Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 546
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità degli atti emessi a seguito di Avvisi di Accertamento mai conosciuti

    La Corte ritiene legittimo l'operato dell'Ufficio e le intimazioni di pagamento impugnate, basandosi sulla normativa relativa alla riscossione in pendenza di giudizio, in particolare dopo una sentenza della Cassazione con rinvio. Non essendo prevista alcuna sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di riassunzione, il ricorso viene respinto.

  • Rigettato
    Inesistenza di titolo giustificativo

    La Corte ritiene legittimo l'operato dell'Ufficio e le intimazioni di pagamento impugnate, basandosi sulla normativa relativa alla riscossione in pendenza di giudizio, in particolare dopo una sentenza della Cassazione con rinvio. Non essendo prevista alcuna sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di riassunzione, il ricorso viene respinto.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione del processo o dell'esecutorietà

    La Corte rigetta la richiesta di sospensione del processo, poiché la normativa non prevede tale possibilità in attesa della definizione del giudizio di riassunzione.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti emessi a seguito di Avvisi di Accertamento mai conosciuti

    La Corte ritiene legittimo l'operato dell'Ufficio e le intimazioni di pagamento impugnate, basandosi sulla normativa relativa alla riscossione in pendenza di giudizio, in particolare dopo una sentenza della Cassazione con rinvio. Non essendo prevista alcuna sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di riassunzione, il ricorso viene respinto.

  • Rigettato
    Inesistenza di titolo giustificativo

    La Corte ritiene legittimo l'operato dell'Ufficio e le intimazioni di pagamento impugnate, basandosi sulla normativa relativa alla riscossione in pendenza di giudizio, in particolare dopo una sentenza della Cassazione con rinvio. Non essendo prevista alcuna sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di riassunzione, il ricorso viene respinto.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione del processo o dell'esecutorietà

    La Corte rigetta la richiesta di sospensione del processo, poiché la normativa non prevede tale possibilità in attesa della definizione del giudizio di riassunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 546
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 546
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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