Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 19/12/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
NA LA
ha pronunciato la seguente sentenza n. 368/2025 sul ricorso in materia pensionistica n. 69744, depositato il 12 dicembre 2024, proposto dal signor D. C. G. (c.f. OM), elettivamente domiciliato in Palermo, in via M. Stabile n. 151, presso lo studio dell'avv. Orsola Carmela Gennuso (c.f. [...]; PEC:
orsola.gennuso@cert.avvocatitermini.it) che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONTRO
- L’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana G. Norrito (c.f.
[...]; PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall’avv. Francesco Gramuglia (c.f. [...]; PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Francesco EL (c.f. [...]; PEC:
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto, sita in Palermo, nella Via Maggiore Pietro Toselli n. 5;
Esaminati gli atti e i documenti della causa;
Udite, le parti, all’odierna udienza pubblica, con l’assistenza della signora EL NO, come da verbale;
Premesso in fatto
1. Il signor D. C. ha proposto il presente giudizio affinché fosse dichiarata l’irripetibilità dei maggiori ratei rivelatisi non dovuti in seguito all’effettuazione del c.d. “doppio calcolo” di cui all’art. 1, comma 707, della legge di stabilità per il 2015, con condanna dell’amministrazione alla restituzione di quanto già indebitamente trattenuto, oltre interessi legali.
1.1. A tal fine l’istante, dopo aver precisato di essere titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo in quanto al 31/12/1995 aveva maturato oltre 19 anni di servizio, riferiva che l’INPS, senza alcun preavviso, dal mese di ottobre 2021, gli aveva applicato una detrazione di euro 429,47, destinata a protrarsi fino al novembre 2026, giustificata con la dicitura “Altra ritenuta che riduce l’imponibile fiscale”.
Il pensionato, inoltre, esponeva di aver vanamente richiesto spiegazioni all’ente previdenziale e di aver quindi adito il giudice ordinario per far accertare l’illegittimità delle trattenute e, che, in quella sede, grazie all’audizione dei funzionari addetti al reparto pensioni, era stato chiarito che il recupero aveva avuto origine dall’applicazione del citato art. 1, comma 707, della legge di stabilità per il 2015.
1.2. Il signor D. C. evidenziava ancora che, in data 19 aprile 2024 –
ancora pendente il giudizio civile – veniva raggiunto da una nota dell’INPS che lo informava dell’avvenuta erogazione di importi non dovuti, calcolati al lordo in euro 6.756,00, da restituire nella misura dell’importo netto di euro 5.280,94 euro mediante 18 rate di euro 293,39, a decorrere dal giugno 2024.
In ultimo, l’interessato precisava che il ricorso amministrativo avverso la nota menzionata era restato inevaso e che il giudice ordinario, pronunciandosi con la sentenza n. 4702/2024 del 19 novembre 2024, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenuta spettante alla Corte dei conti.
1.3. Tutto ciò premesso, il ricorrente riassumeva il giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale affidando le proprie ragioni ai motivi di seguito sintetizzati.
In primo luogo, la parte evidenziava la consistenza del lasso di tempo intercorso fra la liquidazione del trattamento e l’emersione del preteso indebito, deducendo che la propria condizione di percettore in buona fede e il legittimo affidamento riposto sulla esatta consistenza dei ratei avrebbero determinato l’irripetibilità dei maggiori importi non dovuti.
In secondo luogo, la difesa del pensionato eccepiva la prescrizione della pretesa avversaria.
1.4. Da ultimo, il signor D. C. invocava la tutela cautelare, affermando la sussistenza dei relativi presupposti.
1.5. – Il ricorrente, in conclusione, chiedeva di:
“Ritenere e dichiarare l’illegittimità del recupero operato dall’Istituto sul trattamento pensionistico del sig. D. C. G., OM N. OM, dal 10/2021 al 3/2024 pari a complessivi € 12.884,10 (€ 429,47x30 mensilità),
provvedimento mai notificato.
- Ritenere e dichiarare l’illegittimità del PROVVEDIMENTO N. 18419851 notificato in data 19/04/2024 da INPS, avente ad Oggetto: Recupero Importo non dovuto pagato sulla pensione del sig. D. C. G. OM N.
OM (iscrizione n. OM) per complessivi € 5.280,94 calcolati al netto.
All’effetto condannare l'amministrazione resistente alla restituzione, al sig.
D. C. G., delle somme indebitamente trattenute sulla pensione, sia con riferimento a quelle già recuperate pari a complessivi € 14.937,83 (€
12.884,10 indebito mai notificato dal 10/2021 al 3/2024 - € 429,47x30 mensilità + € 2.053,73, € 293,39 dal 06/2024 al 12/2024), sia a quelle che saranno trattenute dallo stesso Istituto nel corso del presente giudizio, unitamente agli interessi dalla data della domanda amministrativa.
2. L’INPS, con memoria depositata il 21 gennaio 2025, si costituiva in giudizio in vista dell’udienza camerale relativa alla concessione della tutela cautelare, contestando i conteggi di controparte e comunicando di aver disposto - tenuto conto dell’orientamento espresso dalla locale Sezione d’Appello nella decisione n.93/A/2024 - sia la cessazione delle trattenute sia la restituzione di quanto già recuperato (pari ad euro 2.053,73 + 880,17), da effettuarsi, unitamente agli interessi legali, con il rateo di aprile 2025.
L’ente concludeva chiedendo di dichiarare la carenza di interesse all’accoglimento della domanda cautelare e il rinvio della trattazione del merito ad una data successiva ad aprile 2025, al fine di accertare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
3. In esito all’udienza camerale del 23 gennaio 2025, il giudicante adottava l’ordinanza n. 11/2025, con cui dichiarava improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, data la cessazione delle trattenute.
4. L’ente previdenziale si costituiva per la trattazione nel merito della causa in data 18 giugno 2025, precisando che il giudizio non riguardava la legittimità della riliquidazione della pensione, correttamente effettuata ex art. 1, comma 707, della legge di stabilità per il 2015, ma solo la ripetizione del relativo indebito.
Ciò premesso, la resistente confermava le proprie contestazioni in ordine ai conteggi di controparte, sia in ordine alla quantificazione dell’indebito che dei recuperi, che sosteneva essere stati effettuati nella misura di euro 2.053,73 + euro 880,17 ed interamente restituiti con il rateo di giugno; in conclusione, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
5. Il ricorrente reiterava le precedenti difese con memoria del 23 giugno 2025, richiedendo la restituzione degli ulteriori importi trattenuti, quantificati in euro 12.884,10.
6. All’udienza del 26 giugno 2025, l’avvocato Gennuso, per il ricorrente, precisava che si era in presenza due distinte procedure per il recupero di altrettanti indebiti ed insisteva per la restituzione dell’importo indicato nell’ultimo scritto difensivo; l’avvocato Norrito, per l’INPS, chiedeva un termine per procedere ad un approfondimento, ove fosse ritenuto utile.
7. In esito all’udienza veniva adottata l’ordinanza n. 95/2025, con cui si richiedeva all’INPS di produrre una documentata ed analitica relazione riguardante la formazione dell’indebito, il recupero già effettuato e la corrispondenza intrattenuta con il pensionato.
8. L’INPS in data 9 dicembre, trasmetteva una nota in cui illustrava le seguenti circostanze.
Il trattamento controverso, decorrente dal 30.09.2012, era originariamente determinato in un importo annuo lordo euro 24.108,92.
Una prima modifica era intervenuta con atto n.PA012014809285 del 22.12.2015, con cui, per effetto dell’applicazione dell’art.3, co. 7 del D.Lgs. n. 165/1997 (moltiplicatore), l’importo annuo della pensione veniva incrementato fino ad euro 26.489,49.
Poi, a seguito della trasmissione di un nuovo PA04 concernente l’attribuzione di competenze accessorie e di vacanza contrattuale avvenuta in data 28.04.2016, con provvedimento n. PA012016855509 del 27.09.2016, veniva stabilito un importo annuo di euro 27.657,27.
Successivamente, a causa dell’applicazione del doppio calcolo di cui dell’art.1, comma 707 della 23 dicembre 2014, n. 190, con atto n.
PA012021936168 del 30.06.2021 la pensione del sig. D. C. era ridotta ad euro 24.957,01.
Dato l’effetto retroattivo del ricalcolo si sarebbe così generato un debito di euro 26.626,92, da recuperare con un piano di 62 rate di euro 429,47 dal 01.10.2021 al 30.11.2026.
L’ente, poi, avvedendosi di un errore consistente nel considerare il debito insorto dalla decorrenza della pensione anziché dal 2015, così come previsto dalla circolare INPS n.74/2015, effettuava un nuovo intervento in autotutela: ne derivava una rimodulazione del debito, detraendo le somme già recuperate (vale a dire le ritenute di euro 429,47 applicate dal 01.10.2021 al 31.03.2024, per un totale di euro 12.884,10), in euro 19.640,67, Ancora, con il lotto n.1 del 01.02.2024 (applicato sulla rata aprile 2024)
a seguito del conguaglio un debito finale veniva rideterminato in euro 6.756,57, da recuperare mediante un piano avente decorrenza 01.06.2024 e scadenza 30.11.2025, articolato in 18 rate e di importo pari ad euro 293,39.
Infine, in data 17.01.2025 l’amministrazione, in autotutela, deliberava lo storno/abbandono del debito provvedendo al rimborso di complessivi euro 2.933.90 (di cui euro 2.053,73 relativi a 7 rate da giugno 2024 a dicembre 2024 ed euro 880,17 corrispondenti all’importo residuo contabile relativo a rate riferite al periodo da gennaio 2025 a marzo 2025).
9. In data 11 dicembre, pervenivano le osservazioni della parte ricorrente, che riteneva gli elementi forniti da controparte confermativi della propria ricostruzione.
10. All’udienza del 18 dicembre 2025, l’avvocato Gennuso per la parte ricorrente e l’avvocato Norrito per l’INPS si riportavano ai precedenti scritti difensivi e ribadivano le precedenti argomentazioni e difese.
Considerato in Diritto
1. La fattispecie in questione attiene alla pretesa di parte ricorrente a che sia dichiarato irripetibile un indebito relativo ai maggiori ratei pensionistici asseritamente percepiti in buona fede.
2. In via pregiudiziale, d’ufficio, occorre prendere atto della tempestività della riassunzione del giudizio nei termini stabiliti dall’art. 17 c.g.c., posto che la sentenza declinatoria della giurisdizione ordinaria è stata pubblicata in data 19 novembre 2024 e che il presente ricorso in riassunzione è stato depositato il 12 dicembre 2024.
2. In ordine alle richieste attoree finalizzate ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti dell’amministrazione resistente, si evidenzia che, in materia pensionistica, la giurisdizione contabile ha natura esclusiva e si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto, senza che sia necessaria la caducazione di atti eventualmente lesivi
(cfr. ex pluribus la recente sentenza di questa Sezione n. 278/2025).
3. Passando al merito, va tratteggiato il quadro normativo che fa da sfondo al maturare dell’indebito in contestazione.
3. 1. Prima della c.d. “riforma RO, introdotta con il D.L. n.
201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, le pensioni di coloro che, come il ricorrente, avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995, erano interamente liquidate con il sistema retributivo, sulla base delle disposizioni già vigenti al 17 agosto 1995, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 13, della legge n. 335/1995, nota come “riforma Dini”; il rendimento pensionistico era determinato dalla sommatoria delle cd. quote A e B di pensione, di cui all’art.13, D.lgs. n.503/1992, da calcolare nei limiti dell’aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell’80%, raggiungibile ordinariamente in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva (cfr. l’art. 44 del D.P.R n.1092/1973, avente ad oggetto la “Misura del trattamento normale” spettante al personale civile), senza possibilità di valorizzare ai fini pensionistici, le ulteriori anzianità contributive.
3.2 La citata “riforma RO ha introdotto il sistema contributivo denominato pro rata, valido per tutti i lavoratori: in particolare, l’art.
24, secondo comma, del D.L.n.201/2011, ha stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.”
Le pensioni liquidate a partire dal 1°gennaio 2012 in favore dei lavoratori che avessero maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, si componevano, quindi, di tre quote:
- una quota A, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per una aliquota corrispondente alla anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1992;
- una quota B, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alla anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993;
- una quota C, calcolata secondo il sistema contributivo, per l’anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 2011.
La riforma del 2011, pur ispirata dall’intento di contenere la spesa previdenziale, tuttavia, aveva avvantaggiato i pensionati che, secondo le indicazioni del legislatore del 1995, rientravano nel sistema interamente retributivo e che, al 31 dicembre 2011, erano in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni:
costoro, infatti, per effetto della riforma Fornero, beneficiavano di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal 1 gennaio 2012, così ampliando l’anzianità valorizzabile ai fini pensionistici.
In altri termini, tale categoria di soggetti si avvantaggiava del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo della pensione, in quanto, sebbene avesse già raggiunto il “massimo” della pensione nel sistema retributivo, poteva aggiungere una ulteriore quota contributiva, incrementativa dell’importo finale.
3.3 Al fine di correggere la distorsione derivante dall’applicazione indiscriminata del sistema contributivo (penalizzante per la maggior parte degli iscritti, in coerenza con la ratio della riforma, ma addirittura vantaggioso per alcuni soggetti, i quali già godevano di una posizione previdenziale più favorevole maturata nel sistema retributivo), il legislatore è intervenuto con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) novellando l’art.24, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito nella. n. 214/2011.
In particolare, l’articolo 1, comma 707, della citata legge di stabilità ha modificato la norma in esame aggiungendo il seguente periodo: “In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.”
Il successivo comma 708, poi, ha precisato che tale limite “si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.”
3.4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, dunque, deve essere effettuato un doppio calcolo del trattamento pensionistico, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 328/2024).
4. Andando al caso in esame si evidenzia che l’indebito è insorto a causa della mancata applicazione delle disposizioni richiamate nei provvedimenti del 2015 e nel 2016 da parte dell’ente previdenziale, che ha provveduto ricalcolare in pejus il trattamento del solo nel 2021, incorrendo fra l’altro in errori necessitanti di successive rettifiche, tanto che è stato è possibile ricostruire l’ingarbugliata vicenda solo a seguito di apposita attività istruttoria.
L’INPS, constando la sussistenza dei presupposti per l’irripetibilità dell’indebito ha ritenuto di dover sospendere le trattenute, restituendo però solo restituire il limitato importo di euro 2.053,73.
5. Ciò premesso, la tesi difensiva dell’irripetibilità dell’intero indebito merita di essere condivisa, trovando applicazione l’art. 162 d.P.R.
1092/1973, in conformità all’interpretazione contenuta nella sentenza delle Sezioni Riunite n.2/2012/QM, cui il giudicante ritiene di conformarsi.
5.1. Riportando alla fattispecie in esame i principi stabiliti dall’organo di nomofilachia si pone in evidenza, in primo luogo il significativo lasso di tempo di erogazione dei ratei non dovuti (2015 – 2021), di consistenza di per sé idonea a giustificare l’affidamento ingenerato nel percettore.
5.2. In secondo luogo, rileva la buona fede del pensionato, cui non può essere addebitata alcun apporto doloso o colposo alla formazione dell’indebito, determinato da plurimi ritardi ed errori dell’amministrazione previdenziale, sicuramente non comprensibili dal signor D. C. che, non aveva ragioni per dubitare dell’esatta consistenza dei ratei, tanto più che non era scontato che l’applicazione del doppio calcolo conducesse ad un esito sfavorevole
(cfr., ex pluribus, la già citata sentenza di questa Sezione n. 278/2025 e la decisione della locale Sezione d’Appello n. 93/A/2024, anche in riferimento all’influenza delle clausole standardizzate indicative del carattere provvisorio della liquidazione).
6. In conseguenza di quanto osservato, l’intero indebito deve essere considerato irripetibile e va riconosciuto il diritto dell’istante alla restituzione di euro 12.884,10, in aggiunta alle somme già rese dall’INPS fino ad un ammontare pari a 2.053,73, in ordine alle quali deve essere dichiarata la cessazione della materia contendere.
7. Infine, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Riunite nella sentenza 33/2017/QM, al ricorrente spettano anche gli interessi legali sulle somme oggetto delle trattenute effettuate dopo la domanda amministrativa, risalente al 18 maggio 2023, a decorrere stesse e sino al soddisfo.
8. Le spese di lite sono poste a carico dell’INPS, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di euro 1.000,00 (mille), comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara l’irripetibilità dell’indebito pari ad euro 12.884,10;
- dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alla quota di indebito pari a 2.053,73.
- condanna l’INPS:
- alla restituzione del medesimo importo euro 12.884,10 e alla corresponsione degli interessi legali sulle somme oggetto delle trattenute effettuate dopo il 18 maggio 2023 (data della domanda amministrativa), a decorrere stesse e sino al soddisfo;
- al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di euro 1.000,00 (mille) comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice Consigliere NA LA Firmato digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 18 dicembre 2025 Pubblicata il 19 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)