Ordinanza cautelare 30 ottobre 2018
Sentenza 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 10/10/2023, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2023
N. 03009/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01565/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Ritondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Grimaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
ricorso introduttivo
dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS- con la quale il dirigente del Comune di Mazara del Vallo ha ordinato la demolizione di un fabbricato sito in via-OMISSIS-
motivi aggiunti
del silenzio rigetto maturato in ordine all’istanza di accertamento di conformità del fabbricato, presentata il 27.06.2018;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Mazara del Vallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2023 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza di demolizione -OMISSIS- emessa dal Comune di Mazara del Vallo in riferimento ad un fabbricato abusivo sito in via -OMISSIS-
L’ordinanza comunale è esecutiva di precedente ordinanza di demolizione della Procura della Repubblica di Marsala n.-OMISSIS- emessa in seguito alla sentenza del Tribunale di Marsala-OMISSIS-– divenuta definitiva il 12 maggio 2015 - relativa alla demolizione del fabbricato di proprietà del sig. -OMISSIS-. Nel contempo, l’ordinanza comunale rileva anche la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, ed ingiunge la demolizione dell’abuso in via amministrativa, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001.
Il ricorrente evidenzia che l’immobile in questione ha una superficie modesta (circa 70 mq), è ubicato in zona non sottoposta a vincoli costituente espansione dell’abitato di Mazara del Vallo, ed è destinato a soddisfare esigenze abitative della propria figlia.
Per sanare l’abuso, il sig. -OMISSIS- dichiara anche di aver presentato istanza di sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 in data 27 giugno 2018, dopo il ricevimento della notifica dell’ordinanza di demolizione.
Sulla base di tale circostanza, il ricorrente denuncia:
1.- l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, sostenendo che questa è incompatibile con la (asserita) possibilità di sanare l’abuso;
2.- altresì, la carenza di motivazione, poiché il provvedimento è motivato solo con riguardo all’ordine di demolizione emesso dalla Procura della repubblica, e non individua le ragioni di pubblico interesse che lo potrebbero e dovrebbero sostenere.
Il Comune di Mazara del vallo si è costituito in giudizio per opporsi all’accoglimento del ricorso.
Successivamente, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti per chiedere l’annullamento del provvedimento tacito di rigetto della domanda di sanatoria, formatosi dopo il decorso di sessanta giorni dalla presentazione di quest’ultima.
Il ricorrente, al riguardo, ha dedotto:
1.- che non vi sarebbero stati motivi ostativi all’accoglimento della domanda di sanatoria (in disparte l’ordine di demolizione di natura penale emesso dall’a.g.);
2.- che il Comune non era obbligato ad eseguire la demolizione disposta dal giudice penale, essendo questa una misura giudiziaria – e non amministrativa – che compete solo al PM.
Con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tar ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente osservando che “ il ricorso in epigrafe pare infondato, sia con riferimento all’irrilevanza del tempo trascorso (che non genera affidamento sulla situazione illecita determinata), sia con riferimento alla possibilità di sanatoria dell’opera (edificata in zona agricola, della quale non è dimostrata la cd. “doppia conformità” e in relazione alla quale non è mai stata acquisita l’autorizzazione del Genio civile); ”.
Con memoria, il Comune resistente ha controdedotto anche rispetto ai motivi aggiunti.
In vista dell’udienza di trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria nella quale viene stigmatizzato, anche con richiamo alla giurisprudenza comunitaria (Corte EDU, Sez. 3^, Simonova c. Bulgaria, ricorso n. 30782/2016, 11 aprile 2023) il difetto di proporzionalità della misura repressiva adottata dal Comune in quanto – a fronte della vulnerazione di un diritto fondamentale, quale quello alla casa di abitazione – il Comune ha omesso di esternare le ragioni di pubblico interesse che avrebbero potuto giustificare l’intervento disposto.
All’udienza del 4 luglio 2023 la causa è stata rinviata su richiesta del difensore di parte ricorrente, che ha addotto gravi motivi di salute che gli avrebbero impedito di produrre entro i termini memoria e documenti.
Di seguito, il ricorrente ha presentato una perizia giurata descrittiva dell’immobile, nella quale viene evidenziata la distanza dalla battigia (superiore al limite legale di 150 metri), nonchè una memoria nella quale viene richiamata la già illustrata giurisprudenza comunitaria, e viene evidenziata l’assenza di interesse pubblico a sostegno della demolizione e l’esistenza dell’interesse privato primario a conservare la casa di abitazione.
All’udienza pubblica del 22 settembre 2023 la causa è stata posta in decisione, previo avviso dato alle parti ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. circa l’inammissibilità della censura veicolata per la prima volta con la memoria (non notificata alla controparte), ed assente nel ricorso introduttivo, riguardante l’asserito difetto di proporzionalità della misura repressiva adottata dal Comune resistente.
Il ricorso ed i motivi aggiunti non meritano accoglimento, alla luce delle seguenti osservazioni:
1.- l’avvenuta presentazione di una domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 non rende illegittimo l’ordine di demolizione precedentemente emesso, ma determina solo una condizione di momentanea sospensione dell’efficacia di quest’ultimo, destinata a cessare nell’ipotesi di rigetto della domanda. In tal senso, fra tante, Tar Palermo 729/2023 “ L'istanza di sanatoria comporta soltanto la sospensione temporanea dell'efficacia dell'ordine di demolizione precedentemente adottato, i cui effetti sono destinati automaticamente a riespandersi nel caso di rigetto dell'istanza, senza che si renda necessaria l'emanazione di una nuova ordinanza di demolizione successiva al diniego (anche tacito) di sanatoria. ” e Cons. Stato, VI, 4287/2023 “ In tema di abusi edilizi, la presentazione d' istanza di sanatoria non comporta l'inefficacia del provvedimento sanzionatorio pregresso, ma la mera sospensione. Respinta la sanatoria, anche per silentium ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, la demolizione, temporaneamente inefficace in pendenza del procedimento di sanatoria, riprende vigore. ”.
Nel caso di specie, dunque, quello dedotto non rappresenta un vizio di legittimità dell’ordinanza impugnata.
2.- La repressione in via amministrativa degli abusi edilizi non richiede l’esternazione da parte dell’autorità procedente di alcuno specifico interesse pubblico che giustifichi l’esercizio del potere repressivo. In tal senso si è pronunciata (anche di recente) la giurisprudenza del Consiglio di Stato: “ In materia urbanistico-edilizia, l'ordine di demolizione di un manufatto edilizio abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, e tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso. ” (C.di S., VII, 3907/2023; nello stesso senso anche sez. VI, 3650/2023 e 1716/2023).
3.- L’esistenza delle asserite ragioni di assentibilità della domanda di sanatoria ex art. 36 del DPR 380/2001 presentata dal ricorrente dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione è stata solo labialmente affermata nei motivi aggiunti, ma appare solo una mera petizione di principio, non sorretta da alcuna giustificazione, allegazione, e prova.
4.- Diversamente da quanto affermato nei motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune non è esecutiva dell’analogo provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria penale (menzionato nelle premesse solo come mera ricostruzione storica), ma costituisce frutto dell’applicazione di specifiche disposizioni amministrative contenute nell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, che disegnano una precisa competenza dell’ente locale in ordine alla vigilanza sull’uso del territorio.
5.- Infine, con riferimento alla sentenza della CEDU indicata nell’ultima memoria va rilevato, in primo luogo (come segnalato a verbale all’odierna udienza), che si tratta di deduzione tardivamente proposta, atteso che il vizio di asserita violazione del canone della proporzionalità della misura avrebbe dovuto essere sollevato in seno al ricorso introduttivo (risalente al 2018) e non con memoria difensiva del 2023. In secondo luogo, quella giurisprudenza appare comunque riferita alle demolizioni imposte dal giudice penale, a titolo di sanzione accessoria, e non a quelle disposte in modo vincolato dall’autorità amministrativa. In terzo luogo, la fattispecie in esame non appare nemmeno sussumibile, in fatto, in quella decisa dai giudici di Strasburgo, dato che il ricorrente non abita nella casa oggetto di demolizione, che è invece utilizzata da soggetto diverso da quello che ha proposto l’impugnativa.
In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
Giulia La Malfa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.