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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/06/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4986/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4986/2018, promossa da:
(C.F.: , in proprio e nella qualità di erede del Parte_1 C.F._1 marito rappresentata e difesa dall'Avv. Sala Antonio ed elettivamente domiciliata presso Persona_1 il suo studio sito in Floridia in C.so Vittorio Emanuele n. 280, giusta procura in atti
ATTRICE
Contro
HDI Assicurazioni S.p.A. (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo D'Avola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ragusa in via G. Di Vittorio, n. 1, giusta procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Controparte_1 C.F._2
Bruno e Guglielmo Pacetto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Bruno in Modica, C.so Garibaldi n. 43giusta procura in atti
CONVENUTA
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - morte
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
ha citato in giudizio e la compagnia HDI Assicurazioni, al fine di Persona_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 5 “ Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare, sulla base delle risultanze delle lesioni subite, che la presenza dell'autovettura BMW 30 targata CT148BZ assicurata HDI Assicurazioni s.p.a. è stata causa determinante, o in subordine concausa, del decesso del sig. e per l'effetto condannare, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, art. 2059, art. Persona_1
2043 c.c., i convenuti in solido al pagamento dei danni subiti dalla sig.ra iure Parte_1 proprio, quali danni morali, esistenziali e di qualsiasi altra natura nella misura di € 400.000,00 (…) ed iure hereditatis quale danno biologico, morale e patrimoniale subiti dal sig. nella misura Persona_1 di € 600.000,00 così determinata € 400.000,00 danno biologico, € 200.000,00 danno morale ed esistenziale”.
Con comparsa di risposta, depositata in data 26/3/2019, si è costituita in giudizio HDI assicurazioni s.p.a., la quale ha contestato il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e ha chiesto di rigettare la domanda e, in subordine, di escludere il risarcimento del danno richiesto da parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 3/5/2019, si è costituita in giudizio la Controparte_1 quale, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipula della negoziazione assistita, nonché la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, ha chiesto di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 13/5/2019 la causa è stata rinviata assegnando alle parti termine di giorni 15 per l'avvio della procedura di negoziazione assistita.
All'udienza del 22/10/2019 le parti hanno chiesto concedersi termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale e interrogatorio formale del responsabile civile e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 29/01/2025 la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
*****
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di insussistenza della legitimatio ad causam dell'attrice, sollevata da solo in sede di memorie di replica. Controparte_1
In particolare, la convenuta ha evidenziato che l'attrice, nei termini decadenziali, non avrebbe dato prova della propria qualità di erede del di lei marito, Persona_1
Sul punto, va osservato che “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (Cass. Civ, sez. II, n. 390/2025).
Ancora, “il mancato adempimento dell'onere di provare la qualità di erede da parte di colui il quale si costituisce in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti, qualora pagina 2 di 5 nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione, e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere fatto valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale o nei successivi gradi del giudizio”(Cass. Civ., sez. I, n. 15031/2016).
Ne discende il rigetto dell'eccezione spiegata dalla convenuta solo in sede di comparsa conclusionale, dovendo ritenersi incontestata la qualità di erede di in capo alla moglie attrice. Persona_1
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c. per incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda, sollevata da . Controparte_1
Com' è noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre il convenuto immediatamente nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dovendosi accertare se, nonostante l'incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 27670/2008; nello stesso senso Cass., Sez. 3, n. 11751/2013).
Alla luce di ciò, l'eccezione è infondata. Nel caso in esame, infatti, le parti convenute hanno approntato le loro difese in maniera precisa e dettagliata, evidenziandosi, perciò, una sufficiente determinatezza e precisione dell'atto introduttivo del giudizio.
Nel merito, tuttavia, la domanda risarcitoria avanzata da è infondata e deve essere Parte_1 rigettata.
Dall'esame del compendio probatorio, non emerge infatti la prova dell'an della domanda risarcitoria, né la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno verificatosi (id est morte di Per_1
).
[...]
E invero, dall'interrogatorio formale di , non è emerso alcun elemento apprezzabile e Controparte_1 valutabile ai fini della prova della responsabilità della stessa della causazione del sinistro a seguito del quale è deceduto (cfr. verbale di causa del 6/10/2020); parimenti dalle dichiarazioni rese Persona_1 dal teste escusso, maresciallo , non sono emersi elementi valutabili ed apprezzabili ai fini Testimone_1 della determinazione della responsabilità di così come invocata da CP Parte_1
Nello specifico, il teste ha confermato di essere intervenuto in seguito al sinistro verificatosi il 6/3/2017 in via Brescia e ha confermato che il verbale di contestazione per sosta vietata è stato elevato a carico di in quanto proprietaria dell'autovettura BMW 30 (targata CT148BZ), successivamente ai CP rilievi effettuati nel luogo teatro del sinistro occorso (cfr. verbale di causa del 10/03/2021).
Con la consulenza tecnica versati in atti il CTU nominato, ing. , con ordinanza del 10/03/2021, Per_2 ha ricevuto l'incarico di accertare: “l'effettiva dinamica del sinistro in questione, con riferimento, in particolare, al nesso causale intercorrente tra la posizione dell'autovettura in sosta BMW targata CT148BZ e i danni occorsi all'autovettura Seat Marbella targata MI1N6129 e al suo conducente,
pagina 3 di 5 avendo cura di precisare, con giudizio controfattuale, i probabili esiti del sinistro nel caso in cui in quel luogo non si fosse trovata parcheggiata alcuna autovettura (…); se nel punto in cui si trovava parcheggiata la vettura BMW targata CT148BZ si trovassero installati segnali di divieto e di che tipo di segnali si trattasse, avendo cura di spiegare, ove possibile, in considerazione dello stato dei luoghi, le ragioni dell'installazione da parte della P.A. di eventuali segnali di divieto e i rischi che tali segnali miravano a prevenire (…)”.
Il Ctu, in risposta ai suddetti quesiti, ha così concluso: “(…) in riferimento ai probabili esiti del sinistro nel caso in cui in quel luogo non si fosse trovata parcheggiata alcuna autovettura, la si CP_2 sarebbe schiantata contro il marciapiede sopraelevato ed in caso estremo contro l'immobile del civico 3/C di via Brescia. Sostanzialmente la avrebbe subito degli impatti contro corpi rigidi CP_2 scarsamente deformabili (…) di conseguenza gli esiti del sinistro a carico dell'autovettura e del suo conducente, sotto tale ipotesi, sarebbero stati quantomeno di pari gravità.
In merito al nesso di causalità tra i comportamenti dei soggetti coinvolti e le conseguenze del sinistro si può concludere che la causa degli eventi che hanno condotto all'incidente è da attribuire alla perdita di controllo del proprio veicolo da parte del signor (…) si ritiene che la presenza Persona_1 della Bmw30 in divieto di sosta rappresenta una circostanza rispetto alla perdita di controllo del veicolo da parte del conducente della .” CP_2
Dalle conclusioni rassegnate dal CTU, puntuali ed argomentate, è dunque possibile concludere che la presenza dell'autovettura BMW 30 in via Brescia, in corrispondenza del civico 3/C, non ha costituito né causa né concausa del sinistro occorso, verificatosi a causa di un malore improvviso che ha colpito a seguito del quale si è verificato il sinistro in oggetto. Persona_1
Di conseguenza, nessuna responsabilità nella causazione dello stesso può essere addebitata a CP
, quale proprietaria del mezzo, e alla compagnia che assicura la sua autovettura.
[...]
In conclusione, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Infine, in merito alla richiesta di condanna ex art 96, commi 1 e 3 o 2, c.p.c., come formulata dalla convenuta in sede di comparsa conclusionale, va osservato che, come precisato dalla CP giurisprudenza della Suprema Corte, detta condanna può essere pronunciata ogni volta che oggettivamente risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale, cioè quando siano state proposte domande o eccezioni o formulate difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico, vuoi sotto il profilo fattuale (in tal senso Cass. 27623/2017). Nel caso in esame, tuttavia, non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata, perciò detta richiesta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo (tariffa tra media e minima parametri forensi di cui al D.M. 147/22 per tutte le fasi).
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4986/2018 r.g.:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al rimborso delle spese processuali del presente giudizio che Parte_1 pagina 4 di 5 liquida in complessivi € 15.000,00 cadauno per compensi oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da versarsi in favore di HDI Assicurazioni s.p.a. e di . Controparte_1
Ragusa, 06.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara
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