Sentenza breve 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 25/02/2026, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14838 del 2025, proposto da
Sanofi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aifa Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Commissario Ad Acta per L’Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Calabrese, Sub Commissario Ad Acta per L’Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Commissario Ad Acta per L’Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, Sub Commissario Ad Acta per L’Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari,
- della determina AIFA n. 80/2025 del 24 novembre 2025, recante: “Procedura pay-back 5% - Anno 2025” (doc. 1), e relativi allegati, ivi inclusa la “Metodologia di calcolo del pay-back 5% 2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 277 del 28 novembre 2025, nella parte in cui
non include il medicinale PO della ricorrente, a base di
AS Alfa,
nell'elenco dei prodotti ammessi al meccanismo del c.d.
pay-back
5% di cui all'art. 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- delle note in data 14 novembre 2025 (doc. 2) e 29 ottobre 2025 (doc. 3), trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, con le quali l'AIFA ha opposto diniego alla domanda di adesione al meccanismo del c.d.
pay-back 5% presentata dalla ricorrente per il suddetto medicinale PO (AS Alfa) e, per l'effetto, ha impedito alla medesima ricorrente di avvalersi per tutte le confezioni rimborsate del predetto farmaco della sospensione della riduzione dei prezzi del 5% disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA del 27 settembre 2006, n. 26;
- ove occorra, dei comunicati di avvio del procedimento pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA in data 14 ottobre 2025 e 30 ottobre 2025 (doc. 4), nella misura in cui dovessero essere interpretati nel senso di legittimare la decisione assunta dall'AIFA nel diniego impugnato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati,
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere al beneficio della sospensione della riduzione dei prezzi del 5% disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA del 27 settembre 2006, n. 26, con applicazione del meccanismo del c.d.
pay-back 5%.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa MA RI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, nella ritenuta sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. e previo avviso verbalizzato alle parti in tal senso, il ricorso è stato trattenuto per la decisione, alla c.c. fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, ai fini della definizione nel merito con sentenza in forma semplificata;
Considerato che il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti, in data 4.2.2026, l’istanza con la quale ha dichiarato che la stessa parte ricorrente non ha più interesse alla trattazione e alla decisione nel merito del ricorso di cui trattasi;
Considerato che, pertanto, non resta se non prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RI LI, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RI LI |
IL SEGRETARIO