Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4535/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Ia sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei Giudici
dr. Geremia Casaburi Presidente
dr.ssa Valeria Ferraro Giudice est.
dr.ssa Lucia Paura Giudice
viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4535/2022, del Ruolo Generale Affari Contenzio-
si, vertente
TRA
elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco alla via Mazzini 146 Parte_1
presso lo studio dell'Avv. PIGNATIELLO NICOLA dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
1
NUOVO DI NAPOLI presso lo studio dell'Avv. GATTA ANNA CARMELA ed
Avv. NARDIELLO MAURIZO dai quali è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: riduzione per lesione di legittima.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, in qualità di erede di Parte_1
e ha agito allo scopo di ottenere la riduzione Persona_1 Persona_2
delle disposizioni contenute in ciascuno dei testamenti olografi dei predetti de cuius, concludendo, pertanto, con la richiesta di “condannare la convenuta
[...]
[...
[...] [...]
a reintegrare l'attore nella quota di eredità legittima a lui riservata, CP_3
da determinarsi anche a mezzo di CTU di cui si chiede la nomina e disporre”.
Costituitasi la sola , chiedeva il rigetto della domanda, mentre CP_1 [...]
restava contumace. Persona_3
Tanto premesso la odierna domanda deve essere rigettata, non avendo l'attore adempiuto agli oneri di allegazione sullo stesso gravanti.
Ed, invero, parte attrice non ha specificato in alcun modo la misura in cui la pro-
pria quota di legittima sarebbe stata lesa dalla disposizione testamentaria per cui
è causa.
Nella materia in esame vige infatti il rigoroso principio enunciato dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui “In materia di successione testamentaria, il le-
gittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia sta-
ta lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa
ereditaria, nonche' quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, al-
legare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purche' gravi precise
e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura,
sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di
formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa deter-
minazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente
riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius” (Cass. Civ. sez. II Ord.
n. 21503 del 31.08.2018; Cass. Civ. sez. II Sent. n. 1357 del 19.01.2017; Cass.
civ. sez. II sent. n. 20830 del 14.10.2016; Cass. Civ. sez. II sent. n. 14473 del
30.06.2011).
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La Corte di legittimità ha altresi' precisato che “Le allegazioni che devono ac-
compagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono… essere
limitate alla generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legitti-
ma, ma devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibi-
le, nonche' degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che il conve-
nuto ed il giudice siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia
chiesta la reintegrazione, a prescindere dal successivo assolvimento dell'onere
probatorio al riguardo” (Cassazione sez. II sent. n. 9192 del 10.04.2017).
Né tale iniziale mancanza di allegazione puo' essere sanata con una CTU dal momento che la stessa è strumento di ausilio del giudice, dovendo servire da supporto nell'analisi dei dati allegati dalle parti e la cui comprensione necessiti di conoscenze tecniche specialistiche. Presupposto per la richiesta della consulenza,
quindi, è che vi siano dei dati forniti ed allegati dal soggetto che intende provare i fatti a fondamento della propria domanda. In caso contrario si trasformerebbe la consulenza tecnica da strumento di ausilio a fonte di prova, conclusione inaccet-
tabile in virtu' del principio della domanda. A tal proposito basti evidenziare co-
me il supremo organo di nomofilachia abbia più volte sostenuto che “La consu-
lenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla
piu' approfondita conoscenza dei fatti gia' provati dalle parti, la cui interpreta-
zione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a
sopperire all'inerzia delle parti;
la stessa, tuttavia puo' eccezionalmente costitui-
re fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con
l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richie-
sta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammis-
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sione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione asse-
gnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato
dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ra-
gionevole durata” (Cass. Sez. III, sent. n. 8989 del 19.04.2011).
Per tutto quanto dianzi illustrato, la domanda attorea va rigettata per difetto di al-
legazione. Ogni altra questione, pur proposta dalle parti, deve considerarsi assor-
bita.
Per quanto concerne le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (con esclusione della fase istruttoria, non svolta nel corso del giudizio, in quanto ritenuto già maturo per la decisione). Nulla per spese per
[...]
attesa la contumacia dello stesso. Persona_3
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in €.
2.906, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarazione di fattone anticipo;
c) nulla per spese per Controparte_2
Così deciso in Nola, 11 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. ssa Valeria Ferraro dott. Geremia Casaburi
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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