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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5256/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5256/2025 promossa da:
CP_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CHIARABELLI CINZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 13/01/2014. CP_1 CP_2
Dall'unione sono nati i figli: , in data 07/04/2011 e , in data Persona_1 Persona_2
25/11/2014.
Con ricorso depositato il 11/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco e liberi da ogni obbligo legato al rapporto di coniugio;
DA' ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta alimentare e/o mantenimento reciproco;
ASSEGNA la casa coniugale, di proprietà in pari quota al 50 % dei coniugi, alla Signora con tutti CP_2 gli arredi che la compongono, salvo i beni che il Sig. provvederà ad asportare entro data da CP_1 concordare tra le parti.
DISPONE che il Sig. si impegni ad allontanarsi dalla casa coniugale entro la data di emissione CP_1 della sentenza di separazione.
DA' ATTO che i coniugi, con riferimento alla casa coniugale di proprietà di entrambi al 50%, si impegnano a fissare appuntamento con un notaio entro il mese successivo all'emissione della sentenza di separazione affinchè il Sig. provveda a cedere alla Signora il 50% delle proprie quote CP_1 CP_2 di proprietà relative all'immobile sito in Torino alla via Sandro Botticelli n. 11/8, censito al NCU foglio 1103, particella 34, subalterno 8.
DA' ATTO che la cessione delle quote del Sig. alla Signora avverrà a titolo gratuito. CP_1 CP_2
DA' ATTO che la Signora a fronte della cessione da parte del Sig. del 50% delle quote CP_2 CP_1 di proprietà del medesimo relative alla casa coniugale rinuncerà al rimborso delle somme di sua spettanza presenti sul conto corrente tratto sull'Istituto BPM SPA.
DA' ATTO che la signora si accollerà il pagamento delle utenze dall'allontanamento dalla casa CP_2 coniugale del Sig. nonchè al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie dalla CP_1 cessione delle quote di proprietà del medesimo.
AFFIDA i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio Persona_1 Persona_2 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e manterranno la residenza e il collocamento principale presso la madre.
pagina 2 di 3 DISPONE che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Signora a titolo di assegno di mantenimento per CP_1 CP_2 entrambi i figli minori l'importo di € 300,00 mensili, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il padre possa tenere con sè i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina successivo allorquando l'accompagnerà a scuola.
DISPONE che nelle vacanze di Natale e nelle vacanze Pasquali una settimana per ciascun genitore ad anni alterni mentre nelle vacanze estive, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per almeno due settimane consecutive, comunicando reciprocamente i relativi periodi di frequentazione con un preavviso di almeno 30 giorni.
DA' ATTO che nel periodo di chiusura estiva della scuola le frequentazioni padre/figli possano aumentare previo accordo fra le parti.
DISPONE che i coniugi dividano al 50% le spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ricreative di entrambi i figli, previamente concordate o necessarie secondo il protocollo d'intesa presso il Tribunale di Torino.
DA' ATTO che l'assegno unico INPS dei minori sarà percepito nella misura del 100% dalla Signora
CP_2
DA' ATTO che i coniugi, per quanto di necessità, prestano reciproco consenso al rilascio della carta di identità valevole per l'espatrio e/o di passaporto e dei correlativi visti sia dei coniugi stessi, sia per la figlia.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5256/2025 promossa da:
CP_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CHIARABELLI CINZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 13/01/2014. CP_1 CP_2
Dall'unione sono nati i figli: , in data 07/04/2011 e , in data Persona_1 Persona_2
25/11/2014.
Con ricorso depositato il 11/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco e liberi da ogni obbligo legato al rapporto di coniugio;
DA' ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta alimentare e/o mantenimento reciproco;
ASSEGNA la casa coniugale, di proprietà in pari quota al 50 % dei coniugi, alla Signora con tutti CP_2 gli arredi che la compongono, salvo i beni che il Sig. provvederà ad asportare entro data da CP_1 concordare tra le parti.
DISPONE che il Sig. si impegni ad allontanarsi dalla casa coniugale entro la data di emissione CP_1 della sentenza di separazione.
DA' ATTO che i coniugi, con riferimento alla casa coniugale di proprietà di entrambi al 50%, si impegnano a fissare appuntamento con un notaio entro il mese successivo all'emissione della sentenza di separazione affinchè il Sig. provveda a cedere alla Signora il 50% delle proprie quote CP_1 CP_2 di proprietà relative all'immobile sito in Torino alla via Sandro Botticelli n. 11/8, censito al NCU foglio 1103, particella 34, subalterno 8.
DA' ATTO che la cessione delle quote del Sig. alla Signora avverrà a titolo gratuito. CP_1 CP_2
DA' ATTO che la Signora a fronte della cessione da parte del Sig. del 50% delle quote CP_2 CP_1 di proprietà del medesimo relative alla casa coniugale rinuncerà al rimborso delle somme di sua spettanza presenti sul conto corrente tratto sull'Istituto BPM SPA.
DA' ATTO che la signora si accollerà il pagamento delle utenze dall'allontanamento dalla casa CP_2 coniugale del Sig. nonchè al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie dalla CP_1 cessione delle quote di proprietà del medesimo.
AFFIDA i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio Persona_1 Persona_2 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e manterranno la residenza e il collocamento principale presso la madre.
pagina 2 di 3 DISPONE che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Signora a titolo di assegno di mantenimento per CP_1 CP_2 entrambi i figli minori l'importo di € 300,00 mensili, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il padre possa tenere con sè i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina successivo allorquando l'accompagnerà a scuola.
DISPONE che nelle vacanze di Natale e nelle vacanze Pasquali una settimana per ciascun genitore ad anni alterni mentre nelle vacanze estive, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per almeno due settimane consecutive, comunicando reciprocamente i relativi periodi di frequentazione con un preavviso di almeno 30 giorni.
DA' ATTO che nel periodo di chiusura estiva della scuola le frequentazioni padre/figli possano aumentare previo accordo fra le parti.
DISPONE che i coniugi dividano al 50% le spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ricreative di entrambi i figli, previamente concordate o necessarie secondo il protocollo d'intesa presso il Tribunale di Torino.
DA' ATTO che l'assegno unico INPS dei minori sarà percepito nella misura del 100% dalla Signora
CP_2
DA' ATTO che i coniugi, per quanto di necessità, prestano reciproco consenso al rilascio della carta di identità valevole per l'espatrio e/o di passaporto e dei correlativi visti sia dei coniugi stessi, sia per la figlia.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3