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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2011/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2011/2023 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1
) e per essa quale mandataria la P.IVA_1 [...]
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2
dall'Avv. FIORETTI ANDREA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento della qualità di erede – accettazione tacita dell'eredità.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 18.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va dichiarata la contumacia del resistente in CP_1
quanto non costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato in esso.
Ciò posto, l'odierna ricorrente, assumendo l'esigenza di sanare la continuità delle trascrizioni ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva n.
186/2015 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Grosseto, nell'ambito della quale è intervenuta, in ottemperanza al provvedimento del GE del 27.04.2023, ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare il Signor CP_1
nato a [...], il [...], Cod. Fisc.
[...] CodiceFiscale_2
erede legittimo del Signor nato a [...], il [...] Persona_1
(cod. fisc. ) e deceduto il 18 ottobre 1998 e della Signora CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Persona_2 [...]
) , deceduta il 27 ottobre 2004, per accettazione tacità dell'eredità, con C.F._4
ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto di trascrivere l'emananda sentenza sull'intero patrimonio ereditato e comunque per la quota pari alla piena proprietà sui beni siti nel Comune di Roccastrada e precisamente: - appartamento di civile abitazione avente accesso dal civico 6 di Piazza della Posta, posto al piano terreno e composto di 3,5 vani catastali, con annesso vano ad uso magazzino avente accesso da Via Bruno Buozzi e posto al piano primo sottostrada. Il tutto censito al Catasto Fabbricati di Roccastrada al
Foglio di mappa 75, particelle: - 242 subalterno 3, Piazza della Posta n. 6, piano T, categoria A/4, classe 3, vani 3,5, R.C. euro 169,91 e 242 subalterno 6, Via Buozzi
Bruno, piano 1S, categoria C/2, classe 1, mq. 17, R.C. euro 22,83”.
La domanda di parte ricorrente va respinta, in quanto infondata.
In punto di diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art. 459 c.c.). Dunque, l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.).
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024).
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 474
c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. Civ. n.
1438/2020; Cass. Civ. n. 12259/2022; Cass. Civ. n. 10796/2009).
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito la prova compiuta della delazione dell'eredità di e di in favore del Persona_1 Persona_2
resistente sicché non è possibile accertare l'accettazione tacita CP_1
dell'eredità ad opera di quest'ultimo rispetto ai primi.
Innanzi tutto, va osservato che non risultano prodotti i certificati di morte di e di rilasciati dagli uffici dello stato civile, ai fini Persona_1 Persona_2
della prova dell'apertura della successione di tali soggetti.
In secondo luogo, va osservato che non risulta alcuna prova sufficiente che attesti la relazione di filiazione dedotta dalla ricorrente tra i soggetti sopra indicati e il resistente che consenta di affermare che lo stesso sia delato all'eredità di e di non risultando prodotto alcun Persona_1 Persona_2
estratto dei registri dello stato civile che fornisca la prova di tale rapporto di filiazione, essendo gli estratti in questione gli unici mezzi idonei per provare il rapporto di parentela dedotto, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Per tale motivo, sono irrilevanti il contratto di mutuo e la nota di iscrizione ipotecaria prodotti dalla ricorrente, non contenendo gli stessi alcun accertamento utile al suddetto scopo (cfr. all. 1, 2 fasc. ricorrente), né appaiono rilevanti gli atti di intervento e il decreto di trasferimento relativi alla procedura esecutiva n. 186/2015 RGE, non contenendo gli stessi alcun accertamento sul punto in esame (cfr. all.ti 3, 4, 5 fasc. ricorrente).
Inoltre, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, non hanno attitudine a provare il rapporto di filiazione tra il resistente e i de cuius le note di trascrizioni delle denunce di successione di e (cfr. all.ti 11 e Persona_1 Persona_2
12 fasc. ricorrente), trattandosi di atti di mero rilievo fiscale.
Analogamente, inutili per accertare la relazione di parentela sono le note di rifiuto della conservatoria immobiliare della trascrizione dell'accettazione di eredità nei confronti del resistente, prodotte dalla ricorrente (cfr. all.ti 6 e 7 fasc. ricorrente).
Né forniscono alcun accertamento sul rapporto di filiazione in esame le visure catastali prodotte dalla ricorrente (cfr. all. 9, 10 fasc. ricorrente), facendo riferimento le stesse alle denunce di successione sopra richiamate ed essendo comunque documenti inidonei a provare uno status della persona.
Inoltre, non appaiono rilevanti l'istanza di visibilità e l'istanza di riduzione depositati dal resistente, quale parte esecutata, nella procedura n. 186/2015
RGE, provenendo gli atti in questione dal difensore di e attestandosi CP_1
in tali atti solo che quest'ultimo è proprietario dei beni esecutati (cfr. all.ti 16 e
17 fasc. ricorrente).
Analogamente, non appare dirimente la perizia estimativa depositata nella procedura esecutiva sopra richiamata, facendosi riferimento in essa alla mera presenza delle trascrizioni delle denunce di successione in favore del resistente, ma nulla dimostrando la stessa circa la relazione di parentela tra quest'ultimo e i de cuius, né avendo tale attitudine i documenti alla stessa allegati (cfr. all. 18 fasc. ricorrente).
Né rileva l'ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente che non attiene alla sfera del resistente (cfr. all.ti 13, 14, 15 fasc. ricorrente).
In conclusione, non risulta adeguatamente provata mediante appositi estratti dell'atto di nascita del resistente, rilasciati dall'ufficio dello stato civile, il rapporto di filiazione tra quello e e né Persona_1 Persona_2
risultando certificati di morte di tali soggetti, sicché non può ritenersi provata la delazione all'eredità di questi ultimi in favore del resistente e, in ultima analisi, l'accettazione tacita dell'eredità di e di ad Persona_1 Persona_2
opera di presupponendo tale atto la qualità di delato all'eredità in CP_1
capo a quest'ultimo.
Ciò rende superflua l'analisi degli atti di accettazione tacita dell'eredità allegati dalla ricorrente.
Le considerazioni svolte importano l'infondatezza del ricorso che va pertanto respinto.
Stante la contumacia del resistente, va dichiarata l'irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2011/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte ricorrente;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 21.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2011/2023 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1
) e per essa quale mandataria la P.IVA_1 [...]
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2
dall'Avv. FIORETTI ANDREA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento della qualità di erede – accettazione tacita dell'eredità.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 18.03.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va dichiarata la contumacia del resistente in CP_1
quanto non costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato in esso.
Ciò posto, l'odierna ricorrente, assumendo l'esigenza di sanare la continuità delle trascrizioni ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva n.
186/2015 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Grosseto, nell'ambito della quale è intervenuta, in ottemperanza al provvedimento del GE del 27.04.2023, ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare il Signor CP_1
nato a [...], il [...], Cod. Fisc.
[...] CodiceFiscale_2
erede legittimo del Signor nato a [...], il [...] Persona_1
(cod. fisc. ) e deceduto il 18 ottobre 1998 e della Signora CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Persona_2 [...]
) , deceduta il 27 ottobre 2004, per accettazione tacità dell'eredità, con C.F._4
ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto di trascrivere l'emananda sentenza sull'intero patrimonio ereditato e comunque per la quota pari alla piena proprietà sui beni siti nel Comune di Roccastrada e precisamente: - appartamento di civile abitazione avente accesso dal civico 6 di Piazza della Posta, posto al piano terreno e composto di 3,5 vani catastali, con annesso vano ad uso magazzino avente accesso da Via Bruno Buozzi e posto al piano primo sottostrada. Il tutto censito al Catasto Fabbricati di Roccastrada al
Foglio di mappa 75, particelle: - 242 subalterno 3, Piazza della Posta n. 6, piano T, categoria A/4, classe 3, vani 3,5, R.C. euro 169,91 e 242 subalterno 6, Via Buozzi
Bruno, piano 1S, categoria C/2, classe 1, mq. 17, R.C. euro 22,83”.
La domanda di parte ricorrente va respinta, in quanto infondata.
In punto di diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art. 459 c.c.). Dunque, l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.).
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024).
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 474
c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. Civ. n.
1438/2020; Cass. Civ. n. 12259/2022; Cass. Civ. n. 10796/2009).
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito la prova compiuta della delazione dell'eredità di e di in favore del Persona_1 Persona_2
resistente sicché non è possibile accertare l'accettazione tacita CP_1
dell'eredità ad opera di quest'ultimo rispetto ai primi.
Innanzi tutto, va osservato che non risultano prodotti i certificati di morte di e di rilasciati dagli uffici dello stato civile, ai fini Persona_1 Persona_2
della prova dell'apertura della successione di tali soggetti.
In secondo luogo, va osservato che non risulta alcuna prova sufficiente che attesti la relazione di filiazione dedotta dalla ricorrente tra i soggetti sopra indicati e il resistente che consenta di affermare che lo stesso sia delato all'eredità di e di non risultando prodotto alcun Persona_1 Persona_2
estratto dei registri dello stato civile che fornisca la prova di tale rapporto di filiazione, essendo gli estratti in questione gli unici mezzi idonei per provare il rapporto di parentela dedotto, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Per tale motivo, sono irrilevanti il contratto di mutuo e la nota di iscrizione ipotecaria prodotti dalla ricorrente, non contenendo gli stessi alcun accertamento utile al suddetto scopo (cfr. all. 1, 2 fasc. ricorrente), né appaiono rilevanti gli atti di intervento e il decreto di trasferimento relativi alla procedura esecutiva n. 186/2015 RGE, non contenendo gli stessi alcun accertamento sul punto in esame (cfr. all.ti 3, 4, 5 fasc. ricorrente).
Inoltre, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, non hanno attitudine a provare il rapporto di filiazione tra il resistente e i de cuius le note di trascrizioni delle denunce di successione di e (cfr. all.ti 11 e Persona_1 Persona_2
12 fasc. ricorrente), trattandosi di atti di mero rilievo fiscale.
Analogamente, inutili per accertare la relazione di parentela sono le note di rifiuto della conservatoria immobiliare della trascrizione dell'accettazione di eredità nei confronti del resistente, prodotte dalla ricorrente (cfr. all.ti 6 e 7 fasc. ricorrente).
Né forniscono alcun accertamento sul rapporto di filiazione in esame le visure catastali prodotte dalla ricorrente (cfr. all. 9, 10 fasc. ricorrente), facendo riferimento le stesse alle denunce di successione sopra richiamate ed essendo comunque documenti inidonei a provare uno status della persona.
Inoltre, non appaiono rilevanti l'istanza di visibilità e l'istanza di riduzione depositati dal resistente, quale parte esecutata, nella procedura n. 186/2015
RGE, provenendo gli atti in questione dal difensore di e attestandosi CP_1
in tali atti solo che quest'ultimo è proprietario dei beni esecutati (cfr. all.ti 16 e
17 fasc. ricorrente).
Analogamente, non appare dirimente la perizia estimativa depositata nella procedura esecutiva sopra richiamata, facendosi riferimento in essa alla mera presenza delle trascrizioni delle denunce di successione in favore del resistente, ma nulla dimostrando la stessa circa la relazione di parentela tra quest'ultimo e i de cuius, né avendo tale attitudine i documenti alla stessa allegati (cfr. all. 18 fasc. ricorrente).
Né rileva l'ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente che non attiene alla sfera del resistente (cfr. all.ti 13, 14, 15 fasc. ricorrente).
In conclusione, non risulta adeguatamente provata mediante appositi estratti dell'atto di nascita del resistente, rilasciati dall'ufficio dello stato civile, il rapporto di filiazione tra quello e e né Persona_1 Persona_2
risultando certificati di morte di tali soggetti, sicché non può ritenersi provata la delazione all'eredità di questi ultimi in favore del resistente e, in ultima analisi, l'accettazione tacita dell'eredità di e di ad Persona_1 Persona_2
opera di presupponendo tale atto la qualità di delato all'eredità in CP_1
capo a quest'ultimo.
Ciò rende superflua l'analisi degli atti di accettazione tacita dell'eredità allegati dalla ricorrente.
Le considerazioni svolte importano l'infondatezza del ricorso che va pertanto respinto.
Stante la contumacia del resistente, va dichiarata l'irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2011/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte ricorrente;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 21.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia