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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/09/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 7964/2017
La Tribunale di Bari, in persona del GOT Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra e (C.F. Parte_1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. Luca Troisi C.F._1
OPPONENTI
e e (, Controparte_1 Controparte_2
assistito e difeso dall'Avv. BLANDINO LEONARDO
OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
02/10/2024 da intendersi qui riportato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con atto di citazione notificato il 30/04/2017, e Parte_1
successivamente, con atto di citazione notificato 12/09/2017, Parte_2 spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 820/17 del
[...]
Tribunale di Bari emesso in favore di per il Controparte_1
pagamento della somma di € 14.893,75 in relazione al mancato imborso delle rate di un finanziamento per l'acquisto di un'automobile.
In data 26 ottobre 2017, si costituiva in entrambi i Controparte_1
procedimenti, contestando quanto ex adverso dedotto.
A scioglimento della riserva assunta in data 17/12/2017 nel procedimento n.
R.G. 7964/17, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 820/17 nei confronti di mentre, in relazione al Parte_1
procedimento n. 14959/17, pur riconoscendo la validità della notifica e la legittimazione della creditrice procedente, la medesima richiesta veniva rigettata stante l'inefficacia del D.I. opposto ex art. 644 cpc). Venivano così assegnati per entrambe le cause i termini di cui all'articolo 183 comma 6° cpc con rinvio all'udienza del 09/10/2018 per i provvedimenti istruttori.
All'udienza del 13/11/2018 i procedimenti venivano riuntiti in quanto le opposizioni risultavano fondate su questioni sostanzialmente sovrapponibili.
Con ordinanza del 14/05/2019 veniva formulata proposta transattiva ex art. 185bis cpc con il pagamento della somma di € 7.000,00 da parte degli opponenti e compensazione delle spese di lite. Tale tentativo risultava infruttuoso stante la mancata accettazione della proposta da parte degli opponenti.
Frattanto si costituiva in giudizio ex art. 111 cpc la quale Controparte_3
cessionaria del credito già vantato da Parte_3
nei confronti degli opponenti.
[...]
La causa veniva così rinviata per la precisazione delle conclusioni e la fase decisoria. pag. 2/5 All'udienza del 02/10/2024 veniva riservata in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281sexies cpc.
In disparte la questione dell'inefficacia del decreto ingiuntivo ottenuto da eccepito da , da ritenere Controparte_1 Parte_2
infondata in quanto, come noto, se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei sessanta giorni ed il debitore eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art.645 cpc, l'inefficacia ex art.644 il
Giudice dichiarerà sì – verificatane la fondatezza – l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto come nella fattispecie (Cass. Civ. n. 21050 del 28/09/2006), le altre questioni sono sostanzialmente sovrapponibili rispetto ai giudizi di opposizione e possono essere trattate congiuntamente.
Nell'ordine delle questioni sollevate si osserva che:
- Difetto di procura: gli opponenti hanno eccepito che il Dr. non _1
aveva alcun potere di rilasciare il mandato in favore del legale in quanto privo di legittimazione rispetto a Tale eccezione è Parte_4
infondata in quanto il mandante ha agito nell'interesse di _1
, nella qualità di Direttore Generale p.t. di quest'ultima a sua volta CP_4
procuratrice della creditrice come documentalmente CP_1
dimostrato dall'opposta.
- Prescrizione: gli opponenti hanno eccepito la prescrizione sia rispetto alla sorte capitale che agli interessi. Tale eccezione è infondata in quanto essa decorre dalla scadenza dell'ultima rata come affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. sent. n. 18951/2013) la quale ha precisato che, in caso di frazionamento del debito la prescrizione è unica pag. 3/5 e non va riferita ad ogni singola rata rispetto alla scadenza. Pertanto, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione. Ciò significa che non si avranno tante prescrizioni quante sono le rate da versare, ma tutte le rate saranno soggette ad un unico termine di prescrizione. Inoltre, la prescrizione decennale delle rate insolute decorre dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata (Cass. civ. sent. n.
17798/2011).
- Mancata attivazione della garanzia per mancato acquisto del bene: gli opponenti hanno eccepito l'inefficacia del contratto di finanziamento per mancato acquisto dell'autovettura. Anche tale eccezione è infondata in quanto in primis, ai sensi dell'art. 42 del Codice del Consumo ratione temporis applicabile, gli opponenti avrebbero dovuto provare di aver costituito in mora il fornitore per la restituzione delle somme ricevute ( e di tanto non v'è prova) e, in secondo luogo, lo stesso contratto prevedeva l'inopponibilità al finanziatore delle eccezioni relative al contratto di compravendita in mancanza di accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore. La concessione del finanziamento non risulta neppure subordinata alla consegna del bene.
- Violazione dagli artt. 117 e 125 TUB: le eccezioni appaiono alquanto generiche e dunque non rilevano ai fini della decisione. In ogni caso si osserva che risulta nel contratto esibito (la cui sussistenza non è stata mai contestata dai debitori) la sottoscrizione relativa alla consegna agli opponenti della documentazione prescritta dalla normativa citata.
- Anatocismo e usura: anche questa eccezione appare alquanto generica in assenza di contestazioni specifiche rispetto ai fatti dedotti in giudizio ed agli atti di causa, trattandosi di mere petizioni di massima che si limitano al semplice richiamo della normativa, prive di contenuto qualificante. pag. 4/5 L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza come regolare nel dispositivo in base ai parametri medi del D.M. 55/2014 e suss. Mod.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio in epigrafe, per le motivazioni tutte sovra espresse, rigetta l'opposizione, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 820/2017 del Tribunale di Bari in danno di entrambi gli opponenti e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore di Controparte_3
che liquida complessivamente in € 5.077,00 oltre accessori come per legge.
Così è deciso in Bari il 02/09/2025
Il GOT – Cosmo Mezzina
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 7964/2017
La Tribunale di Bari, in persona del GOT Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra e (C.F. Parte_1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. Luca Troisi C.F._1
OPPONENTI
e e (, Controparte_1 Controparte_2
assistito e difeso dall'Avv. BLANDINO LEONARDO
OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
02/10/2024 da intendersi qui riportato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con atto di citazione notificato il 30/04/2017, e Parte_1
successivamente, con atto di citazione notificato 12/09/2017, Parte_2 spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 820/17 del
[...]
Tribunale di Bari emesso in favore di per il Controparte_1
pagamento della somma di € 14.893,75 in relazione al mancato imborso delle rate di un finanziamento per l'acquisto di un'automobile.
In data 26 ottobre 2017, si costituiva in entrambi i Controparte_1
procedimenti, contestando quanto ex adverso dedotto.
A scioglimento della riserva assunta in data 17/12/2017 nel procedimento n.
R.G. 7964/17, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 820/17 nei confronti di mentre, in relazione al Parte_1
procedimento n. 14959/17, pur riconoscendo la validità della notifica e la legittimazione della creditrice procedente, la medesima richiesta veniva rigettata stante l'inefficacia del D.I. opposto ex art. 644 cpc). Venivano così assegnati per entrambe le cause i termini di cui all'articolo 183 comma 6° cpc con rinvio all'udienza del 09/10/2018 per i provvedimenti istruttori.
All'udienza del 13/11/2018 i procedimenti venivano riuntiti in quanto le opposizioni risultavano fondate su questioni sostanzialmente sovrapponibili.
Con ordinanza del 14/05/2019 veniva formulata proposta transattiva ex art. 185bis cpc con il pagamento della somma di € 7.000,00 da parte degli opponenti e compensazione delle spese di lite. Tale tentativo risultava infruttuoso stante la mancata accettazione della proposta da parte degli opponenti.
Frattanto si costituiva in giudizio ex art. 111 cpc la quale Controparte_3
cessionaria del credito già vantato da Parte_3
nei confronti degli opponenti.
[...]
La causa veniva così rinviata per la precisazione delle conclusioni e la fase decisoria. pag. 2/5 All'udienza del 02/10/2024 veniva riservata in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281sexies cpc.
In disparte la questione dell'inefficacia del decreto ingiuntivo ottenuto da eccepito da , da ritenere Controparte_1 Parte_2
infondata in quanto, come noto, se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei sessanta giorni ed il debitore eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art.645 cpc, l'inefficacia ex art.644 il
Giudice dichiarerà sì – verificatane la fondatezza – l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto come nella fattispecie (Cass. Civ. n. 21050 del 28/09/2006), le altre questioni sono sostanzialmente sovrapponibili rispetto ai giudizi di opposizione e possono essere trattate congiuntamente.
Nell'ordine delle questioni sollevate si osserva che:
- Difetto di procura: gli opponenti hanno eccepito che il Dr. non _1
aveva alcun potere di rilasciare il mandato in favore del legale in quanto privo di legittimazione rispetto a Tale eccezione è Parte_4
infondata in quanto il mandante ha agito nell'interesse di _1
, nella qualità di Direttore Generale p.t. di quest'ultima a sua volta CP_4
procuratrice della creditrice come documentalmente CP_1
dimostrato dall'opposta.
- Prescrizione: gli opponenti hanno eccepito la prescrizione sia rispetto alla sorte capitale che agli interessi. Tale eccezione è infondata in quanto essa decorre dalla scadenza dell'ultima rata come affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. sent. n. 18951/2013) la quale ha precisato che, in caso di frazionamento del debito la prescrizione è unica pag. 3/5 e non va riferita ad ogni singola rata rispetto alla scadenza. Pertanto, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione. Ciò significa che non si avranno tante prescrizioni quante sono le rate da versare, ma tutte le rate saranno soggette ad un unico termine di prescrizione. Inoltre, la prescrizione decennale delle rate insolute decorre dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata (Cass. civ. sent. n.
17798/2011).
- Mancata attivazione della garanzia per mancato acquisto del bene: gli opponenti hanno eccepito l'inefficacia del contratto di finanziamento per mancato acquisto dell'autovettura. Anche tale eccezione è infondata in quanto in primis, ai sensi dell'art. 42 del Codice del Consumo ratione temporis applicabile, gli opponenti avrebbero dovuto provare di aver costituito in mora il fornitore per la restituzione delle somme ricevute ( e di tanto non v'è prova) e, in secondo luogo, lo stesso contratto prevedeva l'inopponibilità al finanziatore delle eccezioni relative al contratto di compravendita in mancanza di accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore. La concessione del finanziamento non risulta neppure subordinata alla consegna del bene.
- Violazione dagli artt. 117 e 125 TUB: le eccezioni appaiono alquanto generiche e dunque non rilevano ai fini della decisione. In ogni caso si osserva che risulta nel contratto esibito (la cui sussistenza non è stata mai contestata dai debitori) la sottoscrizione relativa alla consegna agli opponenti della documentazione prescritta dalla normativa citata.
- Anatocismo e usura: anche questa eccezione appare alquanto generica in assenza di contestazioni specifiche rispetto ai fatti dedotti in giudizio ed agli atti di causa, trattandosi di mere petizioni di massima che si limitano al semplice richiamo della normativa, prive di contenuto qualificante. pag. 4/5 L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza come regolare nel dispositivo in base ai parametri medi del D.M. 55/2014 e suss. Mod.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio in epigrafe, per le motivazioni tutte sovra espresse, rigetta l'opposizione, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 820/2017 del Tribunale di Bari in danno di entrambi gli opponenti e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore di Controparte_3
che liquida complessivamente in € 5.077,00 oltre accessori come per legge.
Così è deciso in Bari il 02/09/2025
Il GOT – Cosmo Mezzina
pag. 5/5