Articolo 13 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 12Articolo 14
Versione
15 marzo 1953
Art. 13.
La Corte puo' disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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