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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/12/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3144/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SETTORE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3144/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Francesca Chiara Giuseppina Rotondo e Domenico Rotondo, domiciliata come in atti Ricorrente CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Carmela Filice, domiciliato come in atti Resistente OGGETTO: assegno sociale CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 20.09.2019, la ricorrente ha dedotto: che, in data 26.07.2018, ha presentato all' domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale;
che la CP_1 domanda è stata rigettata con la seguente motivazione “la documentazione presentata non è sufficiente per stabilire il requisito della prestazione richiesta” “documentazione carente al fine di poter verificare la residenza effettiva e/o dimora per almeno 10 anni sul territorio nazionale italiano”; di aver presentato ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro;
di essere residente in [...], insieme al coniuge, dal 03.07.2008 e di essere titolare di regolare permesso di soggiorno, di carta di identità e di tessera sanitaria;
di aver dichiarato, nella domanda, di vivere stabilmente in Italia da oltre 10 anni, di avere un'età superiore ai 65 anni, di essere priva di redditi, di essere gravemente ammalata e di vivere grazie all'aiuto dei parenti conviventi in Italia;
di non essere più in grado di svolgere attività lavorativa, stante l'età.
Si è costituito l' sostenendo, sulla base di varie e argomentate ragioni, CP_1
l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
1 Segnatamente, l'ente ha dedotto: l'assenza di prova, da parte della ricorrente, del requisito della residenza e/o della dimora effettiva per almeno dieci anni continuativi sul territorio nazionale italiano, non avendo ella prodotto nemmeno copia del passaporto o attestati in originale delle autorità estere competenti – quale l'Ambasciata del Marocco per l'Italia Meridionale – i quali avrebbero consentito all'ente di verificare, già in sede amministrativa, la sussistenza di tale condizione;
l'insussistenza del requisito reddituale atteso che il marito convivente è titolare di reddito di cittadinanza e di indennità di accompagnamento.
La causa già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. All'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. Il ricorso va rigettato per quanto si va ad esporre. In punto di diritto si rammenta che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dalla L. n. 335 del 1995 che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. Gli artt. 3, co. 6, L. n. 335/95 e 20 L. n. 133/2008 prescrivono, quali requisiti del diritto all'assegno sociale: a) compimento del 65 anno di età (fino al 2012; 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni di età nel 2019); b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
c) la residenza effettiva stabile e continuativa in Italia per almeno 10 anni nel territorio nazionale (ai sensi dell'art. 20 L. n. 133/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale); d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Quanto alla sussistenza dei presupposti legittimanti la percezione della prestazione in oggetto, l'onere probatorio segue la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., restando a carico del ricorrente. Ciò chiarito, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha chiesto in questa sede il CP_ riconoscimento della prestazione a fronte del ritenuto illegittimo diniego dell' Non è contestato, infatti, che la stessa ha presentato domanda amministrativa in data 26.07.2018 e che l'istituto l'ha respinta per mancanza del requisito della continuativa e stabile permanenza in Italia per 10 anni, circostanza che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente.
2 Con riferimento alla permanenza stabile in Italia, deve rammentarsi il principio stabilito dalla Suprema Corte (Cass., sez. lav., 25/06/2019 n. 16989) secondo cui “Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale”. Tale requisito non è soddisfatto nel caso di specie, in quanto la ricorrente non ha provato, come era suo onere, di aver soggiornato nel territorio italiano per un periodo di almeno dieci anni precedentemente alla domanda. Del resto, il requisito del soggiorno in Italia a carattere non episodico è stato ritenuto necessario dalla giurisprudenza costituzionale anche in relazione al diritto a prestazioni assistenziali connesse a uno stato invalidante. Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 306/2008 ha affermato che al legislatore è consentito subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata. Successivamente, con la sentenza n. 187/2010 in relazione al diritto dello straniero all'assegno mensile di invalidità, il Giudice delle leggi ha affermato che questo diritto va riconosciuto allorché il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata. Se, dunque, per le prestazioni legate all'esistenza di uno stato invalidante è stato riconosciuto il diritto a condizione che lo straniero soggiorni in Italia in modo non episodico, la medesima condizione deve ragionevolmente sussistere in relazione al diritto a prestazioni che prescindono dalla invalidità, ma sono connesse solo a uno stato di indigenza, come è nel caso dell'assegno sociale per cui è causa. La Corte Costituzionale, peraltro, con l'ordinanza n. 197/2013 in relazione al citato D.L. n. 112/2008, art. 20, comma 10, ha affermato che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e finanche - stando allo stretto tenore letterale della norma - agli stessi cittadini italiani;
sicché, dunque, da un lato, non risulterebbe evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o meno titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e, dall'altro lato, neppure sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio. Ad ogni modo, la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un requisito ben distinto e non sufficiente ex se ai fini della valida dimostrazione del legale soggiorno in via continuativa per almeno dieci anni nel
3 territorio nazionale. Ciò implica, a carico dello straniero richiedente la prestazione assistenziale, l'onere di allegare ulteriori e differenti elementi integrativi della circostanza, quali, a mero esempio, l'estratto conto contributivo, la documentazione lavorativa, come busta paga e CUD, timbri di entrata e uscita per l'estero presenti sul passaporto. Ciò anche se, naturalmente, il soggiorno legale e continuo non è configurabile in modo ostativo alla libertà di circolazione dell'individuo, garantita dall'art. 16, II comma Cost. e dagli artt. 21 e 45 T.F.U.E.(ex artt. 18 e 39 del T.C.E.), a livello europeo. Difatti la continuità della legale permanenza in Italia del richiedente la prestazione con riferimento all'arco temporale decennale normativamente contemplato, deve essere indicativa di un collegamento e radicamento sul territorio nazionale che non coincide con la permanenza ininterrotta. Secondo il principio espresso da Cass. n. 17397/2016 “la residenza è determinata dall'abituale, volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono a instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento”. Il requisito del soggiorno in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale deve intendersi, inoltre, riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla mera iscrizione anagrafica. E, infatti, come è consentito all'interessato di fornire la relativa prova anche in assenza di tale iscrizione - atteso che l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza, superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro consentiti dall'ordinamento [...] che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' documenti medici, CP_1 scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..” (cfr. Tribunale di Torino, sentenza del 14.7.2022) - così deve ritenersi che, pur in presenza di tale iscrizione, in caso di contestazione da parte dell' , la predetta presunzione CP_1 possa essere superata tramite elementi di segno contrario rispetto all'attestazione della regolare presenza sul territorio, la cui prova resta, si ricordi, a carico della parte che agisce in giudizio. Il requisito della residenza va quindi inteso in senso sostanziale, ben potendo le parti fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l'effettività o la non effettività di tale residenza, a prescindere dalle risultanze dei registri anagrafici, in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità (art 45 TFUE, art 14 CEDU, art 21 CDFUE;
cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 27.9.2022). Nel caso di specie la (scarna) documentazione prodotta a sostegno della domanda non consente di acclarare la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il suo accoglimento. La mera presentazione del certificato anagrafico e del permesso di soggiorno non è CP_ sufficiente, soprattutto alla luce delle difese dell'
4 A tal riguardo si deve, dare rilevanza alla circostanza il permesso di soggiorno allegato è stato rilasciato solo il 12/01/2012, il che esclude che nel periodo precedente ella fosse in possesso dei requisiti per conseguirlo. In conclusione, la mancanza di prova del possesso, da parte della ricorrente, di una residenza regolare, effettiva e continuativa in Italia da almeno dieci anni prima della data di inoltro della domanda amministrativa di concessione del beneficio comporta il rigetto del ricorso. La ricorrente, vi è da aggiungere, nemmeno ha inteso formulare, a sostegno delle proprie allegazioni, prova testimoniale (del tutto inammissibile la richiesta, come contenuta in ricorso, di sentire il responsabile del patronato al fine di rendere informazioni orali o scritte, attesa la mancata articolazione in capi specifici e la mancata indicazione del nominativo di tale soggetto). A ciò si aggiunga che non vi è idonea prova nemmeno del requisito economico. In tema di assegno sociale, infatti, nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata, tra i requisiti per l'ottenimento del beneficio figura anche la certificazione attestante la mancata percezione di redditi nel paese di origine, da produrre in modo conforme a quanto previsto dall' art. 2 del D.P.R. 394/1999 e dagli articoli 3 e 33 del T.U. 445/2000. Alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente, mancando in atti apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nelle conclusioni dell'atto introduttivo e/o in allegato al ricorso. Le stesse sono liquidate secondo i parametri vigenti tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA parte RICORRENTE al pagamento delle spese processuali IN FAVORE dell' che si liquidano in € 1.312,00 per compensi professionali, oltre CP_1
IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 15.12.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SETTORE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3144/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Francesca Chiara Giuseppina Rotondo e Domenico Rotondo, domiciliata come in atti Ricorrente CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Carmela Filice, domiciliato come in atti Resistente OGGETTO: assegno sociale CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 20.09.2019, la ricorrente ha dedotto: che, in data 26.07.2018, ha presentato all' domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale;
che la CP_1 domanda è stata rigettata con la seguente motivazione “la documentazione presentata non è sufficiente per stabilire il requisito della prestazione richiesta” “documentazione carente al fine di poter verificare la residenza effettiva e/o dimora per almeno 10 anni sul territorio nazionale italiano”; di aver presentato ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro;
di essere residente in [...], insieme al coniuge, dal 03.07.2008 e di essere titolare di regolare permesso di soggiorno, di carta di identità e di tessera sanitaria;
di aver dichiarato, nella domanda, di vivere stabilmente in Italia da oltre 10 anni, di avere un'età superiore ai 65 anni, di essere priva di redditi, di essere gravemente ammalata e di vivere grazie all'aiuto dei parenti conviventi in Italia;
di non essere più in grado di svolgere attività lavorativa, stante l'età.
Si è costituito l' sostenendo, sulla base di varie e argomentate ragioni, CP_1
l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
1 Segnatamente, l'ente ha dedotto: l'assenza di prova, da parte della ricorrente, del requisito della residenza e/o della dimora effettiva per almeno dieci anni continuativi sul territorio nazionale italiano, non avendo ella prodotto nemmeno copia del passaporto o attestati in originale delle autorità estere competenti – quale l'Ambasciata del Marocco per l'Italia Meridionale – i quali avrebbero consentito all'ente di verificare, già in sede amministrativa, la sussistenza di tale condizione;
l'insussistenza del requisito reddituale atteso che il marito convivente è titolare di reddito di cittadinanza e di indennità di accompagnamento.
La causa già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. All'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. Il ricorso va rigettato per quanto si va ad esporre. In punto di diritto si rammenta che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dalla L. n. 335 del 1995 che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. Gli artt. 3, co. 6, L. n. 335/95 e 20 L. n. 133/2008 prescrivono, quali requisiti del diritto all'assegno sociale: a) compimento del 65 anno di età (fino al 2012; 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni di età nel 2019); b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
c) la residenza effettiva stabile e continuativa in Italia per almeno 10 anni nel territorio nazionale (ai sensi dell'art. 20 L. n. 133/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale); d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Quanto alla sussistenza dei presupposti legittimanti la percezione della prestazione in oggetto, l'onere probatorio segue la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., restando a carico del ricorrente. Ciò chiarito, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha chiesto in questa sede il CP_ riconoscimento della prestazione a fronte del ritenuto illegittimo diniego dell' Non è contestato, infatti, che la stessa ha presentato domanda amministrativa in data 26.07.2018 e che l'istituto l'ha respinta per mancanza del requisito della continuativa e stabile permanenza in Italia per 10 anni, circostanza che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente.
2 Con riferimento alla permanenza stabile in Italia, deve rammentarsi il principio stabilito dalla Suprema Corte (Cass., sez. lav., 25/06/2019 n. 16989) secondo cui “Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale”. Tale requisito non è soddisfatto nel caso di specie, in quanto la ricorrente non ha provato, come era suo onere, di aver soggiornato nel territorio italiano per un periodo di almeno dieci anni precedentemente alla domanda. Del resto, il requisito del soggiorno in Italia a carattere non episodico è stato ritenuto necessario dalla giurisprudenza costituzionale anche in relazione al diritto a prestazioni assistenziali connesse a uno stato invalidante. Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 306/2008 ha affermato che al legislatore è consentito subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata. Successivamente, con la sentenza n. 187/2010 in relazione al diritto dello straniero all'assegno mensile di invalidità, il Giudice delle leggi ha affermato che questo diritto va riconosciuto allorché il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata. Se, dunque, per le prestazioni legate all'esistenza di uno stato invalidante è stato riconosciuto il diritto a condizione che lo straniero soggiorni in Italia in modo non episodico, la medesima condizione deve ragionevolmente sussistere in relazione al diritto a prestazioni che prescindono dalla invalidità, ma sono connesse solo a uno stato di indigenza, come è nel caso dell'assegno sociale per cui è causa. La Corte Costituzionale, peraltro, con l'ordinanza n. 197/2013 in relazione al citato D.L. n. 112/2008, art. 20, comma 10, ha affermato che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e finanche - stando allo stretto tenore letterale della norma - agli stessi cittadini italiani;
sicché, dunque, da un lato, non risulterebbe evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o meno titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e, dall'altro lato, neppure sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio. Ad ogni modo, la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un requisito ben distinto e non sufficiente ex se ai fini della valida dimostrazione del legale soggiorno in via continuativa per almeno dieci anni nel
3 territorio nazionale. Ciò implica, a carico dello straniero richiedente la prestazione assistenziale, l'onere di allegare ulteriori e differenti elementi integrativi della circostanza, quali, a mero esempio, l'estratto conto contributivo, la documentazione lavorativa, come busta paga e CUD, timbri di entrata e uscita per l'estero presenti sul passaporto. Ciò anche se, naturalmente, il soggiorno legale e continuo non è configurabile in modo ostativo alla libertà di circolazione dell'individuo, garantita dall'art. 16, II comma Cost. e dagli artt. 21 e 45 T.F.U.E.(ex artt. 18 e 39 del T.C.E.), a livello europeo. Difatti la continuità della legale permanenza in Italia del richiedente la prestazione con riferimento all'arco temporale decennale normativamente contemplato, deve essere indicativa di un collegamento e radicamento sul territorio nazionale che non coincide con la permanenza ininterrotta. Secondo il principio espresso da Cass. n. 17397/2016 “la residenza è determinata dall'abituale, volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono a instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento”. Il requisito del soggiorno in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale deve intendersi, inoltre, riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla mera iscrizione anagrafica. E, infatti, come è consentito all'interessato di fornire la relativa prova anche in assenza di tale iscrizione - atteso che l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza, superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro consentiti dall'ordinamento [...] che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' documenti medici, CP_1 scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..” (cfr. Tribunale di Torino, sentenza del 14.7.2022) - così deve ritenersi che, pur in presenza di tale iscrizione, in caso di contestazione da parte dell' , la predetta presunzione CP_1 possa essere superata tramite elementi di segno contrario rispetto all'attestazione della regolare presenza sul territorio, la cui prova resta, si ricordi, a carico della parte che agisce in giudizio. Il requisito della residenza va quindi inteso in senso sostanziale, ben potendo le parti fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l'effettività o la non effettività di tale residenza, a prescindere dalle risultanze dei registri anagrafici, in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità (art 45 TFUE, art 14 CEDU, art 21 CDFUE;
cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 27.9.2022). Nel caso di specie la (scarna) documentazione prodotta a sostegno della domanda non consente di acclarare la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il suo accoglimento. La mera presentazione del certificato anagrafico e del permesso di soggiorno non è CP_ sufficiente, soprattutto alla luce delle difese dell'
4 A tal riguardo si deve, dare rilevanza alla circostanza il permesso di soggiorno allegato è stato rilasciato solo il 12/01/2012, il che esclude che nel periodo precedente ella fosse in possesso dei requisiti per conseguirlo. In conclusione, la mancanza di prova del possesso, da parte della ricorrente, di una residenza regolare, effettiva e continuativa in Italia da almeno dieci anni prima della data di inoltro della domanda amministrativa di concessione del beneficio comporta il rigetto del ricorso. La ricorrente, vi è da aggiungere, nemmeno ha inteso formulare, a sostegno delle proprie allegazioni, prova testimoniale (del tutto inammissibile la richiesta, come contenuta in ricorso, di sentire il responsabile del patronato al fine di rendere informazioni orali o scritte, attesa la mancata articolazione in capi specifici e la mancata indicazione del nominativo di tale soggetto). A ciò si aggiunga che non vi è idonea prova nemmeno del requisito economico. In tema di assegno sociale, infatti, nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata, tra i requisiti per l'ottenimento del beneficio figura anche la certificazione attestante la mancata percezione di redditi nel paese di origine, da produrre in modo conforme a quanto previsto dall' art. 2 del D.P.R. 394/1999 e dagli articoli 3 e 33 del T.U. 445/2000. Alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente, mancando in atti apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nelle conclusioni dell'atto introduttivo e/o in allegato al ricorso. Le stesse sono liquidate secondo i parametri vigenti tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA parte RICORRENTE al pagamento delle spese processuali IN FAVORE dell' che si liquidano in € 1.312,00 per compensi professionali, oltre CP_1
IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 15.12.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli.
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