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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5083 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 12.12.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
28.01.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 16,47
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. AB La NC, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 16909 /2022 R.G. vertente
TRA
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE Parte_1
PRO-TEMPORE, elettivamente dom.to in Palermo VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA 44 presso lo studio dell'avv. MARIA LAURIA dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
ATTORE
E
, IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE , in persona del suo Controparte_1
legale rappr.te pro tempore, elett.te dom.to in Palermo, PIAZZA MARINA, 39, presso lo studio dell'avv. CARLA MARSALA FANARA giusta procura in atti
CONVENUTO
E
in persona del suo amministratore pro Controparte_2
tempore, dom.to. In Palermo, Controparte_2 E in persona del suo legale rappr.te pro tempore, elett.te dom.ta presso Controparte_3
lo studio dell'avv. FERNANDA BONO, che la rappr.ta e difende, giusta procura in atti.
RZ HI
OGGETTO: ON
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico AB La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_2
CP
, così provvede :
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere tra il ed il Parte_1
convenuto, il quale va, comunque condannato, alla luce dell'accordo conciliativo in atti, al CP_1
pagamento in favore del attore, della somma di € 7.300,00 a titolo di danni dallo stesso Parte_1
condominio patiti;
nonchè al pagamento delle spese di lite, nella misura di € 4.802,42 di cui €
565,00 per spese vive, come da accordo tra le dette parti.
2) dichiara cessata la materia del contendere tra il attore ed il Parte_1 Controparte_2
CP
, e dichiara compensate le spese di lite tra loro, anche alla luce della contumacia
[...]
del ; Controparte_2 CP_2
3) non accoglie la domanda di manleva del nei confronti della Controparte_1
compagnia di assicurazioni terza chiamata, ed il convenuto va condannato a rifondere alla CP_1
compagnia assicurativa, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 oltre accessori di legge;
4) condanna gli odierni convenuti, in solido tra loro, a rifondere al condominio attore le spese documentate del procedimento di A.T.P., sostenute dal condominio di via delle Magnolie n. 2.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09. Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dal Parte_2
contro il e il , al fine di
[...] Controparte_1 Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni causati dall'omessa manutenzione di due alberi, uno collocato su pubblica Via e l'altro in porzione di terreno di proprietà esclusiva del Controparte_2
. CP_2
Mentre rimaneva contumace il , si costituiva in Controparte_2 Controparte_2
giudizio il , il quale molto genericamente escludeva la propria responsabilità, Controparte_1
poneva l'accento sugli oneri probatori delle parti, ed in ogni caso chiedeva di potere chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazioni, dalla quale pretendeva essere garantita in ipotesi di condanna.
Si costituiva in giudizio anche la compagnia assicurativa, la quale, tra l'altro, eccepiva la prescrizione del diritto del di essere manlevato dalla compagnia terza chiamata, Controparte_1
stante il decorrere del biennio dalle richieste risarcitorie del attore;
nonché Parte_1
l'inoperatività della polizza assicurativa al caso di specie.
All'udienza del 24.10.2023 il difensore del attore, comunicava l'avvenuta Parte_1
caduta dell'albero posto sulla pubblica via e conseguentemente limitava la richiesta risarcitoria ad €
10.000,00, oltre spese legali. Nel corso del giudizio e precisamente all'udienza del 15.10.2024, il difensore di parte attrice, dopo aver precisato che il condominio di aveva Controparte_2
eseguito le opere necessarie richieste in citazione, ribadiva le domande nei confronti del convenuto, e rappresentava di avere raggiunto un accordo conciliativo con il Parte_1 CP_1
.
[...]
Nello specifico, parte attrice limitava la richiesta risarcitoria nei confronti del comune ad €
7.300,00 e richiedeva le spese legali nella misura di € 4.802,42 di cui € 565,00 per spese vive. Il
comune convenuto con mail del 30.03.2023 comunicava l'adesione della pubblica amministrazione alla proposta conciliativa formulata da parte attrice a cui tuttavia non è seguito alcun adempimento. Con le note conclusive parte attrice insisteva nella liquidazione dei danni e spese legali come da accordo intervenuto con il , nonché nel pagamento delle spese legali a carico Controparte_1
del e chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Controparte_2
Ciò premesso, va rilevato che è indubbio che il convenuto, come da mail del 2023, CP_1
abbia aderito alla proposta conciliativa di parte attrice, e benchè non sia stato prodotto in giudizio un accordo transattivo sottoscritto dalle parti, nessun dubbio di sorta può sorgere in merito al fatto che il attore ed il convenuto, non abbiano più alcun interesse a coltivare il Parte_1 CP_1
presente giudizio, avente un petitum diverso da quello indicato nell'accordo.
Nel presente giudizio, invero, parte attrice instava per la condanna del ad abbattere CP_1
l'albero posto sulla pubblica via, e per la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti dal condomini, e che venivano determinati in € 100.000,00, mentre l'accordo conciliativo prevede soltanto il pagamento del danno patito dal condominio, che viene limitato ad € 7.300,00, nonché il pagamento delle spese legali.
Alla luce di tale emergenza, deve ritenersi che, l'accordo transattivo si sia concluso tra il condominio di via delle Magnolie n. 2 ed il Comune convenuto e che lo stesso abbia effetto novativo.
Con riguardo alle prospettazioni delle parti e all'iter del giudizio, va, quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento, in corso di causa, del detto accordo transattivo tra il attore ed il convenuto. Parte_1 CP_1
Sul punto occorre rammentare, sotto il profilo teorico che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo giudice, a tale pronuncia può pervenirsi in ogni fase e grado del giudizio ordinario ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. In particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra il attore ed il convenuto determina la cessazione della materia del Parte_1 CP_1 contendere che può essere rilevata di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Va rigettata invece, la domanda del convenuto nei confronti della compagnia CP_1
assicurativa, stante l'accertata intervenuta prescrizione del diritto di manleva dallo stesso comune azionato, nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata. Ed invero, la compagnia terza chiamata, è stata citata in giudizio nel 2023, mentre la prima richiesta risarcitoria del
[...]
, è stata avanzata al comune convenuto, nell'anno 2012. E' indubbio quindi Parte_3
il trascorrere del termine biennale di prescrizione del diritto assicurativo azionato dal comune.
Va dichiarata cessata la materia del contendere anche tra il attore ed il Parte_1
, e ciò alla luce di quanto dichiarato dalla stessa parte attrice, Controparte_2
la quale ha, appunto, riferito circa l'avvenuta esecuzione delle opere necessarie richieste in citazione, ed in comparsa conclusionale ha insistito soltanto per la condanna del Controparte_2
al pagamento delle spese di lite.
[...] CP_2
E' noto che nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziali vanno liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza virtuale" (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 44832 ; Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962;
Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775). In applicazione di tale criterio, avuto riguardo all'adempimento spontaneo del , da cui emerge appunto Controparte_2 CP_2
l'atteggiamento conciliativo del convenuto, ed avuto riguardo alla contumacia del Parte_1
, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio tra Controparte_2
i due condomini. Vanno, invece, poste a carico delle parti convenute, le spese tutte sostenute dal attore, in relazione al procedimento di A.T.P. e ciò alla luce della decisiva Parte_1
considerazione che la verifica tecnica svolta nella fase cautelare, ha consentito di acclarare la sussistenza di danni riconducibili ad entrambi gli alberi, di cui uno, quello di proprietà del comune,
è successivamente crollato. Alla luce di quanto sopra, va dichiarata cessata la materia del contendere tra il Parte_1
attore ed il convenuto, il quale va comunque condannato, alla luce dell'accordo conciliativo CP_1
in atti, al pagamento in favore del attore della somma di € 7.300,00 a titolo di danni Parte_1
patiti; nonchè al pagamento delle spese di lite nella misura di € 4.802,42 di cui € 565,00 per spese vive.
Vanno compensate le spese di lite tra i due condomini di , mentre il Controparte_2
convenuto va condannato a rifondere alla compagnia assicurativa, le spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi € 1.900,00 oltre accessori di legge.
Le spese del procedimento di A.T.P. sostenute dal attore, e documentate, vanno Parte_1
poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 12/12/2025
Il G.O.T
AB La NC
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AB La NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
28.01.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 16,47
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. AB La NC, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 16909 /2022 R.G. vertente
TRA
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE Parte_1
PRO-TEMPORE, elettivamente dom.to in Palermo VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA 44 presso lo studio dell'avv. MARIA LAURIA dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
ATTORE
E
, IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE , in persona del suo Controparte_1
legale rappr.te pro tempore, elett.te dom.to in Palermo, PIAZZA MARINA, 39, presso lo studio dell'avv. CARLA MARSALA FANARA giusta procura in atti
CONVENUTO
E
in persona del suo amministratore pro Controparte_2
tempore, dom.to. In Palermo, Controparte_2 E in persona del suo legale rappr.te pro tempore, elett.te dom.ta presso Controparte_3
lo studio dell'avv. FERNANDA BONO, che la rappr.ta e difende, giusta procura in atti.
RZ HI
OGGETTO: ON
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico AB La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_2
CP
, così provvede :
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere tra il ed il Parte_1
convenuto, il quale va, comunque condannato, alla luce dell'accordo conciliativo in atti, al CP_1
pagamento in favore del attore, della somma di € 7.300,00 a titolo di danni dallo stesso Parte_1
condominio patiti;
nonchè al pagamento delle spese di lite, nella misura di € 4.802,42 di cui €
565,00 per spese vive, come da accordo tra le dette parti.
2) dichiara cessata la materia del contendere tra il attore ed il Parte_1 Controparte_2
CP
, e dichiara compensate le spese di lite tra loro, anche alla luce della contumacia
[...]
del ; Controparte_2 CP_2
3) non accoglie la domanda di manleva del nei confronti della Controparte_1
compagnia di assicurazioni terza chiamata, ed il convenuto va condannato a rifondere alla CP_1
compagnia assicurativa, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 oltre accessori di legge;
4) condanna gli odierni convenuti, in solido tra loro, a rifondere al condominio attore le spese documentate del procedimento di A.T.P., sostenute dal condominio di via delle Magnolie n. 2.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09. Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dal Parte_2
contro il e il , al fine di
[...] Controparte_1 Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni causati dall'omessa manutenzione di due alberi, uno collocato su pubblica Via e l'altro in porzione di terreno di proprietà esclusiva del Controparte_2
. CP_2
Mentre rimaneva contumace il , si costituiva in Controparte_2 Controparte_2
giudizio il , il quale molto genericamente escludeva la propria responsabilità, Controparte_1
poneva l'accento sugli oneri probatori delle parti, ed in ogni caso chiedeva di potere chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazioni, dalla quale pretendeva essere garantita in ipotesi di condanna.
Si costituiva in giudizio anche la compagnia assicurativa, la quale, tra l'altro, eccepiva la prescrizione del diritto del di essere manlevato dalla compagnia terza chiamata, Controparte_1
stante il decorrere del biennio dalle richieste risarcitorie del attore;
nonché Parte_1
l'inoperatività della polizza assicurativa al caso di specie.
All'udienza del 24.10.2023 il difensore del attore, comunicava l'avvenuta Parte_1
caduta dell'albero posto sulla pubblica via e conseguentemente limitava la richiesta risarcitoria ad €
10.000,00, oltre spese legali. Nel corso del giudizio e precisamente all'udienza del 15.10.2024, il difensore di parte attrice, dopo aver precisato che il condominio di aveva Controparte_2
eseguito le opere necessarie richieste in citazione, ribadiva le domande nei confronti del convenuto, e rappresentava di avere raggiunto un accordo conciliativo con il Parte_1 CP_1
.
[...]
Nello specifico, parte attrice limitava la richiesta risarcitoria nei confronti del comune ad €
7.300,00 e richiedeva le spese legali nella misura di € 4.802,42 di cui € 565,00 per spese vive. Il
comune convenuto con mail del 30.03.2023 comunicava l'adesione della pubblica amministrazione alla proposta conciliativa formulata da parte attrice a cui tuttavia non è seguito alcun adempimento. Con le note conclusive parte attrice insisteva nella liquidazione dei danni e spese legali come da accordo intervenuto con il , nonché nel pagamento delle spese legali a carico Controparte_1
del e chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Controparte_2
Ciò premesso, va rilevato che è indubbio che il convenuto, come da mail del 2023, CP_1
abbia aderito alla proposta conciliativa di parte attrice, e benchè non sia stato prodotto in giudizio un accordo transattivo sottoscritto dalle parti, nessun dubbio di sorta può sorgere in merito al fatto che il attore ed il convenuto, non abbiano più alcun interesse a coltivare il Parte_1 CP_1
presente giudizio, avente un petitum diverso da quello indicato nell'accordo.
Nel presente giudizio, invero, parte attrice instava per la condanna del ad abbattere CP_1
l'albero posto sulla pubblica via, e per la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti dal condomini, e che venivano determinati in € 100.000,00, mentre l'accordo conciliativo prevede soltanto il pagamento del danno patito dal condominio, che viene limitato ad € 7.300,00, nonché il pagamento delle spese legali.
Alla luce di tale emergenza, deve ritenersi che, l'accordo transattivo si sia concluso tra il condominio di via delle Magnolie n. 2 ed il Comune convenuto e che lo stesso abbia effetto novativo.
Con riguardo alle prospettazioni delle parti e all'iter del giudizio, va, quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento, in corso di causa, del detto accordo transattivo tra il attore ed il convenuto. Parte_1 CP_1
Sul punto occorre rammentare, sotto il profilo teorico che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo giudice, a tale pronuncia può pervenirsi in ogni fase e grado del giudizio ordinario ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. In particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra il attore ed il convenuto determina la cessazione della materia del Parte_1 CP_1 contendere che può essere rilevata di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Va rigettata invece, la domanda del convenuto nei confronti della compagnia CP_1
assicurativa, stante l'accertata intervenuta prescrizione del diritto di manleva dallo stesso comune azionato, nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata. Ed invero, la compagnia terza chiamata, è stata citata in giudizio nel 2023, mentre la prima richiesta risarcitoria del
[...]
, è stata avanzata al comune convenuto, nell'anno 2012. E' indubbio quindi Parte_3
il trascorrere del termine biennale di prescrizione del diritto assicurativo azionato dal comune.
Va dichiarata cessata la materia del contendere anche tra il attore ed il Parte_1
, e ciò alla luce di quanto dichiarato dalla stessa parte attrice, Controparte_2
la quale ha, appunto, riferito circa l'avvenuta esecuzione delle opere necessarie richieste in citazione, ed in comparsa conclusionale ha insistito soltanto per la condanna del Controparte_2
al pagamento delle spese di lite.
[...] CP_2
E' noto che nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziali vanno liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza virtuale" (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 44832 ; Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962;
Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775). In applicazione di tale criterio, avuto riguardo all'adempimento spontaneo del , da cui emerge appunto Controparte_2 CP_2
l'atteggiamento conciliativo del convenuto, ed avuto riguardo alla contumacia del Parte_1
, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio tra Controparte_2
i due condomini. Vanno, invece, poste a carico delle parti convenute, le spese tutte sostenute dal attore, in relazione al procedimento di A.T.P. e ciò alla luce della decisiva Parte_1
considerazione che la verifica tecnica svolta nella fase cautelare, ha consentito di acclarare la sussistenza di danni riconducibili ad entrambi gli alberi, di cui uno, quello di proprietà del comune,
è successivamente crollato. Alla luce di quanto sopra, va dichiarata cessata la materia del contendere tra il Parte_1
attore ed il convenuto, il quale va comunque condannato, alla luce dell'accordo conciliativo CP_1
in atti, al pagamento in favore del attore della somma di € 7.300,00 a titolo di danni Parte_1
patiti; nonchè al pagamento delle spese di lite nella misura di € 4.802,42 di cui € 565,00 per spese vive.
Vanno compensate le spese di lite tra i due condomini di , mentre il Controparte_2
convenuto va condannato a rifondere alla compagnia assicurativa, le spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi € 1.900,00 oltre accessori di legge.
Le spese del procedimento di A.T.P. sostenute dal attore, e documentate, vanno Parte_1
poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 12/12/2025
Il G.O.T
AB La NC
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AB La NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44