Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6977 dell'anno 2024
OGGETTO
Riconoscimento indennità di malattia
TRA
(CF ), elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Gattuso, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico
Ricorrente
E
CF , in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria CP_1
difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 03.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' esponendo: di essere stato in malattia nel CP_1
periodo dal 05.09.2022 al 12.09.2022 e dal 12.09.2022 al 16.09.2022; che in data
12.01.2024 riceveva nota dell' con cui veniva comunicata l'assenza alla visita di CP_1 controllo per indirizzo inesatto e “si informava il mancato riconoscimento dell'indennità di malattia”; di aver proposto, avverso la determinazione dell' , il ricorso Pt_2
amministrativo in data 19.01.2024, respinto con delibera del 26.03.2024; di aver percepito l'indennità di malattia e della correttezza delle comunicazioni da parte del medico curante, depositando il proprio certificato di residenza storico e rilievi fotografici.
1
evidenziava infine che la comunicazione del 12.01.24 risultava regolarmente recapitata allo stesso indirizzo reputato insufficiente.
Tanto premesso, concludeva per l'accertamento del “diritto del sig. Pt_1 all'erogazione del trattamento di malattia per i giorni dal 05.09.2022 al 12.09.2022 e dal
12.09.2022 al 16.09.2022; annullare il provvedimento impugnato;
condannare l' CP_1
alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per recupero indennità di malattia”, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata in data 11.01.2025, CP_1
eccependo l'assenza e la mancata giustificazione del ricorrente alla visita fiscale alle ore
11,12 del 10.09.2022; rilevava che tanto risultava accertato dal verbale del medico “che gode di particolare efficacia probatoria per la qualità dell'estensore” e che l'assenza del lavoratore alla visita fiscale comportava la decadenza dal relativo trattamento economico. Contestava, inoltre, la documentazione fotografica allegata in atti, ritenuta successiva alla comunicazione dell' del 12.01.2024 posto che all'attualità il CP_1
risiedeva in diverso Comune. Pt_1
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter cpc, all'esito della scadenza questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
*****
La domanda è infondata per le motivazioni che seguono.
Com'è noto, l'assenza del lavoratore per malattia è tutelata dall'ordinamento italiano e dalla legge. L'art.2110 c.c., prevede che “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione
o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità”.
Dunque, il lavoratore può assentarsi dal lavoro e non può essere licenziato per la durata della malattia e nei limiti del c.d. periodo di comporto;
inoltre, durante la malattia la contrattazione collettiva prevede la corresponsione, in favore del lavoratore di una indennità.
Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente la propria assenza al datore di
2 lavoro, per sottoporsi a visita dal proprio medico curante, il quale a sua volta è tenuto a trasmettere telematicamente all' il relativo certificato contenente la diagnosi ed i CP_1
giorni di assenza.
L'art. 5, comma 14, della L. 638/1983, in ordine alla ipotesi dell'assenza ingiustificata del lavoratore, stabilisce che "qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo".
Nel caso di specie l' contesta l'assenza del lavoratore alla visita fiscale, CP_1 rilevando che all'indirizzo indicato (Via Petraro n. 252 Santa Maria La Carità) non risultava presente l'attuale ricorrente, come da dichiarazione rilasciata dal medico CP_ dell'
Dal canto suo, il ricorrente ha allegato il certificato del medico del proprio stato di malattia che riporta l'indirizzo di Via Petraro 252 e il certificato di residenza storico dal quale emerge che alla data della visita fiscale (10.09.2022) il risultava risiedere Pt_1
in Via Petraro n. 252, pi I.
Tuttavia, anzitutto dalla certificazione telematica l'indirizzo del ricorrente risulta incompleto (via Petraro 252) rispetto alle risultanze del certificato di residenza storico suindicato;
inoltre dalle dichiarazioni del medico , redatte con verbale del CP_1
10.09.2022 alle ore 11.12, emerge “Accesso - Sconosciuto / Irreperibile. Nessun
Martone su citofono e buche postali all'esterno del 252. Anche una residente interpellata ha detto di non conoscerlo. Impossibilità a lasciare invito.”
Sul punto, questo giudicante ritiene di condividere l'orientamento della S.C. secondo
CP_ cui il certificato redatto da un medico convenzionato con l' per il controllo della malattia del lavoratore rappresenta un atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha redatto e dei fatti che costui attesta aver compiuto od essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass., 22 maggio 1999, n. 5000; Cass., 11 maggio 2000, n. 6045; Cass., 20 luglio 2007, n. 15372).
Deve, dunque essere indubbiamente riconosciuta fede privilegiata alle constatazioni di fatti in relazione ai quali non vi è alcun margine di apprezzamento da parte del pubblico ufficiale (Cass. n. 15372/07 cit.).
Pertanto, l'eventuale erronea indicazione operata dal medico, per la natura di atto pubblico del certificato redatto, può essere oggetto, ove contestata, di impugnativa
3 mediante querela di falso.
Nel caso di specie il ricorrente nulla ha contestato o argomentato con precipuo riguardo CP_ alla documentazione allegata in atti dalla difesa dell' limitandosi a produrre un certificato di residenza storico e dei rilievi fotografici: di questi ultimi tuttavia non è possibile stabilire con certezza la data, soprattutto se essa sia antecedente alla tentata CP_ visita fiscale del medico
CP_
Ne deriva che il verbale depositato dall' nel quale il medico attesta l'assenza del nominativo del ricorrente sul citofono e che lo stesso risulta sconosciuto ad una residente interpellata, in mancanza di prova contraria, assume efficacia probatoria privilegiata, inconfutabile alla stregua dei rilievi posti dal ricorrente.
Va, peraltro, rammentato quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78/1988, e poi ripreso dalla Cassazione, per cui “l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio”.
Infine, questo Giudice condivide l'orientamento della Suprema Corte per cui
“l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincida necessariamente con l'assenza del medesimo dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. Inoltre, la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (v. Cass., 18 novembre 1991, n. 12534;
Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass., 14 maggio 1997, n. 4216; Cass., 19 febbraio 2016,
n. 3294).
Nel caso di specie, pur risultando formalmente residente all'indirizzo indicato, il lavoratore non è stato ivi reperito dal medico fiscale;
né il ha fornito elementi Pt_1
di prova atti a smentire le risultanze documentali – aventi efficacia di pubblica fede,
CP_ giusta argomentazioni qui esposte – fornite dall'
Pertanto la domanda deve essere respinta.
Il ricorrente va tenuto indenne dal pagamento delle spese processuali avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp att cpc.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , con ricorso depositato in data 03.10.2024, così Parte_1 CP_1
provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara non tenuto al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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