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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte di discussione della causa
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 6 d. lsg 150/2011
nella causa civile iscritta al n. 1515 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato ACETO EMILIA FRANCESCA Parte_1 APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - opposizione a decreto di confisca
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1275/2020 emessa in data 22.10.2020 dal Giudice di Pace di con cui è stato rigettato il CP_1 ricorso da lui proposto avverso l'ordinanza ingiunzione di confisca (prot. n. 1976/2020) adottata dal
TT di il 03.05.2020 (notificata il 16.06.2020) con cui è stata disposta la confisca del CP_1 veicolo Yahama targato BC32348 perché privo di copertura assicurativa, in quanto emesso oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione previsto dall'art. 3 della legge 241/1990 e per la mancata indicazione della sanzione pecuniaria, in violazione dell'art. 18 della legge 689/1981.
Ha, in particolare, dedotto l'appellante l'erroneità del provvedimento impugnato laddove il giudice di prime cure ha ritenuto di applicare alla fattispecie l'art. 213 del Codice della Strada anziché la disciplina di cui alla legge 241/1990 così statuendo il potere del TT di adottare il provvedimento di confisca entro 5 anni dal sequestro del mezzo, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/1981.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale “previa sospensione dell'impugnata sentenza, di accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1275/2020 emessa dal Giudice di Pace di , di annullare l'ordinanza ingiunzione prefettizia di confisca Prot. n. 1976/2020 CP_1 del 03.05.2020, Prot. Uscita n. 0037270 del 16.05.2020 della Area 3 Controparte_1
Depenalizzazione Stradale. Con vittoria di competenze e spese di lite.”
La , ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Ne va dunque dichiarata, ora per allora, la contumacia.
L'appello è fondato.
Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, infatti, ritiene il Tribunale, che la mancata previsione nell'art. 213 del Codice della Strada di un termine entro il quale la confisca del veicolo deve essere disposta con ordinanza-ingiunzione emessa, d'ufficio, dal TT, non comporta che l'ordinanza stessa possa essere adottata in qualsiasi tempo, giacchè anche con riferimento alla ordinanza che dispone la confisca - che costituisce una sanzione amministrativa accessoria - trova applicazione il termine di 90 giorni di cui all'art. 204 del codice della strada, decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve, ai sensi dell'art. 210, comma terzo, del codice della strada, trasmettere il processo verbale di contestazione al
TT (in tal senso, v. Cass. civ., n. 10214/2005).
Ebbene, nel caso che ci occupa, la violazione risulta accertata in data 19.01.2019, ditalchè l'organo accertatore avrebbe dovuto trasmettere il verbale al TT entro i successivi dieci giorni (e dunque entro il 29.01.2019) e, a sua volta, il TT avrebbe dovuto adottare l'ordinanza-ingiunzione di confisca entro i successivi 120 giorni, quindi entro 29.06.2019.
L'ordinanza ingiunzione odierna è stata, invece, emessa il 3.05.2020 (e notificata in data 16.04.2020,
a distanza di oltre un anno dal verbale di contestazione immediata e ben oltre il termine di cui all'art. 204 del codice della strada.
Per le ragioni esposte, dunque, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata con declaratoria di annullamento del provvedimento gravato.
Spese compensate sia per il primo che per il secondo grado di giudizio in ragione della peculiarità della questione che vede ancora oggi orientamenti giurisprudenziali non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Cosenza, 14/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo