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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 450/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NZ MAURIZIO, Presidente MARRONE NICOLA, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9908/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVV. PAGAMENTO n. 201932116101 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21716/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in esame la Ricorrente_1 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. ha impugnato l'avviso di pagamento alla stessa notificato l'11.03.2025 dal Comune di
Napoli relativo alla Tari per l'anno di imposta 2024 per l'importo di € 149.812,00.
La ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa tributaria richiamando l'applicazione dell'art. 7 comma 1 del Regolamento dell'ente territoriale n, 37/2023 relativo alla produzione di rifiuti da imballaggio smaltiti dalla stesso contribuente.
Il Comune di Napoli, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace.
Ha depositato memorie la ricorrente deducendo che in data 31 marzo 2025 ha raggiunto un Accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell'art. 48 D.L.vo n.546/1992 con il Comune di Napoli che regola (fra le altre) anche l'annualità TARI oggetto del presente ricorso e che l'art. 5 di detto Accordo prevede che ciascuna
Parte rinunzi agli atti dei giudizi proposti e che la controparte accetti detta rinunzia intendendosi convenuta anche la compensazione delle spese.
Tanto premesso ha espresso rinuncia al giudizio con non luogo a provvedere sulle spese stante la contumacia dell'ente convenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi nella fattispecie in esame la rinuncia al giudizio da parte della ricorrente.
Parte ricorrente ha, infatti, depositato atto di rinuncia al giudizio atteso l'intervenuto accordo conciliativo con il Comune di Napoli che regola tra le altre, anche l'annualità Tari 2024.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Nulla per le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NZ MAURIZIO, Presidente MARRONE NICOLA, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9908/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVV. PAGAMENTO n. 201932116101 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21716/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in esame la Ricorrente_1 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. ha impugnato l'avviso di pagamento alla stessa notificato l'11.03.2025 dal Comune di
Napoli relativo alla Tari per l'anno di imposta 2024 per l'importo di € 149.812,00.
La ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa tributaria richiamando l'applicazione dell'art. 7 comma 1 del Regolamento dell'ente territoriale n, 37/2023 relativo alla produzione di rifiuti da imballaggio smaltiti dalla stesso contribuente.
Il Comune di Napoli, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace.
Ha depositato memorie la ricorrente deducendo che in data 31 marzo 2025 ha raggiunto un Accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell'art. 48 D.L.vo n.546/1992 con il Comune di Napoli che regola (fra le altre) anche l'annualità TARI oggetto del presente ricorso e che l'art. 5 di detto Accordo prevede che ciascuna
Parte rinunzi agli atti dei giudizi proposti e che la controparte accetti detta rinunzia intendendosi convenuta anche la compensazione delle spese.
Tanto premesso ha espresso rinuncia al giudizio con non luogo a provvedere sulle spese stante la contumacia dell'ente convenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi nella fattispecie in esame la rinuncia al giudizio da parte della ricorrente.
Parte ricorrente ha, infatti, depositato atto di rinuncia al giudizio atteso l'intervenuto accordo conciliativo con il Comune di Napoli che regola tra le altre, anche l'annualità Tari 2024.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Nulla per le spese.