 e 2019 avrebbero dovuto essere pagati con le stesse modalità previste per la tassazione IRPEF sulle persone fisiche e, quindi, alle rispettive date di versamento del saldo oneri fiscali, che coincidono con quelle di pagamento del primo acconto per anno successivo, da corrispondersi generalmente a giugno, salvo proroghe annualmente previste con DPCM.
Ciò posto, con riguardo ai carichi contributivi relativi all'annualità 2005 -portati dall'avviso di addebito n. 35720120002523484000, di cui non v'è prova della rituale notifica- alcun atto interruttivo risulta notificato al ricorrente entro il quinquennio, sicché se ne deve dichiarare l'estinzione per prescrizione.
Con riguardo, invece, ai carichi contributivi relativi all'annualità 2015 -portati dall'avviso di addebito n. 35720160002333873000, di cui non v'è prova della rituale notifica- il termine prescrizionale
(decorrente dal 22.08.2016, come da proroga scadenza saldo IRPEF 2015 disposta con DPCM
15.06.2016) risulta efficacemente interrotto dall'avviso di intimazione n. 05720199003838506000 notificato il 17.10.2019, che contiene, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa creditoria e l'inequivoca richiesta di adempimento, idonea a mettere in mora il debitore.
Parimenti a dirsi per i carichi contributivi relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019 -portati dai restanti avvisi di addebito di cui non è documentata la rituale notifica- il cui termine prescrizionale
(decorrente, per l'annualità più risalente, ossia il 2017, dal 20.08.2018, come da proroga automatica saldo IRPEF) risulta efficacemente interrotto dapprima dall'avviso di intimazione n.
05720239006207001000 notificato il 22.01.2024, e dipoi con l'intimazione di pagamento in questa sede opposta, pacificamente notificata in 29.02.2024, dovendosi considerare i periodi di sospensione del termine di prescrizione dovuti all'emergenza pandemica (segnatamente, dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 -per giorni 129-, con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 -per giorni 182-, con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), per complessivi giorni 311.
Per gli avvisi di addebito di cui, invece, l' convenuto ha documentato la regolare notificazione CP_3 al ricorrente, l' ha prodotto numerosi atti interruttivi perfezionatisi Controparte_2 entro il quinquennio decorrente dalla notifica dei rispettivi atti prodromici, con conseguente reiezione dell'opposizione all'esecuzione contestualmente proposta nel presente giudizio.
Per le superiori brevi considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso devono essere dichiarati estinti per prescrizione unicamente i crediti veicolati dall'avviso di addebito n.
35720120002523484000, sottesa alla opposta intimazione di pagamento opposta.
La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
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Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara estinti i carichi contributivi relativi all'annualità 2005 incorporati nell'avviso di addebito n. 35720120002523484000, sottesi alla opposta intimazione di pagamento n. 05720249001522814000, con conseguente inefficacia della stessa rispetto ai crediti incorporati nel predetto titolo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM RI TU