TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/07/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2513/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. DI MUNDO FRANCESCO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO Controparte_1
ETTORE
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2017, parte ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, avverso l'avviso di addebito n.
439201700006106780000, notificato in data 22 novembre 2017, con cui l' CP_1 contestava il mancato versamento della somma di euro 31.982,11, a titolo di contributi
IVS relativi agli anni 2015 e 2016.
1 2. L'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale, sostenendo che alla data della notifica dell'atto impugnato erano trascorsi i termini quinquennali di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
3. L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto. L' eccepiva la tempestività dell'emissione dell'avviso di addebito e della CP_2 sua notifica, idonea ad interrompere il decorso della prescrizione.
4. L'opposizione è infondata.
5. In materia di contribuzione obbligatoria, si applica il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, in difetto di atti interruttivi. Tuttavia, nel caso in esame, l' ha provveduto a notificare l'avviso di CP_1 addebito in data 22 novembre 2017.
6.
Considerato che
i contributi richiesti si riferiscono agli anni 2015 e 2016, è evidente che, alla data della notifica dell'atto impugnato, non era decorso il termine di cinque anni previsto per l'estinzione del credito.
7. La notifica dell'avviso di addebito entro il quinquennio ha interrotto validamente il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c.
8. Va quindi escluso che il credito fosse prescritto alla data della notifica dell'atto.
9. Non risultano altresì fondate altre doglianze in ordine alla legittimità dell'atto, che risulta conforme al modello legale e recante l'indicazione puntuale degli importi richiesti, del periodo di riferimento e della causale contributiva.
10. Stante la natura della controversia si ritiene equo compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
Rigetta il ricorso proposto avverso l'avviso di addebito n. CP_1
439201700006106780000 notificato in data 22 novembre 2017;
Compensa le spese di giudizio
2 Così deciso, 16/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2513/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. DI MUNDO FRANCESCO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO Controparte_1
ETTORE
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2017, parte ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, avverso l'avviso di addebito n.
439201700006106780000, notificato in data 22 novembre 2017, con cui l' CP_1 contestava il mancato versamento della somma di euro 31.982,11, a titolo di contributi
IVS relativi agli anni 2015 e 2016.
1 2. L'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale, sostenendo che alla data della notifica dell'atto impugnato erano trascorsi i termini quinquennali di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
3. L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto. L' eccepiva la tempestività dell'emissione dell'avviso di addebito e della CP_2 sua notifica, idonea ad interrompere il decorso della prescrizione.
4. L'opposizione è infondata.
5. In materia di contribuzione obbligatoria, si applica il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, in difetto di atti interruttivi. Tuttavia, nel caso in esame, l' ha provveduto a notificare l'avviso di CP_1 addebito in data 22 novembre 2017.
6.
Considerato che
i contributi richiesti si riferiscono agli anni 2015 e 2016, è evidente che, alla data della notifica dell'atto impugnato, non era decorso il termine di cinque anni previsto per l'estinzione del credito.
7. La notifica dell'avviso di addebito entro il quinquennio ha interrotto validamente il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c.
8. Va quindi escluso che il credito fosse prescritto alla data della notifica dell'atto.
9. Non risultano altresì fondate altre doglianze in ordine alla legittimità dell'atto, che risulta conforme al modello legale e recante l'indicazione puntuale degli importi richiesti, del periodo di riferimento e della causale contributiva.
10. Stante la natura della controversia si ritiene equo compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
Rigetta il ricorso proposto avverso l'avviso di addebito n. CP_1
439201700006106780000 notificato in data 22 novembre 2017;
Compensa le spese di giudizio
2 Così deciso, 16/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3