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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCIURPA MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMP-19000006 ECOTASSA 2019
- sul ricorso n. 131/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520250009743192000 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.A.S. ha proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento n. TMP - 19000006 per l'anno 2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cremona,
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore e notificato il 19 novembre 2024 a mezzo PEC afferente la contestazione del mancato pagamento della c.d. Ecotassa prevista all'art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 , nonché, con separato atto avverso la cartella di pagamento n. 035 2025 00097431
92/000 emessa da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE – PROV.
DI CREMONA, notificata, a mezzo PEC, in data 11.06.2025 ed afferente il medesimo tributo di cui sopra.
I due ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva ex art. 29 D.lgs n.546/92.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità dell'avviso d'accertamento impugnato e della successiva cartella emessa eccependo la non debenza del richiesto tributo in quanto, la norma suppostamente violata trova applicazione esclusivamente per i veicoli immatricolati far tempo dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, con esclusione di quelli acquistati anche in locazione finanziaria prima di tale data iniziale.
In particolare, rappresenta che nel caso di specie i requisiti richiesti dalla legge non si sono verificati in quanto, l'acquisto in locazione finanziaria del veicolo Prodotto_1 (nuovo di fabbrica e appartenente alla c.d. categoria M1 in quanto produttivo di emissioni di CO2 superiori a 160 g/Km) presso il concessionario Società_1 S.p.A. è avvenuto in data 14 dicembre 2018 con conferma dell'accettazione da parte del concessionario in data 28.2.2019 e successiva immatricolazione per la prima volta in data 29 aprile 2019, pertanto difetta uno dei due requisiti che debbono sussistere congiuntamente per l'applicazione dell'Ecotassa.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con il favore delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio Agenzia Entrate eccependo che quella prodotta da controparte è solamente una proposta di acquisto a seguito della quale, avrebbe dovuto diventare lei stessa la proprietaria del bene, acquisto che però non ha avuto alcun seguito visto che nel libretto di circolazione la proprietà del veicolo in questione risulta in capo a Banca_1 SPA” e il Ricorrente_1 sas ne è solo utilizzatore in leasing. Pertanto, quello prodotto non è un documento idoneo a dimostrare che c'è stato l'acquisto in data precedente al 1° marzo 2019, circostanza da cui discende che in assenza di valida documentazione che attesti l'acquisizione in leasing in un momento antecedente al 1° marzo 2019 si devono ritenere sussistenti entrambe le condizioni previste dall'art. 1,comma 1042, L. 30 dicembre 2018, n. 145 per l'applicazione della c.d. ecotassa.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Nel parallelo giudizio riunito (R.G. 131/25), parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo riproponendo le medesime argomentazioni sostenute nel ricorso principale di cui si è dato atto sopra.
Parimenti si è costituita Agenzia Entrate la quale, in via pregiudiziale, eccepisce l'inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento poiché l'atto presupposto, ossia l'atto di accertamento, è stato autonomamente impugnato, la cartella di pagamento poteva esse essere impugnata solo per vizi propri, non dedotti. Nel merito richiama i motivi già formulati nel ricorso principale di cui sopra.
Anche Agenzia Entrate- Riscossione si è costituita in giudizio, rilevando sostanzialmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, esaminati gli atti ed i documenti di causa, ritiene che entrambi i ricorsi riuniti non siano fondati e pertanto vadano respinti.
Con l'unico motivo proposto, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1,co. 1042, L. 30 dicembre 2018,
n. 145 nella parte in cui l'acquisto del veicolo targato Targa_1 con numero di telaio Numero_1 non sarebbe avvenuta nel periodo individuato dalla norma per l'applicazione della c.d. ecotassa e conseguentemente risulterebbe non sussistente la contemporanea presenza di tutte le condizioni normativamente previste.
Nel caso di specie, la questione controversa non risiede nell'interpretazione della norma di riferimento – nella sostanza invocata da entrambe le parti di causa- quanto nella circostanza di fatto afferente la valenza del contratto preliminare d'acquisto del veicolo in questione in relazione al momento effettivo dell'acquisto.
Parte ricorrente, infatti, richiama la proposta d'acquisto sottoscritta in data 14.12.2018 con la concessionaria
Società_1 S.p.A. e da quest'ultima accettata con comunicazione via PEC in data 28.2.2019 nonché confermata dall'incasso dell'assegno per l'importo corrispondente alla differenza prezzo prevista a saldo, in conseguenza della quale il contratto si sarebbe venuto a perfezionare in epoca antecedente al primo marzo
2019 e dunque in un momento che, per unanime interpretazione, porta all'esclusione del veicolo dalla soggezione all'Ecotassa restando indifferente il periodo della successiva immatricolazione.
Orbene, il documento che consacra la proposta di acquisto riporta due dati che possono ritenersi dirimenti: l'acquisto è previsto in capo alla Ricorrente_1 sas in qualità di proprietario;
alla voce Leasing richiesto ( V. Allegato- Salvo approvazione Finanziaria) l'importo corrispondente è indicato pari a zero.
Nel libretto di circolazione del veicolo, dimesso in atti dallo stesso ricorrente, la proprietà del medesimo risulta in capo a Banca_1 SPA” e il Ricorrente_1 sas ne è solo utilizzatore in leasing.
E' di tutta evidenza che la discrasia fra il contratto d'acquisto invocato dalla ricorrente e i dati pubblici ed oggettivi riportati nel libretto di circolazione del veicolo porta a ritenere che a quel primo contratto d'acquisto non sia stata data alcuna attuazione, né la ricorrente, che pure ne avrebbe avuto piena opportunità attraverso una memora ex art. 32 D.lgs 546/92, ha effettuato ulteriori produzioni documentali atte a giustificare eventuali modifiche contrattuali con l'ingresso della società di leasing precisandone i tempi e termini, né a fornire migliori precisazioni in sede di discussione in pubblica udienza.
Da tutto quanto sopra ne discende, pertanto, che la produzione del contratto d'acquisto stipulato dalla
Ricorrente_1 sas con la concessionaria Società_1 S.p.A., non può costituire valida prova atta a dimostrare che l'acquisto del veicolo in questione sia avvenuta in epoca antecedente il primo marzo 2019, con la conseguenza che l'unica data certa oggettivamente dimostrata è quella risultante dal libretto di circolazione, ovvero il 29 aprile 2019, la quale porta alla legittima applicazione della c.d.
Ecotassa.
Quanto alla cartella di pagamento, considerato che la ricorrente non ha prospettato vizi propri di quell'atto in pendenza di impugnazione dell'atto portante la pretesa tributaria consacrata nel ruolo, deve ritenersi che il relativo ricorso sia inammissibile ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546.
Le spese del giudizio vanno regolate secondo soccombenza con riferimento al ricorso R.G.n. 21/2025 e regolate fra le parti come da dispositivo;
quelle relative al giudizio R.G.n. 131/2025 meritano integrale compensazione fra le parti, quanto alla reciproche posizioni del ricorrente ed Agenzia Entrate perché, sostanzialmente, le difese sono una riproduzione di quelle assunte nel primo giudizio ove, considerato il valore della causa, l'operata liquidazione può ritenersi complessivamente assorbente, mentre per quanto concerne quelle fra la ricorrente e Agenzia Entrate- Riscossione, quest'ultima, dopo aver dichiarato la propria carenza di legittimazione passiva, non tiene conto dell'obbligatorietà della sua chiamata in giudizio in rapporto all'atto impugnato ragione per cui va ipotizzata una reciproca soccombenza virtuale fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cremona, respinge i ricorsi riuniti;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia Entrate - con riferimento al ricorso R.G. 21/2025- liquidate in
€.500,00; compensa fra le parti le spese di lite con riferimento al ricorso R.G. 131/25. Il Giudice
AT MA IA UR
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCIURPA MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMP-19000006 ECOTASSA 2019
- sul ricorso n. 131/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520250009743192000 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.A.S. ha proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento n. TMP - 19000006 per l'anno 2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cremona,
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore e notificato il 19 novembre 2024 a mezzo PEC afferente la contestazione del mancato pagamento della c.d. Ecotassa prevista all'art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 , nonché, con separato atto avverso la cartella di pagamento n. 035 2025 00097431
92/000 emessa da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE – PROV.
DI CREMONA, notificata, a mezzo PEC, in data 11.06.2025 ed afferente il medesimo tributo di cui sopra.
I due ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva ex art. 29 D.lgs n.546/92.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità dell'avviso d'accertamento impugnato e della successiva cartella emessa eccependo la non debenza del richiesto tributo in quanto, la norma suppostamente violata trova applicazione esclusivamente per i veicoli immatricolati far tempo dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, con esclusione di quelli acquistati anche in locazione finanziaria prima di tale data iniziale.
In particolare, rappresenta che nel caso di specie i requisiti richiesti dalla legge non si sono verificati in quanto, l'acquisto in locazione finanziaria del veicolo Prodotto_1 (nuovo di fabbrica e appartenente alla c.d. categoria M1 in quanto produttivo di emissioni di CO2 superiori a 160 g/Km) presso il concessionario Società_1 S.p.A. è avvenuto in data 14 dicembre 2018 con conferma dell'accettazione da parte del concessionario in data 28.2.2019 e successiva immatricolazione per la prima volta in data 29 aprile 2019, pertanto difetta uno dei due requisiti che debbono sussistere congiuntamente per l'applicazione dell'Ecotassa.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con il favore delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio Agenzia Entrate eccependo che quella prodotta da controparte è solamente una proposta di acquisto a seguito della quale, avrebbe dovuto diventare lei stessa la proprietaria del bene, acquisto che però non ha avuto alcun seguito visto che nel libretto di circolazione la proprietà del veicolo in questione risulta in capo a Banca_1 SPA” e il Ricorrente_1 sas ne è solo utilizzatore in leasing. Pertanto, quello prodotto non è un documento idoneo a dimostrare che c'è stato l'acquisto in data precedente al 1° marzo 2019, circostanza da cui discende che in assenza di valida documentazione che attesti l'acquisizione in leasing in un momento antecedente al 1° marzo 2019 si devono ritenere sussistenti entrambe le condizioni previste dall'art. 1,comma 1042, L. 30 dicembre 2018, n. 145 per l'applicazione della c.d. ecotassa.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Nel parallelo giudizio riunito (R.G. 131/25), parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo riproponendo le medesime argomentazioni sostenute nel ricorso principale di cui si è dato atto sopra.
Parimenti si è costituita Agenzia Entrate la quale, in via pregiudiziale, eccepisce l'inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento poiché l'atto presupposto, ossia l'atto di accertamento, è stato autonomamente impugnato, la cartella di pagamento poteva esse essere impugnata solo per vizi propri, non dedotti. Nel merito richiama i motivi già formulati nel ricorso principale di cui sopra.
Anche Agenzia Entrate- Riscossione si è costituita in giudizio, rilevando sostanzialmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, esaminati gli atti ed i documenti di causa, ritiene che entrambi i ricorsi riuniti non siano fondati e pertanto vadano respinti.
Con l'unico motivo proposto, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1,co. 1042, L. 30 dicembre 2018,
n. 145 nella parte in cui l'acquisto del veicolo targato Targa_1 con numero di telaio Numero_1 non sarebbe avvenuta nel periodo individuato dalla norma per l'applicazione della c.d. ecotassa e conseguentemente risulterebbe non sussistente la contemporanea presenza di tutte le condizioni normativamente previste.
Nel caso di specie, la questione controversa non risiede nell'interpretazione della norma di riferimento – nella sostanza invocata da entrambe le parti di causa- quanto nella circostanza di fatto afferente la valenza del contratto preliminare d'acquisto del veicolo in questione in relazione al momento effettivo dell'acquisto.
Parte ricorrente, infatti, richiama la proposta d'acquisto sottoscritta in data 14.12.2018 con la concessionaria
Società_1 S.p.A. e da quest'ultima accettata con comunicazione via PEC in data 28.2.2019 nonché confermata dall'incasso dell'assegno per l'importo corrispondente alla differenza prezzo prevista a saldo, in conseguenza della quale il contratto si sarebbe venuto a perfezionare in epoca antecedente al primo marzo
2019 e dunque in un momento che, per unanime interpretazione, porta all'esclusione del veicolo dalla soggezione all'Ecotassa restando indifferente il periodo della successiva immatricolazione.
Orbene, il documento che consacra la proposta di acquisto riporta due dati che possono ritenersi dirimenti: l'acquisto è previsto in capo alla Ricorrente_1 sas in qualità di proprietario;
alla voce Leasing richiesto ( V. Allegato- Salvo approvazione Finanziaria) l'importo corrispondente è indicato pari a zero.
Nel libretto di circolazione del veicolo, dimesso in atti dallo stesso ricorrente, la proprietà del medesimo risulta in capo a Banca_1 SPA” e il Ricorrente_1 sas ne è solo utilizzatore in leasing.
E' di tutta evidenza che la discrasia fra il contratto d'acquisto invocato dalla ricorrente e i dati pubblici ed oggettivi riportati nel libretto di circolazione del veicolo porta a ritenere che a quel primo contratto d'acquisto non sia stata data alcuna attuazione, né la ricorrente, che pure ne avrebbe avuto piena opportunità attraverso una memora ex art. 32 D.lgs 546/92, ha effettuato ulteriori produzioni documentali atte a giustificare eventuali modifiche contrattuali con l'ingresso della società di leasing precisandone i tempi e termini, né a fornire migliori precisazioni in sede di discussione in pubblica udienza.
Da tutto quanto sopra ne discende, pertanto, che la produzione del contratto d'acquisto stipulato dalla
Ricorrente_1 sas con la concessionaria Società_1 S.p.A., non può costituire valida prova atta a dimostrare che l'acquisto del veicolo in questione sia avvenuta in epoca antecedente il primo marzo 2019, con la conseguenza che l'unica data certa oggettivamente dimostrata è quella risultante dal libretto di circolazione, ovvero il 29 aprile 2019, la quale porta alla legittima applicazione della c.d.
Ecotassa.
Quanto alla cartella di pagamento, considerato che la ricorrente non ha prospettato vizi propri di quell'atto in pendenza di impugnazione dell'atto portante la pretesa tributaria consacrata nel ruolo, deve ritenersi che il relativo ricorso sia inammissibile ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546.
Le spese del giudizio vanno regolate secondo soccombenza con riferimento al ricorso R.G.n. 21/2025 e regolate fra le parti come da dispositivo;
quelle relative al giudizio R.G.n. 131/2025 meritano integrale compensazione fra le parti, quanto alla reciproche posizioni del ricorrente ed Agenzia Entrate perché, sostanzialmente, le difese sono una riproduzione di quelle assunte nel primo giudizio ove, considerato il valore della causa, l'operata liquidazione può ritenersi complessivamente assorbente, mentre per quanto concerne quelle fra la ricorrente e Agenzia Entrate- Riscossione, quest'ultima, dopo aver dichiarato la propria carenza di legittimazione passiva, non tiene conto dell'obbligatorietà della sua chiamata in giudizio in rapporto all'atto impugnato ragione per cui va ipotizzata una reciproca soccombenza virtuale fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cremona, respinge i ricorsi riuniti;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia Entrate - con riferimento al ricorso R.G. 21/2025- liquidate in
€.500,00; compensa fra le parti le spese di lite con riferimento al ricorso R.G. 131/25. Il Giudice
AT MA IA UR