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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9940 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3202/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
DIRITTI DELLA CITTADINANZA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha emesso la seguente sentenza nel procedimento iscritto al n. R.G. 3202/2024 promosso con ricorso depositato in data 18 febbraio 2024 da: nato il 11 Parte_1 Parte_2 novembre 1941, documento d'identità n. , Nume_1 Parte_3 Parte_2 nata il [...], documento d'identità n. ; , Numer_2 Parte_4 Parte_2 nata il [...], documento d'identità n. , Numer_3 Parte_5
nata il [...], documento d'identità n. , in proprio e nella Parte_2 Numer_4 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1
nato il [...], documento d'identità n. , unitamente al sig. Parte_2 Numer_5
nato il [...], giusta mandato allegato al ricorso Parte_6 Parte_2 Ricorrenti contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
Resistente cont. nonché
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOT Dott.ssa Antonietta De Simone all'udienza dell'8 ottobre 2025 si è riservata per il deposito della
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undicies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti del sig. , Persona_2 nato a [...] il [...] (All. 1), coniugato con la sig.ra in data 13 Parte_7 febbraio 1932 (All. 2), emigrato in dove si è stabilito definitivamente, ed è poi deceduto in Parte_2 data 18 gennaio 1962 (All. 3) senza mai acquisire la relativa cittadinanza.
Il sebbene regolarmente citato è contumace. Controparte_1
Il P.M. non ha reso parere.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l' avo è nato a Comune di Pietrastomina in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in Italia sino a [...] agli attuali richiedenti. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta inoltre che l'avo mai si naturalizzava cittadino argentino, avendo Persona_2 quindi trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta Persona_3 trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda non risulta prevedibile (vedi doc in atti). Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. La natura della Controparte_1 procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così dispone: accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti come generalizzati sono cittadini italiani;
per l'effetto, ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 30 ottobre 2025
Il GOT Dott.ssa Antonietta De Simone
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
DIRITTI DELLA CITTADINANZA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha emesso la seguente sentenza nel procedimento iscritto al n. R.G. 3202/2024 promosso con ricorso depositato in data 18 febbraio 2024 da: nato il 11 Parte_1 Parte_2 novembre 1941, documento d'identità n. , Nume_1 Parte_3 Parte_2 nata il [...], documento d'identità n. ; , Numer_2 Parte_4 Parte_2 nata il [...], documento d'identità n. , Numer_3 Parte_5
nata il [...], documento d'identità n. , in proprio e nella Parte_2 Numer_4 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1
nato il [...], documento d'identità n. , unitamente al sig. Parte_2 Numer_5
nato il [...], giusta mandato allegato al ricorso Parte_6 Parte_2 Ricorrenti contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
Resistente cont. nonché
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOT Dott.ssa Antonietta De Simone all'udienza dell'8 ottobre 2025 si è riservata per il deposito della
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undicies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti del sig. , Persona_2 nato a [...] il [...] (All. 1), coniugato con la sig.ra in data 13 Parte_7 febbraio 1932 (All. 2), emigrato in dove si è stabilito definitivamente, ed è poi deceduto in Parte_2 data 18 gennaio 1962 (All. 3) senza mai acquisire la relativa cittadinanza.
Il sebbene regolarmente citato è contumace. Controparte_1
Il P.M. non ha reso parere.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l' avo è nato a Comune di Pietrastomina in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in Italia sino a [...] agli attuali richiedenti. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta inoltre che l'avo mai si naturalizzava cittadino argentino, avendo Persona_2 quindi trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta Persona_3 trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda non risulta prevedibile (vedi doc in atti). Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. La natura della Controparte_1 procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così dispone: accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti come generalizzati sono cittadini italiani;
per l'effetto, ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 30 ottobre 2025
Il GOT Dott.ssa Antonietta De Simone