Versione
15 marzo 1953
15 marzo 1953
Art. 13.
La Corte puo' disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.
La Corte puo' disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.
Commentari • 8
- 1. La Corte costituzionale si apre all’ascolto della società civile, ovvero del rischio della legittimazione di sé attraverso gli altriCarlo Michele Cortellessa · https://www.rivistaaic.it/it/ · 7.231348
[…] Dopo aver descritto la disciplina prevista dall'art. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dagli artt. 12-14 n.i., la prima parte del lavoro si sofferma sul mancato ricorso alle indagini istruttorie da parte della Corte costituzionale. […]
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Giurisprudenza • 27
- 1. Corte Cost., ordinanza 18/04/2025, n. 54Provvedimento: […] h1) assicurando la copertura di tali impegni di spesa sino al 95 per cento, come disposto dall'art. 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988; h2) o, viceversa, con una copertura al 100 per cento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dalle regioni nel rispetto delle tempistiche previste dall'ex Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 14 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALELeggi di più...
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