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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/12/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Proc. R.G. n. 3873/2024 VERBALE telematico di udienza cartolare di discussione del 03.12.2025
Il Giudice tratta la causa contrassegnata in emargine e dà atto che l'odierna udienza viene celebrata in modalità cartolare, come disposto con precedente provvedimento da ritenersi conosciuto dalle parti. Deve considerarsi comparso il difensore del ricorrente, il quale ha depositato nei termini note di trattazione scritta contenenti richieste e conclusioni che si abbiano per integralmente conosciute e richiamate. A questo punto,
Il Giudice
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi degli artt. 281sexies, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in persona del dott. Giuseppe Lomonaco, all'udienza del 03.12.25 ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al R.G. n. 3873/2024, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana, vertente tra 1- Parte_1
con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il 06
[...] C.F._1 aprile 1970, in Brasile, ivi residente in [...], città di Vargem Grande Paulista, São Paulo, CAP 06739-520; 2- (da sposata Controparte_1 Parte_2
, con CPF (Codice Fiscale) numero , nata il 02
[...] C.F._2 settembre 1970, in Brasile, ivi residente in [...], città di São Paulo, São Paulo, CAP 04069-000; 3- Controparte_2
con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il 01
[...] C.F._3 novembre 1972, in Brasile, residente in [...], città di São Paulo, São Paulo, CAP 05175-160; 4- nato il 09 Parte_3 giugno 2014, in Brasile, residente in [...], città di São Paulo, São Paulo, CAP 05175-160, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Controparte_2 [...]
Parte_1
5- (da sposata Controparte_3 [...]
), con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_4
, nato il [...], in [...], residente in [...]
Cachoeira, numero 1765, appartamento 71, città di São Paulo, São Paulo, CAP 04535-016; 6- , nato il [...], in Controparte_5 Controparte_4
Brasile, residente in [...], appartamento 71, città di São Paulo, São Paulo, CAP 04535-016, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Controparte_4
[...]
7- , nata il [...], in CP_6 Controparte_4
Brasile, residente in [...], appartamento 71, città di São Paulo, São Paulo, CAP 04535-016, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Controparte_4
[...]
8- Controparte_7
con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il 07
[...] C.F._5 aprile 1975, in Brasile, ivi residente in [...], numero 57, città di Atibaia, São Paulo, CAP 12952-348; 9- (da sposata Controparte_8 [...]
, con CPF (Codice Fiscale) Controparte_9
, nata il [...], in [...], ivi residente CodiceFiscale_6 in Via Senador João Lira, numero 91, città di São Paulo, São Paulo, CAP 01247-050; 10- , titolare del CPF (codice fiscale) n° Controparte_10
, nato il [...], in [...], ivi residente in [...]
Conselheiro Brotero, 1070, São Paulo (SP), CAP 01232010; 11- , con CPF (Codice Fiscale) Controparte_11
2 numero , nato il [...], in [...], ivi C.F._8 residente in [...], appartamento 1202, città di São José, Santa Catarina, CAP 88101-150; 12- con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_12
, nato il [...], in [...], residente in [...]
Correggio, numero 295, appartamento 61, città di São Paulo, São Paulo, CAP 05630-020; 13- nata il [...], in [...], Persona_1 residente in [...], appartamento 61, città di São Paulo, São Paulo, CAP 05630-020, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Controparte_12
14- con CPF (Codice Fiscale) Controparte_13 numero , nato il [...], in [...], ivi C.F._10 residente in [...], casa 813, città di Londrina, Paraná, CAP 86058-100;
15- con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_14
, nato il [...], in [...], residente in [...]
Hortênsias, numero 78, città di São Paulo, São Paulo, CAP 04051-000; 16- nato il [...], in [...], residente Persona_2 in Via das Hortênsias, numero 78, città di São Paulo, São Paulo, CAP 04051-000, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
Controparte_14
17- con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_15
, nato il [...], in [...], residente in [...]
Joaquim de Almeida, numero 181, città di São Paulo, UF São Paulo, CAP 04050-010; 18- nato il [...], in [...], residente Persona_3 in Via Joaquim de Almeida, numero 181, città di São Paulo, UF São Paulo, CAP 04050-010, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
Controparte_15
19- nata il [...], in [...], Parte_4 residente in [...], città di São Paulo, UF São Paulo, CAP 04050-010, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Controparte_15
20- , con CPF (Codice Fiscale) Controparte_16 numero , nato il [...], in [...], ivi C.F._13 residente in [...], città di São Paulo, São Paulo, CAP 01247-050;
21- con CPF (Codice Controparte_17
Fiscale) numero , nata il [...], in [...], ivi C.F._14 residente in [...], città di Vargem Grande Paulista, São Paulo, CAP 06739-520; 22- , con CPF (codice Controparte_18 fiscale) numero , nata il [...], in [...], ivi C.F._15 residente in [...], città di São Paulo, São Paulo, CAP 01247-050;
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sara Brazzini che li
3 rappresentano e difendono in virtù di mandati rilasciati nelle forme di legge ed allegati al ricorso introduttivo (PEC in atti) RICORRENTI e ; Controparte_19
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
* * * * * * * * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
In premessa, va osservato che i ricorrenti hanno proposto ricorso nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_19 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di nato Persona_4 in data 10.1.1850 nel Comune di Buonabitacolo (SA), poi emigrato senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. In particolare, gli odierni ricorrenti hanno comprovato le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, descrivendo l'albero genealogico e depositando in tempo utile documenti e certificazioni debitamente tradotte e apostillate tali da potersi ritenere validamente accertati i passaggi generazionali e, quindi, la linea di discendenza italiana dal capostipite. Per converso, il ministero non ha inteso costituirsi rimanendo contumace per tutta la durata del processo. IN RITO Foro competente Posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che
è nato in data [...] nel Comune di Persona_4
Buonabitacolo (SA), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Interesse ad agire In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice
4 e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Tuttavia, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, a ciò ostandovi una espressa previsione legislativa e, quindi, l'impossibilità di applicazione analogica dei predetti istituti a cui si riconosce natura sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che nel caso scrutinato, quand'anche i ricorrenti non abbiano in concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la lesione dell'interesse vantato può ritenersi provata dal fatto notorio che gli uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili superiori ai 5/10 anni. Pertanto, deve ritenersi sussistente l'interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti. NEL MERITO Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono)”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in
5 primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato).
Sul punto, le SS.UU. della S.C. con sentenze gemelle nn. 25317 e 25318/22 da essa stessa definite “epocali”, ha dettato i seguenti principi cardine grazie ai quali ha risolto la controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”: (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed
6 egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all' accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato”. Potendosi estendere i suddetti principi generali al caso scrutinato, la disamina della presente controversia, stante la contumacia del CP_19 resistente, si limita alla ricognizione e verifica della regolarità formale della documentazione posta a corredo del ricorso comprovante lo status di cittadino italiano dell'avo nato in data [...] nel Comune Persona_4 di Buonabitacolo (SA), e la linea di trasmissione jure sanguinis sino ai richiedenti. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che questi abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Al riguardo, la linea generazionale riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata, dalla quale emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_19 provvedimenti consequenziali. SPESE Si osserva che spesso, in analoghi procedimenti, il
[...]
si costituisce chiedendo, tra l'altro, la compensazione delle CP_19 spese di lite stante l'eccezionalità della situazione occasionata dall'elevato numero di domande da vagliare che ha portato ad una paralisi degli uffici amministrativi/consolari. Con riguardo alle spese, è da condividersi il principio per il quale “la
7 condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice provvedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass. ord n. 21510/25; Cass. ord. n. 30729/22), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” (cfr.: Cass., ord. n. 2719/15). D'altro canto, stante anche la contumacia dell'amministrazione resistente, il Tribunale ritiene che “la compensazione delle spese di lite non può giustificarsi sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione” (così: Consiglio di Stato, Sezione Terza, sent. n. 643/2016; Trib. Firenze, ord. 05.09.23). Conclusivamente, le spese non possono essere compensate per cui seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenendo conto: a) dei minimi tariffari per bassa complessità; b) dell'assenza della fase istruttoria;
c) della riduzione a motivo della serialità delle questioni trattate.
P.T.M. la Sezione specializzata del Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3873/24, così provvede:
(i) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_19
(ii) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
(iii) ACCERTA, RICONOSCE E DICHIARA che:
1) Parte_1
nato il [...], in [...];
[...]
2) (da sposata Controparte_1 Parte_2
, nata il [...], in [...];
[...]
3) Controparte_2
nato il [...], in [...];
[...]
4) Parte_3 nato il [...], in [...] rappresentato dall'esercente
8 la potestà genitoriale Controparte_2
(in precedenza generalizzato);
[...]
5) (da sposata Controparte_3 [...]
), nato il 05 giugno Controparte_4
1974, in Brasile;
6) , nato il 07 marzo Controparte_20
2011, in Brasile rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale (in Controparte_4 precedenza generalizzata);
7) , nata il 03 aprile Controparte_21
2015, in Brasile rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in Controparte_4 precedenza generalizzata);
8) Controparte_7
nato il [...], in [...];
[...]
9) (da sposata Controparte_8 [...]
), nata il 05 novembre Controparte_9
1975, in Brasile;
10) , nato il [...], in Controparte_10
Brasile;
11) , nato il 26 Controparte_11 settembre 1979, in Brasile;
12) nato il [...], in Controparte_12
Brasile;
13) nata il [...], in [...] Persona_1 rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
(in precedenza generalizzato); Controparte_12
14) nato il 11 novembre Controparte_13
1984, in Brasile;
15) nato il [...], in Controparte_14
Brasile;
16) nato il [...], in [...] Persona_2 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
(in precedenza generalizzato); Controparte_14
17) nato il [...], in Controparte_15
9 Brasile;
18) nato il [...], in [...] Persona_3 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
(in precedenza generalizzato); Controparte_15
19) nata il [...], in Parte_4
Brasile rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale (in precedenza generalizzato); Controparte_15
20) , nato il 08 Controparte_16 settembre 2003, in Brasile;
21) nata Controparte_17 il 27 luglio 2004, in Brasile;
22) , nata il 06 Controparte_18 luglio 2006, in Brasile;
SONO ITALIANI ; CP_22 Controparte_23
(iv) ORDINA al , e per esso all'ufficiale di Controparte_19 stato civile del Comune di Buonabitacolo (SA) ovvero ogni altro competente, di procedere alle consequenziali iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
(v) CONDANNA il al pagamento, in favore Controparte_19 dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.735,00 di cui € 1.190,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Motivazione contestuale Del che è verbale.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 03.12.25
Il Giudice dott. Giuseppe Lomonaco
10
Proc. R.G. n. 3873/2024 VERBALE telematico di udienza cartolare di discussione del 03.12.2025
Il Giudice tratta la causa contrassegnata in emargine e dà atto che l'odierna udienza viene celebrata in modalità cartolare, come disposto con precedente provvedimento da ritenersi conosciuto dalle parti. Deve considerarsi comparso il difensore del ricorrente, il quale ha depositato nei termini note di trattazione scritta contenenti richieste e conclusioni che si abbiano per integralmente conosciute e richiamate. A questo punto,
Il Giudice
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi degli artt. 281sexies, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in persona del dott. Giuseppe Lomonaco, all'udienza del 03.12.25 ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al R.G. n. 3873/2024, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana, vertente tra 1- Parte_1
con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il 06
[...] C.F._1 aprile 1970, in Brasile, ivi residente in [...], città di Vargem Grande Paulista, São Paulo, CAP 06739-520; 2- (da sposata Controparte_1 Parte_2
, con CPF (Codice Fiscale) numero , nata il 02
[...] C.F._2 settembre 1970, in Brasile, ivi residente in [...], città di São Paulo, São Paulo, CAP 04069-000; 3- Controparte_2
con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il 01
[...] C.F._3 novembre 1972, in Brasile, residente in [...], città di São Paulo, São Paulo, CAP 05175-160; 4- nato il 09 Parte_3 giugno 2014, in Brasile, residente in [...], città di São Paulo, São Paulo, CAP 05175-160, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Controparte_2 [...]
Parte_1
5- (da sposata Controparte_3 [...]
), con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_4
, nato il [...], in [...], residente in [...]
Cachoeira, numero 1765, appartamento 71, città di São Paulo, São Paulo, CAP 04535-016; 6- , nato il [...], in Controparte_5 Controparte_4
Brasile, residente in [...], appartamento 71, città di São Paulo, São Paulo, CAP 04535-016, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Controparte_4
[...]
7- , nata il [...], in CP_6 Controparte_4
Brasile, residente in [...], appartamento 71, città di São Paulo, São Paulo, CAP 04535-016, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Controparte_4
[...]
8- Controparte_7
con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il 07
[...] C.F._5 aprile 1975, in Brasile, ivi residente in [...], numero 57, città di Atibaia, São Paulo, CAP 12952-348; 9- (da sposata Controparte_8 [...]
, con CPF (Codice Fiscale) Controparte_9
, nata il [...], in [...], ivi residente CodiceFiscale_6 in Via Senador João Lira, numero 91, città di São Paulo, São Paulo, CAP 01247-050; 10- , titolare del CPF (codice fiscale) n° Controparte_10
, nato il [...], in [...], ivi residente in [...]
Conselheiro Brotero, 1070, São Paulo (SP), CAP 01232010; 11- , con CPF (Codice Fiscale) Controparte_11
2 numero , nato il [...], in [...], ivi C.F._8 residente in [...], appartamento 1202, città di São José, Santa Catarina, CAP 88101-150; 12- con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_12
, nato il [...], in [...], residente in [...]
Correggio, numero 295, appartamento 61, città di São Paulo, São Paulo, CAP 05630-020; 13- nata il [...], in [...], Persona_1 residente in [...], appartamento 61, città di São Paulo, São Paulo, CAP 05630-020, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Controparte_12
14- con CPF (Codice Fiscale) Controparte_13 numero , nato il [...], in [...], ivi C.F._10 residente in [...], casa 813, città di Londrina, Paraná, CAP 86058-100;
15- con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_14
, nato il [...], in [...], residente in [...]
Hortênsias, numero 78, città di São Paulo, São Paulo, CAP 04051-000; 16- nato il [...], in [...], residente Persona_2 in Via das Hortênsias, numero 78, città di São Paulo, São Paulo, CAP 04051-000, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
Controparte_14
17- con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_15
, nato il [...], in [...], residente in [...]
Joaquim de Almeida, numero 181, città di São Paulo, UF São Paulo, CAP 04050-010; 18- nato il [...], in [...], residente Persona_3 in Via Joaquim de Almeida, numero 181, città di São Paulo, UF São Paulo, CAP 04050-010, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
Controparte_15
19- nata il [...], in [...], Parte_4 residente in [...], città di São Paulo, UF São Paulo, CAP 04050-010, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Controparte_15
20- , con CPF (Codice Fiscale) Controparte_16 numero , nato il [...], in [...], ivi C.F._13 residente in [...], città di São Paulo, São Paulo, CAP 01247-050;
21- con CPF (Codice Controparte_17
Fiscale) numero , nata il [...], in [...], ivi C.F._14 residente in [...], città di Vargem Grande Paulista, São Paulo, CAP 06739-520; 22- , con CPF (codice Controparte_18 fiscale) numero , nata il [...], in [...], ivi C.F._15 residente in [...], città di São Paulo, São Paulo, CAP 01247-050;
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sara Brazzini che li
3 rappresentano e difendono in virtù di mandati rilasciati nelle forme di legge ed allegati al ricorso introduttivo (PEC in atti) RICORRENTI e ; Controparte_19
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
* * * * * * * * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
In premessa, va osservato che i ricorrenti hanno proposto ricorso nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_19 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di nato Persona_4 in data 10.1.1850 nel Comune di Buonabitacolo (SA), poi emigrato senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. In particolare, gli odierni ricorrenti hanno comprovato le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, descrivendo l'albero genealogico e depositando in tempo utile documenti e certificazioni debitamente tradotte e apostillate tali da potersi ritenere validamente accertati i passaggi generazionali e, quindi, la linea di discendenza italiana dal capostipite. Per converso, il ministero non ha inteso costituirsi rimanendo contumace per tutta la durata del processo. IN RITO Foro competente Posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che
è nato in data [...] nel Comune di Persona_4
Buonabitacolo (SA), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Interesse ad agire In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice
4 e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Tuttavia, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, a ciò ostandovi una espressa previsione legislativa e, quindi, l'impossibilità di applicazione analogica dei predetti istituti a cui si riconosce natura sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che nel caso scrutinato, quand'anche i ricorrenti non abbiano in concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la lesione dell'interesse vantato può ritenersi provata dal fatto notorio che gli uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili superiori ai 5/10 anni. Pertanto, deve ritenersi sussistente l'interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti. NEL MERITO Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono)”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in
5 primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato).
Sul punto, le SS.UU. della S.C. con sentenze gemelle nn. 25317 e 25318/22 da essa stessa definite “epocali”, ha dettato i seguenti principi cardine grazie ai quali ha risolto la controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”: (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed
6 egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all' accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato”. Potendosi estendere i suddetti principi generali al caso scrutinato, la disamina della presente controversia, stante la contumacia del CP_19 resistente, si limita alla ricognizione e verifica della regolarità formale della documentazione posta a corredo del ricorso comprovante lo status di cittadino italiano dell'avo nato in data [...] nel Comune Persona_4 di Buonabitacolo (SA), e la linea di trasmissione jure sanguinis sino ai richiedenti. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che questi abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Al riguardo, la linea generazionale riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata, dalla quale emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_19 provvedimenti consequenziali. SPESE Si osserva che spesso, in analoghi procedimenti, il
[...]
si costituisce chiedendo, tra l'altro, la compensazione delle CP_19 spese di lite stante l'eccezionalità della situazione occasionata dall'elevato numero di domande da vagliare che ha portato ad una paralisi degli uffici amministrativi/consolari. Con riguardo alle spese, è da condividersi il principio per il quale “la
7 condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice provvedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass. ord n. 21510/25; Cass. ord. n. 30729/22), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” (cfr.: Cass., ord. n. 2719/15). D'altro canto, stante anche la contumacia dell'amministrazione resistente, il Tribunale ritiene che “la compensazione delle spese di lite non può giustificarsi sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione” (così: Consiglio di Stato, Sezione Terza, sent. n. 643/2016; Trib. Firenze, ord. 05.09.23). Conclusivamente, le spese non possono essere compensate per cui seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenendo conto: a) dei minimi tariffari per bassa complessità; b) dell'assenza della fase istruttoria;
c) della riduzione a motivo della serialità delle questioni trattate.
P.T.M. la Sezione specializzata del Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3873/24, così provvede:
(i) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_19
(ii) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
(iii) ACCERTA, RICONOSCE E DICHIARA che:
1) Parte_1
nato il [...], in [...];
[...]
2) (da sposata Controparte_1 Parte_2
, nata il [...], in [...];
[...]
3) Controparte_2
nato il [...], in [...];
[...]
4) Parte_3 nato il [...], in [...] rappresentato dall'esercente
8 la potestà genitoriale Controparte_2
(in precedenza generalizzato);
[...]
5) (da sposata Controparte_3 [...]
), nato il 05 giugno Controparte_4
1974, in Brasile;
6) , nato il 07 marzo Controparte_20
2011, in Brasile rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale (in Controparte_4 precedenza generalizzata);
7) , nata il 03 aprile Controparte_21
2015, in Brasile rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in Controparte_4 precedenza generalizzata);
8) Controparte_7
nato il [...], in [...];
[...]
9) (da sposata Controparte_8 [...]
), nata il 05 novembre Controparte_9
1975, in Brasile;
10) , nato il [...], in Controparte_10
Brasile;
11) , nato il 26 Controparte_11 settembre 1979, in Brasile;
12) nato il [...], in Controparte_12
Brasile;
13) nata il [...], in [...] Persona_1 rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
(in precedenza generalizzato); Controparte_12
14) nato il 11 novembre Controparte_13
1984, in Brasile;
15) nato il [...], in Controparte_14
Brasile;
16) nato il [...], in [...] Persona_2 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
(in precedenza generalizzato); Controparte_14
17) nato il [...], in Controparte_15
9 Brasile;
18) nato il [...], in [...] Persona_3 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
(in precedenza generalizzato); Controparte_15
19) nata il [...], in Parte_4
Brasile rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale (in precedenza generalizzato); Controparte_15
20) , nato il 08 Controparte_16 settembre 2003, in Brasile;
21) nata Controparte_17 il 27 luglio 2004, in Brasile;
22) , nata il 06 Controparte_18 luglio 2006, in Brasile;
SONO ITALIANI ; CP_22 Controparte_23
(iv) ORDINA al , e per esso all'ufficiale di Controparte_19 stato civile del Comune di Buonabitacolo (SA) ovvero ogni altro competente, di procedere alle consequenziali iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
(v) CONDANNA il al pagamento, in favore Controparte_19 dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.735,00 di cui € 1.190,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Motivazione contestuale Del che è verbale.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 03.12.25
Il Giudice dott. Giuseppe Lomonaco
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