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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore NANIA LUCA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catanzaro
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2698 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1255/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato con il ricorso in oggetto l'avviso di accertamento IMU n. 2698, notificato dal Comune di Catanzaro in data 14.11.2023, relativo all'anno 2018 e riferito a diversi immobili per un importo complessivo di euro 28.184,00. A motivo del ricorso ha eccepito: 1) L'illegittimità della pretesa tributaria per carenza dei presupposti di legge;
2) l'erronea qualificazione urbanistica e determinazione del quantum (qualora si ritenesse applicabile l'IMU, la ricorrente contesta il calcolo effettuato dal Comune, rilevando che la superficie effettivamente edificabile sarebbe inferiore a quella considerata, in ragione dei vincoli urbanistici (obbligo di cessione di parte delle aree al Comune per standard urbanistici e viabilità). La società ha prodotto una perizia tecnica che quantifica il valore unitario del terreno, anche nell'ipotesi di edificabilità, in euro 13,95/mq, valore inferiore a quello utilizzato dal Comune per il calcolo dell'imposta. La ricorrente conclude chiedendo:
• In via principale, l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, per carenza dei presupposti impositivi.
• In via subordinata, la rideterminazione del valore imponibile dei terreni secondo la perizia prodotta, con conseguente riduzione dell'imposta eventualmente dovuta.
• In via istruttoria, l'ammissione di CTU per la determinazione del reale valore dell'area.
• Con vittoria di spese e distrazione. Si è costituita in giudizio il Comune di Catanzaro chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare la resistente respinge l'argomentazione secondo cui le aree sarebbero da considerarsi agricole e quindi esenti da IMU. Richiama la normativa nazionale (art. 2 D.Lgs. 504/1992) e la giurisprudenza di legittimità, sottolineando che la semplice previsione urbanistica è sufficiente a fondare la pretesa tributaria, anche in assenza di strumenti attuativi o di approvazione definitiva del piano regolatore. Viene inoltre precisato che il Piano Regolatore Generale del Comune di Catanzaro è conforme alla normativa regionale e continua a disciplinare le aree edificabili in attesa dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico.
Il Comune contesta anche la doglianza relativa alla presunta erroneità del calcolo dell'imposta. Spiega che l'avviso di accertamento è stato emesso sulla base delle risultanze catastali e dei dati forniti dall'Ufficio Tecnico, utilizzando i valori venali delle aree determinati dalla Giunta Comunale con delibera n. 701/2009, aggiornati annualmente secondo i parametri ISTAT. La valutazione delle aree è stata effettuata da funzionari comunali esperti, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e delle regole di edificazione, con criteri favorevoli ai contribuenti per limitare il contenzioso. Il Comune sottolinea che la determinazione dei valori venali per zone omogenee, pur non avendo natura imperativa, costituisce un valido riferimento presuntivo, riconosciuto anche dalla giurisprudenza, e può essere utilizzato retroattivamente come parametro di valutazione.
In conclusione, il Comune di Catanzaro chiede il rigetto del ricorso di Ricorrente_1 S.r.l. e la condanna della società al pagamento delle spese di giudizio. All'udienza odierna la Corte ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato. Con esso la ricorrente sostiene che gli immobili oggetto di accertamento, pur qualificati dal Comune come aree fabbricabili, dovevano essere considerati a destinazione agricola per effetto della normativa regionale (L.R. Calabria n. 19/2002 e successive modifiche) e della disciplina transitoria vigente nel 2018, in assenza di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC). In particolare, la normativa regionale prevedeva che, fino all'approvazione del PSC, ai suoli diversi dalle zone omogenee A e B dovesse essere attribuita destinazione agricola, con conseguente esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 1, co. 758, L. 160/2019. La ricorrente evidenzia che le eccezioni previste dalla legge regionale (adozione di pianificazione a consumo suolo zero o decreto regionale di verifica) non sussistevano nel 2018. Sul punto questa Corte si è già espressa con la sentenza nr. 1687 del 2025 allegata dalla ricorrente con nota del 17.09.2025, la cui motivazione integralmente si richiama ex art. 118 disp. att. c.c. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1736 per compensi, euro 250 per spese di contributo unificato, oltre spese generali , IVA e CPA come per legge.
Cz, 1 dicembre 2025.
Il giudice rel. Emanuela Romano
Il Presidente
CH SS
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore NANIA LUCA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catanzaro
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2698 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1255/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato con il ricorso in oggetto l'avviso di accertamento IMU n. 2698, notificato dal Comune di Catanzaro in data 14.11.2023, relativo all'anno 2018 e riferito a diversi immobili per un importo complessivo di euro 28.184,00. A motivo del ricorso ha eccepito: 1) L'illegittimità della pretesa tributaria per carenza dei presupposti di legge;
2) l'erronea qualificazione urbanistica e determinazione del quantum (qualora si ritenesse applicabile l'IMU, la ricorrente contesta il calcolo effettuato dal Comune, rilevando che la superficie effettivamente edificabile sarebbe inferiore a quella considerata, in ragione dei vincoli urbanistici (obbligo di cessione di parte delle aree al Comune per standard urbanistici e viabilità). La società ha prodotto una perizia tecnica che quantifica il valore unitario del terreno, anche nell'ipotesi di edificabilità, in euro 13,95/mq, valore inferiore a quello utilizzato dal Comune per il calcolo dell'imposta. La ricorrente conclude chiedendo:
• In via principale, l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, per carenza dei presupposti impositivi.
• In via subordinata, la rideterminazione del valore imponibile dei terreni secondo la perizia prodotta, con conseguente riduzione dell'imposta eventualmente dovuta.
• In via istruttoria, l'ammissione di CTU per la determinazione del reale valore dell'area.
• Con vittoria di spese e distrazione. Si è costituita in giudizio il Comune di Catanzaro chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare la resistente respinge l'argomentazione secondo cui le aree sarebbero da considerarsi agricole e quindi esenti da IMU. Richiama la normativa nazionale (art. 2 D.Lgs. 504/1992) e la giurisprudenza di legittimità, sottolineando che la semplice previsione urbanistica è sufficiente a fondare la pretesa tributaria, anche in assenza di strumenti attuativi o di approvazione definitiva del piano regolatore. Viene inoltre precisato che il Piano Regolatore Generale del Comune di Catanzaro è conforme alla normativa regionale e continua a disciplinare le aree edificabili in attesa dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico.
Il Comune contesta anche la doglianza relativa alla presunta erroneità del calcolo dell'imposta. Spiega che l'avviso di accertamento è stato emesso sulla base delle risultanze catastali e dei dati forniti dall'Ufficio Tecnico, utilizzando i valori venali delle aree determinati dalla Giunta Comunale con delibera n. 701/2009, aggiornati annualmente secondo i parametri ISTAT. La valutazione delle aree è stata effettuata da funzionari comunali esperti, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e delle regole di edificazione, con criteri favorevoli ai contribuenti per limitare il contenzioso. Il Comune sottolinea che la determinazione dei valori venali per zone omogenee, pur non avendo natura imperativa, costituisce un valido riferimento presuntivo, riconosciuto anche dalla giurisprudenza, e può essere utilizzato retroattivamente come parametro di valutazione.
In conclusione, il Comune di Catanzaro chiede il rigetto del ricorso di Ricorrente_1 S.r.l. e la condanna della società al pagamento delle spese di giudizio. All'udienza odierna la Corte ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato. Con esso la ricorrente sostiene che gli immobili oggetto di accertamento, pur qualificati dal Comune come aree fabbricabili, dovevano essere considerati a destinazione agricola per effetto della normativa regionale (L.R. Calabria n. 19/2002 e successive modifiche) e della disciplina transitoria vigente nel 2018, in assenza di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC). In particolare, la normativa regionale prevedeva che, fino all'approvazione del PSC, ai suoli diversi dalle zone omogenee A e B dovesse essere attribuita destinazione agricola, con conseguente esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 1, co. 758, L. 160/2019. La ricorrente evidenzia che le eccezioni previste dalla legge regionale (adozione di pianificazione a consumo suolo zero o decreto regionale di verifica) non sussistevano nel 2018. Sul punto questa Corte si è già espressa con la sentenza nr. 1687 del 2025 allegata dalla ricorrente con nota del 17.09.2025, la cui motivazione integralmente si richiama ex art. 118 disp. att. c.c. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1736 per compensi, euro 250 per spese di contributo unificato, oltre spese generali , IVA e CPA come per legge.
Cz, 1 dicembre 2025.
Il giudice rel. Emanuela Romano
Il Presidente
CH SS