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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/07/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 605/2019 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 605/2019 R.G. vertente
TRA
(P.I. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gabriele D'Ottavio
Giuseppe e Raffaele D'Ottavio
-APPELLANTE-
CONTRO
L' , (codice Controparte_1 fiscale ) in persona della rappresentata e P.IVA_2 Parte_2 difesa, giusta procura allegata, dall'avv. Rosa Lombardo (codice fiscale
[...]
pec C.F._1 Email_1
fax n.0964/399526) ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Cont l'Ufficio Affari Legali della medesima sito in Via Sant'Anna II Controparte_1
Tronco
- APPELLATA -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 71/2019, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, prima sezione civile, in data 14.01.2019 e pubblicata il 16/01/2019, nel procedimento n. 4294/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.10.2013, il conveniva in giudizio Parte_1
l' per sentirla condannare al pagamento in suo favore della Controparte_3 complessiva somma di € 286.657,54 per le prestazioni di laboratorio generale, erogate in regime di accreditamento con il negli anni 2007 e 2008 Controparte_4 in regime di prorogatio oltre il tetto massimo di spesa stabilito a titolo contrattuale secondo le previsioni della legge regionale ovvero, in via subordinata a titolo di indebito arricchimento.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la pretesa avversaria, CP_5 deducendo di non essere tenuta a corrispondere il corrispettivo per le prestazioni erogate al di fuori degli accordi di cui all' art.
8- quinquies, ovvero al di fuori del budget stabilito e chiedeva il rigetto della domanda.
Rigettate le richieste istruttorie, il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n.
71/2019 pubblicata il 16/01/20l9, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice condannando l' al pagamento in favore del della CP_5 Parte_1 complessiva somma di € 124.680,12 oltre interessi moratori, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.600,00 di cui €1.100,00 per spese, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario.
Il ha proposto appello deducendo i motivi di seguito meglio Parte_1 indicati e chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della propria domanda, con il ristoro delle spese di giudizio. Cont L'appellata si è costituita in appello opponendosi ad ogni richiesta avversaria e richiamandosi a tutte le eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni formulate nei propri scritti difensivi. Ha chiesto quindi il rigetto delle domande di parte appellante e la condanna della stessa alle spese e competenze del grado di giudizio.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha lamentato che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente desunto che il superamento del tetto di spesa previsto in contratto darebbe diritto al pagamento delle ulteriori prestazioni solo entro il limite del 10 % del tetto individuale previsto nel medesimo contratto, anche nel caso in cui le prestazioni ed i relativi corrispettivi siano pag. 2/9 superiori a tale percentuale. Ha sostenuto che la sentenza di primo grado avrebbe confuso i diversi concetti di tetto massimo di spesa individuale e tetto massimo di spesa aziendale e rilevato che solo il superamento di quest'ultimo (non provato nel caso di specie) potrebbe giustificare il mancato pagamento delle prestazioni extrabudget. Ha rilevato altresì che la normativa in materia e il contratto stipulato tra l' e la CP_2 struttura accreditata appellante non prevedono che il limite di spesa assegnato a quest'ultima sia invalicabile, dovendosi intendere come invalicabile solo il tetto di spesa aziendale. Ha dedotto, infine, che comunque il mancato pagamento delle prestazioni eccedenti i tetti di spesa costituirebbe indebito arricchimento da parte dell' Sotto CP_2 il profilo probatorio, ha osservato di avere dedotto il mancato superamento del budget aziendale e di avere richiesto l'ammissione di idonei mezzi di prova, quali l'ordine di Con esibizione dei bilanci dell' :P. o c.t.u., non ammessi in primo grado.
L'appellata ha controdedotto di avere tempestivamente contestato la domanda CP_2 avversaria sostenendo di avere adempiuto all'obbligazione contrattuale e di non essere tenuta al pagamento delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa contrattualizzato. Ha richiamato pronunce giurisprudenziali a sostegno della insuperabilità dei tetti di spesa e della inconfigurabilità di un diritto di fonte contrattuale alla remunerazione extra budget
(Corte di Appello di Roma, sez. I civile 27.09.2016 n.5627, Corte di appello di Cz n.948 del 12.05.2018). Ha poi evidenziato che, nel contratto stipulato tra l'appellante e la non è vi alcuna pattuizione che Controparte_7 consenta alla società erogatrice prestazioni sanitarie di richiedere il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto medesimo né vi è prova della esistenza di diverse condizioni che consentano di ritenere ammissibile siffatta pretesa e che l'adesione alla tesi dell'appellante condurrebbe ad una sostanziale elusione della norma che prevede che la struttura sanitaria accreditata non possa erogare prestazioni maggiori di quelle che l'amministrazione pubblica può pagare, anche in considerazione del fatto che il contraente privato era nella piena conoscenza del limite invalicabile imposto e, ciò nonostante, ha deliberatamente ritenuto di disattenderne il contenuto ed offrire altre prestazioni, non richieste ex contractu; ha rammentato altresì che la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti (Cass., Sez. Un., 18/06/2019, n. 16336). Infine, ha eccepito di non pag. 3/9 accettare il contraddittorio rispetto alla implicita domanda di indebito arricchimento, in quanto formulata per la prima volta in appello e, comunque, infondata.
Passando all'esame delle questioni prospettate, giova premettere che la normativa di riferimento è il D. Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, a mente del quale:
– le “strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art.
8-sexies, comma 1);
– le Regioni stabiliscono i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura” (art.
8-quinquies, comma 1, lett. d).
Dal citato dettato normativo si evince che le Regioni determinano in via esclusiva i limiti relativi alla spesa sanitaria, invece, le aziende sanitarie locali e le singole strutture accreditate stipulano dei contratti, nello specifico “accordi”, come definiti dall'art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502/92 aventi ad oggetto l'acquisto, da parte delle prime, del volume massimo di prestazioni sanitarie erogabili dalle seconde nell'anno di riferimento.
Avuto riguardo alla vicenda che occupa, è utile rammentare che la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che la società attrice ha prodotto il contratto stipulato per le prestazioni erogate per l'anno 2006, nel quale il budget assegnato era pari ad €
249.954,28 con un accantonamento previsto per l'eventuale sforamento pari ad €
27.772,70 e dunque per un totale complessivo pari ad € 277.726,98, mentre non sono stati prodotti i contratti relativi agli anni 2007 e 2008, cui si riferiscono le prestazioni per cui è causa, di talchè, in mancanza di contestazioni sul punto, deve presumersi che gli stessi limiti contrattualmente stabiliti per l'annualità 2006 debbano valere anche per i due anni successivi, di cui qui si controverte.
Detto contratto, all'art.11, prevede: “Il presente contratto ha validità per tutto l'anno
2006 e più' esattamente per il periodo intercorrente tra 1'1 gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2006. Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto - da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno
pag. 4/9 successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall' 1 gennaio 2007 - le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”. Lo stesso contratto quantifica chiaramente i volumi delle prestazioni che l' si impegna a retribuire alla struttura accreditata per l'anno CP_2
2006, prevedendo espressamente che il c.d. “budget” assegnato è pari ad € 249.954,28; che l'accantonamento previsto per l'eventuale sforamento è pari al 10%, per un importo di € 27.772,70. Si evidenzia che viene anche precisato che, qualora risulti un'assegnazione aggiuntiva rispetto allo stanziamento iniziale, così come previsto dalla delibera 334/06 (…) l' rovvederà ad applicare l'art. 4.1-11.5. CP_6
Parte attrice e odierna appellante ha prodotto anche i seguenti documenti:
- Delibera Giunta regionale Calabria 8.3.2007 n. 169, la quale, in particolare, al punto
11 stabilisce, per l'anno 2007, di non procedere al pagamento delle prestazioni qualora dovessero essere superati, per ciascuna azienda sanitaria, i limiti di spesa previsti dal presente provvedimento (richiamando Plen. 8/2006); Parte_3
- Delibera Giunta regionale 4.8.2008 n. 541, la quale, in particolare, l punto CP_1
20, stabilisce, per l'anno 2008, che le prestazioni eccedenti i limiti di spesa previsti dal medesimo provvedimento non danno diritto ad alcuna remunerazione;
- Delibera Giunta regionale Calabria 1.6.2004 n. 362, la quale, in particolare, alla lettera h), stabilisce l'obbligo degli erogatori di fornire le prestazioni definite nel contratto, nel rispetto delle tipologie e dei volumi;
che la qualità di soggetto Cont accreditato non comporta l'obbligo per le di retribuire le prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali;
che nell'ipotesi di superamento dei tetti di spesa programmati si rende legittima l'applicazione dei meccanismi di abbattimento tariffario a mente della L.R. 30/2003;
- Contratto stipulato tra l' di e il per CP_2 Controparte_1 Parte_1
l'anno 2006, con espressa approvazione dei relativi allegati, dove si prevede che il budget assegnato è pari a € 249.954,28; che l'accantonamento previsto per l'eventuale sforamento è pari al 10%, per un importo di € 27.772,70; che, qualora risulti un'assegnazione aggiuntiva rispetto allo stanziamento iniziale così come previsto dalla delibera 334/06 (…) l' provvederà ad applicare l'art. 4.1-11.5 del CP_6 presente contratto, peraltro solo con riferimento alle prestazioni eventualmente eseguite in favore di soggetti “non residenti intra ed extra regionali”.
pag. 5/9 Puntualizzati tali elementi, merita di essere pienamente condivisa la motivazione della sentenza di primo grado, la quale ha correttamente spiegato che “il tetto massimo si deduce dalla lettura combinata delle clausole contrattuali richiamate e della delibera della Giunta Regionale n. 362/2004, al cui allegato 1 rubricato “Criteri per gli abbattimenti progressivi e proporzionali” fa espresso rinvio l'art.
4.2. Tale allegato al secondo periodo del secondo capoverso prevede che: “la condizione che fa
<> gli abbattimenti è lo sforamento del tetto globale dell'azienda sanitaria che è insuperabile”. Nello stesso senso depone anche la delibera regionale n.169/2007, la quale, al punto 9, prevede che gli accordi ed i contratti per l'acquisizione delle prestazioni devono prevedere per ciascuna struttura erogatrice “i limiti massimi di spesa sostenibile in conformità al finanziamento assegnato per prestazione di ricovero e di specialistica ambulatoriale” ed al punto 11 stabilisce che le prestazioni di assistenza ospedaliera, di specialistica ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale non possono essere remunerate qualora superino il limite massimo di spesa fissato all'azienda sanitaria di riferimento.
E' chiaro, pertanto, che – con riferimento agli anni 2007 e 2008, ai quali si riferiscono le prestazioni di cui si controverte – le citate delibere della Regione Calabria n. 169/2007 e n. 541/2008 hanno espressamente escluso la retribuzione delle prestazioni eventualmente eseguite dalle strutture accreditate in eccedenza rispetto ai limiti di spesa programmati. Inoltre, come osservato dalla sentenza di primo grado, la legittimità di tali delibere, peraltro insindacabile in questa sede, è stata suffragata dalla giurisprudenza amministrativa, anche con riferimento alla delibera n.541/2008, applicabile al caso di specie.
Tenuto presente quanto sopra, si osserva che proprio le clausole di cui all'art.
4.2 e 4.3 del suddetto contratto, attraverso il richiamo ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per la remunerazione delle prestazioni eccedenti i tetti spesa programmati, impongono di pervenire alle stesse conclusioni della sentenza di primo grado, la quale ha riconosciuto il diritto di parte attrice al pagamento dei crediti intra ed extra budget nei limiti di quanto espressamente pattuito e quindi nella complessiva somma di € 124.681,28, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 dalla maturazione sino al soddisfo.
pag. 6/9 Avuto riguardo al profilo della prova del superamento dei tetti di spesa programmati, è pacifico il superamento del tetto c.d. “individuale” assegnato al , il Parte_1 quale, appunto, richiede la remunerazione delle prestazioni eseguite in eccedenza.
Avuto riguardo, invece, al tetto di spesa c.d. “aziendale” dell' lo stesso si desume CP_2 dalle stesse pattuizioni contrattuali, nelle quali, oltre al c.d. “budget” assegnato alla struttura accreditata, si prevede un ulteriore accantonamento del 10% (nella specie parimenti superato) e, in senso dirimente, un eventuale ulteriore margine - peraltro espressamente riferito solo al pagamento delle prestazioni eventualmente eseguite in favore di soggetti non residenti - “qualora risulti un'assegnazione aggiuntiva rispetto allo stanziamento iniziale così come previsto dalla delibera 334/06”. Il tenore delle pattuizioni contrattuali, dunque, è chiaro nel dare contezza della mancanza di risorse eccedenti rispetto a quelle indicate, salve eventuali assegnazioni aggiuntive e nei limiti precisati.
Ciò posto, non possono neppure trovare accoglimento le doglianze dell'appellante in merito all'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa c.d. “aziendale”, dovendo condividersi la giurisprudenza di legittimità secondo cui fa capo alla struttura sanitaria accreditata «l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite “extra budget”, essendo per la P.A.
l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile» (Cass. civ., sez. III, n. 13884/2020). In senso analogo, la S.C. ha chiarito che «quello alla remunerazione delle prestazioni extra budget è un diritto esistente "solo in astratto", atteso che, in concreto, la sua attuazione dipende dalla sussistenza delle risorse disponibili, circostanza che ne condiziona la "esigibilità" (Cass., 3, n. 27608 del 2019, cit.)», aggiungendo che «occorre fare applicazione del principio generale in base al quale incombe sul creditore la prova dell'esigibilità del suo diritto (Cass., 1, n. 11629 del 15/10/1999)» (Cass. civ., sez. III, n. 36654/2021). La stessa sentenza ha aggiunto che il diritto a conseguire il corrispettivo della prestazione erogata oltre il tetto di spesa
è subordinato a condizioni ulteriori, il ricorrere delle quali deve essere provato dal creditore. In queste ipotesi, secondo la S.C., «l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget va (…) sopportato dalla struttura accreditata» (Cass. civ., sez. III, n. 36654/2021).
pag. 7/9 Né devono trarre in inganno le massime, dedotte da altre pronunce, le quali pongono a carico del debitore la prova del superamento del limite di spesa assegnato alla struttura accreditata, questione invece pacifica nel caso che occupa. In tal senso, tra le più recenti, si segnala Cass. civ., Sez. 3 , Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 (Rv. 672579 - Parte 01), in motivazione, ha spiegato che una volta dimostrato, da parte dell' il fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite.
Assolutamente chiara e dirimente – anche con riferimento all'ulteriore profilo dell'eventuale indebito arricchimento – risulta poi Cass. civ., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 25514 del 24/09/2024 (Rv. 672447 - 01) la quale ha ribadito l'orientamento secondo cui, in tema di prestazioni extra budget, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A fronte delle esposte motivazioni, risultano del tutto irrilevanti le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, oltre che non espressamente rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e inammissibilmente generiche ed esplorative, non essendo stato fornito alcun elemento, neppure meramente indiziario, da cui poter ipotizzare la disponibilità da parte dell' di risorse aggiuntive, peraltro CP_2 contrattualmente destinate a remunerare esclusivamente le prestazioni erogate in favore di soggetti non residenti e nella specie neppure indicate.
Nonostante l'integrale rigetto dell'appello, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 92 c.p.c.
e considerata la peculiarità delle questioni oggetto di causa e la complessità del pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
pag. 8/9 L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'11.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 605/2019 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 605/2019 R.G. vertente
TRA
(P.I. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gabriele D'Ottavio
Giuseppe e Raffaele D'Ottavio
-APPELLANTE-
CONTRO
L' , (codice Controparte_1 fiscale ) in persona della rappresentata e P.IVA_2 Parte_2 difesa, giusta procura allegata, dall'avv. Rosa Lombardo (codice fiscale
[...]
pec C.F._1 Email_1
fax n.0964/399526) ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Cont l'Ufficio Affari Legali della medesima sito in Via Sant'Anna II Controparte_1
Tronco
- APPELLATA -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 71/2019, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, prima sezione civile, in data 14.01.2019 e pubblicata il 16/01/2019, nel procedimento n. 4294/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.10.2013, il conveniva in giudizio Parte_1
l' per sentirla condannare al pagamento in suo favore della Controparte_3 complessiva somma di € 286.657,54 per le prestazioni di laboratorio generale, erogate in regime di accreditamento con il negli anni 2007 e 2008 Controparte_4 in regime di prorogatio oltre il tetto massimo di spesa stabilito a titolo contrattuale secondo le previsioni della legge regionale ovvero, in via subordinata a titolo di indebito arricchimento.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la pretesa avversaria, CP_5 deducendo di non essere tenuta a corrispondere il corrispettivo per le prestazioni erogate al di fuori degli accordi di cui all' art.
8- quinquies, ovvero al di fuori del budget stabilito e chiedeva il rigetto della domanda.
Rigettate le richieste istruttorie, il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n.
71/2019 pubblicata il 16/01/20l9, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice condannando l' al pagamento in favore del della CP_5 Parte_1 complessiva somma di € 124.680,12 oltre interessi moratori, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.600,00 di cui €1.100,00 per spese, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario.
Il ha proposto appello deducendo i motivi di seguito meglio Parte_1 indicati e chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della propria domanda, con il ristoro delle spese di giudizio. Cont L'appellata si è costituita in appello opponendosi ad ogni richiesta avversaria e richiamandosi a tutte le eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni formulate nei propri scritti difensivi. Ha chiesto quindi il rigetto delle domande di parte appellante e la condanna della stessa alle spese e competenze del grado di giudizio.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha lamentato che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente desunto che il superamento del tetto di spesa previsto in contratto darebbe diritto al pagamento delle ulteriori prestazioni solo entro il limite del 10 % del tetto individuale previsto nel medesimo contratto, anche nel caso in cui le prestazioni ed i relativi corrispettivi siano pag. 2/9 superiori a tale percentuale. Ha sostenuto che la sentenza di primo grado avrebbe confuso i diversi concetti di tetto massimo di spesa individuale e tetto massimo di spesa aziendale e rilevato che solo il superamento di quest'ultimo (non provato nel caso di specie) potrebbe giustificare il mancato pagamento delle prestazioni extrabudget. Ha rilevato altresì che la normativa in materia e il contratto stipulato tra l' e la CP_2 struttura accreditata appellante non prevedono che il limite di spesa assegnato a quest'ultima sia invalicabile, dovendosi intendere come invalicabile solo il tetto di spesa aziendale. Ha dedotto, infine, che comunque il mancato pagamento delle prestazioni eccedenti i tetti di spesa costituirebbe indebito arricchimento da parte dell' Sotto CP_2 il profilo probatorio, ha osservato di avere dedotto il mancato superamento del budget aziendale e di avere richiesto l'ammissione di idonei mezzi di prova, quali l'ordine di Con esibizione dei bilanci dell' :P. o c.t.u., non ammessi in primo grado.
L'appellata ha controdedotto di avere tempestivamente contestato la domanda CP_2 avversaria sostenendo di avere adempiuto all'obbligazione contrattuale e di non essere tenuta al pagamento delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa contrattualizzato. Ha richiamato pronunce giurisprudenziali a sostegno della insuperabilità dei tetti di spesa e della inconfigurabilità di un diritto di fonte contrattuale alla remunerazione extra budget
(Corte di Appello di Roma, sez. I civile 27.09.2016 n.5627, Corte di appello di Cz n.948 del 12.05.2018). Ha poi evidenziato che, nel contratto stipulato tra l'appellante e la non è vi alcuna pattuizione che Controparte_7 consenta alla società erogatrice prestazioni sanitarie di richiedere il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto medesimo né vi è prova della esistenza di diverse condizioni che consentano di ritenere ammissibile siffatta pretesa e che l'adesione alla tesi dell'appellante condurrebbe ad una sostanziale elusione della norma che prevede che la struttura sanitaria accreditata non possa erogare prestazioni maggiori di quelle che l'amministrazione pubblica può pagare, anche in considerazione del fatto che il contraente privato era nella piena conoscenza del limite invalicabile imposto e, ciò nonostante, ha deliberatamente ritenuto di disattenderne il contenuto ed offrire altre prestazioni, non richieste ex contractu; ha rammentato altresì che la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti (Cass., Sez. Un., 18/06/2019, n. 16336). Infine, ha eccepito di non pag. 3/9 accettare il contraddittorio rispetto alla implicita domanda di indebito arricchimento, in quanto formulata per la prima volta in appello e, comunque, infondata.
Passando all'esame delle questioni prospettate, giova premettere che la normativa di riferimento è il D. Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, a mente del quale:
– le “strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art.
8-sexies, comma 1);
– le Regioni stabiliscono i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura” (art.
8-quinquies, comma 1, lett. d).
Dal citato dettato normativo si evince che le Regioni determinano in via esclusiva i limiti relativi alla spesa sanitaria, invece, le aziende sanitarie locali e le singole strutture accreditate stipulano dei contratti, nello specifico “accordi”, come definiti dall'art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502/92 aventi ad oggetto l'acquisto, da parte delle prime, del volume massimo di prestazioni sanitarie erogabili dalle seconde nell'anno di riferimento.
Avuto riguardo alla vicenda che occupa, è utile rammentare che la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che la società attrice ha prodotto il contratto stipulato per le prestazioni erogate per l'anno 2006, nel quale il budget assegnato era pari ad €
249.954,28 con un accantonamento previsto per l'eventuale sforamento pari ad €
27.772,70 e dunque per un totale complessivo pari ad € 277.726,98, mentre non sono stati prodotti i contratti relativi agli anni 2007 e 2008, cui si riferiscono le prestazioni per cui è causa, di talchè, in mancanza di contestazioni sul punto, deve presumersi che gli stessi limiti contrattualmente stabiliti per l'annualità 2006 debbano valere anche per i due anni successivi, di cui qui si controverte.
Detto contratto, all'art.11, prevede: “Il presente contratto ha validità per tutto l'anno
2006 e più' esattamente per il periodo intercorrente tra 1'1 gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2006. Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto - da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno
pag. 4/9 successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall' 1 gennaio 2007 - le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”. Lo stesso contratto quantifica chiaramente i volumi delle prestazioni che l' si impegna a retribuire alla struttura accreditata per l'anno CP_2
2006, prevedendo espressamente che il c.d. “budget” assegnato è pari ad € 249.954,28; che l'accantonamento previsto per l'eventuale sforamento è pari al 10%, per un importo di € 27.772,70. Si evidenzia che viene anche precisato che, qualora risulti un'assegnazione aggiuntiva rispetto allo stanziamento iniziale, così come previsto dalla delibera 334/06 (…) l' rovvederà ad applicare l'art. 4.1-11.5. CP_6
Parte attrice e odierna appellante ha prodotto anche i seguenti documenti:
- Delibera Giunta regionale Calabria 8.3.2007 n. 169, la quale, in particolare, al punto
11 stabilisce, per l'anno 2007, di non procedere al pagamento delle prestazioni qualora dovessero essere superati, per ciascuna azienda sanitaria, i limiti di spesa previsti dal presente provvedimento (richiamando Plen. 8/2006); Parte_3
- Delibera Giunta regionale 4.8.2008 n. 541, la quale, in particolare, l punto CP_1
20, stabilisce, per l'anno 2008, che le prestazioni eccedenti i limiti di spesa previsti dal medesimo provvedimento non danno diritto ad alcuna remunerazione;
- Delibera Giunta regionale Calabria 1.6.2004 n. 362, la quale, in particolare, alla lettera h), stabilisce l'obbligo degli erogatori di fornire le prestazioni definite nel contratto, nel rispetto delle tipologie e dei volumi;
che la qualità di soggetto Cont accreditato non comporta l'obbligo per le di retribuire le prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali;
che nell'ipotesi di superamento dei tetti di spesa programmati si rende legittima l'applicazione dei meccanismi di abbattimento tariffario a mente della L.R. 30/2003;
- Contratto stipulato tra l' di e il per CP_2 Controparte_1 Parte_1
l'anno 2006, con espressa approvazione dei relativi allegati, dove si prevede che il budget assegnato è pari a € 249.954,28; che l'accantonamento previsto per l'eventuale sforamento è pari al 10%, per un importo di € 27.772,70; che, qualora risulti un'assegnazione aggiuntiva rispetto allo stanziamento iniziale così come previsto dalla delibera 334/06 (…) l' provvederà ad applicare l'art. 4.1-11.5 del CP_6 presente contratto, peraltro solo con riferimento alle prestazioni eventualmente eseguite in favore di soggetti “non residenti intra ed extra regionali”.
pag. 5/9 Puntualizzati tali elementi, merita di essere pienamente condivisa la motivazione della sentenza di primo grado, la quale ha correttamente spiegato che “il tetto massimo si deduce dalla lettura combinata delle clausole contrattuali richiamate e della delibera della Giunta Regionale n. 362/2004, al cui allegato 1 rubricato “Criteri per gli abbattimenti progressivi e proporzionali” fa espresso rinvio l'art.
4.2. Tale allegato al secondo periodo del secondo capoverso prevede che: “la condizione che fa
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E' chiaro, pertanto, che – con riferimento agli anni 2007 e 2008, ai quali si riferiscono le prestazioni di cui si controverte – le citate delibere della Regione Calabria n. 169/2007 e n. 541/2008 hanno espressamente escluso la retribuzione delle prestazioni eventualmente eseguite dalle strutture accreditate in eccedenza rispetto ai limiti di spesa programmati. Inoltre, come osservato dalla sentenza di primo grado, la legittimità di tali delibere, peraltro insindacabile in questa sede, è stata suffragata dalla giurisprudenza amministrativa, anche con riferimento alla delibera n.541/2008, applicabile al caso di specie.
Tenuto presente quanto sopra, si osserva che proprio le clausole di cui all'art.
4.2 e 4.3 del suddetto contratto, attraverso il richiamo ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per la remunerazione delle prestazioni eccedenti i tetti spesa programmati, impongono di pervenire alle stesse conclusioni della sentenza di primo grado, la quale ha riconosciuto il diritto di parte attrice al pagamento dei crediti intra ed extra budget nei limiti di quanto espressamente pattuito e quindi nella complessiva somma di € 124.681,28, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 dalla maturazione sino al soddisfo.
pag. 6/9 Avuto riguardo al profilo della prova del superamento dei tetti di spesa programmati, è pacifico il superamento del tetto c.d. “individuale” assegnato al , il Parte_1 quale, appunto, richiede la remunerazione delle prestazioni eseguite in eccedenza.
Avuto riguardo, invece, al tetto di spesa c.d. “aziendale” dell' lo stesso si desume CP_2 dalle stesse pattuizioni contrattuali, nelle quali, oltre al c.d. “budget” assegnato alla struttura accreditata, si prevede un ulteriore accantonamento del 10% (nella specie parimenti superato) e, in senso dirimente, un eventuale ulteriore margine - peraltro espressamente riferito solo al pagamento delle prestazioni eventualmente eseguite in favore di soggetti non residenti - “qualora risulti un'assegnazione aggiuntiva rispetto allo stanziamento iniziale così come previsto dalla delibera 334/06”. Il tenore delle pattuizioni contrattuali, dunque, è chiaro nel dare contezza della mancanza di risorse eccedenti rispetto a quelle indicate, salve eventuali assegnazioni aggiuntive e nei limiti precisati.
Ciò posto, non possono neppure trovare accoglimento le doglianze dell'appellante in merito all'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa c.d. “aziendale”, dovendo condividersi la giurisprudenza di legittimità secondo cui fa capo alla struttura sanitaria accreditata «l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite “extra budget”, essendo per la P.A.
l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile» (Cass. civ., sez. III, n. 13884/2020). In senso analogo, la S.C. ha chiarito che «quello alla remunerazione delle prestazioni extra budget è un diritto esistente "solo in astratto", atteso che, in concreto, la sua attuazione dipende dalla sussistenza delle risorse disponibili, circostanza che ne condiziona la "esigibilità" (Cass., 3, n. 27608 del 2019, cit.)», aggiungendo che «occorre fare applicazione del principio generale in base al quale incombe sul creditore la prova dell'esigibilità del suo diritto (Cass., 1, n. 11629 del 15/10/1999)» (Cass. civ., sez. III, n. 36654/2021). La stessa sentenza ha aggiunto che il diritto a conseguire il corrispettivo della prestazione erogata oltre il tetto di spesa
è subordinato a condizioni ulteriori, il ricorrere delle quali deve essere provato dal creditore. In queste ipotesi, secondo la S.C., «l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget va (…) sopportato dalla struttura accreditata» (Cass. civ., sez. III, n. 36654/2021).
pag. 7/9 Né devono trarre in inganno le massime, dedotte da altre pronunce, le quali pongono a carico del debitore la prova del superamento del limite di spesa assegnato alla struttura accreditata, questione invece pacifica nel caso che occupa. In tal senso, tra le più recenti, si segnala Cass. civ., Sez. 3 , Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 (Rv. 672579 - Parte 01), in motivazione, ha spiegato che una volta dimostrato, da parte dell' il fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite.
Assolutamente chiara e dirimente – anche con riferimento all'ulteriore profilo dell'eventuale indebito arricchimento – risulta poi Cass. civ., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 25514 del 24/09/2024 (Rv. 672447 - 01) la quale ha ribadito l'orientamento secondo cui, in tema di prestazioni extra budget, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A fronte delle esposte motivazioni, risultano del tutto irrilevanti le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, oltre che non espressamente rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e inammissibilmente generiche ed esplorative, non essendo stato fornito alcun elemento, neppure meramente indiziario, da cui poter ipotizzare la disponibilità da parte dell' di risorse aggiuntive, peraltro CP_2 contrattualmente destinate a remunerare esclusivamente le prestazioni erogate in favore di soggetti non residenti e nella specie neppure indicate.
Nonostante l'integrale rigetto dell'appello, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 92 c.p.c.
e considerata la peculiarità delle questioni oggetto di causa e la complessità del pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
pag. 8/9 L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'11.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
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