Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1223 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, via Libertà n.193, presso lo studio dell'Avv. FUCARINO MATTIA, che lo rappresen- ta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Pa- Controparte_1 lermo, via Libertà n.193, presso lo studio dell'Avv. FUCARINO MATTIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 11/03/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del loro divorzio, di cui alla sentenza n.
2877/2021 dei 25/06-06/07/2021, alle condizioni come di seguito riportate integral-
“1. il sig verserà alla moglie la somma di € 385,00 mensile quale contributo al Parte_1 mantenimento della figlia minore. La predetta somma sarà rivalutata annualmente come per legge e verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese;
2. la figlia minore , affidata congiuntamente ai coniugi con domicilio prevalente Per_1 presso la madre, andrà dal padre, con il quale pernotterà, a fine settimana alternati e tanto dal sabato mattina alla domenica sera fino alle ore 19.30; il padre vedrà la figlia anche due giorni a settimana che si presume - in considerazione dei turni dei genitori ed impegni sco- lastici della minore - possano essere il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Rimane inalterato quanto già deciso in sentenza relativamente alle festività ed al periodo estivo”.
Ritiene il Collegio che le condizioni ivi stabilite non siano contrarie alla morale e all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e che, conseguentemente, le domande propo- ste possano essere accolte con decorrenza dalla data della domanda, ovvero dall'11/03/2025.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni del divorzio tra le parti pronunciato dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2877/2021 dei 25/06-06/06/2021 passata in giudicato, alle condizioni indi- cate in parte motiva con decorrenza dalla data della domanda, ovvero dall'11/03/2025; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 3/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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