Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2021, proposto da
Comune di Grotteria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e Istituto Comprensivo Statale Gioiosa - Grotteria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Reggio Calabria Ufficio IV, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
-dell’inadempimento derivante dalla mancata esecuzione della Delibera n. 90 del 18.12.2019 con la quale il Consiglio metropolitano della Città di Reggio Calabria ha istituito per l'anno scolastico 2020/2021 il Punto di erogazione del Servizio della scuola secondaria di primo gradi di Grotteria Capoluogo;
-dell’inadempimento derivante dalla mancata esecuzione della Delibera n. 1 del 161.2020 con la quale la Giunta Regionale della Calabria ha approvato il piano della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa della Regione Calabria per l'anno scolastico 2020/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo Statale Gioiosa - Grotteria e del Ministero dell'Istruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EN GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato il 18.10.2021 e depositato il 16.11.2021 il Comune di Grotteria ha presentato ricorso volto ad accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dall’Amministrazione scolastica resistente all’obbligo di attivazione della “succursale” di Grotteria Centro, così come stabilito dalla delibera n. 90 del 18.12.2019 relativamente all’anno scolastico 2020/21, affidato al seguente motivo: mancata attivazione della succursale Grotteria Capoluogo della Scuola Secondaria di I grado “S. Rao” di Bombaconi presso il plesso sito in Grotteria Centro P.zza Palermo - violazione del diritto allo studio.
2- Nella resistenza dell’amministrazione, alla camera di consiglio del 12.1.2022, nella quale parte ricorrente ha dichiarato che il ricorso fosse da qualificare come ordinario, con ordinanza n. 3/2022 pubblicata il 13.1.2022 è stata rigettata l’istanza cautelare.
3- Con memoria depositata il 7.1.2026 parte ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione per cui ha affermato di rinunciare alla decisione del giudizio.
4- All’udienza straordinaria di smaltimento del 15.1.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Il ricorso è improcedibile.
6- Per giurisprudenza consolidata “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n.2235).
7- Nella fattispecie, l’espressa dichiarazione di parte ricorrente contenuta nella memoria depositata il 13.1.2026 palesa la carenza di un suo interesse alla coltivazione del ricorso, circostanza che, per il principio dispositivo della domanda cui è informato il processo amministrativo, rende il gravame improcedibile.
8- La natura in rito e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE LL, Presidente
EN GL, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN GL | BE LL |
IL SEGRETARIO