Sentenza 13 maggio 2020
Decreto cautelare 11 settembre 2020
Ordinanza cautelare 16 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 23 marzo 2021
Ordinanza collegiale 5 giugno 2023
Ordinanza collegiale 11 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/01/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00389/2025REG.PROV.COLL.
N. 07061/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7061 del 2020, proposto dal Comune di Genzano di Lucania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpaolo Carretta, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
M.S.T. s.n.c. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Colangelo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, n. 313 del 13 maggio 2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della M.S.T. s.n.c. in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La M.S.T. di TI GI & C. s.n.c. in liquidazione ha agito dinanzi al T.a.r per la Basilicata per l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione da parte del Comune di Genzano di Lucania di alcuni terreni di sua proprietà che sarebbero stati occupati dall’Amministrazione nell’ambito di una procedura espropriativa avviata e mai conclusa e per la condanna del Comune stesso al risarcimento del danno, nonché all’adozione dei provvedimenti necessari a far cessare l’occupazione mediante la restituzione delle aree occupate o l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.
2. Con la sentenza n. 313 del 23 maggio 2020 il T.a.r. per la Basilicata ha accolto il ricorso, condannando il Comune al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima e alla restituzione delle aree occupate, salva la possibilità per l’ente di adottare un atto di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.
3. Il Comune di Genzano di Lucania ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, tale pronuncia, affidando il suo appello a quattro motivi così rubricati:
I - error in procedendo e in iudicando , omessa e/o insufficiente motivazione, violazione di legge, inammissibilità e/o improcedibilità del gravame in relazione all’omessa impugnazione dei provvedimenti ablatori, omessa specificazione e/o duplicazione della domanda inammissibilità e/o improcedibilità per l’adozione del decreto definitivo di esproprio, tardività del gravame, sopravvenuta carenza di interesse, cessazione della materia del contendere;
II – tardività della domanda, inammissibilità della domanda risarcitoria per l’intervenuto pagamento dell’indennità di esproprio accettato dai ricorrenti;
III – improcedibilità e/o inammissibilità per mancata impugnazione delle determinazioni dirigenziali liquidative dell’indennità di esproprio e di risarcimento dei danni, intervenuto giudicato esterno tra le parti, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
IV – sulla prescrizione e sul calcolo del quantum risarcitorio relativo al valore venale del bene, assenza della prova materiale.
4. Si è costituita in giudizio la M.S.T., chiedendo il rigetto dell’appello, in quanto infondato.
5. Con ordinanza n. 6048 del 16 ottobre 2020, al fine di mantenere la res adhuc integra , è stata accolta l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata.
6. Con successiva ordinanza n. 2475 del 23 marzo 2021 è stata, poi, disposta una verificazione per ricostruire la serie procedimentale relativa all’espropriazione dei terreni de quibus ed accertare per quali particelle il procedimento si fosse concluso con l’adozione del decreto di esproprio e con il pagamento dell’indennità.
7. Con memorie dell’8 agosto 2024 e del 25 settembre 2024 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
8. All’udienza pubblica del 26 settembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Il Comune appellante ha lamentato, in primo luogo, l’erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. non avrebbe adeguatamente valutato, da un lato, le “eccezioni di inammissibilità in relazione all’omessa impugnazione dei provvedimenti ablatori per quanto attiene alla particella 1461 foglio 44 di mq 500 e ai successivi frazionamenti che ne…(sarebbero) derivati e (alle) relative determinazioni di nuove particelle”, con particolare riguardo all’adozione del decreto di esproprio n. 3/2003, dall’altro, le eccezioni di sopravvenuta carenza di interesse e di cessazione della materia del contendere formulate in ragione dell’avvenuto pagamento, in ogni caso, dell’indennità di esproprio e di tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno.
10. Il Comune, evidenziando di aver contestato già in primo grado le doglianze avversarie circa la pretesa illegittimità della procedura espropriativa e la asserita sussistenza del nesso di causalità e dell’elemento psicologico della colpa, ha altresì rivendicato la spettanza a sé della facoltà di assumere le determinazioni previste dall’art. 42 bis del d.P.R. n. 380/2001 sull’eventuale acquisizione del fondo occupato, affermando che nella sentenza impugnata il T.a.r. non avrebbe sufficientemente considerato l’inammissibilità per tardività e per eccessiva onerosità della domanda di risarcimento del danno in forma specifica e le numerose eccezioni di improcedibilità da esso proposte, incorrendo in evidenti errori in procedendo e in un’omessa motivazione.
11. Con il secondo motivo l’appellante ha, poi, riproposto dinanzi a questo Consiglio di Stato anche le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità della domanda di risarcimento per equivalente per avvenuta accettazione da parte della società appellata dell’indennità di esproprio, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in questione e per l’avvenuta regolarizzazione, in ogni caso, della fattispecie di occupazione attraverso l’adozione del decreto di esproprio, deducendo, comunque, l’impossibilità di essere condannato al ristoro della perdita della proprietà subita dalla controparte in assenza, allo stato, di una determinazione di acquisizione del fondo in proprio favore.
12. Con il terzo ed il quarto motivo il Comune di Genzano di Lucania ha, infine, lamentato l’erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. non avrebbe, a suo dire, in alcun modo illustrato le ragioni alla base del rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle determinazioni del 18 settembre 2012, del 17 dicembre 2015 e del 10 luglio 2015 (in particolare, di nulla osta al versamento dell’indennità di esproprio e di esecuzione di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Potenza n. 35/2014) che avrebbero spiegato tutti i loro effetti anche sulla quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità né, tantomeno, i motivi del rigetto dell’eccezione di prescrizione di ogni eventuale credito.
13. Tali censure non sono fondate e devono essere rigettate.
14. Come già correttamente affermato dal T.a.r. e come confermato dalle risultanze della verificazione espletata nel presente giudizio di appello, i terreni della originaria ricorrente M.S.T. sono stati, in verità, interessati nel corso degli anni non da un’unica espropriazione, bensì da due distinte procedure, finalizzate rispettivamente alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n. 457/1978 ed all’esecuzione di “lavori di sistemazione delle strade interne via Salerno, via Nenni, via Bari e zone limitrofe e via Ruggero di Lanza di cui alla D.G.C. n. 69/2000”.
15. Mentre la prima procedura risulta essersi regolarmente conclusa con l’emissione del decreto di esproprio e con la corresponsione da parte dell’Amministrazione delle relative indennità (come indicato anche dalla sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 176/2006), per la seconda, finalizzata, come anticipato, alla realizzazione di opere di sistemazione stradale, concernente l’intera superficie delle particelle 1462 (ex 1457/e) e 1780 (ex 1523/b) il verificatore ha accertato che “il Comune di Genzano di Lucania non ha ancora concluso l’iter amministrativo”, non avendo provveduto neppure al versamento di alcuna indennità di esproprio.
16. Richiamando l'art. 133, lett. g), c.p.a., secondo il quale spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", deve, dunque, affermarsi, in primo luogo, l’appartenenza alla giurisdizione del giudice amministrativo della controversia in questione, vertente su domanda risarcitoria da occupazione illegittima derivante dall'aver subìto procedure espropriative mai concluse con l'adozione di un decreto di esproprio. (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2024 n. 411). Per costante orientamento della giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che della Corte di Cassazione, sono, infatti devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione, a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi (Cass., Sez. un., 29 gennaio 2018, n. 2145).
17. Alla luce dei dati emersi nel corso della verificazione devono essere poi respinte anche nel presente giudizio tutte le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso di primo grado e di cessata materia del contendere formulate dal Comune, essendo il decreto di esproprio ed il pagamento delle indennità posti dall’appellante a fondamento della sua impugnazione correlati, in realtà, ad altra procedura espropriativa, diversa ed ulteriore rispetto a quella oggetto della controversia in esame e, in quanto tali, assolutamente non idonei ad escludere il distinto diritto della M.S.T. al risarcimento del danno ed alla restituzione dei fondi illegittimamente occupati, salva l’adozione da parte dell’Amministrazione comunale di un provvedimento ex art. 42 bis del d.P.R. n. 380/2001, non venendo in rilievo nella presente controversia alcuna questione circa un’eventuale accessione invertita, ormai del tutto esclusa dalla disciplina normativa vigente e dalla costante giurisprudenza.
18. Per le medesime ragioni appena illustrate, non meritevoli di accoglimento sono anche le doglianze di tardività delle domande volte ad ottenere la restituzione del fondo o l’adozione di un provvedimento di acquisizione e, in ogni caso, il risarcimento di tutti i danni subiti, che trovano fondamento proprio nell’illegittima occupazione dei terreni de quibus , avvenuta a seguito di dichiarazione di pubblica utilità e urgenza mai seguita, però, come detto, dal relativo decreto di esproprio e dalla corresponsione delle indennità dovute.
19. Analoghe considerazioni possono essere svolte in rapporto a tutte le ulteriori censure di inammissibilità e/o improcedibilità delle richieste risarcitorie e di pretesa erroneità della sentenza del T.a.r. le cui statuizioni, congruamente motivate in rapporto al dovere dell’Amministrazione comunale di restituzione dei fondi illegittimamente occupati salvo il potere di provvedere ex art. 42 bis d.P.R. n. 380/2001, all’irrilevanza dell’omessa impugnazione dei provvedimenti relativi ad altra procedura espropriativa ed all’esclusione della prescrizione (da valutare, in realtà, alla luce di tutti i documenti di causa) devono essere integralmente condivise e confermate.
20. In conclusione l’appello deve, perciò, essere integralmente rigettato.
21. Le spese del grado di appello sono poste secondo la regola della soccombenza a carico dell’appellante, così come le spese della verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Comune alla rifusione, in favore della società appellata delle spese del grado di appello, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Pone definitivamente a carico del Comune appellante le spese della verificazione espletata nel giudizio di appello, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia TI, Consigliere
GI Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO