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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6903 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL DI presidente dott.ssa IO NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 972/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente tra
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Rita AB Videa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Leonardo Alesii, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel secondo grado di giudizio
APPELLATA
pagina 1 di 10 NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13393/2021, R.G. n. 22386/2019, pubblicata in data 5.8.2021, il Tribunale di
Roma, in accoglimento della domanda proposta da dichiarava l'inefficacia, Controparte_1 nei confronti dell'attrice, del contratto di vendita concluso tra e in Controparte_2 Parte_1 data 23.2.2015 con atto a rogito del notaio in Aprilia, rep. n. 26052, racc. n. 7286, Persona_1 condannando i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
***
Il Tribunale ha premesso che le azioni proposte da nei confronti di CP_1 Controparte_2 erano volte a tutelare il credito avente ad oggetto la restituzione della somma pagata dalla società al suo ex dipendente in esecuzione della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva n. 11042/2013 del Tribunale di Roma, che aveva annullato il licenziamento del e condannato a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli le CP_2 CP_1 retribuzioni dovute dalla data del licenziamento;
tale sentenza era stata infatti interamente riformata dalla sentenza n. 3172/2015 della Corte di Appello di Roma, pronunciata all'udienza del 9.4.2015 e pubblicata il 6.7.2015, che, facendo venir meno la condanna al pagamento contenuta nella sentenza di primo grado, aveva reso oggettivamente non dovuto il pagamento eseguito;
la sentenza d'appello era poi passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso di da parte della Corte di cassazione con la sentenza n. Controparte_2
4881/2018; la vendita del 50 % dell'immobile, impugnata ex art. 2901 c.c., era stata conclusa tra e il figlio in data 23.2.2015, al prezzo di € 50.000,00; così il Controparte_2 Parte_1 primo si era privato dell'intera componente immobiliare del proprio patrimonio.
Ha quindi ritenuto che il danno causato alle ragioni di credito di fosse evidente, per CP_1 le seguenti ragioni:
‹‹Ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei presupposti necessari alla revoca, così come previsti dall'art.2901
c.c., occorre muovere dalla considerazione che il contratto impugnato è stato concluso prima che sorgesse il credito pregiudicato.
Questo, infatti, è sorto nel momento in cui la pronuncia della sentenza di appello ha fatto venire meno il titolo giustificativo del pagamento eseguito da a favore di CP_1 Controparte_2
L'art.2901 comma 1 c.c. richiede pertanto che si accerti la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito e la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione. pagina 2 di 10 La dolosa preordinazione - il cosiddetto consilium fraudis del debitore – consiste nella specifica intenzione del disponente di pregiudicare la garanzia del futuro credito, mentre la cosiddetta participatio fraudis del terzo è la conoscenza da parte dello stesso della dolosa preordinazione della vendita ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
L'accertamento del consilium fraudis e della participatio fraudis può essere compiuto per presunzioni, come di regola avviene nell'accertamento degli stati soggettivi (Cass.n.18315/2015, n.11577/2008).
Nel caso in esame, il primo elemento indiziario dell'intenzione del disponente di pregiudicare la garanzia del futuro credito restitutorio di è dato dal fatto che tale credito non era imprevedibile, in quanto deriva da CP_1 un pagamento eseguito in forza di una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, contro la quale aveva proposto appello. Pertanto, a parte ogni possibile valutazione a priori sulla probabilità di CP_1 accoglimento dell'appello, vi era l'obiettiva la possibilità, di cui non poteva non essere Controparte_2 consapevole, che il titolo giustificativo del pagamento venisse meno all'esito secondo grado di giudizio, con il conseguente suo obbligo di restituire alla società quanto incassato in forza della sentenza impugnata.
Il contratto è stato concluso 45 giorni prima dell'udienza di discussione dell'appello, fissata per il 9.4.2015, all'esito della quale è stata pronunciata la riforma della sentenza impugnata. ha venduto al figlio il suo unico diritto di proprietà immobiliare, la quota indivisa della metà Controparte_2 Pt_1 della casa coniugale, e lo avrebbe fatto, a detta dell'acquirente, per sciogliere la comunione della proprietà dell'immobile con la moglie da cui aveva intenzione di separarsi. Però l'accordo di separazione tra CP_2
e la moglie è stato concluso solamente nel maggio successivo (doc.9 convenuto), per cui non c'era
[...] alcuna urgenza per l'alienante di concludere la vendita nel mese di febbraio. Né tale urgenza potrebbe desumersi dalla necessità di non perdere l'occasione venutasi a creare con l'interessato all'acquisto, trattandosi di una vendita tra padre e figlio.
Quindi, anche se la situazione descritta dal convenuto nei suoi atti difensivi quanto alle ragioni della vendita è astrattamente plausibile, la conclusione del contratto poco prima della pronuncia della sentenza di appello palesa una finalità ulteriore del disponente, quella di “mettere al sicuro” il suo unico immobile nell'eventualità che si fosse trovato a dover restituire a la somma incassata. CP_1
Quanto alla conoscenza da parte di della finalità perseguita dal padre nel trasferirgli la sua quota di Parte_1 proprietà dell'immobile, la tesi del convenuto è di non avere avuto contezza del licenziamento, che i genitori gli avrebbero tenuto nascosto anche in considerazione dell'accusa di peculato posta a motivo dello stesso, e di avere interrotto ogni rapporto con il genitore da diversi anni a causa di reciproche incomprensioni. Ma anche tale tesi - a supporto della quale il convenuto non ha offerto prove attendibili - è poco credibile. In primo luogo, è poco credibile che entrambi i genitori siano riusciti a tenergli nascosto un fatto così grave come il licenziamento del padre, tanto più grave per il motivo dello stesso, sebbene egli all'epoca egli fosse già adulto. In secondo luogo, è poco credibile che il fatto non sia trapelato in famiglia nemmeno all'esito del giudizio di primo grado, da cui era uscito vittorioso. Controparte_2
Infine, le motivazioni della volontà di acquistare esposte dal convenuto sono estremamente evanescenti. E' poco credibile che avesse necessità di acquistare dal padre la quota di comproprietà dell'immobile per Parte_1 potervisi trasferire a causa della crisi coniugale in atto tra lui e la moglie. A parte la singolarità della concomitanza delle crisi coniugali di genitori e figlio, la separazione tra e la moglie è stata Parte_1
pagina 3 di 10 formalizzata solo nel 2017, mentre la residenza dello stesso presso la casa dei genitori è durata dal febbraio
2015 fino alla data della separazione e poteva certamente prescindere dall'acquisto immobiliare.
Pertanto, si presume che proprio in ragione dello stretto rapporto di parentela con il disponente, Parte_1 fosse perfettamente al corrente della finalità fraudolenta della vendita e che abbia accettato di concluderla per aiutare il padre a perseguirla. Le ulteriori motivazioni della volontà di contrarre esposte dal convenuto sono ovviamente compatibili con tale finalità.
Pertanto, la domanda principale deve essere accolta.››.
***
Ha proposto appello articolando due motivi di gravame e chiedendo alla Corte, Parte_1 in via preliminare, di ammettere le prove orali richieste con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. e, nel merito, di riformare la sentenza e rigettare la domanda spiegata da , CP_1 con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
***
Si è costituita, in data 20.5.2022, chiedendo di rigettare l'appello, o, in Controparte_1 subordine, dichiarare la simulazione assoluta dell'atto dispositivo, con vittoria di spese e diritti del doppio grado di giudizio.
***
All'udienza del 19.1.2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha rinviato Controparte_2 la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 20.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 20.11.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Preliminarmente, si rileva che l'appellante è rappresentato e difeso soltanto dall'avv.to Rita
AB Videa, atteso che la procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado (richiamata nell'atto di impugnazione) non risulta conferita (anche) all'avv.to
ML OR, ma soltanto al suddetto difensore.
*** pagina 4 di 10 Ciò precisato, il primo motivo denuncia ‹‹Violazione dell'art. 2727, 2929 e 2901 cc››.
L'appellante critica la decisione del Tribunale, il quale, pur muovendo dalla corretta premessa che l'atto dispositivo era intervenuto prima dell'insorgenza del credito, facendone discendere l'altrettanto corretta conseguenza in tema di riparto dell'onere probatorio tra attore e convenuti, poi non avrebbe fatto buon uso delle norme che disciplinano le presunzioni e l'azione revocatoria, in quanto:
1) avrebbe distorto il concetto di consilium fraudis laddove reputa che sia sufficiente, ad integrarlo e provarlo in capo a il dato - a suo dire oggettivo - che il processo Controparte_2 di appello potesse concludersi con la riforma della sentenza di primo grado, unitamente alle tempistiche in cui è avvenuto il trasferimento e al legame di parentela con l'acquirente;
2) sarebbe pervenuto alla prova della partecipatio fraudis di attraverso Parte_1 presunzioni semplici che non presentano i caratteri della gravità precisione e concordanza;
3) avrebbe reputato compatibile e conciliabile la versione alternativa fornita da Parte_1 con lo scopo fraudolento nei confronti di , senza rendersi conto che la premessa di CP_1 tale versione presuppone una frattura familiare e non un'intesa.
Sostiene l'appellante che il padre (nonché venditore) dopo aver ceduto il Controparte_2 bene, non ha contratto alcuna obbligazione (come richiesto dalla norma) ed è da escludere che si sia posto volontariamente e consapevolmente nella condizione di avere un debito con
, sicché non vi sarebbe prova alcuna della sua intenzione di ledere la garanzia CP_1 patrimoniale di quando ha trasferito il 50% dell'ex casa coniugale e della relativa CP_1 pertinenza al figlio;
inoltre, non si comprenderebbe perché il predetto non abbia trasferito il bene subito dopo la notifica del gravame e abbia invece aspettato la celebrazione della prima udienza dinanzi alla Corte di appello;
quanto alla partecipatio fraudis, sebbene non sia in discussione il legame di parentela e la circostanza che il trasferimento sia intervenuto dopo la prima udienza in appello, il Giudice non avrebbe considerato che tra le parti non vi era un rapporto di convivenza, essendo la convivenza già cessata molti anni prima della causa con
(sul punto era stato depositato l'all. 6 alla comparsa ed era stata articolata prova CP_1 testimoniale); era stata altresì provata la provenienza del danaro utilizzato per il pagamento del prezzo (ricavato in parte dalla vendita al fratello e in parte da un finanziamento) e Pt_2 il valore del bene era congruo;
tra l'altro, non poteva essere accolta la tesi del Giudice, secondo cui le separazioni tra i coniugi (sia del padre che del figlio) non erano una ragione credibile della scelta di trasferire l'immobile, solo perché risultavano formalizzate in epoca successiva all'atto dispositivo ed erano intervenute in momenti più o meno coincidenti (anche pagina 5 di 10 sul punto era stata versata documentazione e articolata prova orale); infine, non era stato provato che avesse anche chiuso tutti i suoi conti, né il figlio aveva a sua volta Controparte_2 rivenduto il bene ricevuto dal padre o l'intero immobile, d'accordo con la madre, il che dimostrava la sua buona fede.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹Violazione dell'art. 2729 e 2697cc››.
Lamenta l'appellante che il Giudice sarebbe pervenuto alla prova della partecipatio fraudis di attraverso una doppia presunzione, o meglio attraverso una serie di presunzioni Parte_1 semplici concatenate tra loro e vietate dall'ordinamento giuridico: dal fatto che esisteva un giudizio di appello presume che abbia ritenuto di rimanere soccombente;
da Controparte_2 questa presunzione fa discendere la presunzione che il padre abbia deciso di mettere al sicuro l'immobile nelle mani del figlio che, presume ulteriormente, sarebbe stato partecipe dell'intenzione del padre di lasciare sprovvista di garanzia patrimoniale. CP_1
In realtà non vi sarebbe nessun fatto noto che conforti le presunzioni, se non che i due siano padre e figlio.
***
I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
***
La conclusione cui è pervenuto il Tribunale è corretta, dovendosi integralmente condividere le argomentazioni esposte nella gravata sentenza.
Giova premettere che la Corte di Cassazione a sezioni unite (Cass. S.U. n. 1898 del
27/01/2025), componendo il contrasto insorto in giurisprudenza, ha statuito che, in tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (cfr. anche Cass. n. 19594 del 15/07/2025).
pagina 6 di 10 Il Giudice, pur essendosi pronunciato prima di tale arresto, ha implicitamente aderito all'orientamento che già riteneva necessario il dolo specifico, sicché la sentenza di primo grado è in linea con il principio successivamente affermato dalle Sezioni Unite e ha, inoltre affermato (correttamente) che l'elemento soggettivo poteva provarsi per presunzioni.
Ciò detto, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, occorre che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, avesse l'intenzione di contrarre debiti oppure fosse consapevole del sorgere della futura obbligazione.
Nella specie, è indiscussa la pendenza, al momento dell'atto, del giudizio di appello, instaurato da , che lasciava quindi prevedere, come affermato nell'impugnata CP_1 sentenza (non fosse altro che per l'alea insita in ogni giudizio), la riforma della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva e, dunque, l'insorgere del credito restitutorio in capo a
. CP_1
Pertanto, anche se la vendita non è avvenuta in funzione di una obbligazione da contrarre con lo scopo di non adempierla, è evidente che a tale ipotesi è del tutto assimilabile quella della vendita allo scopo di non adempiere all'obbligazione restitutoria che sarebbe eventualmente conseguita alla riforma della sentenza.
Irrilevante è, dunque, che non abbia contratto alcuna obbligazione dopo aver Controparte_2 ceduto il bene, poiché era ampiamente prevedibile l'insorgere della futura obbligazione restitutoria in capo al in caso di esito dell'appello favorevole a . CP_2 CP_1
Del pari irrilevante, ove si consideri, tra l'altro, la differenza dei presupposti dei due distinti procedimenti, è che avesse “buone ragioni per confidare di uscirne vittorioso non solo Controparte_2 perché era già successo in primo grado, ma perché era consapevole di essere innocente dei reati che CP_1
e la Procura gli avevano contestato”, tanto che, con sentenza n. 3158/2021 emessa dal Tribunale di
Latina il 30.11.2021, era poi stato assolto dal reato di cui all'art. 648 bis c.p.
Le ragioni per confidare nell'esito favorevole dell'appello non escludevano infatti la richiamata alea del giudizio.
Quanto al fatto che non aveva formalizzato la domanda di restituzione e che la CP_1 quindi la sentenza di condanna di al pagamento è intervenuta non in sede di Controparte_2 appello, ma con la pronuncia del Tribunale di Roma emessa soltanto nel 2016, è sufficiente evidenziare che il titolo era comunque venuto meno per effetto della sentenza di riforma del
6.7.2015, dovendosi rammentare che, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi pagina 7 di 10 come probabile, anche se non definitivamente accertata (tra le tante, Cass. n. 11755 del
15/05/2018).
Ne discende che era sufficiente, a integrare il presupposto, l'avvenuta riforma della sentenza di primo grado.
In conclusione, dal fatto noto (imminente pronuncia della sentenza della Corte di appello, che avrebbe potuto riformare la sentenza di primo grado), il primo Giudice ha correttamente affermato che il ben consapevole del rischio di dover restituire a quanto da CP_2 CP_1 questa corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, aveva inteso mettere al sicuro il suo unico bene immobile, vendendolo al figlio quarantacinque giorni prima dell'udienza di discussione.
Va altresì evidenziato, con riguardo alla prospettata esistenza di conti bancari, che sussiste il presupposto dell'eventus damni non solo in presenza di una compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore, ma anche a fronte di una variazione quantitativa o qualitativa dello stesso tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr.
Cass., Sez. III, 14/07/2023, n. 20232; Cass., Sez. VI, 18/06/2019, n. 16221; Cass., Sez. II,
3/02/2015, n. 1902) e, nella specie, si trattava dell'unico bene immobile.
Del resto, militano in tal senso anche gli ulteriori elementi valorizzati nell'impugnata sentenza e, cioè, il fatto che la separazione di dalla moglie era avvenuta solo nel Controparte_2 maggio successivo e il fatto che non vi era alcuna urgenza di vendere il bene a febbraio, non essendovi il rischio di perdere l'occasione, posto che si trattava di una vendita tra padre e figlio.
Venendo ora alla partecipatio fraudis, gli elementi posti in risalto dall'appellante non sono idonei a inficiare e a dimostrare l'erroneità del ragionamento del primo Giudice, che risulta aderente alle risultanze in atti e in linea con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
La prova del requisito in parola, infatti, può essere raggiunta anche mediante presunzioni
(Cass. n. 11577/2008; Cass. n. 18315/2015; Cass. n. 13265 del 14/05/2024).
Fermo il rapporto di parentela esistente tra le parti, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che il rapporto di convivenza era cessato molti anni prima della causa con
. CP_1
Trattasi infatti di elemento che non incide sul legame, particolarmente stretto, tra genitore e figlio (si consideri che l'ordinanza della Suprema Corte n. 26853/2025, citata nelle note dall'appellante, al di là di ogni altra considerazione, riguarda il diverso rapporto tra fratelli). pagina 8 di 10 Né eventuali incomprensioni tra padre e figlio, anche ove provate, possono dimostrare che quest'ultimo non fosse al corrente del licenziamento del padre, tanto più in ragione della gravità del fatto in sé e dell'accusa di peculato mossa al dipendente.
È da escludere, invero, come affermato nella gravata sentenza, che nel contesto familiare, di cui facevano parte anche gli altri congiunti, tra i quali la madre e il fratello dell'appellante, questi, già adulto, fosse stato tenuto all'oscuro della vicenda (circostanza su cui, a ben vedere, nemmeno si insiste nell'atto di impugnazione).
Prive di valenza determinante sono, poi, le argomentazioni in punto di prova della provenienza del danaro utilizzato per il pagamento del prezzo e di congruità del prezzo di vendita, poiché qui non si discute della simulazione dell'atto, bensì della sua inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., sicché non assume rilievo neppure che il figlio non abbia successivamente rivenduto l'immobile a terzi.
Per il resto, il Tribunale non ha basato la decisione sulla convinzione meramente assertiva che fosse scarsamente credibile la versione fornita da e non ha ritenuto Parte_1 soltanto che “le separazioni tra i coniugi non siano una ragione credibile della scelta di trasferire l'immobile solo perché risultano formalizzate in epoca successiva all'atto dispositivo e intervenute in momenti più o meno coincidenti tra padre e figlio” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello).
In realtà, nella sentenza sono stati valorizzati plurimi elementi che la Corte condivide, non ultimo quello secondo cui non è certo necessario che un figlio, per potersi trasferire nell'abitazione dei genitori a seguito della separazione dalla moglie, tra l'altro avvenuta a distanza di due anni, debba acquistare la quota di comproprietà dell'immobile, permanendo, tra l'altro, l'altra quota di proprietà in capo alla madre.
Le presunzioni sulla base delle quali si è ritenuto che fosse perfettamente al Parte_1 corrente della finalità fraudolenta della vendita e abbia accettato di concluderla per aiutare il padre a perseguirla sono, con tutta evidenza, gravi precise e concordanti, né a fronte di quanto sopra appare significativa l'argomentazione secondo cui ben avrebbe Controparte_2 potuto vendere il bene fin dalla notifica dell'atto di appello, trattandosi di elemento neutro.
Per le spiegate ragioni, i motivi devono essere respinti.
***
In conclusione, l'appello va rigettato.
***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata costituita le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori pagina 9 di 10 medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, in base al valore del credito per il quale si agisce in revocatoria (cfr. Cass. n. 10089/2014; Cass. n. 3697/2020), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Nulla va disposto per le spese con riguardo all'appellato contumace, rispetto al quale comunque difetta la posizione di contrasto.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13393/2021, R.G. n. 22386/2019, pubblicata in data
5.8.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per spese nei confronti di Controparte_2
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO NI EL DI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL DI presidente dott.ssa IO NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 972/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente tra
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Rita AB Videa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Leonardo Alesii, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel secondo grado di giudizio
APPELLATA
pagina 1 di 10 NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13393/2021, R.G. n. 22386/2019, pubblicata in data 5.8.2021, il Tribunale di
Roma, in accoglimento della domanda proposta da dichiarava l'inefficacia, Controparte_1 nei confronti dell'attrice, del contratto di vendita concluso tra e in Controparte_2 Parte_1 data 23.2.2015 con atto a rogito del notaio in Aprilia, rep. n. 26052, racc. n. 7286, Persona_1 condannando i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
***
Il Tribunale ha premesso che le azioni proposte da nei confronti di CP_1 Controparte_2 erano volte a tutelare il credito avente ad oggetto la restituzione della somma pagata dalla società al suo ex dipendente in esecuzione della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva n. 11042/2013 del Tribunale di Roma, che aveva annullato il licenziamento del e condannato a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli le CP_2 CP_1 retribuzioni dovute dalla data del licenziamento;
tale sentenza era stata infatti interamente riformata dalla sentenza n. 3172/2015 della Corte di Appello di Roma, pronunciata all'udienza del 9.4.2015 e pubblicata il 6.7.2015, che, facendo venir meno la condanna al pagamento contenuta nella sentenza di primo grado, aveva reso oggettivamente non dovuto il pagamento eseguito;
la sentenza d'appello era poi passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso di da parte della Corte di cassazione con la sentenza n. Controparte_2
4881/2018; la vendita del 50 % dell'immobile, impugnata ex art. 2901 c.c., era stata conclusa tra e il figlio in data 23.2.2015, al prezzo di € 50.000,00; così il Controparte_2 Parte_1 primo si era privato dell'intera componente immobiliare del proprio patrimonio.
Ha quindi ritenuto che il danno causato alle ragioni di credito di fosse evidente, per CP_1 le seguenti ragioni:
‹‹Ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei presupposti necessari alla revoca, così come previsti dall'art.2901
c.c., occorre muovere dalla considerazione che il contratto impugnato è stato concluso prima che sorgesse il credito pregiudicato.
Questo, infatti, è sorto nel momento in cui la pronuncia della sentenza di appello ha fatto venire meno il titolo giustificativo del pagamento eseguito da a favore di CP_1 Controparte_2
L'art.2901 comma 1 c.c. richiede pertanto che si accerti la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito e la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione. pagina 2 di 10 La dolosa preordinazione - il cosiddetto consilium fraudis del debitore – consiste nella specifica intenzione del disponente di pregiudicare la garanzia del futuro credito, mentre la cosiddetta participatio fraudis del terzo è la conoscenza da parte dello stesso della dolosa preordinazione della vendita ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
L'accertamento del consilium fraudis e della participatio fraudis può essere compiuto per presunzioni, come di regola avviene nell'accertamento degli stati soggettivi (Cass.n.18315/2015, n.11577/2008).
Nel caso in esame, il primo elemento indiziario dell'intenzione del disponente di pregiudicare la garanzia del futuro credito restitutorio di è dato dal fatto che tale credito non era imprevedibile, in quanto deriva da CP_1 un pagamento eseguito in forza di una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, contro la quale aveva proposto appello. Pertanto, a parte ogni possibile valutazione a priori sulla probabilità di CP_1 accoglimento dell'appello, vi era l'obiettiva la possibilità, di cui non poteva non essere Controparte_2 consapevole, che il titolo giustificativo del pagamento venisse meno all'esito secondo grado di giudizio, con il conseguente suo obbligo di restituire alla società quanto incassato in forza della sentenza impugnata.
Il contratto è stato concluso 45 giorni prima dell'udienza di discussione dell'appello, fissata per il 9.4.2015, all'esito della quale è stata pronunciata la riforma della sentenza impugnata. ha venduto al figlio il suo unico diritto di proprietà immobiliare, la quota indivisa della metà Controparte_2 Pt_1 della casa coniugale, e lo avrebbe fatto, a detta dell'acquirente, per sciogliere la comunione della proprietà dell'immobile con la moglie da cui aveva intenzione di separarsi. Però l'accordo di separazione tra CP_2
e la moglie è stato concluso solamente nel maggio successivo (doc.9 convenuto), per cui non c'era
[...] alcuna urgenza per l'alienante di concludere la vendita nel mese di febbraio. Né tale urgenza potrebbe desumersi dalla necessità di non perdere l'occasione venutasi a creare con l'interessato all'acquisto, trattandosi di una vendita tra padre e figlio.
Quindi, anche se la situazione descritta dal convenuto nei suoi atti difensivi quanto alle ragioni della vendita è astrattamente plausibile, la conclusione del contratto poco prima della pronuncia della sentenza di appello palesa una finalità ulteriore del disponente, quella di “mettere al sicuro” il suo unico immobile nell'eventualità che si fosse trovato a dover restituire a la somma incassata. CP_1
Quanto alla conoscenza da parte di della finalità perseguita dal padre nel trasferirgli la sua quota di Parte_1 proprietà dell'immobile, la tesi del convenuto è di non avere avuto contezza del licenziamento, che i genitori gli avrebbero tenuto nascosto anche in considerazione dell'accusa di peculato posta a motivo dello stesso, e di avere interrotto ogni rapporto con il genitore da diversi anni a causa di reciproche incomprensioni. Ma anche tale tesi - a supporto della quale il convenuto non ha offerto prove attendibili - è poco credibile. In primo luogo, è poco credibile che entrambi i genitori siano riusciti a tenergli nascosto un fatto così grave come il licenziamento del padre, tanto più grave per il motivo dello stesso, sebbene egli all'epoca egli fosse già adulto. In secondo luogo, è poco credibile che il fatto non sia trapelato in famiglia nemmeno all'esito del giudizio di primo grado, da cui era uscito vittorioso. Controparte_2
Infine, le motivazioni della volontà di acquistare esposte dal convenuto sono estremamente evanescenti. E' poco credibile che avesse necessità di acquistare dal padre la quota di comproprietà dell'immobile per Parte_1 potervisi trasferire a causa della crisi coniugale in atto tra lui e la moglie. A parte la singolarità della concomitanza delle crisi coniugali di genitori e figlio, la separazione tra e la moglie è stata Parte_1
pagina 3 di 10 formalizzata solo nel 2017, mentre la residenza dello stesso presso la casa dei genitori è durata dal febbraio
2015 fino alla data della separazione e poteva certamente prescindere dall'acquisto immobiliare.
Pertanto, si presume che proprio in ragione dello stretto rapporto di parentela con il disponente, Parte_1 fosse perfettamente al corrente della finalità fraudolenta della vendita e che abbia accettato di concluderla per aiutare il padre a perseguirla. Le ulteriori motivazioni della volontà di contrarre esposte dal convenuto sono ovviamente compatibili con tale finalità.
Pertanto, la domanda principale deve essere accolta.››.
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Ha proposto appello articolando due motivi di gravame e chiedendo alla Corte, Parte_1 in via preliminare, di ammettere le prove orali richieste con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. e, nel merito, di riformare la sentenza e rigettare la domanda spiegata da , CP_1 con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
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Si è costituita, in data 20.5.2022, chiedendo di rigettare l'appello, o, in Controparte_1 subordine, dichiarare la simulazione assoluta dell'atto dispositivo, con vittoria di spese e diritti del doppio grado di giudizio.
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All'udienza del 19.1.2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha rinviato Controparte_2 la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 20.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 20.11.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Preliminarmente, si rileva che l'appellante è rappresentato e difeso soltanto dall'avv.to Rita
AB Videa, atteso che la procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado (richiamata nell'atto di impugnazione) non risulta conferita (anche) all'avv.to
ML OR, ma soltanto al suddetto difensore.
*** pagina 4 di 10 Ciò precisato, il primo motivo denuncia ‹‹Violazione dell'art. 2727, 2929 e 2901 cc››.
L'appellante critica la decisione del Tribunale, il quale, pur muovendo dalla corretta premessa che l'atto dispositivo era intervenuto prima dell'insorgenza del credito, facendone discendere l'altrettanto corretta conseguenza in tema di riparto dell'onere probatorio tra attore e convenuti, poi non avrebbe fatto buon uso delle norme che disciplinano le presunzioni e l'azione revocatoria, in quanto:
1) avrebbe distorto il concetto di consilium fraudis laddove reputa che sia sufficiente, ad integrarlo e provarlo in capo a il dato - a suo dire oggettivo - che il processo Controparte_2 di appello potesse concludersi con la riforma della sentenza di primo grado, unitamente alle tempistiche in cui è avvenuto il trasferimento e al legame di parentela con l'acquirente;
2) sarebbe pervenuto alla prova della partecipatio fraudis di attraverso Parte_1 presunzioni semplici che non presentano i caratteri della gravità precisione e concordanza;
3) avrebbe reputato compatibile e conciliabile la versione alternativa fornita da Parte_1 con lo scopo fraudolento nei confronti di , senza rendersi conto che la premessa di CP_1 tale versione presuppone una frattura familiare e non un'intesa.
Sostiene l'appellante che il padre (nonché venditore) dopo aver ceduto il Controparte_2 bene, non ha contratto alcuna obbligazione (come richiesto dalla norma) ed è da escludere che si sia posto volontariamente e consapevolmente nella condizione di avere un debito con
, sicché non vi sarebbe prova alcuna della sua intenzione di ledere la garanzia CP_1 patrimoniale di quando ha trasferito il 50% dell'ex casa coniugale e della relativa CP_1 pertinenza al figlio;
inoltre, non si comprenderebbe perché il predetto non abbia trasferito il bene subito dopo la notifica del gravame e abbia invece aspettato la celebrazione della prima udienza dinanzi alla Corte di appello;
quanto alla partecipatio fraudis, sebbene non sia in discussione il legame di parentela e la circostanza che il trasferimento sia intervenuto dopo la prima udienza in appello, il Giudice non avrebbe considerato che tra le parti non vi era un rapporto di convivenza, essendo la convivenza già cessata molti anni prima della causa con
(sul punto era stato depositato l'all. 6 alla comparsa ed era stata articolata prova CP_1 testimoniale); era stata altresì provata la provenienza del danaro utilizzato per il pagamento del prezzo (ricavato in parte dalla vendita al fratello e in parte da un finanziamento) e Pt_2 il valore del bene era congruo;
tra l'altro, non poteva essere accolta la tesi del Giudice, secondo cui le separazioni tra i coniugi (sia del padre che del figlio) non erano una ragione credibile della scelta di trasferire l'immobile, solo perché risultavano formalizzate in epoca successiva all'atto dispositivo ed erano intervenute in momenti più o meno coincidenti (anche pagina 5 di 10 sul punto era stata versata documentazione e articolata prova orale); infine, non era stato provato che avesse anche chiuso tutti i suoi conti, né il figlio aveva a sua volta Controparte_2 rivenduto il bene ricevuto dal padre o l'intero immobile, d'accordo con la madre, il che dimostrava la sua buona fede.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹Violazione dell'art. 2729 e 2697cc››.
Lamenta l'appellante che il Giudice sarebbe pervenuto alla prova della partecipatio fraudis di attraverso una doppia presunzione, o meglio attraverso una serie di presunzioni Parte_1 semplici concatenate tra loro e vietate dall'ordinamento giuridico: dal fatto che esisteva un giudizio di appello presume che abbia ritenuto di rimanere soccombente;
da Controparte_2 questa presunzione fa discendere la presunzione che il padre abbia deciso di mettere al sicuro l'immobile nelle mani del figlio che, presume ulteriormente, sarebbe stato partecipe dell'intenzione del padre di lasciare sprovvista di garanzia patrimoniale. CP_1
In realtà non vi sarebbe nessun fatto noto che conforti le presunzioni, se non che i due siano padre e figlio.
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I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
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La conclusione cui è pervenuto il Tribunale è corretta, dovendosi integralmente condividere le argomentazioni esposte nella gravata sentenza.
Giova premettere che la Corte di Cassazione a sezioni unite (Cass. S.U. n. 1898 del
27/01/2025), componendo il contrasto insorto in giurisprudenza, ha statuito che, in tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (cfr. anche Cass. n. 19594 del 15/07/2025).
pagina 6 di 10 Il Giudice, pur essendosi pronunciato prima di tale arresto, ha implicitamente aderito all'orientamento che già riteneva necessario il dolo specifico, sicché la sentenza di primo grado è in linea con il principio successivamente affermato dalle Sezioni Unite e ha, inoltre affermato (correttamente) che l'elemento soggettivo poteva provarsi per presunzioni.
Ciò detto, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, occorre che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, avesse l'intenzione di contrarre debiti oppure fosse consapevole del sorgere della futura obbligazione.
Nella specie, è indiscussa la pendenza, al momento dell'atto, del giudizio di appello, instaurato da , che lasciava quindi prevedere, come affermato nell'impugnata CP_1 sentenza (non fosse altro che per l'alea insita in ogni giudizio), la riforma della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva e, dunque, l'insorgere del credito restitutorio in capo a
. CP_1
Pertanto, anche se la vendita non è avvenuta in funzione di una obbligazione da contrarre con lo scopo di non adempierla, è evidente che a tale ipotesi è del tutto assimilabile quella della vendita allo scopo di non adempiere all'obbligazione restitutoria che sarebbe eventualmente conseguita alla riforma della sentenza.
Irrilevante è, dunque, che non abbia contratto alcuna obbligazione dopo aver Controparte_2 ceduto il bene, poiché era ampiamente prevedibile l'insorgere della futura obbligazione restitutoria in capo al in caso di esito dell'appello favorevole a . CP_2 CP_1
Del pari irrilevante, ove si consideri, tra l'altro, la differenza dei presupposti dei due distinti procedimenti, è che avesse “buone ragioni per confidare di uscirne vittorioso non solo Controparte_2 perché era già successo in primo grado, ma perché era consapevole di essere innocente dei reati che CP_1
e la Procura gli avevano contestato”, tanto che, con sentenza n. 3158/2021 emessa dal Tribunale di
Latina il 30.11.2021, era poi stato assolto dal reato di cui all'art. 648 bis c.p.
Le ragioni per confidare nell'esito favorevole dell'appello non escludevano infatti la richiamata alea del giudizio.
Quanto al fatto che non aveva formalizzato la domanda di restituzione e che la CP_1 quindi la sentenza di condanna di al pagamento è intervenuta non in sede di Controparte_2 appello, ma con la pronuncia del Tribunale di Roma emessa soltanto nel 2016, è sufficiente evidenziare che il titolo era comunque venuto meno per effetto della sentenza di riforma del
6.7.2015, dovendosi rammentare che, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi pagina 7 di 10 come probabile, anche se non definitivamente accertata (tra le tante, Cass. n. 11755 del
15/05/2018).
Ne discende che era sufficiente, a integrare il presupposto, l'avvenuta riforma della sentenza di primo grado.
In conclusione, dal fatto noto (imminente pronuncia della sentenza della Corte di appello, che avrebbe potuto riformare la sentenza di primo grado), il primo Giudice ha correttamente affermato che il ben consapevole del rischio di dover restituire a quanto da CP_2 CP_1 questa corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, aveva inteso mettere al sicuro il suo unico bene immobile, vendendolo al figlio quarantacinque giorni prima dell'udienza di discussione.
Va altresì evidenziato, con riguardo alla prospettata esistenza di conti bancari, che sussiste il presupposto dell'eventus damni non solo in presenza di una compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore, ma anche a fronte di una variazione quantitativa o qualitativa dello stesso tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr.
Cass., Sez. III, 14/07/2023, n. 20232; Cass., Sez. VI, 18/06/2019, n. 16221; Cass., Sez. II,
3/02/2015, n. 1902) e, nella specie, si trattava dell'unico bene immobile.
Del resto, militano in tal senso anche gli ulteriori elementi valorizzati nell'impugnata sentenza e, cioè, il fatto che la separazione di dalla moglie era avvenuta solo nel Controparte_2 maggio successivo e il fatto che non vi era alcuna urgenza di vendere il bene a febbraio, non essendovi il rischio di perdere l'occasione, posto che si trattava di una vendita tra padre e figlio.
Venendo ora alla partecipatio fraudis, gli elementi posti in risalto dall'appellante non sono idonei a inficiare e a dimostrare l'erroneità del ragionamento del primo Giudice, che risulta aderente alle risultanze in atti e in linea con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
La prova del requisito in parola, infatti, può essere raggiunta anche mediante presunzioni
(Cass. n. 11577/2008; Cass. n. 18315/2015; Cass. n. 13265 del 14/05/2024).
Fermo il rapporto di parentela esistente tra le parti, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che il rapporto di convivenza era cessato molti anni prima della causa con
. CP_1
Trattasi infatti di elemento che non incide sul legame, particolarmente stretto, tra genitore e figlio (si consideri che l'ordinanza della Suprema Corte n. 26853/2025, citata nelle note dall'appellante, al di là di ogni altra considerazione, riguarda il diverso rapporto tra fratelli). pagina 8 di 10 Né eventuali incomprensioni tra padre e figlio, anche ove provate, possono dimostrare che quest'ultimo non fosse al corrente del licenziamento del padre, tanto più in ragione della gravità del fatto in sé e dell'accusa di peculato mossa al dipendente.
È da escludere, invero, come affermato nella gravata sentenza, che nel contesto familiare, di cui facevano parte anche gli altri congiunti, tra i quali la madre e il fratello dell'appellante, questi, già adulto, fosse stato tenuto all'oscuro della vicenda (circostanza su cui, a ben vedere, nemmeno si insiste nell'atto di impugnazione).
Prive di valenza determinante sono, poi, le argomentazioni in punto di prova della provenienza del danaro utilizzato per il pagamento del prezzo e di congruità del prezzo di vendita, poiché qui non si discute della simulazione dell'atto, bensì della sua inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., sicché non assume rilievo neppure che il figlio non abbia successivamente rivenduto l'immobile a terzi.
Per il resto, il Tribunale non ha basato la decisione sulla convinzione meramente assertiva che fosse scarsamente credibile la versione fornita da e non ha ritenuto Parte_1 soltanto che “le separazioni tra i coniugi non siano una ragione credibile della scelta di trasferire l'immobile solo perché risultano formalizzate in epoca successiva all'atto dispositivo e intervenute in momenti più o meno coincidenti tra padre e figlio” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello).
In realtà, nella sentenza sono stati valorizzati plurimi elementi che la Corte condivide, non ultimo quello secondo cui non è certo necessario che un figlio, per potersi trasferire nell'abitazione dei genitori a seguito della separazione dalla moglie, tra l'altro avvenuta a distanza di due anni, debba acquistare la quota di comproprietà dell'immobile, permanendo, tra l'altro, l'altra quota di proprietà in capo alla madre.
Le presunzioni sulla base delle quali si è ritenuto che fosse perfettamente al Parte_1 corrente della finalità fraudolenta della vendita e abbia accettato di concluderla per aiutare il padre a perseguirla sono, con tutta evidenza, gravi precise e concordanti, né a fronte di quanto sopra appare significativa l'argomentazione secondo cui ben avrebbe Controparte_2 potuto vendere il bene fin dalla notifica dell'atto di appello, trattandosi di elemento neutro.
Per le spiegate ragioni, i motivi devono essere respinti.
***
In conclusione, l'appello va rigettato.
***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata costituita le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori pagina 9 di 10 medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, in base al valore del credito per il quale si agisce in revocatoria (cfr. Cass. n. 10089/2014; Cass. n. 3697/2020), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Nulla va disposto per le spese con riguardo all'appellato contumace, rispetto al quale comunque difetta la posizione di contrasto.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13393/2021, R.G. n. 22386/2019, pubblicata in data
5.8.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per spese nei confronti di Controparte_2
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO NI EL DI
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