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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5126 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 4058 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice IS EN, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione, ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4058/2024 R.G. promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Palermo, piano Gallo n. 44, in proprio e n.q. di erede, per la quota di un quarto, della nonna paterna, (deceduta a Catania l'11 ottobre 2019), rappresentato e difeso dagli Persona_1
Avv.ti Roberto Avellone, Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni e Roberta Avellone, giusta procura in atti, tutti del Foro di Palermo, con studio in Palermo, via Dante n. 71, presso il quale è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
Contro
(c.f.: , nato a [...] l'[...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Largo E. Aristippo n. 3/a, nella persona del tutore, (c.f.: , nata a CP_2 C.F._3
Palermo l'11 aprile 1986 e ivi residente a [...]E. Aristippo n. 3/a;
E nei confronti del
, rappresentato ex Controparte_3 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
Resistenti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , figlio di deceduto in Parte_1 Persona_2 data 26 febbraio 2010 a Palermo per omicidio aggravato ex art 416 bis 1 c.p., avvenuto il 23 febbraio 2010, ha convenuto in giudizio nella persona del tutore, Controparte_1 CP_2 nonché il , in persona Controparte_4
1 del Ministro pro tempore, chiedendo la condanna del resistente al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, anche nella qualità di erede di , madre del defunto, a sua Persona_1 volta deceduta in data 11.10.2019 a Catania, e del danno patrimoniale;
danni patiti in conseguenza dell'omicidio, di matrice mafiosa, di definitivamente accertato con sentenza Persona_2 della Corte d'Assise di Palermo n. 6/2020, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo, con sentenza n. 12/2022, e dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 323/2023.
Seppure ritualmente evocato, il resistente non si è costituito in giudizio .
La causa , istruita a mezzo prova orale è stata assunta in decisione all'udienza del 18.12.25
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale è fondata e va, pertanto, accolta.
Va premesso che con la l. n. 512 del 22 dicembre 1999 è stato istituito il CP_3 [...]
presso il , mediante il quale lo Controparte_5 Controparte_3
Stato Italiano sostiene le vittime di tali reati garantendo il risarcimento dei danni liquidati nella sentenza di condanna emessa nei confronti dei responsabili, spesso insolvibili anche in conseguenza del sequestro o della confisca dei patrimoni di provenienza illecita, attraverso il diretto intervento del CP_3
I requisiti richiesti per l'accesso al fondo sono stabiliti dagli artt. 4 e 5, comma 4, della l. n.
512/1999.
Occorre, innanzitutto, che il richiedente abbia ottenuto la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna al risarcimento e/o alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore dell'istante emessa, dopo il 30 settembre 1982, nei confronti di soggetti imputati dei delitti di cui all'art. 416- bis c.p. o dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, ovvero di una sentenza, ancorché non definitiva, di condanna al pagamento di una provvisionale per i medesimi reati, ovvero ancora di una sentenza civile di liquidazione del danno derivato dalla consumazione dei predetti reati accertati in sede penale.
Il diritto di accesso al non può essere esercitato se, alla data di presentazione della domanda, CP_3 nei confronti della vittima o degli istanti, sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cpp o sia pendente procedimento penale per uno di tali reati ovvero sia stata applicata o vi siano procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (art. 4 co.
4).
Inoltre, per effetto della modifica introdotta dall'art. 15 co. 1 lett. c della legge 7.7.2016 n. 122, pubblicata in GURI 8.7.2016 n. 158 (recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2015/2016”), l'art. 4 co.
2 3 L. 512/99 prevede che, per le istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento normativo (23.7.2016), non sussiste l'obbligazione del Fondo nei confronti delle persone indicate nei precedenti commi “quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”, ossia quando risulti escluso che il soggetto leso fosse del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali.
Inoltre, l'art. 9 bis (Condizioni per la fruizione dei benefici) della l- 302/90. introdotto dall'art, 1 co.
259 legge 662/96, stabilisce che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'art, 1 co. 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari.
La ratio che ha ispirato le disposizioni normative in esame è evidentemente quella di escludere l'accesso ai benefici di cui alla l. 512/99 alle vittime dei reati di stampo mafioso (e ai loro eredi) a loro volta legate all'ambiente della criminalità organizzata, e ciò indipendentemente dal fatto che la loro appartenenza al sodalizio criminale o la loro connivenza con questo non sia mai stata conclamata all'esito di un procedimento penale o che nei loro confronti non sia mai stata applicata una misura di prevenzione.
L'obiettivo perseguito dal legislatore è infatti quello di evitare che persone colluse con quel sistema criminale che lo Stato stesso si propone di contrastare godano dei benefici previsti dal al pari CP_3 di coloro che, totalmente estranei al fenomeno mafioso, ne siano rimasti incolpevolmente colpiti.
Sia per le vittime che per i loro familiari e i superstiti deve quindi essere considerata in modo rigoroso la condizione di “totale estraneità” alla criminalità organizzata, condizione che viene riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali. Infatti, con la legge 302/90, il legislatore ha inteso attribuire il beneficio a chiunque si fosse trovato inconsapevolmente coinvolto in episodi malavitosi rispetto ai quali fosse totalmente estraneo ovvero ai familiari di chi avesse perso la vita nelle medesime circostanze, nell'obiettivo di introdurre una forma di partecipazione della collettività ai pregiudizi subiti da soggetti accidentalmente coinvolti in fatti di criminalità organizzata, la cui lotta e repressione costituiscono uno dei fini fondamentali dello Stato (Cons. St. sez. IV 14.5.1999 n. 845; vds. anche Cass.
31136/2019).
Per tale ragione, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'estraneità agli ambienti malavitosi sussisterebbe ininterrottamente sin dall'entrata in vigore della legge n. 302 del
1990, ben prima della modifica introdotta dalla legge 122/2016, che altro non avrebbe fatto se non
3 confermare quanto già ricavabile dalle precedenti disposizioni: si tratterebbe di una condizione immanente allo scopo stesso della legge, tale per cui essa contraddirebbe se stessa e la funzione per cui il è stato istituito ove se ne ammettesse l'applicazione anche in favore di soggetti CP_3 intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi (Cass. 28820/2019; 3021/2023).
Occorre pure precisare, in ordine al ruolo processuale e sostanziale del Fondo di Rotazione per la
Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, che questo, oltre a non poter intuitivamente rientrare nel novero degli autori dell'illecito per cui è causa, non può essere ad essi assimilato ai fini della condanna al risarcimento del danno. Il , con la costituzione del Controparte_3 CP_3
non assume la veste di parte processuale, come tale destinataria di apposita domanda,
[...] ma solo di soggetto nei cui confronti l'eventuale statuizione di condanna dei convenuti responsabili dei delitti può essere fatta valere.
La notificazione della citazione o del ricorso al Fondo rileva quale mera notizia criminis;
pertanto, resta immutata l'estraneità dello stesso all'oggetto del contendere e alle pretese azionate in giudizio rispetto alle quali può, al più, valutare la possibilità di un intervento volontario.
La richiamata normativa consente unicamente alle vittime dei reati di mafia di poter opporre al l'eventuale condanna al risarcimento resa – esclusivamente - nei confronti degli autori CP_3 dell'illecito e ciò soltanto nell'apposito procedimento amministrativo necessariamente successivo alla fase giudiziale di accertamento.
In particolare, ciò che in questa sede rileva è la possibilità prevista dall'art. 6 comma IV, nel caso in cui il risarcimento del danno disposto dal Giudice civile venga poi di fatto pagato direttamente dal di surrogarsi nei diritti degli attori nei confronti di coloro che sono stati ritenuti responsabili CP_3 del fatto e condannati alla corresponsione delle somme, con l'effetto di legittimare la presenza dello stesso nel presente giudizio con un intervento ad adiuvandum della posizione processuale e delle domande proposte dagli attori e non certo quale convenuto sostanziale.
Esaurita tale disamina preliminare, in ordine alla matrice mafiosa dell'omicidio e all'assoluta estraneità del al sodalizio, occorre richiamare la sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. Per_2
6/2020 che, con riferimento al movente del delitto, ha affermato che “non può innanzitutto prescindersi dalla valutazione della personalità della stessa vittima, l'avvocato , da Persona_3 oltre trenta anni assai noto e stimato professionista del Foro di Palermo, il quale, proprio per le sue indubbie qualità professionali, era stato in molteplici occasioni impegnato nella difesa di numerosi indagati e imputati anche per gravi reati in materia di criminalità mafiosa. Orbene, già sulla base di tali necessariamente sintetiche notazioni -che, comunque, mai potrebbero rendere sufficientemente conto dell'assai brillante e lunga attività forense del predetto professionista- è di tutta evidenza non solo l'indubbia rilevanza oggettiva del fatto e la intuibile risonanza, anche
4 mediatica, che esso sarebbe stato destinato ad assumere, ma anche l'apparente anomalia di una siffatta azione violenta, commessa con le modalità sopra ampiamente esposte, in danno di un avvocato di tale caratura e visibilità.
Apparente anomalia che in un contesto locale quale quello palermitano, connotato da una pervicace infiltrazione mafiosa, non può trovare alcuna plausibile spiegazione se non proprio nel diretto coinvolgimento della stessa organizzazione criminale, determinatasi a commettere una così eclatante azione delittuosa evidentemente a fronte di condotte professionali del predetto legale ritenute particolarmente gravi, del tutto incompatibili con i propri interessi e con la salvaguardia delle precipue regole di comportamento poste a fondamento della propria stessa esistenza, quali le regole dell'omertà e reciproca assistenza, che caratterizzano la condotta di ogni associato nel momento del coinvolgimento in inchieste giudiziarie.
Come sì vedrà più avanti, infatti, le emergenze acquisite nel presente processo rendono conto di un quadro caratterizzato dal graduale intensificarsi di un atteggiamento di crescente insofferenza da parte degli appartenenti all'associazione mafiosa nei confronti del predetto legale, in particolare connotato nell'ultimo periodo dal convincimento che egli, nei procedimenti per reati di mafia, si comportasse da "sbirro" -termine che, come si vedrà più avanti, è stato più volte utilizzato nei confronti dell'avvocato , per indicare, con valenza spregiativa, una sua asserita eccessiva Per_2 vicinanza alle posizioni degli inquirenti- inducendo i propri assistiti a rendere dichiarazioni ammissive, anche quando le stesse potessero eventualmente ridondare, nel quadro di inchieste articolate e soggettivamente complesse, a scapito di altri associati.
In particolare, emerge innanzitutto che già da tempo avevano iniziato a diffondersi all'interno di
"cosa nostra", anche a livelli alti della gerarchia mafiosa, sentimenti di astio e rancore nei confronti dell'avvocato […] Come sopra anticipato, tuttavia, era proprio negli ultimi Per_2 tempi, immediatamente precedenti l'agguato mortale, che tale generico malcontento maturava definitivamente, in presenza di una nuova e decisiva concausa scatenante, sfociando nella decisione dell'organizzazione mafiosa di "punire" l'avvocato . Per_2
Invero, da numerose risultanze probatorie emerge come si fosse sempre più diffuso in "cosa nostra" il convincimento che l'avvocato fosse eccessivamente incline ad assecondare le tesi Per_2 accusatorie, nella ricerca di vantaggi processuali per i propri assistiti, anche a prescindere dagli eventuali effetti negativi sulla posizione processuale di altri coindagati o coimputati e, più in generale, sugli interessi della stessa organizzazione mafiosa.
In buona sostanza, si addebitava al predetto professionista una condotta processuale sempre più spesso volta ad indurre i propri assistiti (soprattutto quelli coinvolti in procedimenti di criminalità
5 organizzata) ad assumere un inedito atteggiamento di parziale "apertura" nei confronti dell'autorità giudiziaria procedente, anche attraverso dichiarazioni in tutto o in parte ammissive.
Ed è evidente come un siffatto comportamento processuale, nell'ottica distorta dell'organizzazione mafiosa, non potesse che apparire quale un vero e proprio tradimento, una intollerabile violazione di quelle regole malsane poste a salvaguardia della propria stessa sopravvivenza, quali l'omertà e la solidarietà mafiosa tra associati: ciò che aveva assicurato al predetto legale - reo, evidentemente, soltanto di fare l'avvocato difensore, secondo le corrette regole del diritto e della deontologia professionale- l'attributo di "sbirro" o di "carabiniere"” (pg. 506 ss. sentenza della
Corte d'Assise di Palermo n. 6/2020).
Il frammento riportato della sentenza della Corte d'Assise di Palermo, passata in giudicato, relativa al brutale omicidio di consente di ritenere certamente sussistenti i sopra Persona_2 richiamati requisiti per l'accesso al fondo istituito presso il , essendo stata Controparte_3 acclarata la matrice mafiosa dell'omicidio ed indiscussa, oltre che acclarata, l'estraneità dell'Avv.
alla associazione . Per_2
4. Passando alla disamina delle conseguenze dannose, il ricorrente, sia in proprio, sia nella qualità di erede per la quota di un quarto della nonna, , madre del defunto, ha dedotto la Persona_1 lesione del rapporto parentale con il padre . Persona_2
La sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 6/2020, passata in giudicato, ha così statuito:
“Invero, considerato che il danno da perdita del rapporto parentale consiste nel danno "... che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. civ., sez. III, ord. n.
9196/2018), reputa la Corte che la fattispecie costitutiva del diritto risulti pienamente provata - nei termini di seguito indicati- nei confronti della moglie , dei figli Parte_2 [...]
e , della madre e della sorella , Parte_1 CP_6 Persona_1 Parte_3 tutti soggetti all'evidenza legati dalla sussistenza di un intimo rapporto parentale con la vittima.
Deve tuttavia rilevarsi che nei confronti dei predetti aventi diritto non sussistono elementi sufficienti per una compiuta determinazione dei rilevanti danni, tanto di carattere patrimoniale e biologico che evidentemente anche morale, peraltro sia iure proprio, per i danni direttamente sofferti, che iure hereditatis, in quanto patiti dalla vittima in vita e trasmessi agli eredi.
6 In assenza, pertanto, di elementi completi per una liquidazione in via definitiva del danno in tutti i suoi aspetti, deve pronunziarsi nei confronti delle predette parti civili condanna generica al risarcimento, rimettendo all'uopo le parti innanzi al competente giudice civile.
Può tuttavia liquidarsi già in questa sede, nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova, una provvisionale, immediatamente esecutiva ex lege quantomeno in ordine al danno di carattere morale.
Ed invero, premesso che, attenendo un tale pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo e può anche costituire l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice (non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri: cfr., tra le tante, Cass. n. 9834/2002), non v'è dubbio che nel caso di specie i fatti accertati nel processo attraverso le fonti probatorie sono tali da consentire di dedurre con assoluta certezza, secondo l'id quod plerumque accidit, la sussistenza di una siffatta ragione di danno” (pg. 657 ss. sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 6/2020).
Sul punto, in caso di sentenza di condanna generica con rinvio al giudice civile per la determinazione del quantum, occorre dar seguito all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia rinviato al giudizio civile la liquidazione del danno, quest'ultima ha effetto vincolante nel giudizio civile, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento e/o alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati (cfr., tra le decisioni più recenti, Cass. 04/10/2022, n. 28714; Cass. 02/08/2022, n. 23960; Cass. 05/05/2020, n. 8477).
L'effetto della statuizione civile contenuta nella sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni comporta, una volta divenuta irrevocabile, come in questo caso, il definitivo accertamento della responsabilità dell'imputato, precludendo ogni ulteriore valutazione sull'an della responsabilità stessa innanzi al giudice civile (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 30992 del 7/11/2023).
Qualunque sia la qualificazione giuridica attribuibile al fatto potenzialmente lesivo, anche alla luce della consolidata giurisprudenza sovranazionale in termini di idem factum, l'accertamento compiuto in sede penale fa sì che il giudice civile possa esclusivamente verificare la sussistenza della derivazione causale delle conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato ai fini della corretta definizione del danno risarcibile (Cass. 14/02/2019, n. 4318). La decisione assunta in sede penale non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla qualificazione del danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza
- desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità
7 tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine al quantum del danno da risarcire;
entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sull'azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile (Cass. 14/02/2019, n. 4318).
Con riferimento al danno non patrimoniale iure proprio, va, dunque, certamente riconosciuto al ricorrente il chiesto risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che si produce in capo agli stretti congiunti della vittima di un illecito;
il medesimo fatto illecito lede, infatti, in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo di parentela: l'uccisione della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti congiunti, che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Come è noto, “In ordine alla prova del danno conseguenza – sub specie perdita del rapporto parentale- va ricordato che in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Ora, nel caso di specie, può ritenersi acclarato, appunto per presunzioni - il danno morale , tenuto conto del legame di parentela esistente tra il ricorrente (figlio ) e il de cuius nonché tra quest'ultimo e la di lui madre .
Sotto il profilo della componente morale , sub specie intensità del dolore patito dai familiari, devono valorizzarsi anche le brutali modalità dell'omicidio, accertate con la sentenza della Corte
d'Assise più volte richiamata, dalla quale si evince che l'omicidio è stato il culmine di un
“pestaggio”, di una serie di colpi di mazza alla testa finalizzata ad impartire una “lezione” al noto professionista palermitano (pag. 636 ss. sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 6/2020). La brutalità del fatto omicidiario colora in termini di speciale intensità la sofferenza morale patita dal figlio della vittima.
Quanto invece alla componente dinamico relazione – va ricordato che “ In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del
8 pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione
o da altre allegazioni fornite di prova - Cass. Civ Sz. 3 - , Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024).
Ora , con riguardo alla posizione di va certamente ritenuto provato lo Parte_1 stravolgimento delle abitudini di vita tenuto conto , non solo della acclarata coabitazione ma anche alla luce delle dichiarazioni del teste , commercialista di , il quale ha Testimone_1 Per_2 riferito : aveva un percorso universitario complesso anche a causa di problemi Parte_1 personali legati alla sua depressione. Il padre gli stava molto accanto e cercava di supportalo;
ricordo che all'epoca avevo uno studio nello stesso pianerottolo di quello dell'avv. e Per_2 spesso andava a studiare allo studio del padre” (cfr. verbale del 7.05.25 in atti). Parte_1
In base alle richiamate dichiarazioni, su cui si tornerà in seguito, risulta evidente l'intensità del legame esistente tra il defunto e l'odierno ricorrente, il quale aveva nella figura paterna un Per_2 punto di riferimento, un costante sostegno e supporto anche nel percorso di studi, piuttosto travagliato, tanto da recarsi spesso nello studio del padre per preparare gli esami universitari.
Del pari, risulta fondata la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale formulata da nella qualità di erede della nonna (vd. Parte_1 Persona_1 documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo, doc. 4, contenente l'estratto per riassunto dell'atto di morte, unitamente al certificato storico di famiglia e alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Sul punto, infatti, va osservato che il diritto di credito al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale era già sorto in capo alla , madre del de cuius, prima della sua morte, in Per_1 quanto costei si era costituita parte civile nel processo penale. Può, dunque, affermarsi che, in conseguenza del decesso della stessa, avvenuto nell'ottobre 2019, il credito risarcitorio si è trasmesso iure successionis, nella quota di un quarto, al nipote, odierno ricorrente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la
9 vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione
o da altre allegazioni fornite di prova (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 5769 del 04/03/2024).
Ora, nel caso di specie, acclarata la componete morale, avuto riguardo , come detto all'intensità del legale parentale e alle modalità del delitto , non può dirsi provato lo stravolgimento delle abitudini di vita della donna;
pertanto, ai fini della determinazione del quantum debeatur e, nella specie, del punteggio da attribuire con riferimento al parametro E delle tabelle milenesi , si terrà conto della sola componente morale .
In applicazione dei criteri già in uso presso il Tribunale di Milano (Tabelle edizione 2024, che possono trovare applicazione in seguito alla modifica del 2024 che ha previsto un sistema per punti), che, sebbene predisposte solo per gli illeciti colposi, possono essere assunti a parametro anche nel caso che ci occupa, in cui è stato commesso un delitto doloso, con i correttivi di cui si dirà, considerata l'età della vittima primaria, classe 1948 e deceduto nel 2010, l'età dei superstiti e la natura del rapporto parentale deve liquidarsi un risarcimento come di seguito calcolato
A , in proprio , va attribuito l'importo di euro 500.608 : così determinato Parte_1
- punti 16 per il parametro A (età della vittima primaria), punti 22 per il parametro B (età della vittima secondaria), punti 16 per il parametro C ( essendo dimostrato che il ricorrente , viveva tra Palermo, ove coabitava con il resto della famiglia e
Roma , ove risiedeva presso la casa di proprietà del padre) ; punti 12 per il parametro D
(sopravvivenza di altri familiari, la madre e la sorella , punti 30 per Parte_2 CP_6 il parametro E
- si perviene così ad un totale di 96 punti da moltiplicarsi per il valore punto di € 3.911,00; la somma così ottenuta ( 375.456) va poi aumentata di un terzo
( + 125.152) in ragione delle modalità del decesso, avvenuto in conseguenza di un efferato delitto doloso di stampo mafioso, pervenendosi all'importo di euro 500.608 per
. Parte_1
La liquidazione del parametro E nella misura massima si impone tenuto conto :
- dello stretto legame esistente tra padre e figlio attestato, dal fatto che quest'ultimo era una figura di riferimento, nella sua vita personale, come dimostrato dalle dichiarazioni del teste;
Tes_1
10 - delle efferate modalità del delitto, essendo stato l'avvocato Per_2 ucciso a colpi di bastone;
modalità che hanno influito certamente, acuendola al massimo, nell'intensità del dolore provato dai prossimi congiunti della vittima, derivante dal pensiero, consapevole e pressante, che il proprio padre è deceduto provando un terribile dolore fisico e un'intensa paura.
Al ricorrente , inoltre , nella qualità di erede per la quota di ¼ di , va riconosciuta Persona_1 la somma di euro 75.612,50 , pari a un quarto della somma di euro 302.450 alla stessa spettante, così determinata:
- punti 16 per il parametro A (età della vittima primaria), punti 8 per il parametro B (età della vittima secondaria), punti 0 per il parametro C (non convivendo madre e figlio al tempo del decesso), punti 14 per il parametro D (sopravvivenza di altri familiari , essendo in vita, al momento del decesso di l'altra figlia, Persona_2
, punti 20 per il parametro E (in ragione da un lato del normale Persona_4 atteggiarsi dei rapporti di frequenza e condivisione tra madre e figlio e , in aumento rispetto ai valori medi, della già rilevate modalità del decesso), per complessivi punti 58 da moltiplicarsi per il valore punto di € 3.911,00 ( 226.838 )
- dell'aumento di 1/3 trattandosi di delitto doloso particolarmente efferato ( + 75.612);
Occorre, infine, tener conto della circostanza che, in data 20.07.2022, ha già Parte_1 percepito dal , la CP_3 Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3 somma di euro 117.500,00, di cui euro 100.000,00 iure proprio ed euro 17.500,00 iure hereditatis.
Ne consegue che dalle somme sopra calcolate vanno detratti gli importi già ricevuti da da parte del , previa rivalutazione degli acconti Parte_1 Controparte_4 alla data odierna ( 108.100 e 18917,50) , pervenendosi così alla somma di euro 392.508 (euro
500.608 - euro 108.100,00) a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio e di euro 56.695,00 (euro75.612,50– euro 18.917,50) a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure hereditatis.
Sulle somme riconosciute e liquidate all'attualità non spettano, invece, gli interessi c.d.
compensativi.
Invero, come è noto , «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di
11 ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi",.
La determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento,
analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n. 22607). «Nella
obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi,
che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto,
alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
12 Nella specie, il ricorrente non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico, nulla avendo allegato, prima ancora che provato né in ordine all'impiego che avrebbe fatto delle somme né al rapporto tra i tassi.
Pertanto, il resistente va condannato al pagamento della somma di euro 392.508 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio e di euro 56.695,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure hereditatis.
Dalla pronuncia della sentenza, per effetto della trasformazione del debito di valore in debito di valuta , sono dovuti gli interessi al tasso legale ,che reputa il Tribunale debba individuarsi in quello di cui all'art. 1284 c 4 cc tenuto conto che:
- gli interessi dovuti dalla sentenza non hanno natura compensativa ma moratoria;
- la somma è esigibile e liquida;
- la condanna è conforme alla ratio deflattiva della norma( quantomeno nella prospettiva del giudizio di secondo grado)
*****
Per contro, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Sul tale versante, parte ricorrente ha dedotto che, in conseguenza di fatti depressivi, antecedenti all'omicidio del padre e aggravatisi a seguito del decesso di quest'ultimo, non aveva raggiunto, già all'epoca dei fatti e così anche successivamente, l'indipendenza economica, non era riuscito a completare il percorso di laurea, essendo, pertanto, a totale carico del defunto padre. Ha rappresentato che, per effetto della morte del padre, aveva perso la periodica contribuzione economica paterna, così subendo anche un danno patrimoniale.
Ora, in primo luogo, va rigettata la domanda sotto il profilo della perdita dei redditi che il ricorrente avrebbe ottenuto sulla base della presunzione che , laddove il padre non fosse stato ucciso, egli avrebbe concluso gli studi , avrebbe conseguito l'abilitazione alla professione forense e avrebbe svolto la professione di avvocato.
Invero, al riguardo occorre precisare che:
- al momento del decesso di il figlio , pur Persona_3 Parte_1 avendo 33 anni , non aveva concluso il suo percorso universitario;
- il ricorrente come riferito, già prima del decesso del padre, a causa
13 della sua non facile condizione psicologica, aveva considerevoli difficoltà nello studio, tanto da dovere essere affiancato a un tutor ( aveva un percorso universitario Parte_1 complesso anche a causa di problemi personali legati alla sua depressione. Il padre gli stava molto accanto e cercava di supportalo;
ricordo che all'epoca avevo uno studio nello stesso pianerottolo di quello dell'avv. e spesso andava a studiare allo Per_2 Parte_1 studio del padre;
ricordo che aveva un tutor per aiutarlo nello studio […] non Parte_1 so dire quanti esami mancassero alla laurea;
non mi risulta che si sia più laureato”
Ne consegue che difetta la prova del nesso causale tra il decesso di e Persona_2
l'interruzione del percorso di studi del figlio, odierno ricorrente;
senza considerare che appare indimostrata l'allegazione secondo cui egli si sarebbe abilitato e avrebbe intrapreso la carriera del padre.
Del pari va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale sub specie mancata percezione delle somme che il ricorrente percepiva e avrebbe continuato a percepire dal padre a titolo di mantenimento.
Invero, in primo luogo va esclusa la sussistenza in capo al ricorrente di un vero e proprio diritto al mantenimento .
Sul punto, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “"I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata;
(cfr. in termini
Cass. civ., sez. I, n.26875, 20/09/2023).
Nel caso in esame, va osservato che classe 1976, all'epoca dei fatti aveva Parte_1 trentatré anni (quasi trentaquattro), sicché, essendo indimostrata la sussistenza di particolari condizioni che giustificassero il ritardo nel reperimento di un'occupazione ( manca una diagnosi di depressione e la prova della esistenza di detta patologia non può desumersi dalle dichiarazioni – di tenore valutativo- del teste ) deve escludersi la sussistenza in capo al genitori di un obbligo giuridico di mantenimento .
Il contributo economico che elargiva in favore del figlio deve qualificarsi, quindi, in Persona_3 termini di una provvidenza economica erogata in assenza di un obbligo giuridico .
14 Ciò precisato, difetta, in primo luogo, la prova del danno, non tanto sotto il profilo della dimostrazione del contributo economico dato dal de cuius al tempo della morte ( che è stata raggiunta) , ma sotto il profilo della perdita del contributo dopo il decesso.
In altri termini, difetta la dimostrazione che , dopo la morte del padre, il ricorrente non abbia più percepito le medesime somme attraverso all'ausilio degli altri familiari superstiti , corrisposto anche mediante il ricorso al patrimonio familiare residuo.
In ogni caso, per quanto attiene la proiezione futura del danno, difetta pure la prova – in termini quantomeno di rilevante grado di probabilità – che le sovvenzioni paterne sarebbero continuate nel tempo, non essendo state allegate e comunque dimostrate circostanze oggettive cui ancorare detto giudizio:
Anzi in senso contrario depongono l'età del ricorrente al tempo del decesso del padre ( 34 anni) e la circostanza che egli trascorresse taluni periodi al di fuori del nucleo familiare ( a Roma),; né potrebbe valorizzarsi, per supportare il giudizio di continuità nel tempo delle contribuzioni economiche , la condizione psicologica del ricorrente al tempo del decesso che , in assenza di prova di patologie, da conto di un mero disagio psicologico .
Senza considerare che alcuna allegazione è stata effettuata sull' attuale condizione lavorativa e professionale del ricorrente ( non essendo sufficiente a tal fine affermare in negativo che egli non ha conseguito la laurea potendo comunque avere reperito altra idonea occupazione ).
Sicche, in mancanza di dati oggettivi cui ancorare il giudizio di continuità nel tempo delle elargizioni e in assenza di un obbligo giuridico di contribuzione, stante l'assoluta imprevedibilità delle erogazioni - configurandosi quelle già effettate come atti di liberalità, che possono legittimamente cessare in ogni momento - non è ipotizzabile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo e, dunque, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 15.719,90, oltre spese vive nella misura di euro 1.686,00, spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge, somma determinata applicando i parametri medi , abbattuti del 30% in ragione dell'attività processuale in concreto svolta , dello scaglione da euro 260.001 a 520.000,00 a, che va preso come punto di riferimento sulla base del valore complessivo delle somme liquidate in favore dell'odierno ricorrente in proprio e iure hereditatis.
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 co. 2 T. U. sull'imposta di registro, deve indicarsi nei resistenti, la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente reato.
P.Q.M.
15 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nella contumacia dei resistenti, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta da : Parte_1
condanna nella persona del tutore, a pagare in favore di Controparte_1 CP_2
la somma di euro 392.508 a titolo di risarcimento del danno da perdita del Parte_1 rapporto parentale iure proprio , oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data della decisione fino al soddisfo;
condanna nella persona del tutore, a pagare in favore di Controparte_1 CP_2
, n. q di erede di , la somma di 56.695,00 a titolo di Parte_1 Persona_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure hereditatis oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data della decisione fino al soddisfo rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 15.719,90, oltre spese vive nella misura di euro 1.686,00, spese forfetarie al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Indica ai sensi degli artt. 59 e 60 del T.U. Imposta Registro, nei convenuti i soggetti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Palermo, 19.12.2025
Il Giudice
IS EN
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. IS EN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice IS EN, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione, ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4058/2024 R.G. promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Palermo, piano Gallo n. 44, in proprio e n.q. di erede, per la quota di un quarto, della nonna paterna, (deceduta a Catania l'11 ottobre 2019), rappresentato e difeso dagli Persona_1
Avv.ti Roberto Avellone, Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni e Roberta Avellone, giusta procura in atti, tutti del Foro di Palermo, con studio in Palermo, via Dante n. 71, presso il quale è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
Contro
(c.f.: , nato a [...] l'[...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Largo E. Aristippo n. 3/a, nella persona del tutore, (c.f.: , nata a CP_2 C.F._3
Palermo l'11 aprile 1986 e ivi residente a [...]E. Aristippo n. 3/a;
E nei confronti del
, rappresentato ex Controparte_3 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
Resistenti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , figlio di deceduto in Parte_1 Persona_2 data 26 febbraio 2010 a Palermo per omicidio aggravato ex art 416 bis 1 c.p., avvenuto il 23 febbraio 2010, ha convenuto in giudizio nella persona del tutore, Controparte_1 CP_2 nonché il , in persona Controparte_4
1 del Ministro pro tempore, chiedendo la condanna del resistente al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, anche nella qualità di erede di , madre del defunto, a sua Persona_1 volta deceduta in data 11.10.2019 a Catania, e del danno patrimoniale;
danni patiti in conseguenza dell'omicidio, di matrice mafiosa, di definitivamente accertato con sentenza Persona_2 della Corte d'Assise di Palermo n. 6/2020, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo, con sentenza n. 12/2022, e dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 323/2023.
Seppure ritualmente evocato, il resistente non si è costituito in giudizio .
La causa , istruita a mezzo prova orale è stata assunta in decisione all'udienza del 18.12.25
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale è fondata e va, pertanto, accolta.
Va premesso che con la l. n. 512 del 22 dicembre 1999 è stato istituito il CP_3 [...]
presso il , mediante il quale lo Controparte_5 Controparte_3
Stato Italiano sostiene le vittime di tali reati garantendo il risarcimento dei danni liquidati nella sentenza di condanna emessa nei confronti dei responsabili, spesso insolvibili anche in conseguenza del sequestro o della confisca dei patrimoni di provenienza illecita, attraverso il diretto intervento del CP_3
I requisiti richiesti per l'accesso al fondo sono stabiliti dagli artt. 4 e 5, comma 4, della l. n.
512/1999.
Occorre, innanzitutto, che il richiedente abbia ottenuto la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna al risarcimento e/o alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore dell'istante emessa, dopo il 30 settembre 1982, nei confronti di soggetti imputati dei delitti di cui all'art. 416- bis c.p. o dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, ovvero di una sentenza, ancorché non definitiva, di condanna al pagamento di una provvisionale per i medesimi reati, ovvero ancora di una sentenza civile di liquidazione del danno derivato dalla consumazione dei predetti reati accertati in sede penale.
Il diritto di accesso al non può essere esercitato se, alla data di presentazione della domanda, CP_3 nei confronti della vittima o degli istanti, sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cpp o sia pendente procedimento penale per uno di tali reati ovvero sia stata applicata o vi siano procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (art. 4 co.
4).
Inoltre, per effetto della modifica introdotta dall'art. 15 co. 1 lett. c della legge 7.7.2016 n. 122, pubblicata in GURI 8.7.2016 n. 158 (recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2015/2016”), l'art. 4 co.
2 3 L. 512/99 prevede che, per le istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento normativo (23.7.2016), non sussiste l'obbligazione del Fondo nei confronti delle persone indicate nei precedenti commi “quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”, ossia quando risulti escluso che il soggetto leso fosse del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali.
Inoltre, l'art. 9 bis (Condizioni per la fruizione dei benefici) della l- 302/90. introdotto dall'art, 1 co.
259 legge 662/96, stabilisce che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'art, 1 co. 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari.
La ratio che ha ispirato le disposizioni normative in esame è evidentemente quella di escludere l'accesso ai benefici di cui alla l. 512/99 alle vittime dei reati di stampo mafioso (e ai loro eredi) a loro volta legate all'ambiente della criminalità organizzata, e ciò indipendentemente dal fatto che la loro appartenenza al sodalizio criminale o la loro connivenza con questo non sia mai stata conclamata all'esito di un procedimento penale o che nei loro confronti non sia mai stata applicata una misura di prevenzione.
L'obiettivo perseguito dal legislatore è infatti quello di evitare che persone colluse con quel sistema criminale che lo Stato stesso si propone di contrastare godano dei benefici previsti dal al pari CP_3 di coloro che, totalmente estranei al fenomeno mafioso, ne siano rimasti incolpevolmente colpiti.
Sia per le vittime che per i loro familiari e i superstiti deve quindi essere considerata in modo rigoroso la condizione di “totale estraneità” alla criminalità organizzata, condizione che viene riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali. Infatti, con la legge 302/90, il legislatore ha inteso attribuire il beneficio a chiunque si fosse trovato inconsapevolmente coinvolto in episodi malavitosi rispetto ai quali fosse totalmente estraneo ovvero ai familiari di chi avesse perso la vita nelle medesime circostanze, nell'obiettivo di introdurre una forma di partecipazione della collettività ai pregiudizi subiti da soggetti accidentalmente coinvolti in fatti di criminalità organizzata, la cui lotta e repressione costituiscono uno dei fini fondamentali dello Stato (Cons. St. sez. IV 14.5.1999 n. 845; vds. anche Cass.
31136/2019).
Per tale ragione, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'estraneità agli ambienti malavitosi sussisterebbe ininterrottamente sin dall'entrata in vigore della legge n. 302 del
1990, ben prima della modifica introdotta dalla legge 122/2016, che altro non avrebbe fatto se non
3 confermare quanto già ricavabile dalle precedenti disposizioni: si tratterebbe di una condizione immanente allo scopo stesso della legge, tale per cui essa contraddirebbe se stessa e la funzione per cui il è stato istituito ove se ne ammettesse l'applicazione anche in favore di soggetti CP_3 intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi (Cass. 28820/2019; 3021/2023).
Occorre pure precisare, in ordine al ruolo processuale e sostanziale del Fondo di Rotazione per la
Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, che questo, oltre a non poter intuitivamente rientrare nel novero degli autori dell'illecito per cui è causa, non può essere ad essi assimilato ai fini della condanna al risarcimento del danno. Il , con la costituzione del Controparte_3 CP_3
non assume la veste di parte processuale, come tale destinataria di apposita domanda,
[...] ma solo di soggetto nei cui confronti l'eventuale statuizione di condanna dei convenuti responsabili dei delitti può essere fatta valere.
La notificazione della citazione o del ricorso al Fondo rileva quale mera notizia criminis;
pertanto, resta immutata l'estraneità dello stesso all'oggetto del contendere e alle pretese azionate in giudizio rispetto alle quali può, al più, valutare la possibilità di un intervento volontario.
La richiamata normativa consente unicamente alle vittime dei reati di mafia di poter opporre al l'eventuale condanna al risarcimento resa – esclusivamente - nei confronti degli autori CP_3 dell'illecito e ciò soltanto nell'apposito procedimento amministrativo necessariamente successivo alla fase giudiziale di accertamento.
In particolare, ciò che in questa sede rileva è la possibilità prevista dall'art. 6 comma IV, nel caso in cui il risarcimento del danno disposto dal Giudice civile venga poi di fatto pagato direttamente dal di surrogarsi nei diritti degli attori nei confronti di coloro che sono stati ritenuti responsabili CP_3 del fatto e condannati alla corresponsione delle somme, con l'effetto di legittimare la presenza dello stesso nel presente giudizio con un intervento ad adiuvandum della posizione processuale e delle domande proposte dagli attori e non certo quale convenuto sostanziale.
Esaurita tale disamina preliminare, in ordine alla matrice mafiosa dell'omicidio e all'assoluta estraneità del al sodalizio, occorre richiamare la sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. Per_2
6/2020 che, con riferimento al movente del delitto, ha affermato che “non può innanzitutto prescindersi dalla valutazione della personalità della stessa vittima, l'avvocato , da Persona_3 oltre trenta anni assai noto e stimato professionista del Foro di Palermo, il quale, proprio per le sue indubbie qualità professionali, era stato in molteplici occasioni impegnato nella difesa di numerosi indagati e imputati anche per gravi reati in materia di criminalità mafiosa. Orbene, già sulla base di tali necessariamente sintetiche notazioni -che, comunque, mai potrebbero rendere sufficientemente conto dell'assai brillante e lunga attività forense del predetto professionista- è di tutta evidenza non solo l'indubbia rilevanza oggettiva del fatto e la intuibile risonanza, anche
4 mediatica, che esso sarebbe stato destinato ad assumere, ma anche l'apparente anomalia di una siffatta azione violenta, commessa con le modalità sopra ampiamente esposte, in danno di un avvocato di tale caratura e visibilità.
Apparente anomalia che in un contesto locale quale quello palermitano, connotato da una pervicace infiltrazione mafiosa, non può trovare alcuna plausibile spiegazione se non proprio nel diretto coinvolgimento della stessa organizzazione criminale, determinatasi a commettere una così eclatante azione delittuosa evidentemente a fronte di condotte professionali del predetto legale ritenute particolarmente gravi, del tutto incompatibili con i propri interessi e con la salvaguardia delle precipue regole di comportamento poste a fondamento della propria stessa esistenza, quali le regole dell'omertà e reciproca assistenza, che caratterizzano la condotta di ogni associato nel momento del coinvolgimento in inchieste giudiziarie.
Come sì vedrà più avanti, infatti, le emergenze acquisite nel presente processo rendono conto di un quadro caratterizzato dal graduale intensificarsi di un atteggiamento di crescente insofferenza da parte degli appartenenti all'associazione mafiosa nei confronti del predetto legale, in particolare connotato nell'ultimo periodo dal convincimento che egli, nei procedimenti per reati di mafia, si comportasse da "sbirro" -termine che, come si vedrà più avanti, è stato più volte utilizzato nei confronti dell'avvocato , per indicare, con valenza spregiativa, una sua asserita eccessiva Per_2 vicinanza alle posizioni degli inquirenti- inducendo i propri assistiti a rendere dichiarazioni ammissive, anche quando le stesse potessero eventualmente ridondare, nel quadro di inchieste articolate e soggettivamente complesse, a scapito di altri associati.
In particolare, emerge innanzitutto che già da tempo avevano iniziato a diffondersi all'interno di
"cosa nostra", anche a livelli alti della gerarchia mafiosa, sentimenti di astio e rancore nei confronti dell'avvocato […] Come sopra anticipato, tuttavia, era proprio negli ultimi Per_2 tempi, immediatamente precedenti l'agguato mortale, che tale generico malcontento maturava definitivamente, in presenza di una nuova e decisiva concausa scatenante, sfociando nella decisione dell'organizzazione mafiosa di "punire" l'avvocato . Per_2
Invero, da numerose risultanze probatorie emerge come si fosse sempre più diffuso in "cosa nostra" il convincimento che l'avvocato fosse eccessivamente incline ad assecondare le tesi Per_2 accusatorie, nella ricerca di vantaggi processuali per i propri assistiti, anche a prescindere dagli eventuali effetti negativi sulla posizione processuale di altri coindagati o coimputati e, più in generale, sugli interessi della stessa organizzazione mafiosa.
In buona sostanza, si addebitava al predetto professionista una condotta processuale sempre più spesso volta ad indurre i propri assistiti (soprattutto quelli coinvolti in procedimenti di criminalità
5 organizzata) ad assumere un inedito atteggiamento di parziale "apertura" nei confronti dell'autorità giudiziaria procedente, anche attraverso dichiarazioni in tutto o in parte ammissive.
Ed è evidente come un siffatto comportamento processuale, nell'ottica distorta dell'organizzazione mafiosa, non potesse che apparire quale un vero e proprio tradimento, una intollerabile violazione di quelle regole malsane poste a salvaguardia della propria stessa sopravvivenza, quali l'omertà e la solidarietà mafiosa tra associati: ciò che aveva assicurato al predetto legale - reo, evidentemente, soltanto di fare l'avvocato difensore, secondo le corrette regole del diritto e della deontologia professionale- l'attributo di "sbirro" o di "carabiniere"” (pg. 506 ss. sentenza della
Corte d'Assise di Palermo n. 6/2020).
Il frammento riportato della sentenza della Corte d'Assise di Palermo, passata in giudicato, relativa al brutale omicidio di consente di ritenere certamente sussistenti i sopra Persona_2 richiamati requisiti per l'accesso al fondo istituito presso il , essendo stata Controparte_3 acclarata la matrice mafiosa dell'omicidio ed indiscussa, oltre che acclarata, l'estraneità dell'Avv.
alla associazione . Per_2
4. Passando alla disamina delle conseguenze dannose, il ricorrente, sia in proprio, sia nella qualità di erede per la quota di un quarto della nonna, , madre del defunto, ha dedotto la Persona_1 lesione del rapporto parentale con il padre . Persona_2
La sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 6/2020, passata in giudicato, ha così statuito:
“Invero, considerato che il danno da perdita del rapporto parentale consiste nel danno "... che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. civ., sez. III, ord. n.
9196/2018), reputa la Corte che la fattispecie costitutiva del diritto risulti pienamente provata - nei termini di seguito indicati- nei confronti della moglie , dei figli Parte_2 [...]
e , della madre e della sorella , Parte_1 CP_6 Persona_1 Parte_3 tutti soggetti all'evidenza legati dalla sussistenza di un intimo rapporto parentale con la vittima.
Deve tuttavia rilevarsi che nei confronti dei predetti aventi diritto non sussistono elementi sufficienti per una compiuta determinazione dei rilevanti danni, tanto di carattere patrimoniale e biologico che evidentemente anche morale, peraltro sia iure proprio, per i danni direttamente sofferti, che iure hereditatis, in quanto patiti dalla vittima in vita e trasmessi agli eredi.
6 In assenza, pertanto, di elementi completi per una liquidazione in via definitiva del danno in tutti i suoi aspetti, deve pronunziarsi nei confronti delle predette parti civili condanna generica al risarcimento, rimettendo all'uopo le parti innanzi al competente giudice civile.
Può tuttavia liquidarsi già in questa sede, nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova, una provvisionale, immediatamente esecutiva ex lege quantomeno in ordine al danno di carattere morale.
Ed invero, premesso che, attenendo un tale pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo e può anche costituire l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice (non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri: cfr., tra le tante, Cass. n. 9834/2002), non v'è dubbio che nel caso di specie i fatti accertati nel processo attraverso le fonti probatorie sono tali da consentire di dedurre con assoluta certezza, secondo l'id quod plerumque accidit, la sussistenza di una siffatta ragione di danno” (pg. 657 ss. sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 6/2020).
Sul punto, in caso di sentenza di condanna generica con rinvio al giudice civile per la determinazione del quantum, occorre dar seguito all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia rinviato al giudizio civile la liquidazione del danno, quest'ultima ha effetto vincolante nel giudizio civile, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento e/o alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati (cfr., tra le decisioni più recenti, Cass. 04/10/2022, n. 28714; Cass. 02/08/2022, n. 23960; Cass. 05/05/2020, n. 8477).
L'effetto della statuizione civile contenuta nella sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni comporta, una volta divenuta irrevocabile, come in questo caso, il definitivo accertamento della responsabilità dell'imputato, precludendo ogni ulteriore valutazione sull'an della responsabilità stessa innanzi al giudice civile (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 30992 del 7/11/2023).
Qualunque sia la qualificazione giuridica attribuibile al fatto potenzialmente lesivo, anche alla luce della consolidata giurisprudenza sovranazionale in termini di idem factum, l'accertamento compiuto in sede penale fa sì che il giudice civile possa esclusivamente verificare la sussistenza della derivazione causale delle conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato ai fini della corretta definizione del danno risarcibile (Cass. 14/02/2019, n. 4318). La decisione assunta in sede penale non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla qualificazione del danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza
- desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità
7 tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine al quantum del danno da risarcire;
entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sull'azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile (Cass. 14/02/2019, n. 4318).
Con riferimento al danno non patrimoniale iure proprio, va, dunque, certamente riconosciuto al ricorrente il chiesto risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che si produce in capo agli stretti congiunti della vittima di un illecito;
il medesimo fatto illecito lede, infatti, in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo di parentela: l'uccisione della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti congiunti, che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Come è noto, “In ordine alla prova del danno conseguenza – sub specie perdita del rapporto parentale- va ricordato che in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Ora, nel caso di specie, può ritenersi acclarato, appunto per presunzioni - il danno morale , tenuto conto del legame di parentela esistente tra il ricorrente (figlio ) e il de cuius nonché tra quest'ultimo e la di lui madre .
Sotto il profilo della componente morale , sub specie intensità del dolore patito dai familiari, devono valorizzarsi anche le brutali modalità dell'omicidio, accertate con la sentenza della Corte
d'Assise più volte richiamata, dalla quale si evince che l'omicidio è stato il culmine di un
“pestaggio”, di una serie di colpi di mazza alla testa finalizzata ad impartire una “lezione” al noto professionista palermitano (pag. 636 ss. sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 6/2020). La brutalità del fatto omicidiario colora in termini di speciale intensità la sofferenza morale patita dal figlio della vittima.
Quanto invece alla componente dinamico relazione – va ricordato che “ In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del
8 pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione
o da altre allegazioni fornite di prova - Cass. Civ Sz. 3 - , Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024).
Ora , con riguardo alla posizione di va certamente ritenuto provato lo Parte_1 stravolgimento delle abitudini di vita tenuto conto , non solo della acclarata coabitazione ma anche alla luce delle dichiarazioni del teste , commercialista di , il quale ha Testimone_1 Per_2 riferito : aveva un percorso universitario complesso anche a causa di problemi Parte_1 personali legati alla sua depressione. Il padre gli stava molto accanto e cercava di supportalo;
ricordo che all'epoca avevo uno studio nello stesso pianerottolo di quello dell'avv. e Per_2 spesso andava a studiare allo studio del padre” (cfr. verbale del 7.05.25 in atti). Parte_1
In base alle richiamate dichiarazioni, su cui si tornerà in seguito, risulta evidente l'intensità del legame esistente tra il defunto e l'odierno ricorrente, il quale aveva nella figura paterna un Per_2 punto di riferimento, un costante sostegno e supporto anche nel percorso di studi, piuttosto travagliato, tanto da recarsi spesso nello studio del padre per preparare gli esami universitari.
Del pari, risulta fondata la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale formulata da nella qualità di erede della nonna (vd. Parte_1 Persona_1 documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo, doc. 4, contenente l'estratto per riassunto dell'atto di morte, unitamente al certificato storico di famiglia e alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Sul punto, infatti, va osservato che il diritto di credito al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale era già sorto in capo alla , madre del de cuius, prima della sua morte, in Per_1 quanto costei si era costituita parte civile nel processo penale. Può, dunque, affermarsi che, in conseguenza del decesso della stessa, avvenuto nell'ottobre 2019, il credito risarcitorio si è trasmesso iure successionis, nella quota di un quarto, al nipote, odierno ricorrente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la
9 vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione
o da altre allegazioni fornite di prova (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 5769 del 04/03/2024).
Ora, nel caso di specie, acclarata la componete morale, avuto riguardo , come detto all'intensità del legale parentale e alle modalità del delitto , non può dirsi provato lo stravolgimento delle abitudini di vita della donna;
pertanto, ai fini della determinazione del quantum debeatur e, nella specie, del punteggio da attribuire con riferimento al parametro E delle tabelle milenesi , si terrà conto della sola componente morale .
In applicazione dei criteri già in uso presso il Tribunale di Milano (Tabelle edizione 2024, che possono trovare applicazione in seguito alla modifica del 2024 che ha previsto un sistema per punti), che, sebbene predisposte solo per gli illeciti colposi, possono essere assunti a parametro anche nel caso che ci occupa, in cui è stato commesso un delitto doloso, con i correttivi di cui si dirà, considerata l'età della vittima primaria, classe 1948 e deceduto nel 2010, l'età dei superstiti e la natura del rapporto parentale deve liquidarsi un risarcimento come di seguito calcolato
A , in proprio , va attribuito l'importo di euro 500.608 : così determinato Parte_1
- punti 16 per il parametro A (età della vittima primaria), punti 22 per il parametro B (età della vittima secondaria), punti 16 per il parametro C ( essendo dimostrato che il ricorrente , viveva tra Palermo, ove coabitava con il resto della famiglia e
Roma , ove risiedeva presso la casa di proprietà del padre) ; punti 12 per il parametro D
(sopravvivenza di altri familiari, la madre e la sorella , punti 30 per Parte_2 CP_6 il parametro E
- si perviene così ad un totale di 96 punti da moltiplicarsi per il valore punto di € 3.911,00; la somma così ottenuta ( 375.456) va poi aumentata di un terzo
( + 125.152) in ragione delle modalità del decesso, avvenuto in conseguenza di un efferato delitto doloso di stampo mafioso, pervenendosi all'importo di euro 500.608 per
. Parte_1
La liquidazione del parametro E nella misura massima si impone tenuto conto :
- dello stretto legame esistente tra padre e figlio attestato, dal fatto che quest'ultimo era una figura di riferimento, nella sua vita personale, come dimostrato dalle dichiarazioni del teste;
Tes_1
10 - delle efferate modalità del delitto, essendo stato l'avvocato Per_2 ucciso a colpi di bastone;
modalità che hanno influito certamente, acuendola al massimo, nell'intensità del dolore provato dai prossimi congiunti della vittima, derivante dal pensiero, consapevole e pressante, che il proprio padre è deceduto provando un terribile dolore fisico e un'intensa paura.
Al ricorrente , inoltre , nella qualità di erede per la quota di ¼ di , va riconosciuta Persona_1 la somma di euro 75.612,50 , pari a un quarto della somma di euro 302.450 alla stessa spettante, così determinata:
- punti 16 per il parametro A (età della vittima primaria), punti 8 per il parametro B (età della vittima secondaria), punti 0 per il parametro C (non convivendo madre e figlio al tempo del decesso), punti 14 per il parametro D (sopravvivenza di altri familiari , essendo in vita, al momento del decesso di l'altra figlia, Persona_2
, punti 20 per il parametro E (in ragione da un lato del normale Persona_4 atteggiarsi dei rapporti di frequenza e condivisione tra madre e figlio e , in aumento rispetto ai valori medi, della già rilevate modalità del decesso), per complessivi punti 58 da moltiplicarsi per il valore punto di € 3.911,00 ( 226.838 )
- dell'aumento di 1/3 trattandosi di delitto doloso particolarmente efferato ( + 75.612);
Occorre, infine, tener conto della circostanza che, in data 20.07.2022, ha già Parte_1 percepito dal , la CP_3 Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3 somma di euro 117.500,00, di cui euro 100.000,00 iure proprio ed euro 17.500,00 iure hereditatis.
Ne consegue che dalle somme sopra calcolate vanno detratti gli importi già ricevuti da da parte del , previa rivalutazione degli acconti Parte_1 Controparte_4 alla data odierna ( 108.100 e 18917,50) , pervenendosi così alla somma di euro 392.508 (euro
500.608 - euro 108.100,00) a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio e di euro 56.695,00 (euro75.612,50– euro 18.917,50) a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure hereditatis.
Sulle somme riconosciute e liquidate all'attualità non spettano, invece, gli interessi c.d.
compensativi.
Invero, come è noto , «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di
11 ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi",.
La determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento,
analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n. 22607). «Nella
obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi,
che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto,
alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
12 Nella specie, il ricorrente non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico, nulla avendo allegato, prima ancora che provato né in ordine all'impiego che avrebbe fatto delle somme né al rapporto tra i tassi.
Pertanto, il resistente va condannato al pagamento della somma di euro 392.508 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio e di euro 56.695,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure hereditatis.
Dalla pronuncia della sentenza, per effetto della trasformazione del debito di valore in debito di valuta , sono dovuti gli interessi al tasso legale ,che reputa il Tribunale debba individuarsi in quello di cui all'art. 1284 c 4 cc tenuto conto che:
- gli interessi dovuti dalla sentenza non hanno natura compensativa ma moratoria;
- la somma è esigibile e liquida;
- la condanna è conforme alla ratio deflattiva della norma( quantomeno nella prospettiva del giudizio di secondo grado)
*****
Per contro, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Sul tale versante, parte ricorrente ha dedotto che, in conseguenza di fatti depressivi, antecedenti all'omicidio del padre e aggravatisi a seguito del decesso di quest'ultimo, non aveva raggiunto, già all'epoca dei fatti e così anche successivamente, l'indipendenza economica, non era riuscito a completare il percorso di laurea, essendo, pertanto, a totale carico del defunto padre. Ha rappresentato che, per effetto della morte del padre, aveva perso la periodica contribuzione economica paterna, così subendo anche un danno patrimoniale.
Ora, in primo luogo, va rigettata la domanda sotto il profilo della perdita dei redditi che il ricorrente avrebbe ottenuto sulla base della presunzione che , laddove il padre non fosse stato ucciso, egli avrebbe concluso gli studi , avrebbe conseguito l'abilitazione alla professione forense e avrebbe svolto la professione di avvocato.
Invero, al riguardo occorre precisare che:
- al momento del decesso di il figlio , pur Persona_3 Parte_1 avendo 33 anni , non aveva concluso il suo percorso universitario;
- il ricorrente come riferito, già prima del decesso del padre, a causa
13 della sua non facile condizione psicologica, aveva considerevoli difficoltà nello studio, tanto da dovere essere affiancato a un tutor ( aveva un percorso universitario Parte_1 complesso anche a causa di problemi personali legati alla sua depressione. Il padre gli stava molto accanto e cercava di supportalo;
ricordo che all'epoca avevo uno studio nello stesso pianerottolo di quello dell'avv. e spesso andava a studiare allo Per_2 Parte_1 studio del padre;
ricordo che aveva un tutor per aiutarlo nello studio […] non Parte_1 so dire quanti esami mancassero alla laurea;
non mi risulta che si sia più laureato”
Ne consegue che difetta la prova del nesso causale tra il decesso di e Persona_2
l'interruzione del percorso di studi del figlio, odierno ricorrente;
senza considerare che appare indimostrata l'allegazione secondo cui egli si sarebbe abilitato e avrebbe intrapreso la carriera del padre.
Del pari va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale sub specie mancata percezione delle somme che il ricorrente percepiva e avrebbe continuato a percepire dal padre a titolo di mantenimento.
Invero, in primo luogo va esclusa la sussistenza in capo al ricorrente di un vero e proprio diritto al mantenimento .
Sul punto, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “"I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata;
(cfr. in termini
Cass. civ., sez. I, n.26875, 20/09/2023).
Nel caso in esame, va osservato che classe 1976, all'epoca dei fatti aveva Parte_1 trentatré anni (quasi trentaquattro), sicché, essendo indimostrata la sussistenza di particolari condizioni che giustificassero il ritardo nel reperimento di un'occupazione ( manca una diagnosi di depressione e la prova della esistenza di detta patologia non può desumersi dalle dichiarazioni – di tenore valutativo- del teste ) deve escludersi la sussistenza in capo al genitori di un obbligo giuridico di mantenimento .
Il contributo economico che elargiva in favore del figlio deve qualificarsi, quindi, in Persona_3 termini di una provvidenza economica erogata in assenza di un obbligo giuridico .
14 Ciò precisato, difetta, in primo luogo, la prova del danno, non tanto sotto il profilo della dimostrazione del contributo economico dato dal de cuius al tempo della morte ( che è stata raggiunta) , ma sotto il profilo della perdita del contributo dopo il decesso.
In altri termini, difetta la dimostrazione che , dopo la morte del padre, il ricorrente non abbia più percepito le medesime somme attraverso all'ausilio degli altri familiari superstiti , corrisposto anche mediante il ricorso al patrimonio familiare residuo.
In ogni caso, per quanto attiene la proiezione futura del danno, difetta pure la prova – in termini quantomeno di rilevante grado di probabilità – che le sovvenzioni paterne sarebbero continuate nel tempo, non essendo state allegate e comunque dimostrate circostanze oggettive cui ancorare detto giudizio:
Anzi in senso contrario depongono l'età del ricorrente al tempo del decesso del padre ( 34 anni) e la circostanza che egli trascorresse taluni periodi al di fuori del nucleo familiare ( a Roma),; né potrebbe valorizzarsi, per supportare il giudizio di continuità nel tempo delle contribuzioni economiche , la condizione psicologica del ricorrente al tempo del decesso che , in assenza di prova di patologie, da conto di un mero disagio psicologico .
Senza considerare che alcuna allegazione è stata effettuata sull' attuale condizione lavorativa e professionale del ricorrente ( non essendo sufficiente a tal fine affermare in negativo che egli non ha conseguito la laurea potendo comunque avere reperito altra idonea occupazione ).
Sicche, in mancanza di dati oggettivi cui ancorare il giudizio di continuità nel tempo delle elargizioni e in assenza di un obbligo giuridico di contribuzione, stante l'assoluta imprevedibilità delle erogazioni - configurandosi quelle già effettate come atti di liberalità, che possono legittimamente cessare in ogni momento - non è ipotizzabile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo e, dunque, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 15.719,90, oltre spese vive nella misura di euro 1.686,00, spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge, somma determinata applicando i parametri medi , abbattuti del 30% in ragione dell'attività processuale in concreto svolta , dello scaglione da euro 260.001 a 520.000,00 a, che va preso come punto di riferimento sulla base del valore complessivo delle somme liquidate in favore dell'odierno ricorrente in proprio e iure hereditatis.
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 co. 2 T. U. sull'imposta di registro, deve indicarsi nei resistenti, la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente reato.
P.Q.M.
15 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nella contumacia dei resistenti, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta da : Parte_1
condanna nella persona del tutore, a pagare in favore di Controparte_1 CP_2
la somma di euro 392.508 a titolo di risarcimento del danno da perdita del Parte_1 rapporto parentale iure proprio , oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data della decisione fino al soddisfo;
condanna nella persona del tutore, a pagare in favore di Controparte_1 CP_2
, n. q di erede di , la somma di 56.695,00 a titolo di Parte_1 Persona_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure hereditatis oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data della decisione fino al soddisfo rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 15.719,90, oltre spese vive nella misura di euro 1.686,00, spese forfetarie al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Indica ai sensi degli artt. 59 e 60 del T.U. Imposta Registro, nei convenuti i soggetti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Palermo, 19.12.2025
Il Giudice
IS EN
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. IS EN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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