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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 345/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. ) C.F._3
, Parte_4
(C.F. C.F._4
- appellanti -
pagina 1 di 17 elettivamente domiciliati in VICENZA, CONTRA' CORDENONS n. 6, con il patrocinio dell'avv. CAROLLO FULVIO,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA E. FILIBERTO n. 3, con il patrocinio dell'avv. BELLONI FABIO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 127/24, pubblicata in data
15.1.24.
Conclusioni degli appellanti:
1. Per quanto dichiarato in premessa, accertare che la società resistente ha cagionato un danno alla salute di , per tale effetto, dichiarare la piena responsabilità Parte_5
della stessa in merito.
2. Per tale effetto, condannare:
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con sede legale in Vicenza in viale della Scienza 81 a corrispondere alla parte ricorrente la seguente somma complessiva a titolo di danno iure proprio agli eredi pari ad euro 217.000,00
1. il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
2. con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
pagina 2 di 17 In via istruttoria -nella non creduta ipotesi la Corte ritenesse dubbia l'esposizione alle descritte sostanze tossiche- si chiede che la Corte:
A) ammetta prova per interpello e testi sulle circostanze esposte in citazione e nelle memorie del 183 e nel presente appello ai capitoli da n. 36 a 43 e da 47 a 54 precedute dalla locuzione “vero che” dei capitoli della narrativa, epurati da eventuali valutazioni sentendo i testimoni già indicati.
B) Avendo il CTU
• contestato senza alcuna prova il certificato Istat di Morte del lavoratore, pur essendo un atto pubblico,
• omesso il dedotto fattore di rischio k pancreas conclamato per solventi, amianto,
metalli, polveri miste, polveri silicee, idrocarburi
• deviato l'indagine su fattori estranei alla malattia professionale da indagare
• nominato ausiliario senza esperienza di malattie multifattoriali
• ignorato la letteratura epidemiologica autorevole sul tema
• mancato lo studio sull'impossibilità di cure
• il tutto in ripetuta aperta violazione del principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p.
C) Disponga rinnovazione della CTU medico legale con ausiliario epidemiologo non facoltativo per accertare il nesso eziologico tra la lavorazione cui era adibito il lavoratore e il decesso;
si indica fin d'ora come consulente tecnico di parte il dott.
[...]
, il Dott. prof. di Vicenza con ausiliari oncologi consulenti: Per_1 Persona_2
prof. , il Prof. di Bologna Persona_3 Persona_4
D) Disponga CTU tecnica ingegneristica sui livelli di esposizione di polveri silicee,
polveri miste, amianto, (CTP ing. e ing. e ing. ) Per_5 Persona_6 Persona_7
E) Reperisca la documentazione necessaria per la valutazione del rischio della sicurezza e della salute durante l'attività lavorativa svolta ed in costanzadel rapporto di lavoro o,
pagina 3 di 17 in subordine, ordini allo SPISAL competente per territorio, e di quelli competenti ex art. 210 c.p.c, di esibire la documentazione in suo possesso utile ai fini della decisione che è
stata rifiutata dal CTU (Indagini SPISAL 1975 e 1983)
Conclusioni della appellata:
Disattesa ogni istanza formulata dagli appellanti, accogliersi le seguenti conclusioni:
• nel merito, in via principale: respingersi - poiché infondate - le domande attoree;
• nel merito, ma in via subordinata: dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia attorea all'azione e ai diritti azionati;
• nel merito, in via di ulteriore subordine: nel denegato caso in cui fosse accertata una responsabilità di nella causazione dell'evento lesivo, Persona_8
determinare l'ammontare del danno il cui ristoro risulti di spettanza degli attori nella misura di legge, previa detrazione proporzionale alla quota di responsabilità dagli stessi attori contestata a , nonché previa detrazione di quanto risulti già erogato (o Parte_6
potenzialmente da erogare) da in ragione di detto evento. CP_2
• In ogni caso: Con rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, Parte_1 Parte_2
, e , rispettivamente moglie e figli di
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, deceduto il 14.1.10 all'età di 86 anni, premettendo: Parte_5
- che quest'ultimo aveva lavorato per vari datori, tra cui, dal 1963 al 1966, la
[...]
e, dal 1966 al 1984, la , svolgendo: Pt_6 Parte_7 Controparte_1
o per la prima mansioni quale operaio, carpentiere, manovale e muratore,
nell'espletamento delle quali sarebbe venuto in contatto con cemento,
composti silicei ed amianto, anche in forma di polvere,
pagina 4 di 17 o per la seconda mansioni quale addetto al reparto di fonderia, dapprima come sbavatore e poi come aiutante colatore, dovendo spaccare le radici dei lingotti di ferro e acciaio, a forno non del tutto raffreddato, con detriti e materiali ancora presenti, senza essere dotato di maschera e restando quindi esposto ai fumi di saldatura ed alle polveri di lavorazioni dei metalli e dei forni, contenenti benzene, formaldeide, cadmio, nichel, piombo, silice libera ed amianto,
- che i predetti materiali avrebbero causato l'insorgere di patologie sia respiratorie,
quali la silicosi ed una broncopneumopatia cronica ostruttiva, sia oncologiche,
avendo subito un tumore al pancreas, tali da creare insufficienza respiratoria e renale, con complicanze di bronchite cronica recidivante, insufficienza renale e tachicardia tali da sconsigliare la cura della massa pancreatica, come pure riconosciuto nell'ambito della scheda di morte ISTAT,
- che la ricerca scientifica avrebbe dimostrato l'associazione tra asbesto e tumore del pancreas, linfoma del pancreas e altri tumori a detto organo, sicché, essendo indubbia l'esposizione del de cuius all'amianto, si sarebbe pure dovuta ritenere probabile una correlazione diretta con la neoplasia di cui il medesimo era stato vittima,
- che altra possibile causa del tumore risultava rappresentata dall'esposizione a solventi aromatici di idrocarburi, con concentrazioni di cadmio, manganese,
piombo, ferro, vanadio,
- che nonostante le richieste risarcitorie avanzate dal proprio legale le predette compagini non avevano inteso addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza, sebbene le stesse dovessero ritenersi responsabili in solido del decesso ex artt. 2087 cc ed ai sensi della legge n. 547/55, essendo le menzionate malattie pagina 5 di 17 professionali state causate dall'inalazione, sul luogo di lavoro, di polveri d'amianto,
di silice e di solventi organici,
hanno convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna solidale al risarcimento:
- iure hereditatis,
o del danno per la penosa qualità di vita degli ultimi anni,
o del danno morale,
o del danno terminale biologico e morale,
quantificati complessivamente in € 413.696,00,
- iure proprio,
o del danno da perdita parentale,
o delle spese funerarie,
per un totale di € 663.840,00.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente Parte_8
l'incompetenza per materia del giudice adito, per essere competente il Giudice del
Lavoro su tutte le domande;
nel merito, invece, eccepiva la prescrizione dei diritti azionati e ne contestava la fondatezza sia sotto il profilo dell'an che del quantum,
chiedendone il rigetto.
A propria volta, anche eccepiva la competenza del Giudice del Controparte_1
Lavoro, sebbene solo per i danni richiesti iure hereditatis, nonché la prescrizione dei diritti azionati, risultando il rapporto di lavoro cessato ancora nel 1984 e risalendo la prima contestazione del difensore attoreo al 14.4.14; negava, nel merito, che il Parte_2
fosse stato addetto alle mansioni indicate dagli attori;
contestava, altresì, che nell'area in cui lo stesso era stato impiegato vi fossero polveri di silice, dal momento che i lavori nei forni venivano eseguiti quando questi si erano del tutto raffreddati e previo utilizzo di pagina 6 di 17 idonee mascherine da parte dei lavoratori;
deduceva non esservi prova dell'esistenza di un nesso causale tra silicosi e broncopneumopatia, da un lato, e neoplasia al pancreas,
dall'altro; denegava, in ogni caso, che le predette malattie (da ritenersi, se sussistenti, di forma semplice la prima e di grado minimo moderato la seconda) fossero state originate da esposizioni nocive intervenute già negli anni '50; riscontrava siccome incongrue le domande risarcitorie svolte ex adverso; sosteneva, da ultimo, l'assenza di solidarietà
con la , dal momento che veniva richiesto il risarcimento di Parte_8
danni relativi all'evoluzione di molteplici e differenti malattie non necessariamente contratte presso entrambe i datori di lavoro.
Separate le domande avanzate iure hereditatis da quelle fatte valere iure proprio, e rinunciate da parte degli attori a spese compensate le domande svolte avverso la
[...]
, cui seguiva la declaratoria di estinzione parziale del giudizio – pur Parte_8
a fronte dell'opposizione di , la quale deduceva che la rinuncia Controparte_1
doveva intendersi riferita all'intera pretesa azionata e, quindi, anche alla sua posizione – la causa era quindi istruita con l'esperimento di CTU e infine decisa con la sentenza n.
127/24, pubblicata in data 15.1.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- rigettata la richiesta di declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avanzata dalla convenuta in ragione del fatto che tra gli attori e la
[...]
fosse stato concluso un accordo transattivo del quale essa Parte_8
intendeva avvalersi ex art. 1304 cc, e ciò poiché il difensore dei primi aveva precisato che la rinuncia doveva intendersi riferita alla sola quota ideale di responsabilità della predetta compagnia pari, in tesi, al 14% del totale,
- richiamate le conclusioni della CTU, secondo cui:
o non vi era in realtà certezza in merito all'esistenza di un tumore del pancreas,
stante la natura scarsamente approfondita dei controlli eseguiti e l'assenza di pagina 7 di 17 una autopsia o di un riscontro diagnostico ospedaliero, dovendo al contrario semmai presumersi la presenza di una mera cisti benigna,
o nemmeno risultava dimostrata la sussistenza di una condizione clinica di cachessia,
o il decesso del doveva allora ricondursi ad un aggravamento delle Parte_2
condizioni generali del paziente, dell'età di ottantasei anni e già sofferente di plurime e gravi comorbidità e complicanze,
o quand'anche si fosse realmente trattato di un tumore maligno del pancreas, esso sarebbe comunque stato da attribuire causalmente all'obesità e al diabete mellito di tipo II di cui soffriva il de cuius,
o pur dovendosi ritenere verosimile l'esposizione di quest'ultimo a tricloroetilene e al benzoapirene per le mansioni svolte, ciò non bastava a formulare una qualsiasi valutazione in merito all'esistenza di un nesso di causalità tra siffatta situazione e le patologie lamentate dal , Parte_2
- ritenuto, d'altronde, che la scheda di morte ISTAT non presentasse alcuno specifico rilievo medico, essendo redatta a fini propriamente statistici,
- considerata l'inutilità, alla luce delle conclusioni sopra raggiunte, di qualsiasi valutazione in merito alla presenza di una broncopneumopatia cronica ostruttiva,
- ritenuta quindi assorbita l'eccezione di prescrizione, da valutare previa verificazione della applicabilità alla fattispecie del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2947
cc,
ha rigettato le domande formulate da parte degli attori, con addebito delle spese di lite a carico dei medesimi.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame questi ultimi formulando pagina 8 di 17 otto motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato, formulando inoltre un motivo di appello incidentale.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 18 giugno 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame incidentale è fondato e merita quindi accoglimento
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere pagina 9 di 17 inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Sempre in via preliminare va poi esaminato, per ragioni di priorità logica, il motivo d'appello incidentale formulato da , la quale contesta la Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di rigettare la domanda volta ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere,
avanzata nel presupposto che gli attori avessero raggiunto un accordo transattivo con la
, del quale anch'essa poteva avvalersi ex art. 1304 cc, sostenendo Parte_8
che la relativa rinuncia all'azione fosse stata determinata da un accordo che aveva riguardato la sola quota ideale di responsabilità della predetta compagine verso i danneggiati. In proposito, si osserva che l'atto di rinuncia agli atti ed all'azione datato
10.3.22 e depositato nella causa avanti al Giudice del Lavoro di Vicenza conterrebbe in realtà una rinuncia a tutti i diritti sostanziali dei quali era stata chiesta tutela mediante l'esperimento dell'azione e, poiché questa era invocata in relazione ad una fattispecie caratterizzata da una asserita responsabilità solidale di entrambe i convenuti, il venir meno delle pretese avanzate nei confronti dell'una di esse non poteva che riverberarsi anche nei confronti dell'altra.
La doglianza è fondata.
Siccome risulta dagli atti, invero, gli odierni appellanti:
- dapprima depositavano nell'ambito del giudizio rubricato avanti al Giudice del
Lavoro di Vicenza sub n. 688/21 R.G., originato dalla separazione delle domande unitariamente introdotte avanti al giudice ordinario sia iure hereditario che iure
pagina 10 di 17 proprio, una dichiarazione di rinuncia agli atti a spese compensate, datata 13.10.21,
cui conseguiva la declaratoria di estinzione disposta dal Tribunale con ordinanza del
18.11.21, nell'ambito della quale si compensavano le spese di lite tra gli attori e la ma si condannavano i primi a rifondere le Controparte_3
stesse in favore della , che non aveva accettato la predetta Parte_8
rinuncia,
- quindi, il successivo 10.3.22, dimettevano nell'ambito dell'originario giudizio intentato avanti al Tribunale ordinario di Vicenza e rubricato sub n. 6487/20 R.G.,
atto di rinuncia agli atti ed all'azione verso la , specificando Parte_8
“di rinunciare agli atti e all'azione a spese compensate in entrambi i procedimenti in epigrafe per intervenuta transazione con rinuncia alle rispettive pretese” verso la predetta compagine, siccome tra l'altro confermato dalla circostanza che in calce lo stesso risultava sottoscritto “per adesione e accettazione di Parte_8
in entrambe le controversie”, P.IVA_2
- infine, con dichiarazione a verbale resa in quest'ultimo giudizio in data 12.5.22,
precisavano, mediante il proprio legale ed unitamente a quello della Parte_8
, che, in realtà, “un vero e proprio accordo transattivo non è stato
[...]
raggiunto, pur avendo gli attori rinunciato a ogni domanda nei confronti della
[...]
anche alla luce del giudizio lavoristico inerente i danni subiti dal , Pt_8 Parte_2
fatti valere quali eredi dagli attuali attori”.
A fronte dei quali elementi di fatto e tenuto conto:
- da un lato, che la rinuncia agli atti si distingue dalla rinuncia all'azione per il fatto che:
o mentre la prima comporta la sola rinuncia alla domanda proposta in quello specifico processo, ma non al diritto sostanziale, sicché lo stesso può essere pagina 11 di 17 riproposto in un nuovo giudizio,
o la seconda contempla la rinuncia definitiva al diritto fatto valere in giudizio,
che non potrà per tale ragione più essere oggetto di una nuova azione,
- d'altro lato, che per dare un qualche senso a ciascuno dei due atti, comunque non redatti direttamente dalle parti bensì dai rispettivi legali, ben avvertiti della differenza di cui sopra, deve allora ritenersi che, ad una iniziale determinazione degli attori e della di chiudere unicamente dal punto di vista Parte_8
processuale la vicenda relativa all'esperimento della domanda azionata iure
hereditario, sia poi subentrata la più ampia determinazione da parte delle stesse di definire invece complessivamente la controversia, anche dal punto di vista sostanziale, con riguardo ad entrambe le categorie di diritti azionati, compresi quelli vantati iure proprio,
- ed altresì che nel secondo dei menzionati atti le parti davano specificamente conto di una “intervenuta transazione con rinuncia alle rispettive pretese …”
ne consegue, allora, doversi ritenere che, in effetti, le stesse abbiano in tal modo voluto transigere la vicenda in maniera tombale tenendo conto, da un lato, delle pretese risarcitorie avanzate dai parenti del de cuius e, d'altro lato, del diritto al pagamento delle spese di lite della procedura rubricata avanti al Giudice del Lavoro sub n. 688/21 R.G.,
già maturato in capo alla in forza dell'ordinanza di estinzione Parte_8
emessa in data 18.11.21.
Ma se ciò è vero, e se si considera inoltre che gli eredi della vittima hanno contestato ai convenuti una responsabilità di carattere solidale per la morte del loro congiunto –
siccome inequivocabilmente desumibile dalla lettura delle conclusioni formulate alle pagg. 63 e 64 dell'originario atto di citazione, in cui si ribadisce chiaramente tale concetto, prospettandosi un riparto autonomo delle rispettive responsabilità solo in via pagina 12 di 17 subordinata – ne consegue allora doversi ritenere che Controparte_3
ben avesse il diritto di avvalersi della predetta transazione ai sensi del disposto
[...]
dell'art. 1304 cc, quale debitrice solidale nei confronti degli attori assieme alla
[...]
. Parte_8
E ciò in quanto, come ben noto, l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cc ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (Cass. 28.1.21 n. 1842 e 25.9.14 n. 20192), che era quanto,
appunto, sostenuto in tesi dagli attori.
Al che necessariamente consegue, allora, la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la quale appunto costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, allorquando venga meno la ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto che privi i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368 e 8.1.23 n. 78; Cass. 16.4.04 n.
7239, 6.7.05 n. 14250 e 22.5.06 n. 11931).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza pagina 13 di 17 l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che, in ogni caso, la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione (Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
E con l'ulteriore precisazione che – a differenza della rinunzia agli atti in appello, la quale determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado – nell'ipotesi di accordo transattivo l'assetto pattizio voluto dalle parti viene a sostituirsi alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n. 1048,
Cass.
3.3.06 n. 4714) poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda,
hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 11.4.18 n. 8980).
Né, a contrario, vale riferirsi a quanto dichiarato a verbale d'udienza del 12.5.22 dai legali di parte attrice e di parte convenuta riguardo all'effettivo Parte_8
tenore dell'accordo fra di essi intervenuto, poiché il medesimo deve essere individuato:
- in maniera oggettiva, alla stregua delle espressioni in esso contenute, giusta il disposto degli artt. 1362 cc e ss., tenendo conto del fatto che in materia di interpretazione del contratto vige un principio di gerarchia interna dei criteri ermeneutici in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando pagina 14 di 17 l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti, stante il rilievo centrale da riconoscersi al dato testuale del contratto,
- e non invece in forza di mere dichiarazioni rese all'eventuale scopo di pregiudicare la posizione di un terzo e che in alcun modo costituiscono attuazione dell'accordo stesso, tale di per sé da evidenziare l'effettiva portata delle pattuizioni raggiunte.
Tanto da doversi affermare che – se è vero che il processo interpretativo è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime – è
altrettanto innegabile che, nel caso in esame:
- nessun'altra disposizione del contratto vale a porre in dubbio quanto sopra riscontrato riguardo alla volontà oggettivata nel testo,
- le dichiarazioni compiute dai rispettivi legali delle parti transigenti in sede d'udienza non costituiscono in alcun modo una qualche attuazione dell'accordo, tale da poter essere utilizzata per definirne l'effettiva natura, ma rappresentano semmai valutazioni di carattere giuridico tendenti addirittura a stravolgerne il senso, così,
risultando, in quanto tali, del tutto inidonee a chiarirne effettivamente il contenuto.
3.3 L'accoglimento del motivo d'appello incidentale, comportando la necessità di dichiarare il venir meno della controversia tra le parti, determina altresì l'assorbimento dei motivi d'appello formulati nei confronti della sentenza di primo grado da parte degli attori.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite, del fatto:
pagina 15 di 17 - che la transazione alla quale la ha dichiarato di aderire Controparte_1
prevede, quale punto qualificante dell'accordo, l'integrale compensazione delle spese di lite relative ai giudizi in corso tra le parti,
- che, d'altro canto, essendosi la determinata ad approfittare Controparte_1
degli effetti derivanti da un accordo di bonaria composizione della controversia risulta venuta anche meno l'esistenza di una contrapposizione di interessi fra le parti tale da giustificare l'addossamento delle spese di lite in capo all'una piuttosto che all'altra di esse,
ne consegue ben sussistere i presupposti per disporre in conformità con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Non ricorrono, infine, quanto alla posizione degli appellanti principali, i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13 comma primo quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Tale norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è
di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e 12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della pagina 16 di 17 sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 127/24, pubblicata in data 15.1.24:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 17 di 17
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 345/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. ) C.F._3
, Parte_4
(C.F. C.F._4
- appellanti -
pagina 1 di 17 elettivamente domiciliati in VICENZA, CONTRA' CORDENONS n. 6, con il patrocinio dell'avv. CAROLLO FULVIO,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA E. FILIBERTO n. 3, con il patrocinio dell'avv. BELLONI FABIO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 127/24, pubblicata in data
15.1.24.
Conclusioni degli appellanti:
1. Per quanto dichiarato in premessa, accertare che la società resistente ha cagionato un danno alla salute di , per tale effetto, dichiarare la piena responsabilità Parte_5
della stessa in merito.
2. Per tale effetto, condannare:
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con sede legale in Vicenza in viale della Scienza 81 a corrispondere alla parte ricorrente la seguente somma complessiva a titolo di danno iure proprio agli eredi pari ad euro 217.000,00
1. il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
2. con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
pagina 2 di 17 In via istruttoria -nella non creduta ipotesi la Corte ritenesse dubbia l'esposizione alle descritte sostanze tossiche- si chiede che la Corte:
A) ammetta prova per interpello e testi sulle circostanze esposte in citazione e nelle memorie del 183 e nel presente appello ai capitoli da n. 36 a 43 e da 47 a 54 precedute dalla locuzione “vero che” dei capitoli della narrativa, epurati da eventuali valutazioni sentendo i testimoni già indicati.
B) Avendo il CTU
• contestato senza alcuna prova il certificato Istat di Morte del lavoratore, pur essendo un atto pubblico,
• omesso il dedotto fattore di rischio k pancreas conclamato per solventi, amianto,
metalli, polveri miste, polveri silicee, idrocarburi
• deviato l'indagine su fattori estranei alla malattia professionale da indagare
• nominato ausiliario senza esperienza di malattie multifattoriali
• ignorato la letteratura epidemiologica autorevole sul tema
• mancato lo studio sull'impossibilità di cure
• il tutto in ripetuta aperta violazione del principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p.
C) Disponga rinnovazione della CTU medico legale con ausiliario epidemiologo non facoltativo per accertare il nesso eziologico tra la lavorazione cui era adibito il lavoratore e il decesso;
si indica fin d'ora come consulente tecnico di parte il dott.
[...]
, il Dott. prof. di Vicenza con ausiliari oncologi consulenti: Per_1 Persona_2
prof. , il Prof. di Bologna Persona_3 Persona_4
D) Disponga CTU tecnica ingegneristica sui livelli di esposizione di polveri silicee,
polveri miste, amianto, (CTP ing. e ing. e ing. ) Per_5 Persona_6 Persona_7
E) Reperisca la documentazione necessaria per la valutazione del rischio della sicurezza e della salute durante l'attività lavorativa svolta ed in costanzadel rapporto di lavoro o,
pagina 3 di 17 in subordine, ordini allo SPISAL competente per territorio, e di quelli competenti ex art. 210 c.p.c, di esibire la documentazione in suo possesso utile ai fini della decisione che è
stata rifiutata dal CTU (Indagini SPISAL 1975 e 1983)
Conclusioni della appellata:
Disattesa ogni istanza formulata dagli appellanti, accogliersi le seguenti conclusioni:
• nel merito, in via principale: respingersi - poiché infondate - le domande attoree;
• nel merito, ma in via subordinata: dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia attorea all'azione e ai diritti azionati;
• nel merito, in via di ulteriore subordine: nel denegato caso in cui fosse accertata una responsabilità di nella causazione dell'evento lesivo, Persona_8
determinare l'ammontare del danno il cui ristoro risulti di spettanza degli attori nella misura di legge, previa detrazione proporzionale alla quota di responsabilità dagli stessi attori contestata a , nonché previa detrazione di quanto risulti già erogato (o Parte_6
potenzialmente da erogare) da in ragione di detto evento. CP_2
• In ogni caso: Con rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, Parte_1 Parte_2
, e , rispettivamente moglie e figli di
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, deceduto il 14.1.10 all'età di 86 anni, premettendo: Parte_5
- che quest'ultimo aveva lavorato per vari datori, tra cui, dal 1963 al 1966, la
[...]
e, dal 1966 al 1984, la , svolgendo: Pt_6 Parte_7 Controparte_1
o per la prima mansioni quale operaio, carpentiere, manovale e muratore,
nell'espletamento delle quali sarebbe venuto in contatto con cemento,
composti silicei ed amianto, anche in forma di polvere,
pagina 4 di 17 o per la seconda mansioni quale addetto al reparto di fonderia, dapprima come sbavatore e poi come aiutante colatore, dovendo spaccare le radici dei lingotti di ferro e acciaio, a forno non del tutto raffreddato, con detriti e materiali ancora presenti, senza essere dotato di maschera e restando quindi esposto ai fumi di saldatura ed alle polveri di lavorazioni dei metalli e dei forni, contenenti benzene, formaldeide, cadmio, nichel, piombo, silice libera ed amianto,
- che i predetti materiali avrebbero causato l'insorgere di patologie sia respiratorie,
quali la silicosi ed una broncopneumopatia cronica ostruttiva, sia oncologiche,
avendo subito un tumore al pancreas, tali da creare insufficienza respiratoria e renale, con complicanze di bronchite cronica recidivante, insufficienza renale e tachicardia tali da sconsigliare la cura della massa pancreatica, come pure riconosciuto nell'ambito della scheda di morte ISTAT,
- che la ricerca scientifica avrebbe dimostrato l'associazione tra asbesto e tumore del pancreas, linfoma del pancreas e altri tumori a detto organo, sicché, essendo indubbia l'esposizione del de cuius all'amianto, si sarebbe pure dovuta ritenere probabile una correlazione diretta con la neoplasia di cui il medesimo era stato vittima,
- che altra possibile causa del tumore risultava rappresentata dall'esposizione a solventi aromatici di idrocarburi, con concentrazioni di cadmio, manganese,
piombo, ferro, vanadio,
- che nonostante le richieste risarcitorie avanzate dal proprio legale le predette compagini non avevano inteso addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza, sebbene le stesse dovessero ritenersi responsabili in solido del decesso ex artt. 2087 cc ed ai sensi della legge n. 547/55, essendo le menzionate malattie pagina 5 di 17 professionali state causate dall'inalazione, sul luogo di lavoro, di polveri d'amianto,
di silice e di solventi organici,
hanno convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna solidale al risarcimento:
- iure hereditatis,
o del danno per la penosa qualità di vita degli ultimi anni,
o del danno morale,
o del danno terminale biologico e morale,
quantificati complessivamente in € 413.696,00,
- iure proprio,
o del danno da perdita parentale,
o delle spese funerarie,
per un totale di € 663.840,00.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente Parte_8
l'incompetenza per materia del giudice adito, per essere competente il Giudice del
Lavoro su tutte le domande;
nel merito, invece, eccepiva la prescrizione dei diritti azionati e ne contestava la fondatezza sia sotto il profilo dell'an che del quantum,
chiedendone il rigetto.
A propria volta, anche eccepiva la competenza del Giudice del Controparte_1
Lavoro, sebbene solo per i danni richiesti iure hereditatis, nonché la prescrizione dei diritti azionati, risultando il rapporto di lavoro cessato ancora nel 1984 e risalendo la prima contestazione del difensore attoreo al 14.4.14; negava, nel merito, che il Parte_2
fosse stato addetto alle mansioni indicate dagli attori;
contestava, altresì, che nell'area in cui lo stesso era stato impiegato vi fossero polveri di silice, dal momento che i lavori nei forni venivano eseguiti quando questi si erano del tutto raffreddati e previo utilizzo di pagina 6 di 17 idonee mascherine da parte dei lavoratori;
deduceva non esservi prova dell'esistenza di un nesso causale tra silicosi e broncopneumopatia, da un lato, e neoplasia al pancreas,
dall'altro; denegava, in ogni caso, che le predette malattie (da ritenersi, se sussistenti, di forma semplice la prima e di grado minimo moderato la seconda) fossero state originate da esposizioni nocive intervenute già negli anni '50; riscontrava siccome incongrue le domande risarcitorie svolte ex adverso; sosteneva, da ultimo, l'assenza di solidarietà
con la , dal momento che veniva richiesto il risarcimento di Parte_8
danni relativi all'evoluzione di molteplici e differenti malattie non necessariamente contratte presso entrambe i datori di lavoro.
Separate le domande avanzate iure hereditatis da quelle fatte valere iure proprio, e rinunciate da parte degli attori a spese compensate le domande svolte avverso la
[...]
, cui seguiva la declaratoria di estinzione parziale del giudizio – pur Parte_8
a fronte dell'opposizione di , la quale deduceva che la rinuncia Controparte_1
doveva intendersi riferita all'intera pretesa azionata e, quindi, anche alla sua posizione – la causa era quindi istruita con l'esperimento di CTU e infine decisa con la sentenza n.
127/24, pubblicata in data 15.1.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- rigettata la richiesta di declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avanzata dalla convenuta in ragione del fatto che tra gli attori e la
[...]
fosse stato concluso un accordo transattivo del quale essa Parte_8
intendeva avvalersi ex art. 1304 cc, e ciò poiché il difensore dei primi aveva precisato che la rinuncia doveva intendersi riferita alla sola quota ideale di responsabilità della predetta compagnia pari, in tesi, al 14% del totale,
- richiamate le conclusioni della CTU, secondo cui:
o non vi era in realtà certezza in merito all'esistenza di un tumore del pancreas,
stante la natura scarsamente approfondita dei controlli eseguiti e l'assenza di pagina 7 di 17 una autopsia o di un riscontro diagnostico ospedaliero, dovendo al contrario semmai presumersi la presenza di una mera cisti benigna,
o nemmeno risultava dimostrata la sussistenza di una condizione clinica di cachessia,
o il decesso del doveva allora ricondursi ad un aggravamento delle Parte_2
condizioni generali del paziente, dell'età di ottantasei anni e già sofferente di plurime e gravi comorbidità e complicanze,
o quand'anche si fosse realmente trattato di un tumore maligno del pancreas, esso sarebbe comunque stato da attribuire causalmente all'obesità e al diabete mellito di tipo II di cui soffriva il de cuius,
o pur dovendosi ritenere verosimile l'esposizione di quest'ultimo a tricloroetilene e al benzoapirene per le mansioni svolte, ciò non bastava a formulare una qualsiasi valutazione in merito all'esistenza di un nesso di causalità tra siffatta situazione e le patologie lamentate dal , Parte_2
- ritenuto, d'altronde, che la scheda di morte ISTAT non presentasse alcuno specifico rilievo medico, essendo redatta a fini propriamente statistici,
- considerata l'inutilità, alla luce delle conclusioni sopra raggiunte, di qualsiasi valutazione in merito alla presenza di una broncopneumopatia cronica ostruttiva,
- ritenuta quindi assorbita l'eccezione di prescrizione, da valutare previa verificazione della applicabilità alla fattispecie del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2947
cc,
ha rigettato le domande formulate da parte degli attori, con addebito delle spese di lite a carico dei medesimi.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame questi ultimi formulando pagina 8 di 17 otto motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato, formulando inoltre un motivo di appello incidentale.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 18 giugno 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame incidentale è fondato e merita quindi accoglimento
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere pagina 9 di 17 inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Sempre in via preliminare va poi esaminato, per ragioni di priorità logica, il motivo d'appello incidentale formulato da , la quale contesta la Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di rigettare la domanda volta ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere,
avanzata nel presupposto che gli attori avessero raggiunto un accordo transattivo con la
, del quale anch'essa poteva avvalersi ex art. 1304 cc, sostenendo Parte_8
che la relativa rinuncia all'azione fosse stata determinata da un accordo che aveva riguardato la sola quota ideale di responsabilità della predetta compagine verso i danneggiati. In proposito, si osserva che l'atto di rinuncia agli atti ed all'azione datato
10.3.22 e depositato nella causa avanti al Giudice del Lavoro di Vicenza conterrebbe in realtà una rinuncia a tutti i diritti sostanziali dei quali era stata chiesta tutela mediante l'esperimento dell'azione e, poiché questa era invocata in relazione ad una fattispecie caratterizzata da una asserita responsabilità solidale di entrambe i convenuti, il venir meno delle pretese avanzate nei confronti dell'una di esse non poteva che riverberarsi anche nei confronti dell'altra.
La doglianza è fondata.
Siccome risulta dagli atti, invero, gli odierni appellanti:
- dapprima depositavano nell'ambito del giudizio rubricato avanti al Giudice del
Lavoro di Vicenza sub n. 688/21 R.G., originato dalla separazione delle domande unitariamente introdotte avanti al giudice ordinario sia iure hereditario che iure
pagina 10 di 17 proprio, una dichiarazione di rinuncia agli atti a spese compensate, datata 13.10.21,
cui conseguiva la declaratoria di estinzione disposta dal Tribunale con ordinanza del
18.11.21, nell'ambito della quale si compensavano le spese di lite tra gli attori e la ma si condannavano i primi a rifondere le Controparte_3
stesse in favore della , che non aveva accettato la predetta Parte_8
rinuncia,
- quindi, il successivo 10.3.22, dimettevano nell'ambito dell'originario giudizio intentato avanti al Tribunale ordinario di Vicenza e rubricato sub n. 6487/20 R.G.,
atto di rinuncia agli atti ed all'azione verso la , specificando Parte_8
“di rinunciare agli atti e all'azione a spese compensate in entrambi i procedimenti in epigrafe per intervenuta transazione con rinuncia alle rispettive pretese” verso la predetta compagine, siccome tra l'altro confermato dalla circostanza che in calce lo stesso risultava sottoscritto “per adesione e accettazione di Parte_8
in entrambe le controversie”, P.IVA_2
- infine, con dichiarazione a verbale resa in quest'ultimo giudizio in data 12.5.22,
precisavano, mediante il proprio legale ed unitamente a quello della Parte_8
, che, in realtà, “un vero e proprio accordo transattivo non è stato
[...]
raggiunto, pur avendo gli attori rinunciato a ogni domanda nei confronti della
[...]
anche alla luce del giudizio lavoristico inerente i danni subiti dal , Pt_8 Parte_2
fatti valere quali eredi dagli attuali attori”.
A fronte dei quali elementi di fatto e tenuto conto:
- da un lato, che la rinuncia agli atti si distingue dalla rinuncia all'azione per il fatto che:
o mentre la prima comporta la sola rinuncia alla domanda proposta in quello specifico processo, ma non al diritto sostanziale, sicché lo stesso può essere pagina 11 di 17 riproposto in un nuovo giudizio,
o la seconda contempla la rinuncia definitiva al diritto fatto valere in giudizio,
che non potrà per tale ragione più essere oggetto di una nuova azione,
- d'altro lato, che per dare un qualche senso a ciascuno dei due atti, comunque non redatti direttamente dalle parti bensì dai rispettivi legali, ben avvertiti della differenza di cui sopra, deve allora ritenersi che, ad una iniziale determinazione degli attori e della di chiudere unicamente dal punto di vista Parte_8
processuale la vicenda relativa all'esperimento della domanda azionata iure
hereditario, sia poi subentrata la più ampia determinazione da parte delle stesse di definire invece complessivamente la controversia, anche dal punto di vista sostanziale, con riguardo ad entrambe le categorie di diritti azionati, compresi quelli vantati iure proprio,
- ed altresì che nel secondo dei menzionati atti le parti davano specificamente conto di una “intervenuta transazione con rinuncia alle rispettive pretese …”
ne consegue, allora, doversi ritenere che, in effetti, le stesse abbiano in tal modo voluto transigere la vicenda in maniera tombale tenendo conto, da un lato, delle pretese risarcitorie avanzate dai parenti del de cuius e, d'altro lato, del diritto al pagamento delle spese di lite della procedura rubricata avanti al Giudice del Lavoro sub n. 688/21 R.G.,
già maturato in capo alla in forza dell'ordinanza di estinzione Parte_8
emessa in data 18.11.21.
Ma se ciò è vero, e se si considera inoltre che gli eredi della vittima hanno contestato ai convenuti una responsabilità di carattere solidale per la morte del loro congiunto –
siccome inequivocabilmente desumibile dalla lettura delle conclusioni formulate alle pagg. 63 e 64 dell'originario atto di citazione, in cui si ribadisce chiaramente tale concetto, prospettandosi un riparto autonomo delle rispettive responsabilità solo in via pagina 12 di 17 subordinata – ne consegue allora doversi ritenere che Controparte_3
ben avesse il diritto di avvalersi della predetta transazione ai sensi del disposto
[...]
dell'art. 1304 cc, quale debitrice solidale nei confronti degli attori assieme alla
[...]
. Parte_8
E ciò in quanto, come ben noto, l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cc ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (Cass. 28.1.21 n. 1842 e 25.9.14 n. 20192), che era quanto,
appunto, sostenuto in tesi dagli attori.
Al che necessariamente consegue, allora, la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la quale appunto costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, allorquando venga meno la ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto che privi i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368 e 8.1.23 n. 78; Cass. 16.4.04 n.
7239, 6.7.05 n. 14250 e 22.5.06 n. 11931).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza pagina 13 di 17 l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che, in ogni caso, la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione (Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
E con l'ulteriore precisazione che – a differenza della rinunzia agli atti in appello, la quale determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado – nell'ipotesi di accordo transattivo l'assetto pattizio voluto dalle parti viene a sostituirsi alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n. 1048,
Cass.
3.3.06 n. 4714) poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda,
hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 11.4.18 n. 8980).
Né, a contrario, vale riferirsi a quanto dichiarato a verbale d'udienza del 12.5.22 dai legali di parte attrice e di parte convenuta riguardo all'effettivo Parte_8
tenore dell'accordo fra di essi intervenuto, poiché il medesimo deve essere individuato:
- in maniera oggettiva, alla stregua delle espressioni in esso contenute, giusta il disposto degli artt. 1362 cc e ss., tenendo conto del fatto che in materia di interpretazione del contratto vige un principio di gerarchia interna dei criteri ermeneutici in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando pagina 14 di 17 l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti, stante il rilievo centrale da riconoscersi al dato testuale del contratto,
- e non invece in forza di mere dichiarazioni rese all'eventuale scopo di pregiudicare la posizione di un terzo e che in alcun modo costituiscono attuazione dell'accordo stesso, tale di per sé da evidenziare l'effettiva portata delle pattuizioni raggiunte.
Tanto da doversi affermare che – se è vero che il processo interpretativo è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime – è
altrettanto innegabile che, nel caso in esame:
- nessun'altra disposizione del contratto vale a porre in dubbio quanto sopra riscontrato riguardo alla volontà oggettivata nel testo,
- le dichiarazioni compiute dai rispettivi legali delle parti transigenti in sede d'udienza non costituiscono in alcun modo una qualche attuazione dell'accordo, tale da poter essere utilizzata per definirne l'effettiva natura, ma rappresentano semmai valutazioni di carattere giuridico tendenti addirittura a stravolgerne il senso, così,
risultando, in quanto tali, del tutto inidonee a chiarirne effettivamente il contenuto.
3.3 L'accoglimento del motivo d'appello incidentale, comportando la necessità di dichiarare il venir meno della controversia tra le parti, determina altresì l'assorbimento dei motivi d'appello formulati nei confronti della sentenza di primo grado da parte degli attori.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite, del fatto:
pagina 15 di 17 - che la transazione alla quale la ha dichiarato di aderire Controparte_1
prevede, quale punto qualificante dell'accordo, l'integrale compensazione delle spese di lite relative ai giudizi in corso tra le parti,
- che, d'altro canto, essendosi la determinata ad approfittare Controparte_1
degli effetti derivanti da un accordo di bonaria composizione della controversia risulta venuta anche meno l'esistenza di una contrapposizione di interessi fra le parti tale da giustificare l'addossamento delle spese di lite in capo all'una piuttosto che all'altra di esse,
ne consegue ben sussistere i presupposti per disporre in conformità con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Non ricorrono, infine, quanto alla posizione degli appellanti principali, i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13 comma primo quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Tale norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è
di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e 12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della pagina 16 di 17 sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 127/24, pubblicata in data 15.1.24:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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