TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/11/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1469 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Antonio IA, difensore e procuratore speciale di parte attrice, emette la seguente sentenza :
RE BLICA ALINA PUB
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1469 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA Parte_1 (p.i. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, Via Cincinnato n°37, presso lo studio dell'Avv.ti Antonio
IA e RA IA, giusta procura allegata all'atto di citazione attrice
CONTRO
Controparte_1 (c.f. C.F. 1
convenuta contumace
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1 conveniva
-in giudizio Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1.
accertare e dichiarare che sulla striscia di terreno sita in Pescara alla Via Salara,
contraddistinta dalle particelle 3665 e 3668 del Fg. 30 del Comune di Pescara, di proprietà della Sig.ra grava una servitù di passaggio pedonale e Parte_2 و.
della larghezza di ml. 5 in favore del terreno di proprietà della [...] carrabile contraddi-stinto con le particelle nn. 484 e 3666 e fabbricato part. Parte_1
Persona_1 del 17.1.2008, tra- 3664 del Fg.30, così come costituita con atto a Notar scritto presso l'Agenzia del territorio di Pescara il 21.1.2008 (RG 1038 RP 741); 2.
-
accertare e dichiarare che come risulta anche dall'atto pubblico sopra menzionato - la medesima servitù grava sulla particella di terreno n. 462 del Fg. 30, che costituisce corte comune a tutte le confinanti proprietà e collega la strada di cui alla predetta servitù
(punto 1) con la Via Aterno, rendendone possibile l'accesso che altrimenti sarebbe intercluso;
3. accertare e dichiarare che attualmente la strada su cui insiste la sud-
- detta servitù - per l'intera sua lunghezza, dalla proprietà della Parte_1
è stata oc-cupata dalla Sig.ra CP_1 alla strada comunale denominata Via Aterno
-
[...] con beni di varia natura e ne è stato interdetto l'accesso attraverso una catena sulla part. 462 a confine con la Via Aterno ed un cancello a confine con le particelle 3665
e 3668; 4. - per l'effetto, accertare e dichiarare che la chiusura della strada posta in
-
Controparte_1 (o da chi per essa) è illegittima;
5. - condannare la essere dalla Sig.ra
Sig.ra Controparte_1 alla immediata liberazione della strada che dalla Via Aterno
consente l'accesso alla proprietà della attraverso la rimozione Parte_1
di tutti i beni che la occu-pano, della catena e del cancello;
6. - determinare una somma di denaro da porre a carico della medesima Sig.ra Controparte_1 per il ritardo nell'esecuzione dell'ordine di fare oltre che per ogni ulteriore violazione dell'obbligo di tenere libera la strada e priva da ogni impedimento;
7. con rivalsa di spese e
-
competenze del giudizio”.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia della convenuta, ferme le produzioni documentali, veniva ammessa e raccolta la prova orale. All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termini per il deposito di note conclusionali.
3) Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
28/05/2025.
4) All'esito della disamina degli atti di causa, deve ritenersi accertato che sulla striscia di terreno di proprietà della convenuta grava la servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore del terreno di proprietà della società attrice.
5) Risulta per tabulas che la società Parte_1 ha acquisito la servitù perpetua sul tratto di terreno di residua proprietà dei danti causa, distinto in Catasto Fabbricati al fg. 30 particelle 3665 e 3668, per effetto di atto pubblico per Notaro Per_1 del 17 gennaio 2008
(trascritto in data 21.1.2008, rep. n° 739) e trascritta presso l'Agenzia delle Entrate di
Pescara il 21.1.2008 (RG 1038, rep. 741). In quella sede la società ebbe ad acquistare dai venditori e Controparte_3 i terreni ed i fabbricati in Pescara, Controparte_2
con accesso dalla Via Aterno, contraddistinti in Catasto al foglio 30, part.lle 484, 3666 e
3664. All'art. 3 di tale strumento è stato disposto: “..3.1 Premettono i Signori
CP_2 che al fabbricato e relativi terreni di cui al punto 1 (n.d.r.: sopra descritti) nonché al fabbricato (particella 455 già part. 455/parte) che rimane di loro residua proprietà e relativo terreno, da moltissimi decenni si è avuto l'accesso pedonale e carrabile, con posa in opera di sottostanti tubazioni per servizi, dalla menzionata Via
Aterno a carico di sede stradale distinta in catasto terreni come corte comune con la particella 462. 3.2 Premettono anche che i due fabbricati ex 455/parte di cui sia all'art. 1 sia al precedente punto 3.1, e conseguentemente i relativi terreni, risultano contitolari della menzionata corte comune anche nei registri catastali.
3.3 I costituiti Signori
CP_2 per l'accesso dalla Via Aterno al fabbricato e terreni di cui al precedente art.1, costituiscono servitù perpetua sul tratto di terreno di loro residua proprietà, collegante la corte comune con l'immobile di cui al precedente articolo 1, tratto distinto in catasto fabbricati al Fg. 30 particelle 3665 e 3668 e già descritto al precedente articolo 2. Detta servitù viene concessa perché altrimenti il fabbricato e relativi terreni di cui all'articolo 1 rimarrebbero interclusi.
3.4 La servitù graverà le intere particelle
3665 e 3668 per la larghezza costante di metri lineari 5 (cinque) ed è costituita per il passaggio anche con veicoli e la posa in opera di tubazioni per servizi di ogni genere e tipo".
6) Circa la legittimità passiva della convenuta, risulta del pari per tabulas che, con successivo atto pubblico per Notaro Per_2 del 28/01/2009 (rep. 216774), i predetti Persona_3 hanno venduto la residua proprietà, comprendente i terreni ove è stata costituita in precedenza la servitù di passaggio a favore dell'attrice (per effetto dell'atto per la pubblico spiegato nel punto precedente), all'odierna convenuta Controparte_1 nuda proprietà e per l'usufrutto a Parte_3 . Proprio all'art. 2 di tale istrumento è
stato precisato che “le particelle 3665 e 3668 in oggetto sono gravate da servitù di passaggio anche con veicoli e di passaggio di tubazioni per servizi di ogni genere, per la larghezza costante di ml. 5 (cinque) a favore della proprietà Parte_1 costituita con atto a notar Persona_1 di Pescara del 17 gennaio 2008 al n. 1017 e trascritta in data 21 gennaio 2008 ai nn. 1038 R.G. E 741 R.P. al quale atto le parti fanno riferimento anche per quanto attiene agli obblighi relativi allo spostamento dell'attuale cancello e muretto esistenti, obbligo che viene accollato dalla parte acquirente.".
7) Sicché, essendo richiamata la servitù pure da tale successivo rogito, essa è opponibile alla convenuta. 8) Nessun dubbio dunque in ordine al diritto reale riconosciuto in entrambi i rogiti dianzi descritti in favore della società attrice, così come in ordine alla servitù gravante sulla particella di terreno, distinta in Catasto al foglio 30, part. lla n°462, la quale costituisce corte comune a tutte le confinanti proprietà e collega la strada di cui alla predetta servitù con la Via Aterno, rendendone possibile l'accesso che altrimenti sarebbe intercluso.
9) Circa le ulteriori doglianze, dalla disamina delle ulteriori emergenze resta comprovato che la convenuta (l'usufruttuario risulta nel frattempo deceduto) si è fatta lecita di impedire l'accesso al terreno di proprietà della società attrice, mediante l'apposizione di una catena di ferro su via Aterno (strada che consente l'accesso alla corte comune) ed un cancello a confine con la strada su insiste la servitù prediale di cui si controverte. E' pure emerso che su detta strada è stato depositato materiale di varia natura, oltre ad esservi un cane di grossa taglia.
10) Orbene, tali condotte appaiono integrare una violazione degli artt. 1063 e 1067 co. II°
c.c., atteso che il proprietario del fondo servente non può impedire o rendere più incomodo il diritto spettante al fondo dominante.
11) Segnatamente, al lume della deposizione resa dai testi, nonché dalla documentazione fotografica allegata in atti resta comprovata l'occupazione, da parte della CP_1 della strada che Via Aterno (in Pescara) conduce al retrostante terreno di proprietà della società attrice, con materiale di vario tipo (legname ed altro), nonché l'apposizione da parte della suddetta di una catena su Via Aterno e di un cancello in corrispondenza del punto ove inizia la proprietà della convenuta, su insiste la detta servitù. In particolare, il teste
Testimone_1 (titolare dell'omonima società), sentito all'udienza dell'8/01/2025, ha dichiarato di essere stato incaricato nei mesi di marzo-aprile 2024 dalla Parte 1 di effettuare la pulizia del terreno, precisando di non essere riuscito nell'opera, non avendovi potuto accedere per la presenza del detto materiale. Tale circostanza è stata Tes confermata all'evidenza dalla teste (dipendente della società attrice, con le mansioni di responsabile amministrativo), la quale, sentita in pari data, ha aggiunto di non essere riuscita ad accedere, nel novembre- dicembre 2023, al terreno retrostante, spiegando pure che la ragione del sopralluogo era dovuta al fatto che il Controparte_4 aveva
sollecitato a procedere alla pulizia del terreno di proprietà della Parte_1 ma
non di essere riusciti nell'intento, a causa ed in conseguenza dello stato dei luoghi rinvenuto (occupazione di materialo vario, apposizione di catena e di un cancello sulla via
Aterno ad opera della CP_1 .
12) In questi termini, l'ordine di rimozione richiesto dall'attrice deve essere accolto.
13) La contumacia della convenuta, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., costituisce ulteriore argomento a sostegno della fondatezza della domanda.
14) Valutate le condotte e la rilevanza del diritto inciso, nonché la necessità di garantire l'osservanza del presente provvedimento, appare equo determinare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una sanzione pecuniaria nella misura di euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, decorrente dal quindicesimo giorno dalla notificazione della presente sentenza.
15) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 5.201 ad euro 26.000,00, valori minimi, avuto riguardo ai parametri previsti dall'art. 4, co. I°, cennato decreto, unitamente alla contumacia della convenuta), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda;
per l'effetto, dichiara accertato che sulla striscia di terreno, sita in Pescara, alla Via
-
Salara, distinta in Catasto al foglio 30, part.lle n° 3665 e n° 3668, di proprietà della convenuta, grava una servitù di passaggio pedonale e carrabile, della larghezza di ml. 5, in favore del terreno di proprietà della società attrice, distinto in Catasto al fg.30 part.lle n°484 e n° 3666 e fabbricato part. 3664; dichiara altresì accertato che tale servitù grava sulla particella distinta in Catasto al foglio 30, part.lla n°462; dichiara accertato che la convenuta, in violazione del diritto reale riconosciuto per effetto dei rogiti descritti in motivazione, ha occupato la strada con beni di varia natura ed ha apposto illegittimamente una catena sulla part. 462 a confine con la Via Aterno ed un cancello a confine con le particelle 3665 e 3668; ordina alla convenuta di rimuovere ogni ostacolo al passaggio, ivi compresi il cancello, la catena ed i materiali depositati sull'area; dispone, ai sensi dell'art. 614 bis c.c., che la convenuta versi in favore di parte attrice la
-
somma di euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine, decorrente dal quindicesimo giorno dalla notificazione del presente provvedimento;
condanna la convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.804,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 21 Novembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Antonio IA, difensore e procuratore speciale di parte attrice, emette la seguente sentenza :
RE BLICA ALINA PUB
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1469 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA Parte_1 (p.i. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, Via Cincinnato n°37, presso lo studio dell'Avv.ti Antonio
IA e RA IA, giusta procura allegata all'atto di citazione attrice
CONTRO
Controparte_1 (c.f. C.F. 1
convenuta contumace
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1 conveniva
-in giudizio Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1.
accertare e dichiarare che sulla striscia di terreno sita in Pescara alla Via Salara,
contraddistinta dalle particelle 3665 e 3668 del Fg. 30 del Comune di Pescara, di proprietà della Sig.ra grava una servitù di passaggio pedonale e Parte_2 و.
della larghezza di ml. 5 in favore del terreno di proprietà della [...] carrabile contraddi-stinto con le particelle nn. 484 e 3666 e fabbricato part. Parte_1
Persona_1 del 17.1.2008, tra- 3664 del Fg.30, così come costituita con atto a Notar scritto presso l'Agenzia del territorio di Pescara il 21.1.2008 (RG 1038 RP 741); 2.
-
accertare e dichiarare che come risulta anche dall'atto pubblico sopra menzionato - la medesima servitù grava sulla particella di terreno n. 462 del Fg. 30, che costituisce corte comune a tutte le confinanti proprietà e collega la strada di cui alla predetta servitù
(punto 1) con la Via Aterno, rendendone possibile l'accesso che altrimenti sarebbe intercluso;
3. accertare e dichiarare che attualmente la strada su cui insiste la sud-
- detta servitù - per l'intera sua lunghezza, dalla proprietà della Parte_1
è stata oc-cupata dalla Sig.ra CP_1 alla strada comunale denominata Via Aterno
-
[...] con beni di varia natura e ne è stato interdetto l'accesso attraverso una catena sulla part. 462 a confine con la Via Aterno ed un cancello a confine con le particelle 3665
e 3668; 4. - per l'effetto, accertare e dichiarare che la chiusura della strada posta in
-
Controparte_1 (o da chi per essa) è illegittima;
5. - condannare la essere dalla Sig.ra
Sig.ra Controparte_1 alla immediata liberazione della strada che dalla Via Aterno
consente l'accesso alla proprietà della attraverso la rimozione Parte_1
di tutti i beni che la occu-pano, della catena e del cancello;
6. - determinare una somma di denaro da porre a carico della medesima Sig.ra Controparte_1 per il ritardo nell'esecuzione dell'ordine di fare oltre che per ogni ulteriore violazione dell'obbligo di tenere libera la strada e priva da ogni impedimento;
7. con rivalsa di spese e
-
competenze del giudizio”.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia della convenuta, ferme le produzioni documentali, veniva ammessa e raccolta la prova orale. All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termini per il deposito di note conclusionali.
3) Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
28/05/2025.
4) All'esito della disamina degli atti di causa, deve ritenersi accertato che sulla striscia di terreno di proprietà della convenuta grava la servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore del terreno di proprietà della società attrice.
5) Risulta per tabulas che la società Parte_1 ha acquisito la servitù perpetua sul tratto di terreno di residua proprietà dei danti causa, distinto in Catasto Fabbricati al fg. 30 particelle 3665 e 3668, per effetto di atto pubblico per Notaro Per_1 del 17 gennaio 2008
(trascritto in data 21.1.2008, rep. n° 739) e trascritta presso l'Agenzia delle Entrate di
Pescara il 21.1.2008 (RG 1038, rep. 741). In quella sede la società ebbe ad acquistare dai venditori e Controparte_3 i terreni ed i fabbricati in Pescara, Controparte_2
con accesso dalla Via Aterno, contraddistinti in Catasto al foglio 30, part.lle 484, 3666 e
3664. All'art. 3 di tale strumento è stato disposto: “..3.1 Premettono i Signori
CP_2 che al fabbricato e relativi terreni di cui al punto 1 (n.d.r.: sopra descritti) nonché al fabbricato (particella 455 già part. 455/parte) che rimane di loro residua proprietà e relativo terreno, da moltissimi decenni si è avuto l'accesso pedonale e carrabile, con posa in opera di sottostanti tubazioni per servizi, dalla menzionata Via
Aterno a carico di sede stradale distinta in catasto terreni come corte comune con la particella 462. 3.2 Premettono anche che i due fabbricati ex 455/parte di cui sia all'art. 1 sia al precedente punto 3.1, e conseguentemente i relativi terreni, risultano contitolari della menzionata corte comune anche nei registri catastali.
3.3 I costituiti Signori
CP_2 per l'accesso dalla Via Aterno al fabbricato e terreni di cui al precedente art.1, costituiscono servitù perpetua sul tratto di terreno di loro residua proprietà, collegante la corte comune con l'immobile di cui al precedente articolo 1, tratto distinto in catasto fabbricati al Fg. 30 particelle 3665 e 3668 e già descritto al precedente articolo 2. Detta servitù viene concessa perché altrimenti il fabbricato e relativi terreni di cui all'articolo 1 rimarrebbero interclusi.
3.4 La servitù graverà le intere particelle
3665 e 3668 per la larghezza costante di metri lineari 5 (cinque) ed è costituita per il passaggio anche con veicoli e la posa in opera di tubazioni per servizi di ogni genere e tipo".
6) Circa la legittimità passiva della convenuta, risulta del pari per tabulas che, con successivo atto pubblico per Notaro Per_2 del 28/01/2009 (rep. 216774), i predetti Persona_3 hanno venduto la residua proprietà, comprendente i terreni ove è stata costituita in precedenza la servitù di passaggio a favore dell'attrice (per effetto dell'atto per la pubblico spiegato nel punto precedente), all'odierna convenuta Controparte_1 nuda proprietà e per l'usufrutto a Parte_3 . Proprio all'art. 2 di tale istrumento è
stato precisato che “le particelle 3665 e 3668 in oggetto sono gravate da servitù di passaggio anche con veicoli e di passaggio di tubazioni per servizi di ogni genere, per la larghezza costante di ml. 5 (cinque) a favore della proprietà Parte_1 costituita con atto a notar Persona_1 di Pescara del 17 gennaio 2008 al n. 1017 e trascritta in data 21 gennaio 2008 ai nn. 1038 R.G. E 741 R.P. al quale atto le parti fanno riferimento anche per quanto attiene agli obblighi relativi allo spostamento dell'attuale cancello e muretto esistenti, obbligo che viene accollato dalla parte acquirente.".
7) Sicché, essendo richiamata la servitù pure da tale successivo rogito, essa è opponibile alla convenuta. 8) Nessun dubbio dunque in ordine al diritto reale riconosciuto in entrambi i rogiti dianzi descritti in favore della società attrice, così come in ordine alla servitù gravante sulla particella di terreno, distinta in Catasto al foglio 30, part. lla n°462, la quale costituisce corte comune a tutte le confinanti proprietà e collega la strada di cui alla predetta servitù con la Via Aterno, rendendone possibile l'accesso che altrimenti sarebbe intercluso.
9) Circa le ulteriori doglianze, dalla disamina delle ulteriori emergenze resta comprovato che la convenuta (l'usufruttuario risulta nel frattempo deceduto) si è fatta lecita di impedire l'accesso al terreno di proprietà della società attrice, mediante l'apposizione di una catena di ferro su via Aterno (strada che consente l'accesso alla corte comune) ed un cancello a confine con la strada su insiste la servitù prediale di cui si controverte. E' pure emerso che su detta strada è stato depositato materiale di varia natura, oltre ad esservi un cane di grossa taglia.
10) Orbene, tali condotte appaiono integrare una violazione degli artt. 1063 e 1067 co. II°
c.c., atteso che il proprietario del fondo servente non può impedire o rendere più incomodo il diritto spettante al fondo dominante.
11) Segnatamente, al lume della deposizione resa dai testi, nonché dalla documentazione fotografica allegata in atti resta comprovata l'occupazione, da parte della CP_1 della strada che Via Aterno (in Pescara) conduce al retrostante terreno di proprietà della società attrice, con materiale di vario tipo (legname ed altro), nonché l'apposizione da parte della suddetta di una catena su Via Aterno e di un cancello in corrispondenza del punto ove inizia la proprietà della convenuta, su insiste la detta servitù. In particolare, il teste
Testimone_1 (titolare dell'omonima società), sentito all'udienza dell'8/01/2025, ha dichiarato di essere stato incaricato nei mesi di marzo-aprile 2024 dalla Parte 1 di effettuare la pulizia del terreno, precisando di non essere riuscito nell'opera, non avendovi potuto accedere per la presenza del detto materiale. Tale circostanza è stata Tes confermata all'evidenza dalla teste (dipendente della società attrice, con le mansioni di responsabile amministrativo), la quale, sentita in pari data, ha aggiunto di non essere riuscita ad accedere, nel novembre- dicembre 2023, al terreno retrostante, spiegando pure che la ragione del sopralluogo era dovuta al fatto che il Controparte_4 aveva
sollecitato a procedere alla pulizia del terreno di proprietà della Parte_1 ma
non di essere riusciti nell'intento, a causa ed in conseguenza dello stato dei luoghi rinvenuto (occupazione di materialo vario, apposizione di catena e di un cancello sulla via
Aterno ad opera della CP_1 .
12) In questi termini, l'ordine di rimozione richiesto dall'attrice deve essere accolto.
13) La contumacia della convenuta, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., costituisce ulteriore argomento a sostegno della fondatezza della domanda.
14) Valutate le condotte e la rilevanza del diritto inciso, nonché la necessità di garantire l'osservanza del presente provvedimento, appare equo determinare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una sanzione pecuniaria nella misura di euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, decorrente dal quindicesimo giorno dalla notificazione della presente sentenza.
15) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 5.201 ad euro 26.000,00, valori minimi, avuto riguardo ai parametri previsti dall'art. 4, co. I°, cennato decreto, unitamente alla contumacia della convenuta), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda;
per l'effetto, dichiara accertato che sulla striscia di terreno, sita in Pescara, alla Via
-
Salara, distinta in Catasto al foglio 30, part.lle n° 3665 e n° 3668, di proprietà della convenuta, grava una servitù di passaggio pedonale e carrabile, della larghezza di ml. 5, in favore del terreno di proprietà della società attrice, distinto in Catasto al fg.30 part.lle n°484 e n° 3666 e fabbricato part. 3664; dichiara altresì accertato che tale servitù grava sulla particella distinta in Catasto al foglio 30, part.lla n°462; dichiara accertato che la convenuta, in violazione del diritto reale riconosciuto per effetto dei rogiti descritti in motivazione, ha occupato la strada con beni di varia natura ed ha apposto illegittimamente una catena sulla part. 462 a confine con la Via Aterno ed un cancello a confine con le particelle 3665 e 3668; ordina alla convenuta di rimuovere ogni ostacolo al passaggio, ivi compresi il cancello, la catena ed i materiali depositati sull'area; dispone, ai sensi dell'art. 614 bis c.c., che la convenuta versi in favore di parte attrice la
-
somma di euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine, decorrente dal quindicesimo giorno dalla notificazione del presente provvedimento;
condanna la convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.804,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 21 Novembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi