Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12201
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità del diniego di protezione speciale

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo l'istanza di protezione speciale. La ricorrente ha dimostrato un solido inserimento sul territorio nazionale attraverso la frequenza di un corso di italiano e un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, la valutazione della condizione personale della ricorrente, con particolare riguardo al genere e al contesto socio-culturale di riferimento, impone di considerare il rischio concreto di lesione del diritto al rispetto della vita privata e dell'integrità psico-fisica in caso di rimpatrio, rischio che l'ordinamento è tenuto a prevenire mediante l'istituto della protezione speciale. Pertanto, il rimpatrio forzato violerebbe il suo diritto al rispetto della vita privata.

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Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, ha esaminato il ricorso proposto da una cittadina straniera avverso il decreto del Questore di Caserta che aveva rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. La ricorrente, presente in Italia dal 2001, sosteneva di essere stata vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale e di aver raggiunto un solido inserimento sociale e lavorativo nel territorio nazionale, argomentando che il rimpatrio in Nigeria l'avrebbe esposta a una condizione di particolare vulnerabilità e alla compromissione dei diritti fondamentali. L'amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto della domanda. Il Tribunale, in sede cautelare, aveva precedentemente accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento di diniego e riconosciuto alla ricorrente il diritto alla protezione speciale, ordinando il rilascio del relativo permesso di soggiorno. La decisione si fonda sull'interpretazione dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 130/2020, che prevede il divieto di respingimento o espulsione qualora sussistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, o qualora l'allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente abbia dimostrato un effettivo inserimento sociale e lavorativo in Italia, evidenziato dalla frequenza di un corso di italiano, dal possesso di un CUD e dall'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sebbene la vicenda di tratta non sia risultata pienamente provata, il Tribunale ha considerato la condizione personale della ricorrente, valutata alla luce del genere e del contesto socio-culturale di riferimento, come elemento ostativo al rimpatrio, in quanto suscettibile di determinare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e dell'integrità psico-fisica. Le spese processuali sono state compensate, data la concessione del gratuito patrocinio alla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12201
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12201
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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