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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13885/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
23.01.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Pietro Insalata;
Parte_1
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. deve essere rigettato in virtù delle motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 13 legge 118/1971 “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo an no nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici CP_1 mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nel caso di specie, secondo la CTU medico–legale espletata dalla dott.ssa , nella precedente fase di giudizio Persona_1 le patologie da cui è affetta l'odierna parte ricorrente non sarebbero state risultate tali da renderla invalida in misura pari o superiore al 74%.
Parte opponente nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia, riproponendo le medesime osservazioni presentate dal consulente tecnico di parte al CTU in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali, afferenti la mancata valutazione o l'erronea valutazione di talune patologie, ed a cui il CTU ha già risposto.
In particolare, per quanto riguarda la patologia cardiologica, i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito, consistono esclusivamente nel richiamo alla diversa classificazione (e cioè II grado
NYHA anziché I grado NYHA come valutato dal CTU).
Al riguardo, è sufficiente evidenziare quanto riscontrato dal CTU, in sede di risposta alle osservazioni nella precedente fase di giudizio, secondo cui “Dalla documentazione prodotta e da quanto emerso al ns. riscontro obiettivo, riteniamo equa l'ascrivibilità in I Classe I NYHA. In tal modo noi non affermiamo che la ricorrente presenti un quadro cardiologico di normalità ma anzi, ascrivendo il caso in I intendiamo esprimere Per_2
l'esatto contrario che cioè trattasi di patologia presente ma di modesta rilevanza clinica. Ma pur se volessimo (ma non motivatamente) giustificare una ascrivibilità intermedia alla I e II Classe otterremmo una percentuale pari al 40% che, sommata all'11% (tireopatia) e al 40% (patologia ortopedica) darebbe una percentuale globale pari al 68% in ogni caso non giustificatrice dell'assegno di invalidità.”.
Ad ogni buon conto l'opponente non ha specificato (come invece richiesto ai fini dell'ammissibilità delle contestazioni ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c.) le motivazioni per cui la patologia sarebbe iscrivibile all'interno del II grado anziché nel I grado . Per_2 Per_2
Quanto al deficit del visus, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente in questa sede, il CTU ha valutato tale patologia, in sede di risposta alle osservazioni, rilevando che “anche tale patologia venga valutata secondo quanto previsto dalle Tabelle ministeriali che, per tale patologia, attribuiscono una percentuale del 30%. Sommando alle percentuali già da noi accertate (11-40-25) anche il 30% per il deficit del visus si ottiene una percentuale di invalidità che, per il seguente motivo, non giustifica il riconoscimento dell'assegno di invalidità.”.
Ciò posto, va osservato che parte opponente non ha addotto ulteriori elementi di fatto e non ha addotto ulteriori considerazioni di tipo medico- scientifico volte ad avvalorare l'asserito peggioramento del quadro patologico.
In virtù di tanto le contestazioni proposte dalla parte ricorrente nella presente sede evidenziano dunque la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso deve essere rigettato.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di li te in relazione ad entrambe le fasi di giudizio essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 23.01.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13885/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
23.01.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Pietro Insalata;
Parte_1
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. deve essere rigettato in virtù delle motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 13 legge 118/1971 “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo an no nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici CP_1 mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nel caso di specie, secondo la CTU medico–legale espletata dalla dott.ssa , nella precedente fase di giudizio Persona_1 le patologie da cui è affetta l'odierna parte ricorrente non sarebbero state risultate tali da renderla invalida in misura pari o superiore al 74%.
Parte opponente nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia, riproponendo le medesime osservazioni presentate dal consulente tecnico di parte al CTU in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali, afferenti la mancata valutazione o l'erronea valutazione di talune patologie, ed a cui il CTU ha già risposto.
In particolare, per quanto riguarda la patologia cardiologica, i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito, consistono esclusivamente nel richiamo alla diversa classificazione (e cioè II grado
NYHA anziché I grado NYHA come valutato dal CTU).
Al riguardo, è sufficiente evidenziare quanto riscontrato dal CTU, in sede di risposta alle osservazioni nella precedente fase di giudizio, secondo cui “Dalla documentazione prodotta e da quanto emerso al ns. riscontro obiettivo, riteniamo equa l'ascrivibilità in I Classe I NYHA. In tal modo noi non affermiamo che la ricorrente presenti un quadro cardiologico di normalità ma anzi, ascrivendo il caso in I intendiamo esprimere Per_2
l'esatto contrario che cioè trattasi di patologia presente ma di modesta rilevanza clinica. Ma pur se volessimo (ma non motivatamente) giustificare una ascrivibilità intermedia alla I e II Classe otterremmo una percentuale pari al 40% che, sommata all'11% (tireopatia) e al 40% (patologia ortopedica) darebbe una percentuale globale pari al 68% in ogni caso non giustificatrice dell'assegno di invalidità.”.
Ad ogni buon conto l'opponente non ha specificato (come invece richiesto ai fini dell'ammissibilità delle contestazioni ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c.) le motivazioni per cui la patologia sarebbe iscrivibile all'interno del II grado anziché nel I grado . Per_2 Per_2
Quanto al deficit del visus, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente in questa sede, il CTU ha valutato tale patologia, in sede di risposta alle osservazioni, rilevando che “anche tale patologia venga valutata secondo quanto previsto dalle Tabelle ministeriali che, per tale patologia, attribuiscono una percentuale del 30%. Sommando alle percentuali già da noi accertate (11-40-25) anche il 30% per il deficit del visus si ottiene una percentuale di invalidità che, per il seguente motivo, non giustifica il riconoscimento dell'assegno di invalidità.”.
Ciò posto, va osservato che parte opponente non ha addotto ulteriori elementi di fatto e non ha addotto ulteriori considerazioni di tipo medico- scientifico volte ad avvalorare l'asserito peggioramento del quadro patologico.
In virtù di tanto le contestazioni proposte dalla parte ricorrente nella presente sede evidenziano dunque la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso deve essere rigettato.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di li te in relazione ad entrambe le fasi di giudizio essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 23.01.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca