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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 546/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1733/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPCR00021 IVA-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPCR00022 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante si riporta Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 06/03/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 02/04/2025, l'Avv. Difensore_1
, rappresentato e difeso da se stesso, ha impugnato le seguenti Intimazioni di Pagamento emesse da Agenzia Entrate D.P. Salerno e notificate il 09/01/2025:
- n. TF9IPCR00021/2025, relativa ad imposte (IVA e IRAP), interessi e sanzioni dovute a seguito della sentenza n. 10226/2024 con riguardo all'Avviso di Accertamento n. TF9021007899-12 per l'anno 2007, per complessivi € 155.045,00;
- n. TF9IPCR00022/2025, relativa ad imposte (IRPEF ED ADDIZIONALI), interessi e sanzioni dovute a seguito della sentenza n. 10226/2024 con riguardo all'Avviso di Accertamento n. TF9011007900 per l'anno
2007, per complessivi € 323.229,00;
per complessivi € 478.274,00.
Prima di entrare nel merito della pretesa occorre riepilogare le vicende processuali che ne hanno determinato l'emissione.
All'attuale ricorrente, nella sua qualità di rappresentante legale ed associato dello Nominativo_2
, al termine di una verifica fiscale per l'anno d'imposta 2007, erano stati notificati gli Avvisi di accertamento n. TF9021007899 e n. TF9011007900 emessi dall'Agenzia delle Entrate – D.P. Salerno.
I predetti Avvisi di Accertamento erano stati impugnati innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno (già Commissione Tributaria provinciale) che, con sentenza n. 2433/04/2014 depositata il 05/06/2011, li aveva respinti.
La detta sentenza era stata impugnata con atto di appello proposto presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania che, con sentenza n. 5872/09/2016 depositata il 21/06/2016 e notificata all'Ufficio in data 05/10/2016, lo aveva accolto, successivamente provvedendo, l'Ufficio, allo sgravio totale di tutte le somme che aveva iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 15 del DPR 600/73 e dell'art. 68 del D. lgs. 546/92 in pendenza di giudizio.
In data 28/11/2016, l'Agenzia delle Entrate, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, aveva impugnato la predetta sentenza con ricorso per Cassazione che, con sentenza n. 10226/05/2024 depositata il 16/04/2024, in accoglimento del ricorso dell'Ufficio, aveva cassato l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Campania, presso cui il ricorso per riassunzione proposto dall'attuale ricorrente, è tuttora pendente.
Le Intimazioni di pagamento oggetto del presente giudizio, pertanto, sarebbero state emesse in quanto la
Corte di cassazione, cassando la sentenza della CTR, ed il ricorrente, con la riassunzione di cui sopra, hanno, di fatto, riportato il giudizio all'esito del primo grado che era stato totalmente favorevole all'Ufficio, avendo rigettato, come detto, il ricorso introduttivo.
Di conseguenza, in ossequio alle diposizioni dell'art. 68 del D. lgs 546/92 che regola la riscossione in pendenza di giudizio, l'Ufficio ha emesso le Intimazioni di Pagamento oggetto del presente giudizio, impugnate dal ricorrente per la loro:
- Illegittimità, trattandosi di atti emessi a seguito di Avvisi di Accertamento mai conosciuti, per come accertato dal Tribunale di Salerno a seguito di querela di falso;
- Inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo, essendo stata la sentenza di primo grado riformata annullando gli Avvisi di Accertamento impugnti;
chiedendone l'annullamento e/o la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di riassunzione e/o la sospensione dell'esecutorietà degli atti per fumus boni iuris e periculum in mora.;
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel presente giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il giorno 24/04/2025, insistendo sulla legittimità del proprio operato e opponendosi sia alla sospensione del giudizio che alla sospensione dell'esecutorietà degli atti, ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in via preliminare il Collegio che il D.Lgs n. 156/2015 ha fornito una sorta di restyling al processo tributario, colmando alcune lacune del D.Lgs n. 546/92.
Tra i problemi risolti, figura quello delle somme da iscrivere a ruolo, da parte dell'Ufficio, in funzione della riassunzione (o meno) del giudizio dopo una sentenza di cassazione con rinvio, cioè di una fattispecie che, in precedenza, non aveva trovato una espressa regolamentazione.
Infatti, nel testo originario della norma che disciplina la riscossione provvisoria delle somme in pendenza di giudizio, precisamente l'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, non si faceva espressa menzione ed indicazione intorno alla misura dell'iscrizione a ruolo successiva alla sentenza di cassazione con rinvio;
in vero, tale disposizione (vigente dal 1° aprile 1996 e produttiva di effetti fino al 31 dicembre 2015) si limitava a regolamentare il quantum delle iscrizioni di legge, secondo una scansione temporale ben definita, ma nulla disponeva riguardo alla misura dell'iscrizione in caso di cassazione con rinvio.
La lacunosità della norma e l'inevitabile eterogeneità delle soluzioni operative poi rese, ha indotto il legislatore ad introdurre (al comma 1 del descritto articolo 68) la lettera c-bis e tale disposizione precisa che nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Corti di Giustizia Tributaria,
l'imposta, con i relativi interessi, deve essere pagata per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, dunque in modo equipollente a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Nel caso della riassunzione, quindi, sarà la parte soccombente nel precedente giudizio di appello ad ottenere dei provvisori vantaggi, in termini di riscossione, dalla cassazione con rinvio;
è, infatti, evidente che (nel caso di cassazione con rinvio) l'iscrizione ex art. 15 del D.P.R. n. 602/1973, formabile dopo la successiva riassunzione del giudizio, si dimostrerà favorevole al “portafoglio” erariale nel caso di un'ultima pronuncia di merito favorevole al contribuente, stante il fatto che tale iscrizione andrà a prendere il posto del precedente sgravio.
Viceversa, nel caso di ultima pronuncia di merito favorevole all'Agenzia delle Entrate, in sostituzione del residuo ammontare iscritto a seguito della decisione della Commissione tributaria regionale, sul contribuente graverà il (solo) peso delle sole somme iscritte a ruolo in misura uguale a quelle versate al momento della proposizione di ricorso (quindi, occorrendo, in base a questa osservazione, un parziale sgravio della maggior somma iscritta in precedenza).
Nel caso in cui il giudizio di rinvio sia stato tempestivamente riassunto, quindi, la lettera c-bis) ha previsto che l'Amministrazione riscuota il tributo per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado, in analogia a quanto previsto per la riscossione provvisoria nei casi di impugnazione dell'atto impositivo. Si osserva inoltre sul punto che, con la circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011, l'Agenzia ha precisato che, quando una sentenza di appello sia stata cassata con rinvio, "è principio fermo nella giurisprudenza di legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina processualistica che il giudizio di rinvio (...) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (...) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. 17 novembre 2000, n. 14892; Cass. 6 dicembre
2000, n. 15489; 23 settembre 2002, n. 13833; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. 28 marzo 2009, n.
7536; Cass. 5 aprile 2011, n. 7781; Cass. 17 settembre 2010, n. 19701)".
Inoltre, in caso di riassunzione della causa, la circostanza che la sentenza cassata sia favorevole o sfavorevole all'Amministrazione, se non rilevante dal punto di vista giuridico (perché, come chiarito, tale sentenza viene caducata), è invece rilevante dal punto di vista operativo.
Se, infatti, la sentenza di appello era favorevole all'Amministrazione, quest'ultima - a seguito di cassazione con rinvio - dovrà di regola operare uno sgravio parziale;
diversamente, se la sentenza di appello era favorevole al contribuente, l'Amministrazione dovrà nuovamente procedere, ove già oggetto di sgravio, all'iscrizione a ruolo di un terzo del tributo oggetto di giudizio e dei relativi interessi.
Premesso quanto sopra, deve ritenersi legittimo l'operato dell'Ufficio e pienamente legittime le Intimazioni di Pagamento impugnate e, non prevedendo la norma alcuna sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di riassunzione, il ricorso deve essere respinto.
Al rigetto del ricorso consegue la soccombenza delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RESPINGE
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 10.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 16/01/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1733/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPCR00021 IVA-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPCR00022 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante si riporta Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 06/03/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 02/04/2025, l'Avv. Difensore_1
, rappresentato e difeso da se stesso, ha impugnato le seguenti Intimazioni di Pagamento emesse da Agenzia Entrate D.P. Salerno e notificate il 09/01/2025:
- n. TF9IPCR00021/2025, relativa ad imposte (IVA e IRAP), interessi e sanzioni dovute a seguito della sentenza n. 10226/2024 con riguardo all'Avviso di Accertamento n. TF9021007899-12 per l'anno 2007, per complessivi € 155.045,00;
- n. TF9IPCR00022/2025, relativa ad imposte (IRPEF ED ADDIZIONALI), interessi e sanzioni dovute a seguito della sentenza n. 10226/2024 con riguardo all'Avviso di Accertamento n. TF9011007900 per l'anno
2007, per complessivi € 323.229,00;
per complessivi € 478.274,00.
Prima di entrare nel merito della pretesa occorre riepilogare le vicende processuali che ne hanno determinato l'emissione.
All'attuale ricorrente, nella sua qualità di rappresentante legale ed associato dello Nominativo_2
, al termine di una verifica fiscale per l'anno d'imposta 2007, erano stati notificati gli Avvisi di accertamento n. TF9021007899 e n. TF9011007900 emessi dall'Agenzia delle Entrate – D.P. Salerno.
I predetti Avvisi di Accertamento erano stati impugnati innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno (già Commissione Tributaria provinciale) che, con sentenza n. 2433/04/2014 depositata il 05/06/2011, li aveva respinti.
La detta sentenza era stata impugnata con atto di appello proposto presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania che, con sentenza n. 5872/09/2016 depositata il 21/06/2016 e notificata all'Ufficio in data 05/10/2016, lo aveva accolto, successivamente provvedendo, l'Ufficio, allo sgravio totale di tutte le somme che aveva iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 15 del DPR 600/73 e dell'art. 68 del D. lgs. 546/92 in pendenza di giudizio.
In data 28/11/2016, l'Agenzia delle Entrate, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, aveva impugnato la predetta sentenza con ricorso per Cassazione che, con sentenza n. 10226/05/2024 depositata il 16/04/2024, in accoglimento del ricorso dell'Ufficio, aveva cassato l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Campania, presso cui il ricorso per riassunzione proposto dall'attuale ricorrente, è tuttora pendente.
Le Intimazioni di pagamento oggetto del presente giudizio, pertanto, sarebbero state emesse in quanto la
Corte di cassazione, cassando la sentenza della CTR, ed il ricorrente, con la riassunzione di cui sopra, hanno, di fatto, riportato il giudizio all'esito del primo grado che era stato totalmente favorevole all'Ufficio, avendo rigettato, come detto, il ricorso introduttivo.
Di conseguenza, in ossequio alle diposizioni dell'art. 68 del D. lgs 546/92 che regola la riscossione in pendenza di giudizio, l'Ufficio ha emesso le Intimazioni di Pagamento oggetto del presente giudizio, impugnate dal ricorrente per la loro:
- Illegittimità, trattandosi di atti emessi a seguito di Avvisi di Accertamento mai conosciuti, per come accertato dal Tribunale di Salerno a seguito di querela di falso;
- Inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo, essendo stata la sentenza di primo grado riformata annullando gli Avvisi di Accertamento impugnti;
chiedendone l'annullamento e/o la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di riassunzione e/o la sospensione dell'esecutorietà degli atti per fumus boni iuris e periculum in mora.;
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel presente giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il giorno 24/04/2025, insistendo sulla legittimità del proprio operato e opponendosi sia alla sospensione del giudizio che alla sospensione dell'esecutorietà degli atti, ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in via preliminare il Collegio che il D.Lgs n. 156/2015 ha fornito una sorta di restyling al processo tributario, colmando alcune lacune del D.Lgs n. 546/92.
Tra i problemi risolti, figura quello delle somme da iscrivere a ruolo, da parte dell'Ufficio, in funzione della riassunzione (o meno) del giudizio dopo una sentenza di cassazione con rinvio, cioè di una fattispecie che, in precedenza, non aveva trovato una espressa regolamentazione.
Infatti, nel testo originario della norma che disciplina la riscossione provvisoria delle somme in pendenza di giudizio, precisamente l'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, non si faceva espressa menzione ed indicazione intorno alla misura dell'iscrizione a ruolo successiva alla sentenza di cassazione con rinvio;
in vero, tale disposizione (vigente dal 1° aprile 1996 e produttiva di effetti fino al 31 dicembre 2015) si limitava a regolamentare il quantum delle iscrizioni di legge, secondo una scansione temporale ben definita, ma nulla disponeva riguardo alla misura dell'iscrizione in caso di cassazione con rinvio.
La lacunosità della norma e l'inevitabile eterogeneità delle soluzioni operative poi rese, ha indotto il legislatore ad introdurre (al comma 1 del descritto articolo 68) la lettera c-bis e tale disposizione precisa che nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Corti di Giustizia Tributaria,
l'imposta, con i relativi interessi, deve essere pagata per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, dunque in modo equipollente a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Nel caso della riassunzione, quindi, sarà la parte soccombente nel precedente giudizio di appello ad ottenere dei provvisori vantaggi, in termini di riscossione, dalla cassazione con rinvio;
è, infatti, evidente che (nel caso di cassazione con rinvio) l'iscrizione ex art. 15 del D.P.R. n. 602/1973, formabile dopo la successiva riassunzione del giudizio, si dimostrerà favorevole al “portafoglio” erariale nel caso di un'ultima pronuncia di merito favorevole al contribuente, stante il fatto che tale iscrizione andrà a prendere il posto del precedente sgravio.
Viceversa, nel caso di ultima pronuncia di merito favorevole all'Agenzia delle Entrate, in sostituzione del residuo ammontare iscritto a seguito della decisione della Commissione tributaria regionale, sul contribuente graverà il (solo) peso delle sole somme iscritte a ruolo in misura uguale a quelle versate al momento della proposizione di ricorso (quindi, occorrendo, in base a questa osservazione, un parziale sgravio della maggior somma iscritta in precedenza).
Nel caso in cui il giudizio di rinvio sia stato tempestivamente riassunto, quindi, la lettera c-bis) ha previsto che l'Amministrazione riscuota il tributo per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado, in analogia a quanto previsto per la riscossione provvisoria nei casi di impugnazione dell'atto impositivo. Si osserva inoltre sul punto che, con la circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011, l'Agenzia ha precisato che, quando una sentenza di appello sia stata cassata con rinvio, "è principio fermo nella giurisprudenza di legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina processualistica che il giudizio di rinvio (...) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (...) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. 17 novembre 2000, n. 14892; Cass. 6 dicembre
2000, n. 15489; 23 settembre 2002, n. 13833; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. 28 marzo 2009, n.
7536; Cass. 5 aprile 2011, n. 7781; Cass. 17 settembre 2010, n. 19701)".
Inoltre, in caso di riassunzione della causa, la circostanza che la sentenza cassata sia favorevole o sfavorevole all'Amministrazione, se non rilevante dal punto di vista giuridico (perché, come chiarito, tale sentenza viene caducata), è invece rilevante dal punto di vista operativo.
Se, infatti, la sentenza di appello era favorevole all'Amministrazione, quest'ultima - a seguito di cassazione con rinvio - dovrà di regola operare uno sgravio parziale;
diversamente, se la sentenza di appello era favorevole al contribuente, l'Amministrazione dovrà nuovamente procedere, ove già oggetto di sgravio, all'iscrizione a ruolo di un terzo del tributo oggetto di giudizio e dei relativi interessi.
Premesso quanto sopra, deve ritenersi legittimo l'operato dell'Ufficio e pienamente legittime le Intimazioni di Pagamento impugnate e, non prevedendo la norma alcuna sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di riassunzione, il ricorso deve essere respinto.
Al rigetto del ricorso consegue la soccombenza delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RESPINGE
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 10.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 16/01/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)