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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. OB TE -Presidente rel.
Dott. Maura Caterina Barberis - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3065/2024 r.g. promossa da
(C.F./P.IVA , con sede legale in Largo Augusto n. 1/A, Parte_1 P.IVA_1
Ang. Via Verziere n. 13 - 20122 Milano (MI), in persona del procuratore speciale pro-tempore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. Controparte_1
; fax: 02/36709729; PEC: C.F._1
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata Email_1 presso lo studio di questi in Milano (MI), Via Pietro Cossa n. 2 appellante contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
), domiciliato ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale, siti in P.IVA_3
Milano Via Freguglia n. 1, domicilio digitale indirizzo PEC
Email_2 appellato pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 3346/2024, RG n. 51001/2019, pubblicata in data 26 marzo 2024 e non notificata e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: confermare la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rileva l'inammissibilità dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente; revoca il decreto ingiuntivo opposto;
[…] condanna altresì il a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che Controparte_2 liquida in 5.077 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di c.t.u”; riformare parzialmente la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha così deciso:
“accerta che l'opponente è debitrice dell'opposta, per il titolo dedotto in Controparte_2 giudizio, della somma complessiva di 6.009,88 euro, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo;
condanna il , a versare all'opposta la somma complessiva di 6.009,88 Controparte_2 euro, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo”
e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del Parte_1
delle seguenti somme e per l'effetto condannare il al relativo Controparte_2 CP_2 pagamento a favore di Parte_1
(a) euro 53.311,02, quale residuo in sorte capitale, da cui detrarsi la somma di euro 6.009,88, oltre interessi di mora dalla data di emissione della sentenza al saldo effettivo;
b) euro 63.331,47 per interessi di mora calcolati sulle fatture pagate in ritardo ed indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
(c) euro 32.705,00 per interessi di mora sul capitale residuo, dalle scadenze al 20 giungo 2022, oltre successivi sino alla data di emissione della sentenza.
pagina 2 di 10 IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: confermare la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rileva l'inammissibilità dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente; revoca il decreto ingiuntivo opposto;
[…] condanna altresì il a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che Controparte_2 liquida in 5.077 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di c.t.u”; riformare parzialmente la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha così deciso:
“accerta che l'opponente è debitrice dell'opposta, per il titolo dedotto Controparte_2 in giudizio, della somma complessiva di 6.009,88 euro, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo;
condanna il , a versare all'opposta la somma complessiva di 6.009,88 Controparte_2 euro, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo”
e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il Parte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_2 [...]
al pagamento in favore di di ogni diversa, maggiore o minore, CP_2 Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
(a) importo capitale residuo
(b) importo interessi di mora relativo alle fatture pagate ed indicate in ricorso per d.i.
(c) importo interessi di mora relativo alle fatture risultanti insolute nel ricorso per d.i.
IN VIA ISTRUTTORIA: rinnovare consulenza tecnica d'ufficio al fine di
(i) accertare quindi il residuo dovuto in sorte capitale sulla base del principio di cui all'art. 1193 cc e senza affidarsi alla documentazione depositata dal , CP_2
pagina 3 di 10 (ii) accertare l'importo relativo agli interessi di mora sottesi alle fatture pagate ed indicate in ricorso per decreto ingiuntivo sulla base della data di pagamento indicata da
[...]
e non contestata dal - perciò valida come prova ai sensi dell'art. 115 cpc Pt_1 CP_2
(iii) accertare l'importo relativo agli interessi di mora sottesi alle fatture insolute nel ricorso per decreto ingiuntivo ma saldate con i pagamenti effettuati nelle more del giudizio e sulla base dell'imputazione effettuata da ai sensi dell'art. 1193 cc. Parte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In accoglimento di ricorso proposto da – affermatasi cessionaria, Parte_1 in forza di atto di cessione notificato all'ente debitore il 16/12/2015, dei crediti vanatati da
Gala s.p.a., per corrispettivi di fornitura di energia elettrica, nei confronti della
[...]
- il Tribunale di Milano, con decreto n. 17338 del Controparte_3
3/8/2019, ingiungeva al di pagare alla ricorrente la somma capitale di € Controparte_2
210.304,53, “oltre interessi come da domanda”.
2. Il intimato proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, CP_2
l'incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Roma o quello di Bari. Nel merito, contestava la pretesa creditoria deducendo che la gran parte delle fatture azionate dalla erano state già da tempo saldate dall'Amministrazione. In Pt_1 particolare, la aveva tempestivamente adempiuto le obbligazioni oggetto di Controparte_3 ingiunzione per un importo pari a € 168.470,31. La fattura n. E000218435 del 27 aprile 2016
(di € 122,16), inoltre, era stata rifiutata dal sistema in quanto il P.O.D. indicato era associato ad un'utenza diversa dalla prefettura di Contestava, infine, le somme pretese per spese CP_3 notarili di autenticazione delle scritture contabili.
3. L'opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale. Quanto al merito, deduceva che eventuali pagamenti effettuati in favore della cedente Gala s.p.a. dopo la regolare notifica dell'atto di cessione non avevano pagina 4 di 10 effetto liberatorio. Faceva presente che, per effetto di pagamenti ricevuti medio tempore, il credito verso l'opponente si era ridotto alla somma di € 191.345,04 euro. Concludeva chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
4. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale erano prodotti documenti ed espletata c.t.u. contabile, il Tribunale, con sentenza 19/3/2024, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il a pagare la minor somma di € 6.009,88 oltre interessi moratori dalla CP_2 domanda al saldo effettivo nonché alla rifusione delle spese di lite. Compensava tra le parti le spese di c.t.u.
5. Nel motivare la decisione, il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale ed affermata la validità ed opponibilità al dei crediti, Controparte_4 premetteva, per quanto ancora interessa, che alla luce della verifica dei pagamenti medio tempore intervenuti da parte dell'opponente, aveva rideterminato il proprio Parte_1 credito in € 53.311,02. Osservava, quindi, che dalla c.t.u. espletata era emerso che il CP_2 aveva corrisposto la minor somma di € 46.248,09 in favore di di cui € Parte_1
1.254,05 anteriormente alla cessione e € 44.994,04 post cessione;
aveva invece corrisposto la somma di € 4.755,83 direttamente a Gala s.p.a. dopo la cessione e aveva omesso di corrispondere la somma di € 2.307,10, ritenendola riferita a fatture per altri punti di fornitura, appartenenti a soggetti estranei al stesso. Alla luce di tali risultanze, il Tribunale CP_2 riteneva il credito dell'opposta estinto per l'importo di € 44.994,04, pagato dopo la cessione al soggetto legittimato, mentre doveva ritenersi non dovuta la somma di € 2.307,10 in quanto, a fronte della contestazione del , non aveva prodotto l'elenco dei pod CP_2 Parte_1 oggetto di somministrazione al fine di provare che anche tale importo era dovuto per forniture in favore della Doveva invece ritenersi dovuto l'importo di € 4.755,83 in Controparte_3 quanto il pagamento, effettuato alla cedente Gala dopo la notifica della cessione, non aveva effetto liberatorio per il debitore, così come era dovuta la somma di € 1.254,05, pagata a anteriormente alla cessione, perché non vi era alcun elemento che consentisse Parte_1 di ritenere tale pagamento riferito ad alcuna delle fatture azionate in sede monitoria, avendo peraltro l'opponente negato di essere stata a conoscenza dell'intervenuta cessione del credito.
Il credito di doveva, in conclusione, essere rideterminato in € 6.009,88, sicché Parte_1
pagina 5 di 10 il doveva essere condannato al pagamento di detta somma oltre interessi moratori CP_2 dalla domanda al saldo effettivo.
6. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a due motivi. Parte_1
6.1 Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del c.t.u., abbia ritenuto idonei a provare l'avvenuto pagamento delle fatture gli ordinativi di pagamento e il report del sistema contabile del . Secondo l'appellante CP_2
Cont
“senza il deposito delle effettive quietanze di pagamento o i relativi numeri di , non può ritenersi assolta la prova, da parte del Ministero, dell'effettivo pagamento delle fatture cedute, soprattutto con riferimento alla data di tale pagamento”. Inoltre, la mancata liquidazione ed il mancato invio dei mandati di pagamento all'atto del pagamento stesso non consentirebbero di poter imputare tali importi alle somme indicate dal CTU ma devono necessariamente essere imputati a fatture precedenti, nelle modalità ed alle condizioni scelte dal creditore stesso.
6.2 Con il secondo motivo l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento degli interessi di mora. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la domanda aveva per oggetto, oltre al capitale residuo così come calcolato in precedenza, anche il pagamento degli interessi di mora, ivi compresi quelli relativi alle fatture indicate come pagate in ritardo. Deduce, in particolare, di avere richiesto, per interessi sulle fatture pagate anteriormente alla richiesta di ingiunzione, ma pagate in ritardo, la somma di € 63.331,47, in ordine alla quale l'opponente non aveva mosso alcuna contestazione. Sul punto il c.t.u. aveva omesso ogni calcolo assumendo la mancanza della prova della data di effettivo pagamento, ma, in difetto di contestazione del debitore, le date indicate nello schema prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo dovevano ritenersi provate.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento degli interessi sulle fatture il cui importo era stato ridotto per effetto dei pagamenti effettuati in corso di causa. Secondo l'appellante sono quindi dovuti gli interessi di mora:
a) sugli importi delle che risultano pagate in ritardo indicate nell'ingiunzione opposta;
b) sugli importi delle fatture il cui capitale è stato ridotto in corso di causa.
7. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
8. Precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe e depositate dalle stesse le difese conclusive, all'udienza del 10/6/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
pagina 6 di 10 ****
9. Il primo motivo di appello è infondato.
9.1 La prova dei pagamenti effettuati dal , diversamente da quanto Controparte_2 sostenuto dall'appellante, emerge dal complesso dei documenti dallo stesso prodotti in giudizio (docc. nn. 1-29). L'odierno appellato, infatti, ha prodotto in giudizio, le fatture liquidate, espressamente indicate con i riferimenti di numero, data, importo e servizio reso e l'elenco dei pagamenti con indicazione delle coordinate di versamento e la modalità di pagamento (bonifico bancario). Sono prodotti in giudizio gli esiti dell'interrogazione su sistema SICOGE dai quali si evince che le somme sono state concretamente pagate, essendo indicati - per ogni pagamento disposto sul corrispondente titolo - le relative date e i TRN. In particolare, il TRN (Transaction Reference Number) è un codice utilizzato per identificare e tracciare in maniera inequivocabile i bonifici bancari, che, in alcuni casi, ha sostituito il CRO e che viene rilasciato solo una volta che sia stato effettuato un bonifico. Il codice TNR, in altri termini, consente di identificare ogni transazione in modo univoco e viene rilasciato in modo automatico dalla banca nel momento in cui viene eseguito il bonifico bancario. Correttamente, pertanto, il Tribunale (così come il c.t.u.) ha ritenuto provati i pagamenti nella misura indicata in sentenza (sull'idoneità degli estratti del sistema SICOGE recanti l'indicazione del CRO a provare i pagamenti v. App. Milano n. 184 del 28/1/2025).
9.2 Né può accedersi alla tesi dell'appellante secondo cui il mancato invio dei mandati di pagamento impedirebbe l'imputazione di tali importi ai crediti indicati dal c.t.u., sicché i pagamenti dovrebbero necessariamente essere imputati a (non meglio indicate) fatture precedenti, “nelle modalità ed alle condizioni scelte dal creditore stesso”. Dalla documentazione prodotta risultano, infatti, gli identificativi delle fatture liquidate. Il debitore, cioè, ha imputato i pagamenti, ai sensi dell'art. 1193, 1° comma c.c. (secondo cui chi ha più debiti della stessa specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare) a specifiche fatture. Il creditore ( , pertanto, non Parte_1 poteva imputare gli importi a debiti diversi.
10. Il secondo motivo è invece fondato nei limiti di seguito specificati.
10.1 È necessario premettere che con il ricorso monitorio, domandò la Parte_1 condanna del al pagamento della somma capitale di € 210.304,53, “oltre interessi CP_2 come da domanda”.
pagina 7 di 10 Anche nella comparsa di costituzione ribadì che “l'istanza di ingiunzione (era) Parte_1 fondata sulle fatture non pagate” (pag. 4) e concluse, dopo avere dato atto di pagamenti ricevuti medio tempore, chiedendo la condanna dell'opponente al “pagamento della somma di
€ 191.345,04, oltre interessi di mora ex Dlgs 192/2012 calcolati sul ritardato pagamento delle fatture azionate dall'inadempimento e fino all'effettivo soddisfo”.
10.2 L'oggetto della domanda relativa agli interessi, dunque, era limitato genericamente (e cioè senza indicazione dell'importo degli interessi maturati fino alla data dell'ingiunzione) agli interessi dovuti sulla somma capitale richiesta per le fatture non pagate e non anche gli interessi sulle fatture (diverse da quelle il cui importo capitale era originariamente indicato in
€ 210.304,53) pagate anteriormente al giudizio, ma in ritardo rispetto ai termini pattuiti. Anche nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c., che ha cristallizzato il thema probandum e il thema decidendum, si limitò a ribadire tale richiesta. Solo nell'ambito delle Parte_1 operazioni di c.t.u. è emersa specificamente la questione degli interessi sulle fatture pagate dal anteriormente al giudizio, ma asseritamente pagate in ritardo rispetto ai termini CP_2 previsti in contratto. Si tratta di fatture, indicate nel doc. n. 13 allegato al ricorso per ingiunzione, nel quale sono elencate sia le fatture non pagate (o pagate solo in parte) per l'importo capitale oggetto della domanda monitoria, sia fatture pagate in ritardo e vi è una colonna che reca l'importo complessivo di interessi pari a € 90.107,97 che riguarda sia gli interessi sulle fatture non pagate che interessi pretesi per fatture pagate in ritardo. Nelle conclusioni del ricorso, tuttavia, non si fa riferimento all'importo in questione, ma, come già evidenziato, viene chiesto il pagamento dell'importo capitale di € 210.304,53 oltre, genericamente, interessi “maturati e maturandi sulla sorta capitale per ritardato pagamento”.
10.3 La domanda di interessi sulle fatture diverse da quelle il cui importo capitale residuo era indicato in € 201.304,53 appare pertanto tardiva. In ogni caso, proprio in considerazione della genericità della domanda relativa agli interessi, il fatto che il - che con l'atto di CP_2 opposizione ha contestato integralmente la pretesa creditoria azionata da in via Parte_1 monitoria - non abbia contestato specificamente gli interessi indicati nel doc. n. 13 come relativi a fatture diverse da quelle il cui importo capitale è stato richiesto con il ricorso per ingiunzione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non comporta l'esonero di dall'onere di provare i fatti costituitivi di tale credito. Da quanto osservato Parte_1 consegue che la domanda di pagamento degli interessi sulle fatture pagate in ritardo, che il pagina 8 di 10 Tribunale non ha preso in considerazione, non può trovare accoglimento perché, in ogni caso, non provata. Il c.t.u., sul punto, ha riferito di non essere in grado di svolgere alcun calcolo oggettivo in quanto negli atti di causa - non essendo ammissibile la produzione di documentazione successivamente al termine di preclusione di cui all'art. 186 c.p.c. - mancano i riscontri contabili dei pagamenti/incassati effettuati (importi, date, beneficiari).
11. È invece fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento degli interessi sulle fatture non pagate.
11.1 Il Tribunale, infatti, ha omesso di considerare che il credito azionato in linea capitale da si è ridotto all'importo capitale di € 6.009,88 per pagamenti effettuati dal Parte_1
in ritardo e che, come riferito dal c.t.u., gli interessi moratori maturati, fino alla data CP_2 del 7/6/2023, sulle fatture che sulla base della stessa documentazione prodotta dal CP_2 risultano pagate in ritardo, ammontano a € 19.607,69 (cfr. relazione c.t.u., pp. 33/36 e all. 5 alla c.t.u).
11.2 In parziale riforma della sentenza impugnata, il deve dunque Controparte_2 essere condannato a pagare a l'ulteriore somma di € 19.607,69 per Parte_1 interessi di mora ex D.Lgs 231/2001 maturati fino al 7/6/2023, oltre ulteriori interessi di mora da tale data al saldo.
12. Avuto riguardo al solo parziale accoglimento dell'appello, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese del grado nella misura della metà, con condanna del CP_2 alla rifusione della residua metà nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3346/2024 pubblicata in data 26 marzo 2024, che nel resto conferma, così provvede:
a) condanna il a pagare a l'ulteriore somma di Controparte_2 Parte_1
€ 19.607,69 per interessi di mora ex D.Lgs 231/2001 maturati fino al 7/6/2023, oltre ulteriori interessi di mora da tale data al saldo;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del grado per metà e condanna il
[...]
a rimborsare a la residua metà delle spese che CP_2 Pt_1 Parte_1
pagina 9 di 10 liquida, già detratta la metà oggetto di compensazione, in € 569,00 per esborsi, €
2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Milano, 18 giugno 2025
Il Presidente est.
OB TE
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. OB TE -Presidente rel.
Dott. Maura Caterina Barberis - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3065/2024 r.g. promossa da
(C.F./P.IVA , con sede legale in Largo Augusto n. 1/A, Parte_1 P.IVA_1
Ang. Via Verziere n. 13 - 20122 Milano (MI), in persona del procuratore speciale pro-tempore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. Controparte_1
; fax: 02/36709729; PEC: C.F._1
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata Email_1 presso lo studio di questi in Milano (MI), Via Pietro Cossa n. 2 appellante contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
), domiciliato ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale, siti in P.IVA_3
Milano Via Freguglia n. 1, domicilio digitale indirizzo PEC
Email_2 appellato pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 3346/2024, RG n. 51001/2019, pubblicata in data 26 marzo 2024 e non notificata e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: confermare la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rileva l'inammissibilità dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente; revoca il decreto ingiuntivo opposto;
[…] condanna altresì il a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che Controparte_2 liquida in 5.077 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di c.t.u”; riformare parzialmente la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha così deciso:
“accerta che l'opponente è debitrice dell'opposta, per il titolo dedotto in Controparte_2 giudizio, della somma complessiva di 6.009,88 euro, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo;
condanna il , a versare all'opposta la somma complessiva di 6.009,88 Controparte_2 euro, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo”
e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del Parte_1
delle seguenti somme e per l'effetto condannare il al relativo Controparte_2 CP_2 pagamento a favore di Parte_1
(a) euro 53.311,02, quale residuo in sorte capitale, da cui detrarsi la somma di euro 6.009,88, oltre interessi di mora dalla data di emissione della sentenza al saldo effettivo;
b) euro 63.331,47 per interessi di mora calcolati sulle fatture pagate in ritardo ed indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
(c) euro 32.705,00 per interessi di mora sul capitale residuo, dalle scadenze al 20 giungo 2022, oltre successivi sino alla data di emissione della sentenza.
pagina 2 di 10 IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: confermare la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rileva l'inammissibilità dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente; revoca il decreto ingiuntivo opposto;
[…] condanna altresì il a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che Controparte_2 liquida in 5.077 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di c.t.u”; riformare parzialmente la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha così deciso:
“accerta che l'opponente è debitrice dell'opposta, per il titolo dedotto Controparte_2 in giudizio, della somma complessiva di 6.009,88 euro, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo;
condanna il , a versare all'opposta la somma complessiva di 6.009,88 Controparte_2 euro, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo”
e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il Parte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_2 [...]
al pagamento in favore di di ogni diversa, maggiore o minore, CP_2 Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
(a) importo capitale residuo
(b) importo interessi di mora relativo alle fatture pagate ed indicate in ricorso per d.i.
(c) importo interessi di mora relativo alle fatture risultanti insolute nel ricorso per d.i.
IN VIA ISTRUTTORIA: rinnovare consulenza tecnica d'ufficio al fine di
(i) accertare quindi il residuo dovuto in sorte capitale sulla base del principio di cui all'art. 1193 cc e senza affidarsi alla documentazione depositata dal , CP_2
pagina 3 di 10 (ii) accertare l'importo relativo agli interessi di mora sottesi alle fatture pagate ed indicate in ricorso per decreto ingiuntivo sulla base della data di pagamento indicata da
[...]
e non contestata dal - perciò valida come prova ai sensi dell'art. 115 cpc Pt_1 CP_2
(iii) accertare l'importo relativo agli interessi di mora sottesi alle fatture insolute nel ricorso per decreto ingiuntivo ma saldate con i pagamenti effettuati nelle more del giudizio e sulla base dell'imputazione effettuata da ai sensi dell'art. 1193 cc. Parte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In accoglimento di ricorso proposto da – affermatasi cessionaria, Parte_1 in forza di atto di cessione notificato all'ente debitore il 16/12/2015, dei crediti vanatati da
Gala s.p.a., per corrispettivi di fornitura di energia elettrica, nei confronti della
[...]
- il Tribunale di Milano, con decreto n. 17338 del Controparte_3
3/8/2019, ingiungeva al di pagare alla ricorrente la somma capitale di € Controparte_2
210.304,53, “oltre interessi come da domanda”.
2. Il intimato proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, CP_2
l'incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Roma o quello di Bari. Nel merito, contestava la pretesa creditoria deducendo che la gran parte delle fatture azionate dalla erano state già da tempo saldate dall'Amministrazione. In Pt_1 particolare, la aveva tempestivamente adempiuto le obbligazioni oggetto di Controparte_3 ingiunzione per un importo pari a € 168.470,31. La fattura n. E000218435 del 27 aprile 2016
(di € 122,16), inoltre, era stata rifiutata dal sistema in quanto il P.O.D. indicato era associato ad un'utenza diversa dalla prefettura di Contestava, infine, le somme pretese per spese CP_3 notarili di autenticazione delle scritture contabili.
3. L'opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale. Quanto al merito, deduceva che eventuali pagamenti effettuati in favore della cedente Gala s.p.a. dopo la regolare notifica dell'atto di cessione non avevano pagina 4 di 10 effetto liberatorio. Faceva presente che, per effetto di pagamenti ricevuti medio tempore, il credito verso l'opponente si era ridotto alla somma di € 191.345,04 euro. Concludeva chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
4. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale erano prodotti documenti ed espletata c.t.u. contabile, il Tribunale, con sentenza 19/3/2024, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il a pagare la minor somma di € 6.009,88 oltre interessi moratori dalla CP_2 domanda al saldo effettivo nonché alla rifusione delle spese di lite. Compensava tra le parti le spese di c.t.u.
5. Nel motivare la decisione, il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale ed affermata la validità ed opponibilità al dei crediti, Controparte_4 premetteva, per quanto ancora interessa, che alla luce della verifica dei pagamenti medio tempore intervenuti da parte dell'opponente, aveva rideterminato il proprio Parte_1 credito in € 53.311,02. Osservava, quindi, che dalla c.t.u. espletata era emerso che il CP_2 aveva corrisposto la minor somma di € 46.248,09 in favore di di cui € Parte_1
1.254,05 anteriormente alla cessione e € 44.994,04 post cessione;
aveva invece corrisposto la somma di € 4.755,83 direttamente a Gala s.p.a. dopo la cessione e aveva omesso di corrispondere la somma di € 2.307,10, ritenendola riferita a fatture per altri punti di fornitura, appartenenti a soggetti estranei al stesso. Alla luce di tali risultanze, il Tribunale CP_2 riteneva il credito dell'opposta estinto per l'importo di € 44.994,04, pagato dopo la cessione al soggetto legittimato, mentre doveva ritenersi non dovuta la somma di € 2.307,10 in quanto, a fronte della contestazione del , non aveva prodotto l'elenco dei pod CP_2 Parte_1 oggetto di somministrazione al fine di provare che anche tale importo era dovuto per forniture in favore della Doveva invece ritenersi dovuto l'importo di € 4.755,83 in Controparte_3 quanto il pagamento, effettuato alla cedente Gala dopo la notifica della cessione, non aveva effetto liberatorio per il debitore, così come era dovuta la somma di € 1.254,05, pagata a anteriormente alla cessione, perché non vi era alcun elemento che consentisse Parte_1 di ritenere tale pagamento riferito ad alcuna delle fatture azionate in sede monitoria, avendo peraltro l'opponente negato di essere stata a conoscenza dell'intervenuta cessione del credito.
Il credito di doveva, in conclusione, essere rideterminato in € 6.009,88, sicché Parte_1
pagina 5 di 10 il doveva essere condannato al pagamento di detta somma oltre interessi moratori CP_2 dalla domanda al saldo effettivo.
6. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a due motivi. Parte_1
6.1 Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del c.t.u., abbia ritenuto idonei a provare l'avvenuto pagamento delle fatture gli ordinativi di pagamento e il report del sistema contabile del . Secondo l'appellante CP_2
Cont
“senza il deposito delle effettive quietanze di pagamento o i relativi numeri di , non può ritenersi assolta la prova, da parte del Ministero, dell'effettivo pagamento delle fatture cedute, soprattutto con riferimento alla data di tale pagamento”. Inoltre, la mancata liquidazione ed il mancato invio dei mandati di pagamento all'atto del pagamento stesso non consentirebbero di poter imputare tali importi alle somme indicate dal CTU ma devono necessariamente essere imputati a fatture precedenti, nelle modalità ed alle condizioni scelte dal creditore stesso.
6.2 Con il secondo motivo l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento degli interessi di mora. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la domanda aveva per oggetto, oltre al capitale residuo così come calcolato in precedenza, anche il pagamento degli interessi di mora, ivi compresi quelli relativi alle fatture indicate come pagate in ritardo. Deduce, in particolare, di avere richiesto, per interessi sulle fatture pagate anteriormente alla richiesta di ingiunzione, ma pagate in ritardo, la somma di € 63.331,47, in ordine alla quale l'opponente non aveva mosso alcuna contestazione. Sul punto il c.t.u. aveva omesso ogni calcolo assumendo la mancanza della prova della data di effettivo pagamento, ma, in difetto di contestazione del debitore, le date indicate nello schema prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo dovevano ritenersi provate.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento degli interessi sulle fatture il cui importo era stato ridotto per effetto dei pagamenti effettuati in corso di causa. Secondo l'appellante sono quindi dovuti gli interessi di mora:
a) sugli importi delle che risultano pagate in ritardo indicate nell'ingiunzione opposta;
b) sugli importi delle fatture il cui capitale è stato ridotto in corso di causa.
7. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
8. Precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe e depositate dalle stesse le difese conclusive, all'udienza del 10/6/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
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9. Il primo motivo di appello è infondato.
9.1 La prova dei pagamenti effettuati dal , diversamente da quanto Controparte_2 sostenuto dall'appellante, emerge dal complesso dei documenti dallo stesso prodotti in giudizio (docc. nn. 1-29). L'odierno appellato, infatti, ha prodotto in giudizio, le fatture liquidate, espressamente indicate con i riferimenti di numero, data, importo e servizio reso e l'elenco dei pagamenti con indicazione delle coordinate di versamento e la modalità di pagamento (bonifico bancario). Sono prodotti in giudizio gli esiti dell'interrogazione su sistema SICOGE dai quali si evince che le somme sono state concretamente pagate, essendo indicati - per ogni pagamento disposto sul corrispondente titolo - le relative date e i TRN. In particolare, il TRN (Transaction Reference Number) è un codice utilizzato per identificare e tracciare in maniera inequivocabile i bonifici bancari, che, in alcuni casi, ha sostituito il CRO e che viene rilasciato solo una volta che sia stato effettuato un bonifico. Il codice TNR, in altri termini, consente di identificare ogni transazione in modo univoco e viene rilasciato in modo automatico dalla banca nel momento in cui viene eseguito il bonifico bancario. Correttamente, pertanto, il Tribunale (così come il c.t.u.) ha ritenuto provati i pagamenti nella misura indicata in sentenza (sull'idoneità degli estratti del sistema SICOGE recanti l'indicazione del CRO a provare i pagamenti v. App. Milano n. 184 del 28/1/2025).
9.2 Né può accedersi alla tesi dell'appellante secondo cui il mancato invio dei mandati di pagamento impedirebbe l'imputazione di tali importi ai crediti indicati dal c.t.u., sicché i pagamenti dovrebbero necessariamente essere imputati a (non meglio indicate) fatture precedenti, “nelle modalità ed alle condizioni scelte dal creditore stesso”. Dalla documentazione prodotta risultano, infatti, gli identificativi delle fatture liquidate. Il debitore, cioè, ha imputato i pagamenti, ai sensi dell'art. 1193, 1° comma c.c. (secondo cui chi ha più debiti della stessa specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare) a specifiche fatture. Il creditore ( , pertanto, non Parte_1 poteva imputare gli importi a debiti diversi.
10. Il secondo motivo è invece fondato nei limiti di seguito specificati.
10.1 È necessario premettere che con il ricorso monitorio, domandò la Parte_1 condanna del al pagamento della somma capitale di € 210.304,53, “oltre interessi CP_2 come da domanda”.
pagina 7 di 10 Anche nella comparsa di costituzione ribadì che “l'istanza di ingiunzione (era) Parte_1 fondata sulle fatture non pagate” (pag. 4) e concluse, dopo avere dato atto di pagamenti ricevuti medio tempore, chiedendo la condanna dell'opponente al “pagamento della somma di
€ 191.345,04, oltre interessi di mora ex Dlgs 192/2012 calcolati sul ritardato pagamento delle fatture azionate dall'inadempimento e fino all'effettivo soddisfo”.
10.2 L'oggetto della domanda relativa agli interessi, dunque, era limitato genericamente (e cioè senza indicazione dell'importo degli interessi maturati fino alla data dell'ingiunzione) agli interessi dovuti sulla somma capitale richiesta per le fatture non pagate e non anche gli interessi sulle fatture (diverse da quelle il cui importo capitale era originariamente indicato in
€ 210.304,53) pagate anteriormente al giudizio, ma in ritardo rispetto ai termini pattuiti. Anche nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c., che ha cristallizzato il thema probandum e il thema decidendum, si limitò a ribadire tale richiesta. Solo nell'ambito delle Parte_1 operazioni di c.t.u. è emersa specificamente la questione degli interessi sulle fatture pagate dal anteriormente al giudizio, ma asseritamente pagate in ritardo rispetto ai termini CP_2 previsti in contratto. Si tratta di fatture, indicate nel doc. n. 13 allegato al ricorso per ingiunzione, nel quale sono elencate sia le fatture non pagate (o pagate solo in parte) per l'importo capitale oggetto della domanda monitoria, sia fatture pagate in ritardo e vi è una colonna che reca l'importo complessivo di interessi pari a € 90.107,97 che riguarda sia gli interessi sulle fatture non pagate che interessi pretesi per fatture pagate in ritardo. Nelle conclusioni del ricorso, tuttavia, non si fa riferimento all'importo in questione, ma, come già evidenziato, viene chiesto il pagamento dell'importo capitale di € 210.304,53 oltre, genericamente, interessi “maturati e maturandi sulla sorta capitale per ritardato pagamento”.
10.3 La domanda di interessi sulle fatture diverse da quelle il cui importo capitale residuo era indicato in € 201.304,53 appare pertanto tardiva. In ogni caso, proprio in considerazione della genericità della domanda relativa agli interessi, il fatto che il - che con l'atto di CP_2 opposizione ha contestato integralmente la pretesa creditoria azionata da in via Parte_1 monitoria - non abbia contestato specificamente gli interessi indicati nel doc. n. 13 come relativi a fatture diverse da quelle il cui importo capitale è stato richiesto con il ricorso per ingiunzione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non comporta l'esonero di dall'onere di provare i fatti costituitivi di tale credito. Da quanto osservato Parte_1 consegue che la domanda di pagamento degli interessi sulle fatture pagate in ritardo, che il pagina 8 di 10 Tribunale non ha preso in considerazione, non può trovare accoglimento perché, in ogni caso, non provata. Il c.t.u., sul punto, ha riferito di non essere in grado di svolgere alcun calcolo oggettivo in quanto negli atti di causa - non essendo ammissibile la produzione di documentazione successivamente al termine di preclusione di cui all'art. 186 c.p.c. - mancano i riscontri contabili dei pagamenti/incassati effettuati (importi, date, beneficiari).
11. È invece fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento degli interessi sulle fatture non pagate.
11.1 Il Tribunale, infatti, ha omesso di considerare che il credito azionato in linea capitale da si è ridotto all'importo capitale di € 6.009,88 per pagamenti effettuati dal Parte_1
in ritardo e che, come riferito dal c.t.u., gli interessi moratori maturati, fino alla data CP_2 del 7/6/2023, sulle fatture che sulla base della stessa documentazione prodotta dal CP_2 risultano pagate in ritardo, ammontano a € 19.607,69 (cfr. relazione c.t.u., pp. 33/36 e all. 5 alla c.t.u).
11.2 In parziale riforma della sentenza impugnata, il deve dunque Controparte_2 essere condannato a pagare a l'ulteriore somma di € 19.607,69 per Parte_1 interessi di mora ex D.Lgs 231/2001 maturati fino al 7/6/2023, oltre ulteriori interessi di mora da tale data al saldo.
12. Avuto riguardo al solo parziale accoglimento dell'appello, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese del grado nella misura della metà, con condanna del CP_2 alla rifusione della residua metà nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3346/2024 pubblicata in data 26 marzo 2024, che nel resto conferma, così provvede:
a) condanna il a pagare a l'ulteriore somma di Controparte_2 Parte_1
€ 19.607,69 per interessi di mora ex D.Lgs 231/2001 maturati fino al 7/6/2023, oltre ulteriori interessi di mora da tale data al saldo;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del grado per metà e condanna il
[...]
a rimborsare a la residua metà delle spese che CP_2 Pt_1 Parte_1
pagina 9 di 10 liquida, già detratta la metà oggetto di compensazione, in € 569,00 per esborsi, €
2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Milano, 18 giugno 2025
Il Presidente est.
OB TE
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