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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 2223/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2223/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 20-11-2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele
Marciano (C.F. ), giusta procura conferita C.F._1 in virtù di delibera G.C. di conferimento incarico legale n. 43 del 16-06-2020, e con il quale elettivamente domiciliato ai fini del presenta giudizio in via Donizetti, 4 angolo Via Primicerio
n. 86 Sant'Anastasia (NA);
Appellante
E
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del suo curatore p.t., rappresentata in difesa dall'avv.
Mariarosaria Menditto (C.F. p.e.c. C.F._2
ed elettivamente Email_1 domiciliata in Casagiove (CE) alla via Firenze n. 36. Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 10138/2014, la curatela del Fallimento Parte_2 chiedeva di ingiungere al il
[...] Parte_1 pagamento dell'importo di euro 308.420,24 a titolo di quote consortili non versate dall'Ente di cui quest'ultimo risultava socio.
Il Giudice in data 03-02-2015, in accoglimento della domanda, emetteva decreto ingiuntivo n. 254/2015.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il si Pt_1 opponeva al decreto, eccependo l'inesistenza del credito,
l'errata quantificazione del dovuto e la nullità del decreto ingiuntivo, sulla base della asserita regolarità dei pagamenti effettuati nei confronti del . CP_1
All'uopo, l'odierno appellante depositava sei mandati di pagamento.
Il chiedeva, pertanto, la revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il che Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1183/2020, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere così provvedeva: “Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 254.2015 nel ricorso NRG. 10138/2014,
Giudice Dott. Cacace, emesso in data 03.02.2015, dichiarandone, per l'effetto, l'esecutività; -Condanna il in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che quantifica in euro 12.678,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfettario”.
Avverso la sentenza proponeva appello il , Parte_1 chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento e nel merito “riformare e/o annullare la sentenza n. 1183/2020 pubblicata il 15.05.2020, notificata il
18.05.2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Carmela Sorgente, nel giudizio recante R.G. n. 3037/2015”.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il Controparte_2 rigetto del gravame.
L'istanza di sospensiva veniva rigettata con ordinanza del 29-
10-2020.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 20-11-2024, il Collegio riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte appellante censura la sentenza sulla base del vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, in quanto il medesimo avrebbe
“determinato in maniera arbitraria che i pagamenti effettuati dal non riguardassero le annualità sottese Parte_1 al decreto ingiuntivo”.
La parte impugnante afferma, cioè, la sussistenza del detto vizio nella parte in cui il Giudice ha affermato che i pagamenti parziali effettuati dall'Ente non riguardassero le annualità sottese al decreto ingiuntivo.
L'appellante, inoltre, mette in luce che con l'atto di opposizione erano stati depositati in giudizio sei mandati di pagamento e non quattro come erroneamente asserito dal
Tribunale.
L'omessa considerazione da parte del Giudice, della produzione documentale dell'opponente avrebbe precluso la valutazione di un fatto estintivo della pretesa creditoria.
In particolare, deduceva l'appellante che: “la sentenza del
Tribunale valorizza l'attribuzione alla curatela fallimentare della qualità di attore sostanziale. Ne consegue che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Sulla base di tale riparto dell'onere della prova, la condanna all'importo indicato nel decreto ingiuntivo non poteva essere confermata, per via dell'insussistenza parziale dei relativi presupposti.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, occorre rilevare che la indicazione nella sentenza appellata di mandati prodotti in giudizio dall'Ente in numero di quattro e non di sei costituisce solo un mero errore materiale, privo di rilevanza.
Infatti, tutti i mandati riportano quale specifica causale il pagamento di oneri consortili relativi ad anni antecedenti rispetto a quelli di cui al ricorso monitorio opposto.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., affermando di non aver “mai manifestato l'intenzione di contestare la sua partecipazione al
, dal quale, tuttavia, ha esercitato legittimamente il CP_3 diritto di recesso con deliberazione del Consiglio Comunale n.
43 del 28.12.2000”.
L'Ente afferma, inoltre, che la curatela del fallimento Parte_2
“non ha mai disconosciuto i suddetti pagamenti
[...] effettuati dal Comune di nel corso degli anni Pt_1 precedenti al recesso, né ha provveduto, in via subordinata, a scomputare le somme versate dall'Ente dall'intero importo di cui all'assunto credito. Di conseguenza, “ove il Giudice avesse ritenuto correttamente di dover scomputare le somme versate dal negli anni di cui all'avversa Parte_1 ingiunzione, avrebbe certamente revocato il decreto ingiuntivo opposto, alla luce di un'errata quantificazione delle somme”.
Il motivo è infondato. Come dedotto dalla parte appellata, il credito vantato dalla
Curatela trova conferma nei bilanci relativi agli esercizi 1999,
2000 e primo trimestre 2001, mai impugnati dall'odierna appellante quale socio del consorzio fallito, per cui essi sono vincolanti nei suoi a norma dell'art. 2377 c.c.
La circostanza che il recesso sia stato legittimamente esercitato non assume rilevanza, poiché la cessazione del vincolo sociale non avrebbe potuto, in ogni caso, determinare l'estinzione delle obbligazioni già sorte in precedenza.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., sub specie di omissione parziale di pronuncia.
Il Tribunale avrebbe “omesso di considerare tutte le circostanze e fatti acquisiti al processo, evidentemente in virtù di un altrettanto erroneo apprezzamento degli stessi”.
Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Infatti, col medesimo la parte appellante censura in modo generico la motivazione della sentenza di primo grado, non specificando quali sarebbero le circostanze sarebbero state trascurate dal Giudice nel rigettare l'opposizione.
Con il quarto motivo, l'Ente afferma la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per contraddittorietà della motivazione, ritenuta inidonea “a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”.
Anche questo motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c..
L'appellante, infatti, non individua specificamente quali parti della sentenza si porrebbero in rapporto di contraddittorietà, limitandosi a censurare la mera sinteticità della motivazione.
Da quest'ultima si evince, peraltro, che il rigetto dell'opposizione è fondato sull'esistenza della pretesa creditoria della curatela e sulla mancanza di prova, da parte dell'Ente, dell'avvenuto adempimento, che avrebbe potuto per ipotesi determinare l'estinzione del diritto e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'appello agitato le spese di lite seguono la soccombenza come liquidate dispositivo
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1183/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, proposto da con atto Parte_1 notificato alla Controparte_1
in liquidazione, così provvede:
[...]
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, comprese quelle relative alla sospensiva ex art. 283 c.p.c., liquidate in euro 7.500,00 per compensi, oltre
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, cpa e iva.
• dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 12-3-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Angelo Del Franco Il Presidente
dr. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 2223/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2223/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 20-11-2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele
Marciano (C.F. ), giusta procura conferita C.F._1 in virtù di delibera G.C. di conferimento incarico legale n. 43 del 16-06-2020, e con il quale elettivamente domiciliato ai fini del presenta giudizio in via Donizetti, 4 angolo Via Primicerio
n. 86 Sant'Anastasia (NA);
Appellante
E
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del suo curatore p.t., rappresentata in difesa dall'avv.
Mariarosaria Menditto (C.F. p.e.c. C.F._2
ed elettivamente Email_1 domiciliata in Casagiove (CE) alla via Firenze n. 36. Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 10138/2014, la curatela del Fallimento Parte_2 chiedeva di ingiungere al il
[...] Parte_1 pagamento dell'importo di euro 308.420,24 a titolo di quote consortili non versate dall'Ente di cui quest'ultimo risultava socio.
Il Giudice in data 03-02-2015, in accoglimento della domanda, emetteva decreto ingiuntivo n. 254/2015.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il si Pt_1 opponeva al decreto, eccependo l'inesistenza del credito,
l'errata quantificazione del dovuto e la nullità del decreto ingiuntivo, sulla base della asserita regolarità dei pagamenti effettuati nei confronti del . CP_1
All'uopo, l'odierno appellante depositava sei mandati di pagamento.
Il chiedeva, pertanto, la revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il che Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1183/2020, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere così provvedeva: “Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 254.2015 nel ricorso NRG. 10138/2014,
Giudice Dott. Cacace, emesso in data 03.02.2015, dichiarandone, per l'effetto, l'esecutività; -Condanna il in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che quantifica in euro 12.678,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfettario”.
Avverso la sentenza proponeva appello il , Parte_1 chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento e nel merito “riformare e/o annullare la sentenza n. 1183/2020 pubblicata il 15.05.2020, notificata il
18.05.2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Carmela Sorgente, nel giudizio recante R.G. n. 3037/2015”.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il Controparte_2 rigetto del gravame.
L'istanza di sospensiva veniva rigettata con ordinanza del 29-
10-2020.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 20-11-2024, il Collegio riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte appellante censura la sentenza sulla base del vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, in quanto il medesimo avrebbe
“determinato in maniera arbitraria che i pagamenti effettuati dal non riguardassero le annualità sottese Parte_1 al decreto ingiuntivo”.
La parte impugnante afferma, cioè, la sussistenza del detto vizio nella parte in cui il Giudice ha affermato che i pagamenti parziali effettuati dall'Ente non riguardassero le annualità sottese al decreto ingiuntivo.
L'appellante, inoltre, mette in luce che con l'atto di opposizione erano stati depositati in giudizio sei mandati di pagamento e non quattro come erroneamente asserito dal
Tribunale.
L'omessa considerazione da parte del Giudice, della produzione documentale dell'opponente avrebbe precluso la valutazione di un fatto estintivo della pretesa creditoria.
In particolare, deduceva l'appellante che: “la sentenza del
Tribunale valorizza l'attribuzione alla curatela fallimentare della qualità di attore sostanziale. Ne consegue che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Sulla base di tale riparto dell'onere della prova, la condanna all'importo indicato nel decreto ingiuntivo non poteva essere confermata, per via dell'insussistenza parziale dei relativi presupposti.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, occorre rilevare che la indicazione nella sentenza appellata di mandati prodotti in giudizio dall'Ente in numero di quattro e non di sei costituisce solo un mero errore materiale, privo di rilevanza.
Infatti, tutti i mandati riportano quale specifica causale il pagamento di oneri consortili relativi ad anni antecedenti rispetto a quelli di cui al ricorso monitorio opposto.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., affermando di non aver “mai manifestato l'intenzione di contestare la sua partecipazione al
, dal quale, tuttavia, ha esercitato legittimamente il CP_3 diritto di recesso con deliberazione del Consiglio Comunale n.
43 del 28.12.2000”.
L'Ente afferma, inoltre, che la curatela del fallimento Parte_2
“non ha mai disconosciuto i suddetti pagamenti
[...] effettuati dal Comune di nel corso degli anni Pt_1 precedenti al recesso, né ha provveduto, in via subordinata, a scomputare le somme versate dall'Ente dall'intero importo di cui all'assunto credito. Di conseguenza, “ove il Giudice avesse ritenuto correttamente di dover scomputare le somme versate dal negli anni di cui all'avversa Parte_1 ingiunzione, avrebbe certamente revocato il decreto ingiuntivo opposto, alla luce di un'errata quantificazione delle somme”.
Il motivo è infondato. Come dedotto dalla parte appellata, il credito vantato dalla
Curatela trova conferma nei bilanci relativi agli esercizi 1999,
2000 e primo trimestre 2001, mai impugnati dall'odierna appellante quale socio del consorzio fallito, per cui essi sono vincolanti nei suoi a norma dell'art. 2377 c.c.
La circostanza che il recesso sia stato legittimamente esercitato non assume rilevanza, poiché la cessazione del vincolo sociale non avrebbe potuto, in ogni caso, determinare l'estinzione delle obbligazioni già sorte in precedenza.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., sub specie di omissione parziale di pronuncia.
Il Tribunale avrebbe “omesso di considerare tutte le circostanze e fatti acquisiti al processo, evidentemente in virtù di un altrettanto erroneo apprezzamento degli stessi”.
Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Infatti, col medesimo la parte appellante censura in modo generico la motivazione della sentenza di primo grado, non specificando quali sarebbero le circostanze sarebbero state trascurate dal Giudice nel rigettare l'opposizione.
Con il quarto motivo, l'Ente afferma la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per contraddittorietà della motivazione, ritenuta inidonea “a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”.
Anche questo motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c..
L'appellante, infatti, non individua specificamente quali parti della sentenza si porrebbero in rapporto di contraddittorietà, limitandosi a censurare la mera sinteticità della motivazione.
Da quest'ultima si evince, peraltro, che il rigetto dell'opposizione è fondato sull'esistenza della pretesa creditoria della curatela e sulla mancanza di prova, da parte dell'Ente, dell'avvenuto adempimento, che avrebbe potuto per ipotesi determinare l'estinzione del diritto e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'appello agitato le spese di lite seguono la soccombenza come liquidate dispositivo
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1183/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, proposto da con atto Parte_1 notificato alla Controparte_1
in liquidazione, così provvede:
[...]
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, comprese quelle relative alla sospensiva ex art. 283 c.p.c., liquidate in euro 7.500,00 per compensi, oltre
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, cpa e iva.
• dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 12-3-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Angelo Del Franco Il Presidente
dr. Fulvio Dacomo