Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 19/05/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 953/2024 avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASCIONE Parte_1 C.F._1
ARNALDO, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRICELLA GUIDO, come CP_1 C.F._2 da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate per l'udienza del 8.5.2025.
Il P.M., con nota del 16.5.2025, ha concluso esprimendo parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente in data 05.10.2008 in
Vasto (CH), dalla cui unione sono nati , nato a [...] il [...], , nato a [...]_2
l'unione è entrata in insanabile crisi, ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Pronunciare la separazione dei coniugi e disponendo l'annotazione nei registri del Comune di Vasto, ai sensi Parte_1 CP_2 dell'art. 69, comma I, lett. D) DPR 3.11.200 nr. 396 della sentenza di separazione sull'atto di matrimonio n.114 Parte 2, Serie A, anno 2008 – Comune di Vasto;
3) Assegnare la casa coniugale al sig. ; Per quanto concerne la prole: 4) Disporre l'affido condiviso, come per legge, dei CP_1 figli minori , , con collocamento dei medesimi presso Persona_1 Persona_2 Persona_3
l'abitazione in cui vive la madre, sita in Vasto alla Via Ciccarone n.143, abitazione presso cui vivono anche i genitori della ricorrente, sig.rri e , con obbligo a CP_3 Controparte_4 carico dei coniugi di educarli ed istruirli e di provvedere alla tutela della salute dei minori secondo le loro necessità ed inclinazioni naturali. 5) Disporre un contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori nella somma di €.450,00, mediante versamento all'altro genitore, sul codice iban [...] Monte Dei Paschi Di Siena intestato alla sig.ra
[...]
, dell'importo di €.450,00 mensili (quattrocentocinquataeuro), (per 12 mensilità all'anno), Parte_1 da versarsi in via anticipata entro il 30 di ogni mese. Somma da rivalutare secondo gli indici ISTAT,
a partire dall'anno successivo a quello della sentenza di separazione, purché, ovviamente, l'indice sia positivo. 6) Disporre un contributo di mantenimento in favore della ricorrente con un assegno pari ad €.400,00. 7) Disporre che le spese straordinarie vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa. Le spese straordinarie saranno quelle di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Vasto e il COA anno 2019. 8) Disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito dalla sig.ra Parte_1 nella misura del 100%, in deroga a quanto previsto dalla legge, con conseguente rinuncia del sig.
alla sua quota parte. 9) Al sig. spetteranno le detrazioni fiscali per i figli. In merito CP_1 Per_1 al diritto di visita del padre disporre quanto segue: 10) Durante la settimana il padre, compatibilmente con gli impegni di studio, sociali e altri dei minori, potrà vedere e tenere con sé i figli, nei giorni di sabato e domenica fino a pranzo e a settimane alterne e, comunque, previo accordo preventivo ed in relazione alle esigenze dei minori;
11) Durante i giorni di festa, in particolar modo durante le festività natalizie e pasquali: il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli seguendo il criterio dell'alternanza. I minori trascorreranno il giorno del compleanno prima con un genitore e poi con l'altro; 12) Durante le vacanze estive il padre, infine, avrà facoltà di tenere con sé i figli per un periodo di 7 giorni da concordare con il genitore collocatario di anno in anno, compatibilmente con le esigenze ed i tempi scolastici dei minori, da comunicare al coniuge almeno un mese prima;
viene fatto salvo ogni diverso accordo, eventualmente e di volta in volta preso congiuntamente dai coniugi;
13) Ciascun genitore potrà comunicare telefonicamente con i minori quando trascorre del tempo con l'altro genitore. 14) I coniugi avranno, altresì, l'obbligo di comunicare la propria residenza, domicilio nonché il proprio recapito anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli.
15) I genitori avranno la facoltà di portare i figli in vacanza solo previo consenso dell'altro coniuge.
Durante la vacanza l'altro coniuge non presente potrà chiamare, liberamente, sia i figli sia l'altro genitore per avere notizie della stessa. 16) Con ogni ulteriore provvedimento di legge con vittoria di spese, competenze ed onorari della procedura in caso di opposizione.”.
Si è costituito in giudizio il resistente non opponendosi alla separazione e riportandosi agli accordi di separazione nelle more intercorsi tra essi coniugi, chiedendone l'integrale accoglimento.
Visto l'accordo nelle more raggiunto tra le parti l'udienza di prima comparizione dei coniugi è stata fissata nelle modalità di cui all'art.127 ter c.p.c..
Con note scritte d'udienza depositate in data 7.5.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi agli accordi di separazione e concluso per la pronuncia della separazione alle condizioni consensuali sottoscritte dai coniugi il 19.3.2025 e integrate come da atto allegato e sottoscritto dai coniugi il 7.5.2025.
Viste le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta alla decisione del Collegio, mandando gli atti al PM che ha espresso parere favorevole.
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Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Ed invero, la concorde domanda di separazione avanzata sin dagli atti introduttivi e la dichiarata impossibilità di riconciliazione fra le parti sono indici rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione di una convivenza e comunione di vita tra i coniugi.
Le condizioni della separazione vanno disposte come da accordo raggiunto dalle parti e sopra riportato, in quanto conforme alla legge, all'ordine pubblico e all'interesse della prole.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da congiunta richiesta delle parti e visto l'esito consensuale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G.n. 953/2024, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra le parti, come in atti generalizzati, uniti in matrimonio in Vasto il 5.10.2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di
Vasto nell'anno 2008, nr. 114, parte II, serie A;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio al momento del suo passaggio in giudicato;
- omologa le condizioni della separazione come da accordo raggiunto dalle parti e richiamato in motivazione;
- dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 17.5.2025.
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente
Elisa Ciabattoni Anna Rosa Capuozzo