Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 15/12/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 153/2025/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE Acomposta dai seguenti magistrati:
SI IN Presidente Riccardo PATUMI Consigliere Khelena NIKIFARAVA Primo Referendario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46571 proposto a istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di
DR AM (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente in [...], int. 7, non costituito nel presente giudizio;
VISTO l’atto di citazione;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 5 novembre 2025:
il relatore Primo Ref. Khelena Nikifarava;
il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Claudia Desogus;
nessuno intervenuto per il convenuto.
FATTO
I. Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 20 maggio 2025, la Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale esercitava l’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del Sig. DR AM, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato ad INPS, quantificato nella somma di € 6.932,31 (oltre interessi legali e spese di giudizio) per l’indebita percezione del contributo istituito dall’art. 1 del d.l. n. 4/2019 (cd. “Reddito di cittadinanza”) nel periodo maggio 2019 – agosto 2021.
La notitia damni è costituita dalla nota della Guardia di Finanza, Tenenza di Guastalla prot. n. 0334836 dell’8 ottobre 2021, con cui veniva trasmessa alla Procura erariale la segnalazione in merito all’omessa comunicazione, nelle domande presentate dal Sig. DR MA ai fini del conseguimento del cd. “Reddito di cittadinanza” della circostanza che sia il richiedente sia un altro componente del nucleo familiare erano sottoposti a misure cautelari personali.
In particolare, nella prima domanda presentata dal Sig. DR MA in data 24 aprile 2019 (protocollo INPS-RDC-2019-124-2019) “e lungo tutto il periodo di percezione del beneficio economico, dal mese di maggio 2019 al mese di gennaio 2020” il richiedente “ometteva di comunicare di essere soggetto alla misura cautelare personale penale del divieto di ritorno nel Comune di Rio Saliceto (RE) disposta in data 21.1.2017 per la durata di tre anni (data scadenza provvedimento 20.1.2020)”.
Nelle due successive domande, presentate dal Sig. DR MA rispettivamente in data 6 marzo 2020 (protocollo INPS-RDC-2020-2358002, beneficio percepito dal mese di aprile 2020 al mese di novembre 2020) e 1 febbraio 2021 (protocollo INPS-RDC-2021-3951888, beneficio percepito dal mese di marzo 2021 al mese di agosto 2021), il richiedente ometteva di comunicare che il proprio familiare convivente IM MA “in data 6.3.2020 era stato colpito da misura cautelare personale coercitiva consistente nell’obbligo di soggiorno nel Comune di Novellara fino al 10.4.2021”.
Pertanto la Procura erariale riteneva sussistenti tutti gli elementi costitutivi del danno erariale, “consistito nell’indebito e fraudolento conseguimento da parte dello stesso AM DR del reddito di cittadinanza in misura superiore alla misura spettante, dal momento che proprio l’omessa indicazione della condizione in cui si trovavano lui stesso e il predetto suo convivente induceva in errore gli uffici della competente Agenzia territoriale INPS, portandoli a riconoscere la provvidenza economica in misura superiore al dovuto”.
Ai fini della quantificazione del danno, la Procura erariale produceva i prospetti di calcolo del beneficio con la scala di equivalenza che non teneva conto dei componenti del nucleo familiare colpiti dalla misura cautelare personale, individuando il danno erariale nella differenza tra l’importo effettivamente percepito e quello effettivamente spettante all’esito del ricalcolo.
II. All’esito del procedimento istruttorio, in data 5 febbraio 2025 la Procura regionale emetteva l’invito a dedurre in relazione alle contestazioni di cui sopra, notificato tramite l’UNEP di Reggio Emilia a mani proprie della Sig.ra RI MA, madre del convenuto, in data 13 febbraio 2025.
III. Decorso inutiliter il termine di 45 giorni assegnato per la presentazione di deduzioni o per la richiesta di audizione personale, la Procura regionale esercitava l’azione di responsabilità per danno erariale, depositando l’atto di citazione in data 20 maggio 2025.
Con decreto n. 49/2025 del 5 giugno 2025, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale, ritenuti sussistenti le condizioni per l’applicazione del rito monitorio e sentito il pubblico ministero, determinava la somma da pagare in misura di € 4.160,00 in caso di accettazione dell’addebito da parte dell’odierno convenuto, fissando l’udienza del 5 novembre 2025 per la discussione del giudizio per l’intero importo del danno quantificato dalla Procura regionale nell’atto di citazione, pari € 6.932,31, per il caso della mancata accettazione del rito monitorio.
La notifica dell’atto di citazione, unitamente al decreto monitorio, tramite UNEP di Reggio Emilia, veniva effettuata a mani proprie della Sig.ra RI MA, madre del convenuto, in data 10 giugno 2025.
IV. Il convenuto non accettava il rito monitorio, né si costituiva in giudizio.
V. All’odierna udienza di discussione, nessuno comparso per il convenuto, il PM S.P.G. Claudia Desogus insisteva per l’accoglimento delle conclusioni in atti.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi nel presente giudizio, nonostante la regolare notifica sia dell’invito a dedurre, sia dell’atto di citazione.
Sul punto, si richiama quanto già rappresentato ai paragrafi II e III in fatto.
2. In via pregiudiziale, il Collegio afferma la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno erariale da indebita percezione del cd. “Reddito di cittadinanza”, in continuità con i precedenti di questa Sezione (cfr., da ultimo, sentenza n. 2/2025).
Il cd. “Reddito di cittadinanza” è stato istituito e disciplinato dal decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. L’art. 1, in particolare, lo ha definito come misura fondamentale di politica attiva del lavoro, volta al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
La Sezione II Giurisdizionale d’Appello, con sent. n. 468, del 28 ottobre 2022, ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti sul danno conseguente all’illecita percezione del cd. «Reddito di cittadinanza» sulla base di un’articolata motivazione.
In quest’ultima pronuncia viene ricordato che l’istituto in argomento ha il dichiarato fine di operare una generale razionalizzazione dei servizi per l’impiego, con l’obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro e che, per beneficiarne, occorre, tra l’altro, assicurare l’immediata disponibilità al lavoro e aderire a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Ne consegue, secondo la Sezione d’Appello, che appare prevalere la dimensione dell’istituto di politica attiva dell’occupazione e la sua natura propulsiva rispetto al mondo del lavoro, rimarcata dalle numerose condizionalità che lo accompagnano. Il fine assistenziale, al contrario, avrebbe carattere meramente strumentale rispetto all’obiettivo di inserimento in ambito occupazionale.
Su tale base la Sezione II Centrale ha individuato un rapporto di servizio tra il beneficiario del cd. «Reddito di cittadinanza» e l’Amministrazione erogatrice in ragione del profilo di funzionalizzazione delle risorse pubbliche, dal quale consegue la giurisdizione della Magistratura contabile; ciò, anche nel rispetto dell’orientamento della Corte di Cassazione. Quest’ultima, nell’individuare i limiti esterni delle giurisdizioni, indica invece il Giudice ordinario come competente a conoscere dell’indebita percezione di sussidi, qualora destinati ad esclusivo scopo di solidarietà (Cass. S.U. civ., sent. n. 9846/2011).
L’orientamento della Sezione II Centrale inaugurato con la sentenza n. 468/2022 è stato da ultimo confermato anche dalle recenti pronunce della medesima Sezione nn. 83/2025, 106/2025, 117/2025, 135/2025, 158/2025.
Tale orientamento è stato seguito anche da una significativa giurisprudenza contabile di merito (cfr., oltre ai precedenti di questa Sezione nn. 5/2025, 90/2024, 77/2024, 76/2024 e 29/2024, anche la Sezione Toscana nn. 111/2025, 101/2025 e 86/2025).
La qualificazione del cd. «Reddito di cittadinanza» quale strumento di politica attiva del lavoro è stata di recente affermata anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 31/2025.
A questo Collegio è noto che anche successivamente alla ricordata sentenza della Sezione II Giurisdizionale d’Appello del 2022 alcune Sezioni regionali di questa Corte hanno continuato a negare la propria giurisdizione (Sez. giur. Campania, da ultimo con sent. n. 276/2025, 201/2025 e 198/2025; Sez. giur. Abruzzo, sentt. nn. 4/2025 e 125/2024; Sez. giur. Molise, sentt. nn. 41/2024 e 12/2024).
Tuttavia, considerato che, come già sopra accennato, è consolidata l’affermazione della Corte di cassazione per cui si instaura un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti, salvo il caso in cui l’erogazione sia prevista al solo fine di solidarietà sociale; tenuto conto che il reddito di cittadinanza non è stato introdotto esclusivamente al fine di solidarietà, costituendo comunque una misura di politica attiva del lavoro, si ritiene di dover confermare l’adesione di questa Sezione all’indirizzo prevalente che considera sussistente in materia la giurisdizione contabile.
3. Nel merito, la domanda attorea non è fondata.
Infatti, la Procura erariale contesta all’odierno convenuto la mancata comunicazione della presenza all’interno del nucleo familiare di alcuni componenti colpiti da misure cautelari personali (prima il richiedente stesso e poi un altro familiare).
Tuttavia, l’art. 7, comma 3, del d.l. n. 4/2019 individua tassativamente quali reati ostativi all’accesso al cd. «Reddito di cittadinanza», oltre alle false dichiarazioni per ottenere il beneficio e all’omessa comunicazione di variazioni rilevanti, i delitti di cui ai seguenti articoli del Codice penale:
- 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico);
- 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione);
- 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), ivi compresi i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso);
- 422 (Strage);
- 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
Dall’interpretazione teleologica dell’art. 2, comma 1, lett. c-bis) del d.l. n. 4/2019 emerge chiaramente che anche la sottoposizione a misure cautelari personali preclude la possibilità di richiedere il beneficio esclusivamente quando si tratta di misure disposte nei confronti di soggetti indagati per uno dei reati ostativi alla percezione del cd. «Reddito di cittadinanza» (cfr., nei termini, Sezione Toscana, sent. n. 111/2025).
Infatti, opinando diversamente, si arriverebbe alla paradossale conclusione per cui un soggetto sottoposto ad una misura cautelare personale per un qualsiasi reato – quindi, una persona di cui non è stata ancora accertata la colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) – sarebbe escluso dall’accesso ad una misura finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione, diversamente da un soggetto definitivamente condannato per lo stesso reato non rientrante nel novero dei delitti ostativi specificamente individuati dall’art. 7, comma 3, del d.l. n. 4/2019.
Inoltre, l’art. 3, comma 13, del d.l. n. 4/2019 prevede specificamente quanto segue: “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.”
Pertanto, anche ai fini dell’eventuale riduzione del parametro della scala di equivalenza, la sottoposizione di un componente del nucleo familiare a misura cautelare rileva solo se (i) in conseguenza della misura cautelare il soggetto si trovi in stato detentivo (primo periodo della disposizione appena richiamata) oppure se (ii) la misura cautelare risulti applicata in relazione ad uno dei reati ostativi (secondo periodo della disposizione appena richiamata).
Nessuna delle predette circostanze si riscontra nel caso di specie.
Infatti, nel periodo in cui hanno beneficiato del cd. «Reddito di Cittadinanza», il convenuto DR MA è stato soggetto alla misura cautelare di divieto di ritorno nel Comune di Rio Saliceto (RE), mentre il suo familiare IM MA si è visto applicare la misura cautelare dell’obbligo di soggiorno proprio nel Comune di Novellara in cui il nucleo familiare era residente.
Pertanto, nessuno dei due soggetti si è trovato in stato detentivo per l’effetto dell’applicazione della predetta misura cautelare nel periodo per cui la Procura erariale propone il ricalcolo della scala di equivalenza.
Risulta, peraltro, che il Sig. IM MA si è visto applicare la misura cautelare di custodia in carcere fino al 13 dicembre 2019 e correttamente non è stato indicato quale componente del nucleo familiare nella prima domanda presentata dal Sig. DR MA in data 24 aprile 2019.
Né dalla documentazione in atti risulta che tali misure cautelari siano riferibili ad uno dei reati ostativi individuati dall’art. 7, comma 3, del d.l. n. 4/2019.
4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda proposta dalla Procura regionale non può essere accolta per l’assenza dei presupposti della responsabilità amministrativa.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, sul giudizio in epigrafe:
1. dichiara la contumacia del convenuto;
2. rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Khelena NIKIFARAVA SI IN
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 15 dicembre 2025 Il Direttore di Segreteria Dr. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)