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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12201 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 8518/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 03/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8518 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA nata in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Susanna Bologna ed C.F._1
elettivamente domiciliata con la stessa all'account pec Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 279 del 21/11/2022, notificato il 28/02/2023, rigettava l'istanza presentata dalla ricorrente in data 10/10/2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il pagina 1 di 7 08/11/2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso tempestivamente depositato il 30/03/2023, la ricorrente si opponeva al provvedimento.
In particolare, deduceva l'illegittimità del diniego, rappresentando di essere presente in Italia dal 2001, di essere stata vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale e di aver intrapreso uno stabile percorso di integrazione sociale e lavorativa nel territorio nazionale.
Sosteneva che il rimpatrio in Nigeria la avrebbe esposta a una condizione di particolare vulnerabilità e alla compromissione dei diritti fondamentali, chiedendo pertanto il riconoscimento della protezione speciale e la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Integrato il contraddittorio della causa sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in giudizio il Controparte_1
28/11/2023, chiedendo il rigetto della domanda.
Con provvedimento collegiale del 12/12/2023, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare.
Nel corso della fase di merito veniva acquisita l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti.
Indi, all'esito della udienza del 03/12/2025, si procedeva all'assegnazione della lite in decisione collegiale.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano pagina 2 di 7 fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con tali disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3,
Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri
(articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni pagina 3 di 7 sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della
(precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, pagina 4 di 7 richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, confermando quanto già rilevato nella richiamata ordinanza collegiale, la ricorrente ha dimostrato di aver dato riscontro alla invocata integrazione sul territorio nazionale (attestato di frequenza di corso di italiano;
CUD 2022).
In corso di lite ha altresì dimostrato di aver instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal giorno 01/08/2024, come collaboratrice presso la sig.ra
(Unilav e buste paghe) Controparte_3
Tali elementi forniscono la rappresentazione di una solida integrazione sul territorio nazionale.
Inoltre, pur dovendosi rilevare che non risulta adeguatamente dimostrata, sul piano probatorio, la dedotta vicenda personale di pregressa vittimizzazione a fini di tratta e sfruttamento sessuale, tale circostanza non è di per sé dirimente ai fini della decisione. pagina 5 di 7 Ai fini del riconoscimento della protezione speciale, infatti, la valutazione imposta dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 non si esaurisce nell'accertamento di specifici fatti di persecuzione individuale, ma richiede una valutazione complessiva e attuale della condizione personale dello straniero, con particolare riguardo alle situazioni di vulnerabilità che potrebbero determinare, in caso di rimpatrio, una compromissione dei diritti fondamentali della persona.
In tale prospettiva, assumono rilievo anche le vulnerabilità connesse al genere, specie quando riferite a una donna sola, priva di un effettivo contesto di protezione familiare nel
Paese di origine e potenzialmente esposta a condizioni di marginalità sociale, discriminazione e rischio di violenze, come attestato dalle fonti internazionali relative alla condizione femminile nel Paese di provenienza.
Ne consegue che, anche in difetto di prova piena della dedotta vicenda di tratta, la condizione personale della ricorrente, valutata alla luce del genere e del contesto socio- culturale di riferimento, impone comunque l'esame del rischio concreto di lesione del diritto al rispetto della vita privata e dell'integrità psico-fisica in caso di rimpatrio, rischio che l'ordinamento è tenuto a prevenire mediante l'istituto della protezione speciale
Il rimpatrio forzato della ricorrente violerebbe, dunque, il suo diritto al rispetto della vita privata
La ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali, si provvede ad una loro compensazione essendosi la ricorrente avvalsa del gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della
Provincia di Caserta;
• riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs.
25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina al convenuto e, per esso, al
Questore il rilascio del relativo permesso;
pagina 6 di 7 • compensa le spese processuali.
• Si comunichi
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 23/12/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 03/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8518 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA nata in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Susanna Bologna ed C.F._1
elettivamente domiciliata con la stessa all'account pec Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 279 del 21/11/2022, notificato il 28/02/2023, rigettava l'istanza presentata dalla ricorrente in data 10/10/2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il pagina 1 di 7 08/11/2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso tempestivamente depositato il 30/03/2023, la ricorrente si opponeva al provvedimento.
In particolare, deduceva l'illegittimità del diniego, rappresentando di essere presente in Italia dal 2001, di essere stata vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale e di aver intrapreso uno stabile percorso di integrazione sociale e lavorativa nel territorio nazionale.
Sosteneva che il rimpatrio in Nigeria la avrebbe esposta a una condizione di particolare vulnerabilità e alla compromissione dei diritti fondamentali, chiedendo pertanto il riconoscimento della protezione speciale e la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Integrato il contraddittorio della causa sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in giudizio il Controparte_1
28/11/2023, chiedendo il rigetto della domanda.
Con provvedimento collegiale del 12/12/2023, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare.
Nel corso della fase di merito veniva acquisita l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti.
Indi, all'esito della udienza del 03/12/2025, si procedeva all'assegnazione della lite in decisione collegiale.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano pagina 2 di 7 fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con tali disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3,
Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri
(articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni pagina 3 di 7 sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della
(precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, pagina 4 di 7 richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, confermando quanto già rilevato nella richiamata ordinanza collegiale, la ricorrente ha dimostrato di aver dato riscontro alla invocata integrazione sul territorio nazionale (attestato di frequenza di corso di italiano;
CUD 2022).
In corso di lite ha altresì dimostrato di aver instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal giorno 01/08/2024, come collaboratrice presso la sig.ra
(Unilav e buste paghe) Controparte_3
Tali elementi forniscono la rappresentazione di una solida integrazione sul territorio nazionale.
Inoltre, pur dovendosi rilevare che non risulta adeguatamente dimostrata, sul piano probatorio, la dedotta vicenda personale di pregressa vittimizzazione a fini di tratta e sfruttamento sessuale, tale circostanza non è di per sé dirimente ai fini della decisione. pagina 5 di 7 Ai fini del riconoscimento della protezione speciale, infatti, la valutazione imposta dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 non si esaurisce nell'accertamento di specifici fatti di persecuzione individuale, ma richiede una valutazione complessiva e attuale della condizione personale dello straniero, con particolare riguardo alle situazioni di vulnerabilità che potrebbero determinare, in caso di rimpatrio, una compromissione dei diritti fondamentali della persona.
In tale prospettiva, assumono rilievo anche le vulnerabilità connesse al genere, specie quando riferite a una donna sola, priva di un effettivo contesto di protezione familiare nel
Paese di origine e potenzialmente esposta a condizioni di marginalità sociale, discriminazione e rischio di violenze, come attestato dalle fonti internazionali relative alla condizione femminile nel Paese di provenienza.
Ne consegue che, anche in difetto di prova piena della dedotta vicenda di tratta, la condizione personale della ricorrente, valutata alla luce del genere e del contesto socio- culturale di riferimento, impone comunque l'esame del rischio concreto di lesione del diritto al rispetto della vita privata e dell'integrità psico-fisica in caso di rimpatrio, rischio che l'ordinamento è tenuto a prevenire mediante l'istituto della protezione speciale
Il rimpatrio forzato della ricorrente violerebbe, dunque, il suo diritto al rispetto della vita privata
La ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali, si provvede ad una loro compensazione essendosi la ricorrente avvalsa del gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della
Provincia di Caserta;
• riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs.
25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina al convenuto e, per esso, al
Questore il rilascio del relativo permesso;
pagina 6 di 7 • compensa le spese processuali.
• Si comunichi
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 23/12/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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