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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/07/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2284 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Villabuona e
, CF.IV , Controparte_1 C.F._2
, C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_3
Parti resistenti, rappresentate e difese giusta procura in atti dall'avv. Enrico Maria Sinatra.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze delle resistenti, come bracciante agricolo, dal 1.1.2016 al 30.11.2022, giusta contratto;
- che l'attività venIV svolta “per 6 giorni settimanali, per 8 ore giornaliere”, ossia, dal lunedì al sabato, dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,00;
- che la retribuzione percepita è stata circoscritta alle somme indicate a pag. 3 e s. del ricorso;
- di non aver percepito il TFR. Chiede pertanto la condanna delle resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di “retribuzione ordinaria, magg. Lavoro domenicale e/o festivo, magg. Lavoro festivo, permessi non retribuiti, festività, rateo 13.ma e 14.ma mensilità e TFR”
Si sono costituite in giudizio le resistenti le quali hanno evidenziato che il ricorrente ha lavorato solo nei seguenti periodi:
- dal 18.5.2016 al 15.12.2016 per la sola resistente CP_1
- dal 10.1.2017 al 30.11.2017 per entrambe le resistenti;
- dal 16.1.2018 al 15.12.2018 per entrambe;
- dal 21.1.2019 al 28.2.2019 per la sola resistente CP_2
- dal 02.4.2019 al 15.12.2019 per entrambe le convenute;
1 - dal 20.1.2020 al 15.12.2020 per entrambe;
- dal 18.1.2021 al 15.12.2021 per entrambe;
- dal 19.1.2022 al 31.10.2022 per entrambe le resistenti. Hanno poi contestato gli orari di lavoro indicati in ricorso (allegando orari diversi, indicati in memoria), hanno eccepito la prescrizione dei crediti, hanno indicato importi delle retribuzioni erogate differenti maggiori di quanto dedotto in ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
Preliminarmente giova ricordare che grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del rapporto e l'intensità della prestazione lavoratIV. Nel caso di specie, dall'istruttoria orale è emerso che le resistenti gestiscono un agriturismo sito a Bonagia (deposizione di fratello del ricorrente). Testimone_1
In tale veste, le convenute si sono avvalse della prestazione lavoratIV, come bracciante agricolo, del ricorrente, del fratello dello stesso (dal 2010 al 2022) e anche del sig. (dal 2014 al 2020). Persona_1
Dal momento che, da quanto riferito dal già citato testimone, la gestione della struttura faceva capo sia alla che alla non vi è motivo di dubitare CP_2 CP_1 del fatto che i rapporti di lavoro facessero Capo a entrambe, anche se, probabilmente, le vicende inerenti alla gestione del personale erano demandate alla sola (la CP_2 quale aveva determinato l'orario lavorativo dei braccianti agricoli assunti). In sostanza, si può ritenere che l'operato di quest'ultima fosse riferibile, se non altro in virtù del meccanismo della rappresentanza apparente, anche alla Del resto, CP_1 la Corte di Cassazione ha chiarito (ad es. con sent. Cass. 3418/2012) che, laddove la situazione di fatto sia tale da non consentire agevolmente l'identificazione di uno specifico soggetto datore di lavoro (situazione che si verifica sovente, ad esempio, nel caso di attività prestata in favore di un nucleo familiare complessIVmente considerato), occorre tutelare l'affidamento ingenerato da tale situazione in capo al prestatore d'opera. Nel caso di specie, quindi, posto che entrambe le resistenti apparIVno gestire l'agriturismo (come riferito dal teste “Le resistenti hanno un Testimone_1 agriturismo a Bonagia”), e considerato il rapporto di stretta parentela che lega queste ultime (cfr. memoria p. 1: “Le odierne convenute sono sorelle”), si deve ritenere che i rapporti lavorativi con i braccianti agricoli impiegati presso la struttura facessero capo a entrambe. Del resto, sono proprio le resistenti che, in memoria, ammettono di essere state entrambe datrici di lavoro dell'odierno ricorrente (fatta eccezione per l'anno 2016, in cui lo stesso avrebbe lavorato solo per la e il 2019, in cui avrebbe lavorato CP_1 solo per la . CP_2
2 Ciò detto, avuto riguardo alle risultanze istruttorie, può dirsi provato che, nell'arco di tempo dal gennaio 2016 al novembre 2022, il ricorrente abbia lavorato annualmente alle dipendenze delle convenute per un numero di giorni variabile. L'esatta quantificazione del numero di giornate lavorate, che i testimoni individuano in non meno di 150 giorni l'anno, può essere fatta invece coincidere con le risultanze dell'estratto contributivo allegato al ricorso (non sempre in linea con le risultanze delle buste paga). Le discrepanze fra quanto dichiarato dai testimoni e quanto risultante dal detto documento, infatti, va risolta attribuendo prevalenza a quest'ultimo, dal momento che l'onere della prova grava sul ricorrente e le dichiarazioni del teste sopra citato non sono state sufficientemente precise da potervisi fare affidamento. D'altronde, il numero di giornate lavorate non può neppure essere desunto dalle allegazioni delle convenute, le quali hanno sì riferito la durata dei vari singoli rapporti lavorativi, ma non hanno indicato in modo puntuale il numero di giornate lavorate in ciascuno di essi (è incontestato il fatto che, nei giorni di maltempo, la prestazione non venisse resa). Le discrepanze fra l'estratto contributivo e le buste paga, poi, vanno risolte attribuendo veridicità al risultato più favorevole per il lavoratore (posto che entrambi i detti documenti promanano da dichiarazioni riferibili al datore di lavoro e, quindi, hanno valenza latamente confessoria).
Giova esaminare a questo punto l'eccezione di prescrizione articolata in memoria. Va infatti considerato che, non avendo il ricorrente provato l'unicità del rapporto (a dire il vero, dedotta in modo assai implicito), tenuto conto delle contestazioni delle convenute e delle risultanze dell'estratto contributivo (dal quale emerge che, annualmente, il ricorrente fruIV della disoccupazione agricola) e dalle buste paga (che indicano, anno per anno, una diversa data di assunzione) si deve ritenere che l'attività di lavoro sia stata svolta in forza di molteplici contratti stipulati annualmente. Ciò impone di ritenere che ogni credito anteriore al 26.5.2018 sia ormai estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Il primo atto interruttivo del termine, infatti, risulta essere la PEC del 23.5.2023.
Per quanto concerne l'orario di lavoro osservato in ciascuna giornata, poi, l'istruttoria è stata univoca: il ricorrente, al pari dei due testimoni escussi, lavorava per 8 ore al giorno (dalle 7,00alle 16,00 con un'ora per il pranzo).
A fronte della prestazione lavoratIV appena delineata, le retribuzioni percepite dal ricorrente e riferite al periodo dal 26.5.2018 in poi, va fatta coincidere con quella indicata in ricorso (con valenza confessoria), ovvero, se maggiore, con quella risultante dai bonifici allegati alla memoria (avendo il datore di lavoro fornito la prova dei pagamenti solo entro tale limite). A differenza di quanto si afferma in memoria, infatti, le buste paga prodotte non recano alcuna sottoscrizione, neanche per mera ricevuta, come invece affermato in memoria;
per la precisione: agli atti sono state sì depositate talune buste paga
3 sottoscritte per quietanza, ma queste sono inerenti al periodo caduto in prescrizione, quindi, sono irrilevanti ai fini della presente decisione.
Per la quantificazione delle somme spettanti alla parte ricorrente è stata disposta CTU contabile;
il Consulente nominato ha concluso che al lavoratore spetti l'ammontare di € 13.247,84, sui quali vanno ovviamente calcolati gli interessi legali e la rIVlutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al pagamento. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motIVte e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Entro tali limiti, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa. Viene applicata una maggiorazione del 15% in ragione del fatto che il rifiuto, da parte delle resistenti, della proposta transattIV formulata dal giudice (accettata invece dal ricorrente), avuto riguardo all'esito del presente giudizio, deve dirsi ingiustificato.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitIVmente in capo alle parti resistenti.
Posto che l'emolumento oggetto di condanna concerne il pagamento della retribuzione dovuta al lavoratore al lordo di imposte e contributi, appare necessaria la comunicazione del presente provvedimento all' e all'Agenzia delle Entrate per CP_3 opportuna conoscenza.
PQM
- Condanna le resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente di
€ 13.247,84 lordi, oltre accessori indicati in parte motIV,
- Condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.250,00 oltre IV, CPA e spese generali;
- Pone definitIVmente a carico delle parti resistenti le spese di CTU già liquidate in separato decreto;
- Dispone la trasmissione del presene provvedimento all' e all'Agenzia CP_3 delle Entrate.
Trapani, 1.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Villabuona e
, CF.IV , Controparte_1 C.F._2
, C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_3
Parti resistenti, rappresentate e difese giusta procura in atti dall'avv. Enrico Maria Sinatra.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze delle resistenti, come bracciante agricolo, dal 1.1.2016 al 30.11.2022, giusta contratto;
- che l'attività venIV svolta “per 6 giorni settimanali, per 8 ore giornaliere”, ossia, dal lunedì al sabato, dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,00;
- che la retribuzione percepita è stata circoscritta alle somme indicate a pag. 3 e s. del ricorso;
- di non aver percepito il TFR. Chiede pertanto la condanna delle resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di “retribuzione ordinaria, magg. Lavoro domenicale e/o festivo, magg. Lavoro festivo, permessi non retribuiti, festività, rateo 13.ma e 14.ma mensilità e TFR”
Si sono costituite in giudizio le resistenti le quali hanno evidenziato che il ricorrente ha lavorato solo nei seguenti periodi:
- dal 18.5.2016 al 15.12.2016 per la sola resistente CP_1
- dal 10.1.2017 al 30.11.2017 per entrambe le resistenti;
- dal 16.1.2018 al 15.12.2018 per entrambe;
- dal 21.1.2019 al 28.2.2019 per la sola resistente CP_2
- dal 02.4.2019 al 15.12.2019 per entrambe le convenute;
1 - dal 20.1.2020 al 15.12.2020 per entrambe;
- dal 18.1.2021 al 15.12.2021 per entrambe;
- dal 19.1.2022 al 31.10.2022 per entrambe le resistenti. Hanno poi contestato gli orari di lavoro indicati in ricorso (allegando orari diversi, indicati in memoria), hanno eccepito la prescrizione dei crediti, hanno indicato importi delle retribuzioni erogate differenti maggiori di quanto dedotto in ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
Preliminarmente giova ricordare che grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del rapporto e l'intensità della prestazione lavoratIV. Nel caso di specie, dall'istruttoria orale è emerso che le resistenti gestiscono un agriturismo sito a Bonagia (deposizione di fratello del ricorrente). Testimone_1
In tale veste, le convenute si sono avvalse della prestazione lavoratIV, come bracciante agricolo, del ricorrente, del fratello dello stesso (dal 2010 al 2022) e anche del sig. (dal 2014 al 2020). Persona_1
Dal momento che, da quanto riferito dal già citato testimone, la gestione della struttura faceva capo sia alla che alla non vi è motivo di dubitare CP_2 CP_1 del fatto che i rapporti di lavoro facessero Capo a entrambe, anche se, probabilmente, le vicende inerenti alla gestione del personale erano demandate alla sola (la CP_2 quale aveva determinato l'orario lavorativo dei braccianti agricoli assunti). In sostanza, si può ritenere che l'operato di quest'ultima fosse riferibile, se non altro in virtù del meccanismo della rappresentanza apparente, anche alla Del resto, CP_1 la Corte di Cassazione ha chiarito (ad es. con sent. Cass. 3418/2012) che, laddove la situazione di fatto sia tale da non consentire agevolmente l'identificazione di uno specifico soggetto datore di lavoro (situazione che si verifica sovente, ad esempio, nel caso di attività prestata in favore di un nucleo familiare complessIVmente considerato), occorre tutelare l'affidamento ingenerato da tale situazione in capo al prestatore d'opera. Nel caso di specie, quindi, posto che entrambe le resistenti apparIVno gestire l'agriturismo (come riferito dal teste “Le resistenti hanno un Testimone_1 agriturismo a Bonagia”), e considerato il rapporto di stretta parentela che lega queste ultime (cfr. memoria p. 1: “Le odierne convenute sono sorelle”), si deve ritenere che i rapporti lavorativi con i braccianti agricoli impiegati presso la struttura facessero capo a entrambe. Del resto, sono proprio le resistenti che, in memoria, ammettono di essere state entrambe datrici di lavoro dell'odierno ricorrente (fatta eccezione per l'anno 2016, in cui lo stesso avrebbe lavorato solo per la e il 2019, in cui avrebbe lavorato CP_1 solo per la . CP_2
2 Ciò detto, avuto riguardo alle risultanze istruttorie, può dirsi provato che, nell'arco di tempo dal gennaio 2016 al novembre 2022, il ricorrente abbia lavorato annualmente alle dipendenze delle convenute per un numero di giorni variabile. L'esatta quantificazione del numero di giornate lavorate, che i testimoni individuano in non meno di 150 giorni l'anno, può essere fatta invece coincidere con le risultanze dell'estratto contributivo allegato al ricorso (non sempre in linea con le risultanze delle buste paga). Le discrepanze fra quanto dichiarato dai testimoni e quanto risultante dal detto documento, infatti, va risolta attribuendo prevalenza a quest'ultimo, dal momento che l'onere della prova grava sul ricorrente e le dichiarazioni del teste sopra citato non sono state sufficientemente precise da potervisi fare affidamento. D'altronde, il numero di giornate lavorate non può neppure essere desunto dalle allegazioni delle convenute, le quali hanno sì riferito la durata dei vari singoli rapporti lavorativi, ma non hanno indicato in modo puntuale il numero di giornate lavorate in ciascuno di essi (è incontestato il fatto che, nei giorni di maltempo, la prestazione non venisse resa). Le discrepanze fra l'estratto contributivo e le buste paga, poi, vanno risolte attribuendo veridicità al risultato più favorevole per il lavoratore (posto che entrambi i detti documenti promanano da dichiarazioni riferibili al datore di lavoro e, quindi, hanno valenza latamente confessoria).
Giova esaminare a questo punto l'eccezione di prescrizione articolata in memoria. Va infatti considerato che, non avendo il ricorrente provato l'unicità del rapporto (a dire il vero, dedotta in modo assai implicito), tenuto conto delle contestazioni delle convenute e delle risultanze dell'estratto contributivo (dal quale emerge che, annualmente, il ricorrente fruIV della disoccupazione agricola) e dalle buste paga (che indicano, anno per anno, una diversa data di assunzione) si deve ritenere che l'attività di lavoro sia stata svolta in forza di molteplici contratti stipulati annualmente. Ciò impone di ritenere che ogni credito anteriore al 26.5.2018 sia ormai estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Il primo atto interruttivo del termine, infatti, risulta essere la PEC del 23.5.2023.
Per quanto concerne l'orario di lavoro osservato in ciascuna giornata, poi, l'istruttoria è stata univoca: il ricorrente, al pari dei due testimoni escussi, lavorava per 8 ore al giorno (dalle 7,00alle 16,00 con un'ora per il pranzo).
A fronte della prestazione lavoratIV appena delineata, le retribuzioni percepite dal ricorrente e riferite al periodo dal 26.5.2018 in poi, va fatta coincidere con quella indicata in ricorso (con valenza confessoria), ovvero, se maggiore, con quella risultante dai bonifici allegati alla memoria (avendo il datore di lavoro fornito la prova dei pagamenti solo entro tale limite). A differenza di quanto si afferma in memoria, infatti, le buste paga prodotte non recano alcuna sottoscrizione, neanche per mera ricevuta, come invece affermato in memoria;
per la precisione: agli atti sono state sì depositate talune buste paga
3 sottoscritte per quietanza, ma queste sono inerenti al periodo caduto in prescrizione, quindi, sono irrilevanti ai fini della presente decisione.
Per la quantificazione delle somme spettanti alla parte ricorrente è stata disposta CTU contabile;
il Consulente nominato ha concluso che al lavoratore spetti l'ammontare di € 13.247,84, sui quali vanno ovviamente calcolati gli interessi legali e la rIVlutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al pagamento. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motIVte e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Entro tali limiti, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa. Viene applicata una maggiorazione del 15% in ragione del fatto che il rifiuto, da parte delle resistenti, della proposta transattIV formulata dal giudice (accettata invece dal ricorrente), avuto riguardo all'esito del presente giudizio, deve dirsi ingiustificato.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitIVmente in capo alle parti resistenti.
Posto che l'emolumento oggetto di condanna concerne il pagamento della retribuzione dovuta al lavoratore al lordo di imposte e contributi, appare necessaria la comunicazione del presente provvedimento all' e all'Agenzia delle Entrate per CP_3 opportuna conoscenza.
PQM
- Condanna le resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente di
€ 13.247,84 lordi, oltre accessori indicati in parte motIV,
- Condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.250,00 oltre IV, CPA e spese generali;
- Pone definitIVmente a carico delle parti resistenti le spese di CTU già liquidate in separato decreto;
- Dispone la trasmissione del presene provvedimento all' e all'Agenzia CP_3 delle Entrate.
Trapani, 1.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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